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Alla ricerca di nuove soluzioni giuridiche sulla responsabilità degli ISP

Scritto da Stella Vagnarelli

Analisi del percorso evolutivo, di matrice europea e statunitense, delle disposizioni normative legate alla responsabilità dei prestatori di servizi on line. In particolare l'esame delle prospettive future e delle soluzioni possibili in materia di violazione del diritto d'autore nel Web: offerta legale e repressione, una coesistenza difficile e complessa.

Il tema inerente alle nuove prospettive e alle possibili soluzioni volte a risolvere il problema della responsabilità dei prestatori della società dell'informazione per le violazioni dei diritti d'autore online, nonostante sia discusso già da diversi anni, risulta ancora oggi di forte attualità. Lo stato di profonda e perdurante incertezza che ancora vige all'interno degli ordinamenti europei, causato dalla mancanza di una disciplina coerente all'evoluzione, ormai irrefrenabile, della tecnologia telematica e della sua diffusione all'interno della società moderna, sempre più informatizzata e bisognosa di nuovi contesti, capaci di ampliare il livello di comunicazione e scambio delle informazioni in internet, ha reso la materia qui in oggetto di non facile ed immediata soluzione. Gli interessi coinvolti, infatti, sono così rilevanti che non hanno, fin ora, permesso il raggiungimento di un vero compromesso tra le parti, causando, perciò, delle forti tensioni tra i soggetti interessati. Prima di passare alla disamina delle varie proposte e soluzioni intraprese dalle istituzioni nazionali ed europee, sembra utile, anche per una migliore comprensione del problema, una breve trattazione relativa alle vicende normative che si sono succedute in questi anni.

La responsabilità degli Internet Service Provider è stata, in una prima fase, caratterizzata da un'assenza di una disciplina specifica. Dall'avvento di Internet, infatti, le controversie che nascevano nell'allora nuovo e sconosciuto ambiente digitale erano devolute alla risoluzione analogica del giudice, il quale avrebbe dovuto servirsi degli istituti giuridici già presenti nel nostro ordinamento ed applicarli alle nuove fattispecie virtuali. Non è, invero, difficile comprendere come tale atteggiamento fosse portatore di notevoli problemi ed incertezze. La rete, infatti, non poteva del tutto paragonarsi alla nostra realtà: con la sua nascita venivano a crearsi non solo nuove fattispecie ma anche differenti soggetti e, di conseguenza, si rendeva necessaria la previsione di diversi e più moderni istituti, compatibili con tale fenomeno rivoluzionario.

Per questi motivi, si è deciso, da parte delle istituzioni europee, di creare una normativa ad hoc che, proprio perché di matrice comunitaria, armonizzasse la materia della responsabilità dei prestatori on line. All'interno della Direttiva europea 31/2000 venne, così, inserita la disciplina relativa a tali soggetti che, al contrario di quanto avveniva sino a quel momento, istituiva per questi, agli articoli 12,13 e 14, una particolare forma di deresponsabilizzazione. Tale provvedimento avrebbe dovuto chiarire, così, una volta per tutte, la questione dell'imputabilità degli intermediari elettronici per la diffusione, all'interno delle proprie piattaforme, di materiale contraffatto; nonostante ciò, la situazione risultò, invero, più problematica del previsto, e sin dall'inizio si sollevarono accese polemiche sulla chiarezza ed esaustività della disciplina comunitaria, caratterizzata, infatti, da pericolose lacune e incoerenze che non permettevano, soprattutto da parte della giurisprudenza, una sostanziale correttezza nella risoluzione delle controversie scaturenti dall'utilizzo illecito di internet. Fin dai primi anni, si constatò come tale intervento legislativo non fosse sufficiente a dissipare i forti dubbi in materia, e si auspicò un ulteriore contributo del legislatore comunitario, teso ad aggiornare e armonizzare ulteriormente la disciplina vigente. Le tematiche più dibattute furono quelle riguardanti la conoscenza effettiva della presenza di materiale illecito da parte dei provider e la disposizione di una efficace procedura di notifica e rimozione, necessarie a tutelare in maniera rapida ed efficiente i soggetti i cui diritti venivano lesi.

Per molti anni ci si è interrogati sulle possibili soluzioni da intraprendere, e individualmente, i vari Stati europei hanno cercato di sopperire a tale inerzia comunitaria, intervenendo per dare delle risposte concrete al problema sempre più serio della tutela giuridica in internet; ci si è resi conto, però, che sarebbe stato necessario un intervento più esteso che potesse armonizzare le varie discipline vigenti, adeguato, perciò, ad un contesto per antonomasia ultranazionale, quale quello di internet. Una futura ed inevitabile iniziativa del legislatore europeo era stata già prevista ed auspicata dalla stessa Direttiva 31/2000 che, al Considerando 21, incita ad una eventuale successiva armonizzazione all'interno della Comunità dei servizi della società dell'informazione. Invero, in questi anni, i contributi da parte dell'Unione in materia sono stati scarsi e di poca rilevanza: le più importanti iniziative interpretative sono state intraprese, in realtà, dalla sola Corte di Giustizia, che, nell'adempiere al suo ruolo nomofilattico, ha cercato di chiarire i punti più oscuri e problematici della disciplina sull'imputabilità dei prestatori intermediari.

