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Il doping è sempre reato anche se i controlli sono antecedenti al novembre 2002

Scritto da Francesco Affinito

La Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione, con sentenza 46764/2004, ha stabilito che in presenza di controlli anti-doping risultati non negativi sussiste in ogni caso il reato di doping, di cui alla legge 14 dicembre 2000, n. 376 (Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping, Gazzetta Ufficiale n. 294 del 18 dicembre 2000). Non fa eccezione il fatto che tali controlli siano antecedenti al 27 novembre 2002, data in cui è entrato in vigore il decreto ministeriale 15 ottobre 2002 recante la lista ufficiale dei farmaci, sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e delle pratiche mediche, il cui impiego è considerato doping, decreto tra l' altro più volte modificato nel corso dell' ultimo biennio.

Nel 2003, il Tribunale di Bari in primo grado aveva assolto l'imputato (un calciatore, che, all'epoca dei fatti, il 2001, era tesserato per la Società Sportiva Bari Calcio) in quanto era si risultato  non negativo ai controlli anti-doping, ma per una sostanza che la legge statale non riteneva illecita all' epoca dei fatti, poiché il summenzionato decreto ministeriale ancora non era stato emanato, mentre era ritenuta tale solamente dall' ordinamento sportivo (infatti il calciatore fu squalificato per dieci mesi, condanna poi ridotta in appello a quattro mesi). Il Tribunale basava la decisione proprio sul fatto che la sostanza assunta non era ricompresa nell' elenco delle classi illecite di cui alla Convenzione europea contro il doping nello sport del 16 novembre 1989, come ratificata ai sensi della legge 29 novembre 1995 n.522 e delle indicazioni del Comitato internazionale olimpico (CIO) e degli organismi internazionali preposti al settore sportivo (precisamente la WADA, World Anti-Doping Agency). Quindi il calciatore veniva assolto poiché il fatto non era previsto come reato dalla legge. Il pubblico ministero successivamente proponeva ricorso per cassazione per saltum sottolineando come il giudice di primo grado avesse erroneamente applicato gli artt.2 e 9 della già citata legge 376/2000 e come la Convenzione europea non contenesse l' indicazione precisa delle sostanze quanto le più generiche classi di sostanze, fatto che comunque non eliminava l' antigiuridicità della sostanza incriminata.

Infatti la prima norma stabilisce che "costituiscono doping la somministrazione o l' assunzione di farmaci o di sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e l' adozione o la sottoposizione a pratiche mediche non giustificate da condizioni patologiche ed idonee a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche dell'organismo al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti"; mentre la seconda che "salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da lire 5 milioni a lire 100 milioni chiunque procura ad altri, somministra, assume o favorisce comunque l'utilizzo di farmaci o di sostanze biologicamente o farmacologicamente attive, ricompresi nelle classi previste.....".

Le norme indicate, a parere del Pm e della stessa Suprema Corte, che ha accolto il ricorso, contemplerebbero da una parte sia il precetto che la sanzione, mentre dall' altra, la loro operatività  non potrebbe essere condizionata da nessun decreto del Ministero della Salute in grado di modificare successivamente la lista delle sostanze vietate (la legge sul doping stabilisce espressamente che solamente il Ministero tramite decreto può modificare le classi delle sostanze dopanti).

La Cassazione, quindi, stabilisce che, per i casi segnalati dal 2001 al novembre 2002 va sempre applicata la legge sul doping, in quanto in tali ipotesi viene punita l' assunzione di sostanze incluse nell' elenco di riferimento posto dalla legge 522/1995 e non in quello più dettagliato posto dal decreto ministeriale del novembre 2002.

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