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La web tax e le barriere fiscali al mercato unico digitale

Scritto da Chiara Civitelli

Il 4 ottobre 2013 veniva presentata la proposta di legge n.1662 di modifica al Dpr 633/72 in materia di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto per gli acquisti di servizi per via telematica, nota come Web-Tax.

Da una parte veniva introdotto l'obbligo di tracciabilità dei pagamenti per l'acquisto di pubblicità online (denominato anche "Ruling"). Dall'altra si sanciva l'obbligo di partita Iva italiana per i soggetti che operano nel settore del e-Advertising.

Il "Ruling", in vigore con la Legge di stabilità dal 1° gennaio 2014, obbliga le imprese e i professionisti che acquistano beni e servizi online ad effettuare le transazioni esclusivamente mediante bonifico bancario o postale dal quale devono risultare i dati identificativi del beneficiario ovvero con altri mezzi di pagamento tracciabili che siano in grado di veicolare la partita Iva del beneficiario.

Invece la disposizione riguardante l'obbligo di partita Iva italiano per i soggetti che operano nel settore della pubblicità online, inizialmente doveva entrare in vigore il 1°luglio, successivamente fu anticipata al 1°marzo e finalmente è stata congelata per le forti opposizioni politiche. Il Governo Renzi difatti attraverso il Decreto Salva Roma ter ha aggiunto un comma 2bis all'art 17 bis del DPR 633/72 che subordina l'entrata in vigore di tale obbligo ad una previa verifica di compatibilità con il diritto comunitario.

La pubblicizzata rimozione della web tax riguarda dunque solo l'aspetto relativo alla partita iva italiana. Restano, invece, immutate le norme riguardanti la tracciabilità dei pagamenti destinati alle aziende che vendono beni e servizi online. Vengono inoltre mantenute le disposizioni riguardanti la stabile organizzazione e tracciabilità dei profitti, le quali stabiliscono che "le società operanti nel settore della raccolta di pubblicità on-line e dei servizi ad essa ausiliari sono tenute a utilizzare indicatori di profitto diversi da quelli applicabili ai costi sostenuti per lo svolgimento della propria attività, fatto salvo il ricorso alla procedura di ruling di standard internazionale di cui all'articolo 8 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326".

Alla luce di quanto indicato, il termine Web Tax appare fuorviante in quanto non fa riferimento ad una nuova tassa, ma si tratta di un insieme di accorgimenti normativi che mirano a regolare e ridurre il fenomeno del "profit-shifting" e dell'elusione fiscale.

Attualmente molte web company hanno stabilito la propria sede in paesi europei a regime fiscale vantaggioso (ad esempio Irlanda, Olanda o Lussemburgo) ed adottano pratiche cosiddette di "profit-shifting" o di ottimizzazione fiscale per pagare tasse del tutto esigue rispetto ai loro fatturati. E proprio nel settore digitale ed in altri settori basati sulla proprietà intellettuale è più facile per le aziende trasferire le attività da un paese all'altro. Recentemente, In Italia la Commissione Finanze della Camera in accordo con quella Bilancio, ha lanciato un'indagine conoscitiva proprio su queste tematiche.

Il 28 Maggio 2014 un Gruppo di esperti della Commissione Europea ha invece presentato un Rapporto sulla tassazione dell'economia digitale. Nel Rapporto si legge ""L'economia diventa digitale, la digitalizzazione di prodotti e servizi accorcia le distanze, aumenta la mobilità, offre opportunità per innovazione e investimenti e lavoro e quindi è una grande opportunità per l'Europa che può rafforzare crescita e occupazione se realizza un mercato unico del digitale". Gli esperti hanno concluso che la rimozione delle barriere al Mercato Unico, comprese quelle di tipo fiscale attraverso regole di tassazione neutrali, semplificate e coordinate, non necessita un regime fiscale separato per il Web. Occorre invece applicare ed adattare le regole generali in modo che le web company vengano trattate come le altre aziende.

Anche l'OCSE sta lavorando a una serie di proposte per riformare il fisco nell'era del digitale (programma "Base Erosion and Profit Shifting"). Un primo rapporto già era stato presentato all'attenzione dei Ministri dell'Economia del G20 nel 2013 a Mosca. Il Rapporto approfondiva circa 400 casi di ottimizzazione fiscale, compiuti attraverso pratiche tutte legali, ma che dimostravano la necessità di una riforma dell'attuale sistema fiscale internazionale per adattarlo ad i nuovi modelli di business digitali.

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