Gli interventi statunitensi e comunitari

Il tema relativo alla responsabilità degli Internet Service Provider ha causato delle forti problematiche non solo all'interno del panorama europeo: ogni Paese interessato a sviluppare in maniera efficace il commercio elettronico e la tutela delle opere protette dal diritto della proprietà intellettuale, si è interrogato in ordine alle possibili soluzioni adottabili, capaci di risolvere tali questioni di così importante rilevanza giuridica ed economica.

Al centro del dibattito vi è stata sicuramente la tutela del diritto d'autore online e dei relativi detentori, che dalla nascita della rete hanno visto il moltiplicarsi, a loro discapito, di usurpazioni ed utilizzi illeciti delle proprie opere, causando degli ingenti danni sia di natura morale che – soprattutto – economica. In tale contesto, le maggiori società di produzione cinematografica e discografica hanno cercato di imporre la propria autorità, ponendo in essere delle forti pressioni verso i governi, affinché venissero adottate delle politiche di rafforzamento tese a tutelare - in maniera talvolta troppo gravosa per gli altri soggetti della rete – i loro diritti di sfruttamento economico delle opere.

Tale esigenza è fortemente sentita soprattutto in paesi come gli Stati Uniti d'America, dove l'industria dello spettacolo gode, grazie ai livelli altissimi che questa ha raggiunto, di un forte potere di ingerenza anche nelle scelte politiche del governo. Il legislatore americano, infatti, benché si fosse già dotato di una normativa più completa, comprendente una specifica procedura di notice and takedown, ha sentito presto la necessità di aggiornarla e di renderla maggiormente efficace, soprattutto nella lotta contro la pirateria e l'utilizzo illecito di opere protette sul web. Successivamente all'emanazione del DAMCA (Digital Millennium Coopyright Act), infatti, furono varate due proposte di legge, il S.O.P.A.(Stop online Piracy Act) che prevedeva il diritto dei titolari di diritti d'autore di agire direttamente nei confronti degli hosting provider che ospitassero nei propri spazi virtuali contenuti a carattere contraffatto, e il P.I.P.A. (Protect Intellectual Property Act), con il quale il governo statunitense proponeva ulteriori strumenti per contrastare la divulgazione di contenuti digitali protetti senza il consenso dei copyright owners.

Invero, le misure più severe erano indirizzate nei confronti degli stessi intermediari, che fungevano da tramite per la commissione degli illeciti: le ripercussioni economiche per loro sarebbero state molto gravose, dovendo questi sottostare alle sanzioni previste per gli innumerevoli atti illegali compiuti da altri soggetti che agiscono illecitamente sulla rete. Proprio a causa di ciò si accesero presto delle forti reazioni da parte delle maggiori società di internet provider, che non permisero ai parlamentari nord americani di approvare tali proposte, lasciando così la situazione invariata.

Il quadro normativo, in realtà, era destinato presto a mutare: a causa dell'incremento degli episodi di contraffazione e di pirateria attraverso il mezzo telematico, molti paesi hanno tentato di intraprendere un altro intervento, questa volta a carattere più globalizzato.

Nel gennaio del 2012 a Tokio, la maggioranza dei Paesi membri dell'Unione europea e molti stati del mondo hanno aderito all'accordo commerciale multilaterale denominato con l'acronimo A.C.T.A., "Anti-Counterfeiting Trade Agreement". Con tale accordo, che concerneva l'intera materia del diritto della proprietà intellettuale, si proponeva di completare quanto previsto dagli altri accordi TRIP's. Il contenuto di tale accordo si mostrava, in realtà, fortemente gravoso sia nei confronti nei fornitori dei servizi, sia per gli stessi utenti, prevedendo, infatti, la facoltà di poter ordinare ai provider la comunicazione di informazioni tese ad identificare l'utente il cui account sarebbe stato utilizzato per una presunta violazione, purché, però, il titolare dei diritti avesse già precedentemente presentato una denuncia, rilevante a livello giuridico, di violazione dei diritti di proprietà intellettuale. Fin dall'inizio dell'emanazione della proposta, l'ACTA scatenò le proteste dei vari utenti telematici, i quali si accorsero immediatamente del notevole pregiudizio che avrebbero dovuto sopportare se il trattato fosse entrato in vigore all'interno dell'ordinamento dell'Unione Europea. Gli effetti collaterali si sarebbero rivelati fatali per i diritti fondamentali degli utenti: veniva ivi sacrificato, infatti, il basilare ed impregiudicabile principio di protezione dei dati personali sancito dalla stessa CEDU.

