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E-commerce: il quadro normativo e il click-wrapping

Scritto da Maria Cristina Mazzei

Con la nascita di Internet, nel 1995 l’e-commerce inizia ad entrare nella vita quotidiana attraverso i siti eBay e Amazon. Ed è solo l’inizio di un’era. Nel 2014, il commercio via web ha totalizzato più di 133 miliardi di fatturato netto[1].

La Commissione Europea[2] ha fornito la definizione di e-commerce quale lo svolgimento di attività commerciali per via elettronica basato sull’elaborazione e la trasmissione di dati tra cui testo, suoni e immagini video.

Precisa inoltre che nell’e-commerce sono ricomprese varie attività e in particolare: la commercializzazione di merci e servizi per via elettronica; la distribuzione on-line di contenuti digitali; operazioni on-line di trasferimenti di fondi, compravendita di azioni, emissione di polizze di carico, vendite all’asta, progettazione e ingegneria in cooperazione; on-line sourcing; appalti pubblici per via elettronica, vendita diretta al consumatore e servizi post-vendita.

Come affermato dalla Commissione, poi, il commercio elettronico include i prodotti (ad es. prodotti di consumo, apparecchiature specialistiche per il settore sanitario), servizi (ad es., servizi d’informazione, giuridici e finanziari), attività di tipo tradizionale (ad es. assistenza sanitaria e istruzione) e di nuovo tipo – come i centri commerciali virtuali.

Negli ultimi anni, l’e-commerce è in continua espansione nell’economia europea. Si è dunque reso necessario predisporre una normativa ad hoc. La Direttiva sul commercio elettronico[3] – recepita dall’Italia con il dlgs. n. 70/2003 - delinea una disciplina generale applicabile a qualsiasi tipo di servizio anche non remunerato fornito in via elettronica, sia nel settore del Business to Consumer – B2C - sia nel settore Business to Business – B2B, mentre rimane escluso il settore C2C – Consumer to Consumer.

L’ e-commerce tuttavia investe anche problematiche relative alla tutela dei dati personali e risulta dunque necessario ricorrere alle disposizioni di cui alla Direttiva Comunitaria n. 2009/136/CE[4] – recepita dal D.Lgs. 196/2003 “Codice della Privacy” - nonché alla tutela dei consumatori della Direttiva n. 2011/83/UE[5] – recepita con il D.Lgs. 206/2005, come modificato ai sensi del D.Lgs. 21/2014, “Codice del Consumo”.

Tuttavia alla luce dei recenti sviluppi del settore, la Commissione europea ha presentato il 25 maggio 2016 un pacchetto di misure volte a facilitare lo sviluppo del commercio elettronico non solo per consentire ai consumatori e alle imprese di sfruttare i vantaggi derivanti dal mercato unico digitale, ma anche al fine di rimuovere gli ostacoli agli acquisti online transfrontalieri, nonché ad aumentare la fiducia del consumatore verso tale tipologia di acquisti.

In particolare, le proposte della Commissione hanno riguardato: un Regolamento sul geo-blocking, su altre forme di discriminazione basate sulla nazionalità, sul luogo di residenza o sul luogo di stabilimento all’interno del mercato unico; un altro circa le misure sulla consegna pacchi; una revisione del Regolamento sulla cooperazione per la tutela dei consumatori e infine alcuni orientamenti ai fini dell’applicazione della direttiva sulle pratiche commerciali sleali.

All’interno del quadro normativo europeo attualmente presente, si inserisce poi la normativa riguardante la giurisdizione applicabile in materia di e-commerce e in particolare al Regolamento (CE) n. 44/2001[6].

A tal proposito, la Corte di Giustizia europea si è recentemente pronunciata in tema di delle clausole delle condizioni di vendita visualizzate e accettate on line mediante un clic con la sentenza del 21 maggio 2015 – Causa C-322/14[7].

