A partire dalla seconda metà del XX secolo il mondo è entrato in un processo sociale, economico e culturale che ha permesso, grazie anche e sopratutto ad importantissime innovazioni nel campo della tecnologia della comunicazione, all'essere umano di vivere sempre più a stretto contatto con i suoi simili anche con quelli provenienti da aree geograficamente distanti.
La cosiddetta "globalizzazione" ha certamente portato numerosi benefici all'umanità ma ha anche permesso il diffondersi di nuovi reati. Tra questi spicca certamente, per gravità e per difficoltà nel fronteggiarla, la tratta di esseri umani e in particolare quella di minori.
I governi dei diversi paesi hanno perciò sviluppato degli strumenti giuridici attraverso i quali poter contrastare questo fenomeno anche a causa della pressione dell'opinione pubblica mondiale.
In particolare, i Paesi dell'Unione Europea hanno cercato di fronteggiare la diffusione di questo genere di illecito mediante diverse norme comunitarie che sono state recepite negli ordinamenti dei singoli Stati membri.
Prendiamo in considerazione in questa sede il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24, attuativo della direttiva 2011/36/UE. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, nel corso dello sviluppo di uno schema di decreto avente natura regolamentare, ha chiesto il parere del Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell'art. 154 comma 4 del d.lgs. 196/03, attesa l’incidenza di tali materie su quelle di competenza dell’Autorità.
Lo schema preso in considerazione ha infatti ad oggetto la "definizione dei meccanismi per la determinazione dell'età dei minori non accompagnati vittime di tratta [...]" e dunque un procedimento che prevede il trattamento di dati personali delle suddette vittime.
Preso atto del contenuto dello schema di decreto, il Garante ha evidenziato la necessità di apportare ad esso alcune modifiche per far sì che il suo oggetto sia pienamente conforme ai principi enunciati nel Codice e che il trattamento si svolga "nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato".
Innanzitutto, nel preambolo dello schema, è necessario aggiungere un riferimento al decreto legislativo n. 212/2015 recante attuazione della direttiva 2012/29/UE.
Ma non basta: nel procedimento descritto dallo stesso articolo 2 va verificato il rispetto del principio di proporzionalità e di correttezza del trattamento espresso nel Codice e l'interessato, o chi lo rappresenta (l'articolo 2 dello schema prevede che nel caso di minori o presunti tali sia nominato un tutore), deve obbligatoriamente essere informato delle modalità di esercizio dei diritti previsti dall'articolo 7 del Codice, prima dell'inizio delle procedure di identificazione, cosicché il soggetto interessato riceva la tutela prevista dalle norme internazionali, europee e nazionali.
L'Autorità inoltre ritiene necessario riformulare due commi dell'articolo 2 dello schema (commi 2 e 4) e integrarli, così da indicare in modo netto quali banche dati del Ministero del lavoro e delle politiche sociali lo schema prenda in considerazione, evidenziando peraltro le modalità di accesso alle stesse e gli strumenti con cui verranno osservate le cautele necessarie per la "consultazione di dati cosiddetti sensibili e giudiziari relativi all'interessato" (articoli 4, comma 1, lettere d ed e, e 20 del Codice). Tutto ciò al fine di garantire il rispetto del principio di pertinenza del trattamento.
Il Garante dunque, terminando il proprio parere, si è espresso in maniera favorevole per quanto riguarda le motivazioni dell’atto posto alla sua attenzione da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri; ciò a condizione che siano effettuate le sopracitate modifiche.
L'ordinamento italiano ha dunque guadagnato un nuovo strumento grazie al quale poter fronteggiare questo crimine aberrante, riuscendo al contempo a rispettare i principi in materia di trattamento dei dati personali, importantissimi per tutelare gli individui più vulnerabili come, in questo caso, i minori vittime di tratta.