Oltre il malcontento generale degli utenti della rete, accompagnato anche da forti proteste e petizioni per evitare l'approvazione in Europa del trattato, molte istituzioni europee si pronunciarono negativamente in merito al contenuto e alle pericolose disposizioni suggerite dall'ACTA. In particolare, da subito il Garante dei dati personali europei, l'european Data Protection Supervisor (EDPS), si è mostrato duramente contrario alla ratifica di tale trattato: a suo parere, infatti, un monitoraggio su larga scala delle attività di comunicazione degli individui sulle nuove reti elettroniche avrebbe portato alla compromissione dei diritti di riservatezza dei cittadini e della loro libertà di comunicazione su internet. Sempre secondo il Garante, la sola protezione dei diritti di proprietà intellettuale non poteva giustificare l'adozione di misure così severe nei confronti degli utenti, senza contare che il testo stesso del trattato non risultava, a suo parere, sufficientemente dettagliato per poter garantire efficacemente i diritti degli utenti europei all'interno del web: "era necessario garantire che qualsiasi misura di esecuzione online, realizzata all'interno dell'Unione Europea a seguito della stipula dell'ACTA, fosse necessariamente proporzionata allo scopo di far rispettare i diritti di proprietà intellettuale".

Secondo il Garante, quindi, i redattori del progetto ACTA non erano riusciti sufficientemente ad assicurare un giusto equilibrio e bilanciamento degli interessi e dei diritti dei soggetti coinvolti, dando, infatti, una lampante prevalenza alla protezione delle opere sulla rete telematica, non curandosi, invece, delle dannose conseguenze che certe disposizioni avrebbero potuto causare all'interno del web. Per tutte queste ragioni, nel processo decisionale per la ratifica del trattato si richiese anche l'intervento della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, per permettere una migliore ed autorevole verifica circa il contenuto predisposto dall'ACTA con i principi vigenti all'interno della nostra comunità. In realtà, dopo poco tempo, il Parlamento Europeo espresse la propria intenzione di intervenire direttamente e di sottoporre il testo del trattato al voto parlamentare. Sotto forse anche le forti pressioni mostrate dagli utenti e anche dagli stessi fornitori di servizi, il trattato venne respinto con 478 voti contrari e solo 39 a favore.

Per un internet pulito e aperto

Da quanto qui sopra affermato si può ben comprendere come la tendenza dei vari soggetti interessati a difendere i propri diritti d'autore sulla piattaforma telematica sia sempre rivolta verso un inasprimento delle sanzioni e delle disposizioni relative agli intermediari della rete. Nonostante, infatti, le istituzioni comunitarie e nazionali ribadiscano costantemente la totale estraneità dei prestatori nella commissione degli illeciti da parte dei terzi, nei fatti, sia le proposte di legge che molte delle decisioni giudiziarie sono spesso orientate verso il riconoscimento di una loro responsabilità nel perpetramento di tali atti illegali. Si è notato, infatti, nell'analisi delle soluzioni proposte fino a questo momento, che è comune tendenza ritenere che l'unica via per ottenere una soluzione efficace contro la pirateria telematica sia solo quella di prevedere delle sanzioni severe e intransigenti nei confronti sia degli utenti, che soprattutto dei prestatori dei servizi virtuali, implicitamente considerati come complici passivi nella commissione di attività illecite sul web.

Riguardo questo argomento si è espresso recentemente anche Frank William La Rue, special rapporteur dell'ONU per i Diritti Umani, che in un rapporto intitolato "Report of the Special Rapporteur on the promotion and protection of the right to freedom of the opinion and expresion" nel 2011, si è riferito specificamente agli strumenti di inibizione dei cittadini dai contenuti presenti sulla rete con particolare riferimento alla protezione del copyright, esprimendo la sua preoccupazione per i sistemi di disconnessione all'accesso ad internet per violazioni legate al diritto d'autore, che così predisposte rischiano di creare un forte e non giustificato pregiudizio agli utenti della rete, mettendo a repentaglio l'esercizio di diritti fondamentali per la nostra società.

