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Acquisto di biglietti aerei on line e tutela dei consumatori: l’orientamento della Corte di Giustizia Europea e le sanzioni dell’AGCM

Scritto da Maria Cristina Mazzei

L’art. 62 del D.lgs. n. 206 del 6 settembre 2005 (Codice del Consumo) – così come modificato con d.lgs. n. 21 febbraio 2014 - rubricato “Tariffe per l’utilizzo di mezzi di pagamento” vieta l’imposizione ai consumatori di spese per l’utilizzo di determinati strumenti di pagamento.

Tale articolo risulta essere applicato ai sensi dell’art. 47 del richiamato Codice anche ai servizi di trasporto passeggeri.

Per quanto riguarda la normativa europea sul punto, è opportuno richiamare il Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 settembre 2008 recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità (rifusione)[1] che disciplina il diritto dei vettori dell’Unione di prestare servizi aerei all’interno della stessa.

Come evidenziato nel considerando 16 del predetto Regolamento, ai clienti si deve poter consentire un efficace confronto tra i prezzi offerti tra i vari operatori per i servizi aerei.

In particolare il par. 1 dell’art. 23 afferma che le tariffe comprendono le condizioni ad esse applicabili per i servizi aerei. Il prezzo finale è sempre indicato e include tutte le tariffe, le tasse, i diritti ed i supplementi inevitabili e prevedibili al momento della pubblicazione. Devono essere, poi, almeno specificati la tariffa aerea passeggeri o merci, tasse, diritti aeroportuali, altri diritti, tasse o supplementi connessi ad esempio alla sicurezza o ai carburanti.

Relativamente alle ultime tre voci, i supplementi di prezzo opzionali devono essere comunicati in modo chiaro, trasparente e non ambiguo all’inizio di qualsiasi processo di prenotazione e la loro accettazione da parte del passeggero deve avvenire sulla base dell’esplicito consenso dell’interessato (c.d. opt-in).

E’ chiaro dunque l’obiettivo di tutela dei consumatori, così come esplicato nelle premesse del richiamato regolamento in relazione all’informazione e la trasparenza tariffaria.

In materia di sovrapprezzi e strumenti di pagamento e compagnie aeree low cost si è recentemente pronunciata l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato[2].

In particolare, la Compagnia Blue Air – Airline e la Compagnia Norwegian Air Shuttle ASA – sono state sanzionate dall’AGCM per la violazione del divieto di pratiche commerciali scorrette e dell’art. 62 del Codice del Consumo realizzate attraverso i servizi di prenotazione e di acquisto di biglietti aerei attraverso i rispettivi siti web.

L’AGCM ha infatti riscontrato in entrambi i casi la mancanza di trasparenza e completezza informativa circa la modalità di presentazione delle tariffe dei servizi offerti al pubblico, nonché l’imposizione di spese ulteriori per l’utilizzo di determinati mezzi di pagamento.

A tal proposito, è opportuno analizzare quindi la sentenza della Corte di Giustizia UE del 15 gennaio 2015 in materia di trasparenza e correttezza nei contratti per l’acquisto dei titoli di viaggio aerei[3], che afferma espressamente l’applicazione dei predetti principi – richiamati peraltro non solo nel Regolamento n. 1008 ma anche nel Codice del Consumo - ai contratti per l’acquisto dei titoli di viaggio aerei.

Nel caso in esame, la compagnia aerea Air Berlin fino alla fine del 2008 disponeva di un sistema di prenotazione che, dopo la selezione di una meta e di una data, presentava al cliente un prospetto con le varie soluzioni di viaggio e due tariffe per ogni singolo volo.

Le tasse e gli oneri applicabili al servizio aereo nonché eventuali supplementi erano indicati a parte. Il prezzo per persona invece – complessivo – era visualizzato in un’ulteriore riquadro.

Con doppio asterisco dietro quest’ultima casella, il sito precisava che, con riferimento alle condizioni applicabili, sarebbero state addebitate anche le spese di gestione c.d. service charge, non incluso nel prezzo definitivo.

Solamente dopo aver inserito i propri dati personali, il cliente visualizzava il prezzo finale comprensivo anche del service charge.

Dopo l’entrata in vigore del Regolamento n. 1008/2008, l’Air Berlin ha modificato il sistema di prenotazione, indicando separatamente le singole succitate voci di costo e inserendo l’importo totale a piè pagina.

Ritenendo tuttavia che tale rappresentazione non fosse rispondente ai requisiti di cui all’art. 23, par. 1 del Regolamento, l’Unione federale tedesca delle centrali associazioni dei consumatori Bundesverband ha proposto un’azione contro l’Air Berlin chiedendo di porre fine a tale pratica nonché il rimborso delle spese relative di diffida.

Il giudice di primo grado ha accolto la domanda, confermata in appello, ma l’Air Berlin ha presentato ricorso per cassazione “Revision” dinanzi al giudice del rinvio.

Il giudice a quo e il giudice di appello ritengono che le spese di gestione costituiscano un corrispettivo inevitabile e prevedibile alla data di prenotazione, coerentemente con le previsioni di cui al Regolamento n. 1008, e pertanto devono essere incluse nel prezzo definitivo.