La questione pregiudiziale – promossa nell’ambito di una controversia tra un concessionario di automobili, il sig. El Majdoub, e la CarsOnTheWeb.Deutschland GmbH avente ad oggetto la vendita on line di un autoveicolo elettrico successivamente annullata dal venditore per danni subiti dallo stesso rilevati durante la fase di preparazione per il trasporto e la consegna al compratore – riguarda in particolare l’interpretazione dell’art. 23 del predetto Regolamento e in particolare se la procedura di accettazione mediante clic c.d. click-wrapping delle condizioni generali di vendita possa essere considerata quale comunicazione elettronica.

Il Sig. El Majdoub ha proposto ricorso contro la CarsOnTheWeb.Deutschland GmbH per obbligare la stessa al trasferimento della proprietà del veicolo dinanzi al Landgericht Krefeld – Tribunale di Amberga (Germania) dove ha sede la società.

Quest’ultima eccepisce la competenza del Tribunale adito poiché le condizioni generali di vendita stabiliscono quale foro competente quello di Lovanio (Belgio), sede invece della casa madre produttrice dell’autoveicolo oggetto della compravendita.

A tale affermazione, il ricorrente ha replicato sostenendo che la convenzione attributiva di competenza non poteva essergli opposta in quanto la pagina web non si apre automaticamente al momento della registrazione sul sito Internet né al momento dell’operazione di acquisto e quindi l’accettazione delle condizioni generali mediante clic non soddisfa i requisiti previsti dal predetto Regolamento.

Preliminarmente è opportuno precisare che l’art. 23, paragrafo 1, prevede che la competenza di un giudice o dei giudici di uno Stato membro – in linea di principio esclusiva – ai fini della sua validità deve essere conclusa per iscritto o oralmente con conferma scritta o comunque in una forma ammessa dalla pratiche che le parti hanno stabilito tra di loro oppure nel commercio internazionale da un uso che le parti conoscevano o avrebbero dovuto conoscere. Il paragrafo 2 del richiamato articolo precisa che sono ricomprese nella forma scritta le comunicazioni elettroniche che permettono una registrazione durevole della causa.

Alla luce dell’orientamento giurisprudenziale precedente della Corte[8], tali disposizioni devono essere interpretate in senso restrittivo in quanto escludono la competenza determinata dal principio generale del foro del convenuto di cui all’art. 2 dello stesso Regolamento, nonché le competenze speciali previste dagli artt. 5, 6 e 7.

La Corte rileva a tal proposito che l’ambito di applicazione dell’art. 23 è limitato ai casi in cui le parti, coerentemente con il principio dell’autonomia negoziale, scelgono un giudice diverso da quello eventualmente competente secondo le disposizioni del Regolamento n. 44, che ha sostituito nei rapporti tra gli Stati Membri la Convenzione di Bruxelles.

Secondo l’interpretazione della richiamata Convenzione e in particolare dell’art. 17 – le cui disposizioni sono equivalenti al paragrafo 1 del succitato art. 23, la Corte ha evidenziato che “subordinando la validità di una clausola attributiva di competenza all’esistenza di una convenzione tra le parti, detta disposizione vincolava il giudice adito all’obbligo di esaminare innanzitutto se la clausola che gli attribuiva la competenza avesse realmente costituito oggetto del consenso delle parti, che deve manifestarsi in maniera chiara e precisa, e che i requisiti di forma stabiliti da detto articolo hanno lo scopo di garantire che il consenso delle parti sussista effettivamente” [9].

Da ciò ne consegue che l’effettività del consenso degli interessati costituisce uno degli scopo dell’art. 23, paragrafo 1 del Regolamento[10].

La Corte prosegue poi soffermandosi sul paragrafo 2 dell’art. 23 e in particolare sulla novità di quest’ultimo rispetto alla Convenzione di Bruxelles in quanto predisposto appositamente alla luce dello sviluppo delle nuove tecniche di comunicazione.

Come sottolineato dalla Corte, la condizione che soddisfa il requisito di forma è infatti rappresentato dalla possibilità di conservare il testo della comunicazione elettronica, stampandolo su carta, registrandolo su nastro o disco o mediante l’utilizzo di un’ulteriore mezzo e il requisito della forma sussiste anche se la registrazione durevole della clausola non sia stata effettuata in concreto, poiché la stessa non è richiesta per l’esistenza o la validità formale della clausola[11].

