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Stop parziale alla riforma dell'esame di avvocato

Scritto da Francesco Loppini

Approvate in via definitiva dal Senato le nuove regole sulla prova di abilitazione professionale per gli avvocati. Gran parte delle innovazioni sono però rinviate al 2004.

La "mini riforma" attuale si prefigura, quindi, come un intervento interlocutorio in attesa di ben più importanti novità. Il ministro della Giustizia Roberto Castelli, infatti, ha tenuto a precisare che è allo studio una revisione complessiva dell'accesso all'attività legale, nell'ambito di una più corposa modifica riguardante tutte le professioni intellettuali. Il Guardasigilli ha dichiarato che comunque la disciplina dell'abilitazione forense appena varata ha "la rilevanza storica di un cambiamento atteso da molti anni". "Con il decreto - ha precisato Castelli - sono stati approvati ordini del giorno che indicano al Governo l'esigenza di una riforma più ampia. A questo proposito, il ministero ha già messo a punto un testo, che presenta ancora qualche punto controverso e che si trova sul mio tavolo."

Nonostante le riforme non siano nell'immediato importanti, il Ministro Castelli è comunque soddisfatto, in quanto ha dichiarato che l'intento era quello di dare "un segnale preciso al Paese, per dimostrare che ci stanno a cuore la legalità e la trasparenza". La riforma non ha un intento punitivo per i giovani praticanti. Al contrario, le nuove norme garantiranno loro un esame più equo, sanando una situazione che, come è stato riconosciuto da tutti, si presentava come assolutamente anomala, per usare un eufemismo".

La riforma sarà quindi graduale, anche per tutelare le aspettative legittimamente maturate dei praticanti che hanno già iniziato il tirocinio e si sono preparati a sostenere le prove secondo il vecchio sistema. L'unica modifica subito operativa sarà l'aggiunta del diritto comunitario alle materie da scegliere per la prova orale (e non la sostituzione con il diritto ecclesiastico come era in precedenza). Inoltre nella prossima sessione di dicembre entrerà in vigore il regime di incompatibilità e di ineleggibilità posto a carico degli esaminatori: incompatibilità tra il ruolo di consigliere dell'Ordine o di rappresentante della Cassa forense e la funzione di commissario esaminatore. Inoltre, gli avvocati componenti della commissione centrale e delle sottocommissioni non potranno candidarsi ai rispettivi consigli dell'Ordine e alla carica di rappresentante della Cassa di previdenza e assistenza alle elezioni

immediatamente successive all'incarico ricoperto.

Nel 2004 avranno luogo, invece, i mutamenti più radicali: troverà, dunque, attuazione il principio della pratica "prevalente", con l'individuazione della sede d'esame in relazione non più al distretto in cui si è svolto l'ultimo semestre del tirocinio, bensì a quello in cui sia stata svolta la maggior parte della pratica legale. Sempre dal 2004 le commissioni d'esame saranno suddivise tra un organismo nazionale, il quale dovrà fissare i criteri generali per la valutazione delle prove, e sottocommissioni 'locali' (una ogni 300 candidati), costituite nei singoli distretti. Queste presiederanno sia alle prove scritte che a quelle orali. Ogni commissione sarà composta da due avvocati (iscritti all'Albo da almeno 12 anni), due magistrati (con qualifica non inferiore a magistrato di Corte d'appello) e un professore universitario La correzione degli scritti, tuttavia, verrà affidata per sorteggio a una sottocommissione diversa da quella di appartenenza dei praticanti. Sembra, infine, definitivamente tramontata l'abolizione dell'uso dei codici commentati da parte dei candidati in sede di esame.

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