Circa i sistemi di prenotazione elettronica, il giudice del rinvio segnala due problemi nell’interpretazione dell’art. 23: il primo relativo al momento esatto in cui il prezzo definitivo dei servizi aerei deve essere precisato nell’ambito del procedimento di prenotazione e il secondo relativo alla modalità di presentazione del prezzo definitivo medesimo.

Secondo quanto rappresentato, le questioni pregiudiziali poste all’attenzione della Corte di Giustizia vertono sulla corretta interpretazione dell’art. 23, par. 1 del Regolamento n. 1008/2008 e nello specifico:

a) se nell’ambito di un sistema di prenotazione elettronico, il prezzo finale da pagare debba essere indicato già alla prima esposizione dei prezzi relativi a servizi aerei;

b) se nel predetto ambito, il prezzo finale debba essere indicato solo per il servizio aereo specificatamente selezionato dal cliente o per ciascun servizio aereo visualizzato.

Circa la prima questione, dal tenore letterale della norma si evince che il prezzo finale da pagare deve essere precisato sempre, senza alcuna distinzione tra il momento in cui il prezzo venga indicato per la prima volta ovvero nel caso in cui il cliente selezioni un volo determinato, nonché la fase di conclusione definitiva del contratto.

Di conseguenza alla luce di tale obbligo, la Corte rileva che nell’ambito del sistema di prenotazione preso in esame il prezzo finale da pagare deve essere precisato al momento della prima indicazione dei prezzi dei servizi aerei.

Tale interpretazione trova inoltre riscontro nella lettura sistematica dell’art. 23, dalla ratio legis dello stesso, nonché del Regolamento di Riferimento.

L’art. 23, par. 1, espressamente precisa che “all’inizio di qualsiasi processo di prenotazione” i supplementi dei prezzi opzionali devono essere indicati in quanto le spese inevitabili e prevedibili sussistono sin dalla pubblicazione delle tariffe passeggeri.

Ciò consente al cliente di decidere se ricorrere effettivamente alla prestazione supplementare o meno[4] e risulta perfettamente in linea con quanto previsto dal considerando 16 del Regolamento 1008 al fine di poter operare una scelta consapevole tra i vari vettori aerei.

Si evince pertanto la garanzia ai principi di informazione e la trasparenza dei prezzi dei servizi aerei, espressione della tutela dei consumatori di vari servizi, così come correttamente rilevato dai giudici del Lussemburgo[5].

Circa la seconda questione, poi, la Corte afferma che l’obbligo di indicare sempre il prezzo finale si applica a qualsiasi forma di pubblicazione delle tariffe passeggeri, comprese le tariffe proposte per una serie di servizi aerei presentati sotto forma di tavola riassuntiva. L’indicazione del prezzo definitivo per il solo volo selezionato non è dunque sufficiente a soddisfare l’obbligo stabilito da detta disposizione, alla luce della lettura sistematica di cui al precedente quesito analizzato.

I giudici rilevano infatti che l’obbligo di indicare il prezzo finale per ogni singolo volo di cui sia esposta la tariffa e non solo relativamente a quello selezionato consente ai clienti un effettivo confronto dei prezzi dei servizi aerei offerti dagli operatori del mercato, nel rispetto del principio di trasparenza.

Come stabilito dall’art. 23, infatti, l’obbligo di indicare il prezzo finale da pagare per ogni volo esposto determina di conseguenza l’obbligo di precisare la tariffa passeggeri o la tariffa merci nonché le tasse, i diritti aeroportuali e gli altri oneri, i supplementi o i diritti qualora tali elementi siano aggiunti alla tariffa passeggeri ovvero alla tariffa merci.

Alla luce di quanto rappresentato, la Corte precisa che l’art. 23, paragrafo 1 del Regolamento n. 1008/2008 deve essere interpretato nel senso che nell’ambito di un sistema di prenotazione elettronica il prezzo finale da pagare deve essere precisato ad ogni indicazione dei prezzi dei servizi aerei, ivi compresa la loro prima indicazione e il prezzo finale da pagare deve essere precisato non solo per il servizio aereo selezionato dal cliente, bensì parimenti per ogni singolo servizio aereo di cui sia esposta la tariffa.

[1] Regolamento CE n. 1008/2008 - http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:293:0003:0020:IT:PDF.

[2] AGCM – Pratiche Commerciali scorrette: PS9235, Provvedimento n. 26183– Norwegian Air Shuttle – Commissioni su carta di credito; PS10076, Provvedimento n. 26184 – Blue Air – Credit Card Surcharge (CCS).

[3] Corte di Giustizia UE, Quinta sezione del 15 gennaio 2015 – Causa C-573/13- http://curia.europa.eu/juris/celex.jsf?celex=62013CJ0573&lang1=it&type=TXT&ancre=.

[4] Corte di Giustizia UE, Terza sezione del 19 luglio 2012 Causa C- 112/11, punto 15 - http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:62011CJ0112&from=IT.

[5] Corte di Giustizia UE, ivi, punto 13 e Quinta sezione del 18 settembre 2014 – Causa C- 487/12, punto 32 - https://www.ordineavvocatiroma.it/Documenti/C%20%20giust%20%20UE%2018%209%202014%20bagagli%20a%20pagamento%20(Mancini).pdf.