La relazione della proposta di regolamento (CE) del Consiglio concernente la competenza giurisdizionale nonché il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, presentata a Bruxelles dalla Commissione il 14 luglio 1999 evidenzia inoltre che l’art. 23 paragrafo 2 “intende assicurare che la norma di un accordo scritto o confermato per iscritto non implica l’invalidità delle clausole attributive di competenza che siano stipulate su supporto non cartaceo, ma il cui contenuto sia accessibile su schermo”.

Secondo tale interpretazione, la Corte afferma quindi che lo scopo della disposizione in esame è quella di semplificare la conclusione di contratti con mezzi elettronici, equiparando alla forma scritta alcune forme di comunicazione elettronica. In particolare, ad probationem risulta sufficiente che sia possibile salvare e stampare le informazioni prima della conclusione del contratto.

La Corte precisa altresì che nel caso di specie non risulta applicabile l’interpretazione fornita dalla stessa dell’art. 5, par. 1 della direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 1997, riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza secondo cui il consumatore deve ricevere determinate informazioni per iscritto o su altro supporto duraturo sia per la formulazione dell’articolo stesso sia per l’obiettivo della disposizione volta nello specifico alla tutela dei consumatori, formulazione e obiettivi differenti rispetto all’art. 23, paragrafo 2.

Nella fattispecie analizzata, il compratore ha infatti accettato espressamente le condizioni generali di vendita mediante un clic, contrassegnando quindi l’apposita casella sulla pagina web del venditore.

Tale procedura consente di stampare e di salvare il testo delle condizioni generali in questione prima della conclusione del contratto. Da ciò ne consegue che la circostanza che la pagina web contenente tali condizioni non si apra automaticamente al momento della registrazione sul sito Internet e di ciascuna operazione di acquisto non può porre in discussione la validità della clausola attributiva della competenza.

Alla luce di quanto rappresentato, la Corte dichiara quindi che l’art. 23, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 44/2001 “deve essere interpretato nel senso che la procedura di accettazione mediante clic delle condizioni generali di un contratto di vendita concluso elettronicamente che contengano una clausola attributiva di competenza, costituisce una comunicazione elettronica che permette di registrare durevolmente tale clausola, ai sensi di tale disposizione, allorché consente di stampare e salvare il testo di dette condizioni prima della conclusione del contratto”.

[1] Studio MBRES - http://www.mbres.it/sites/default/files/resources/download_it/rs_mfa_sintesi2015.pdf.

[2] Comunicazione del 16 aprile 1997 - “Un’iniziativa europea in materia di Commercio elettronico”- http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:51997DC0157&from=EN.

[3] Direttiva n. 2000/31/CE - http://eur-lex.europa.eu/legal content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32000L0031&rid=1.

[4] Direttiva n. 2009/136/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 recante modifica della direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica, della direttiva 2002/58/CE relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche e del regolamento (CE) n. 2006/2004 sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell’esecuzione della normativa a tutela dei consumatori - http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009L0136&rid=1.

[5] Direttiva n. 2011/83/UE ui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio - http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011L0083&rid=1.

[6] Regolamento (CE) n. 44/2001 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale - http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32001R0044&rid=21.

[7] Corte di Giustizia UE, Terza Sezione, del 21 maggio 2015 – Causa C-322/14 - http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:62014CJ0322&rid=3.

[8] Per analogia, Corte di Giustizia UE, Sesta Sezione, Sentenza del 20 febbraio 1997, Causa C-106/95, punto 14 e giurisprudenza ivi citata.

[9] Corte di Giustizia UE, Prima Sezione del 7 febbraio 2013, Causa C-543/2010, punto 19.

[10] Corte di Giustizia UE, Prima Sezione del 7 febbraio 2013, Causa C-543/2010, punto 28 e giurisprudenza ivi citata.

[11] Relazione esplicativa del professore Pocar, relativa alla Convenzione concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, Lugano 30 ottobre 2007, GU 2009, C 319, pag. 1, punto 109.