Il reporter ONU si è anche espresso sul sistema di "avvertimento" rivolto a colui che starebbe violando il diritto d'autore e all'ingiunzione di interrompere i comportamenti illeciti, come appunto la procedura di notice and takedown, introdotta per la prima volta negli Stati Uniti. Il rapporto afferma espressamente: "Tuttavia, mentre un sistema di notice and take down è un modo per impedire agli intermediari di impegnarsi attivamente nelle o incoraggiare comportamenti illeciti dei loro servizi, il sistema è soggetto ad abusi da parte sia dello Stato che di soggetti privati. Gli utenti che vengono avvertiti dal fornitore del servizio che il loro contenuto è stato segnalato come illegale, spesso ricorrono poco o hanno poche risorse per contestare la rimozione. Inoltre, dato che gli intermediari possono essere considerati responsabili o in alcuni casi essere oggetto di responsabilità penale se non rimuovono prontamente il contenuto al momento del ricevimento della notifica da parte degli utenti, questo li rende inclini a censurare comunque, senza approntare una attenta verifica, i contenuti potenzialmente illegali". Il reporter intende, qui, sottolineare che ai fini di una tutela efficace e sostanziale dei diritti umani, non è sufficiente salvaguardare solo il tipo di esecuzioni materiali predisposte per combattere la contraffazione telematica, ma ciò che è necessario tenere presente è la natura e la portata della normativa stessa e delle ingiunzioni intimate. A parere del reporter, i meccanismi generati dalla minaccia della pena possono risultare, in realtà, altrettanto nocivi rispetto ai diritti soggettivi, costituzionalmente protetti, dei cittadini della rete: è essenziale, invero, porre in essere una tutela che vada oltre la formalità e che difenda in maniera sostanziale ed effettiva la libertà di comunicazione ed espressione nel sempre più importante e sviluppato ambiente digitale.

Esortata dalle istituzioni nazionali e dalle figure che operano in internet, nel 2012 l'Unione Europea, tramite l'iniziativa della Commissione, ha avviato una consultazione pubblica riguardante proprio la questione qui ora dibattuta. L'unione è consapevole che, data l'enorme vastità degli interessi coinvolti e delle situazioni giuridiche da tutelare, sia necessario instaurare un dibattito aperto, in grado di accogliere i pareri e le idee di ogni cittadino comunitario che entri in contatto con il mezzo di internet. E' naturalmente chiara la difficoltà di trovare un accordo che possa rendere tutti soddisfatti, ma uno dei principi e scopi su cui si è basata la Consultazione in esame è proprio quello di creare un ambiente digitale più pulito e neutrale. Si cerca, perciò, di introdurre tale trasparenza sin dall'inizio, proprio dalla stessa predisposizione delle questioni e degli interrogativi posti alla sua base.

Attraverso questa consultazione è stato possibile conoscere effettivamente il parere di ogni cittadino interessato e di ogni istituzione e società realmente ed attivamente coinvolta nel funzionamento di internet. Ogni singolo cittadino europeo ha così potuto esprimersi, rispondendo liberamente alle domande proposte dalla Commissione, vertenti proprio sui temi fondamentali riguardanti la responsabilità dei providers.

Il contenuto della Consultazione

Già dalla lettura del titolo della Consultazione indetta dalla Commissione europea lo scorso 2012 è possibile intuire i temi principali in essa affrontati e studiati e gli scopi che l'Unione intendente perseguire nel campo della tutela giuridica in rete. La Consultazione appare come un primissimo passo verso la revisione e l'aggiornamento della Direttiva 2000/31 sul Commercio elettronico, nella parte concernente la regolamentazione della responsabilità dei prestatori telematici della società dell'informazione, occupandosi in particolare dell'implementazione di possibili procedure per la notifica e l'azione contro i contenuti illegali ospitati dagli intermediari online e più specificamente dei fornitori di hosting.

L'intenzione del legislatore comunitario sembra quella di realizzare un mercato digitale comune e di impedire indebite discriminazioni per i consumatori e gli utenti della rete, favorendo, attraverso la certezza giuridica e l'armonizzazione, sia le amministrazioni che le imprese. Il titolo della consultazione, "A clean and open internet", conferma ovviamente l'esigenza, sempre sentita dall'Europa, di mantenere internet "aperto", ma nel contempo aggiunge ad ulteriore specificazione l'aggettivo "clean", scongiurando così la latente convinzione che un ambiente aperto possa diventare inevitabilmente bersaglio di illegalità e incertezza giuridica, senza la predisposizione di sanzioni in seguito al compimento degli illeciti.

La Consultazione, quindi, si focalizza su pochi e specifici punti della Direttiva europea sul commercio elettronico e, in particolare, sulla responsabilità degli hosting provider, e la procedura di notifica e rimozione, che nel testo viene genericamente definita "notice and action". Argomento affrontato all'interno della Consultazione è stato anche quello relativo ai casi di notifiche ingiustificate o abusive: sappiamo che tale possibile fattispecie è già regolata dalla disciplina statunitense, che prevede che in tali casi, la responsabilità è a carico del soggetto che effettua la comunicazione illecita, sollevando così il provider dalla responsabilità di rimozioni abusive qualora il contenuto oggetto della richiesta si fosse poi mostrato successivamente perfettamente legittimo.

Tale tematica risulta importante soprattutto per la salvaguardia del diritto di libertà di espressione degli utenti: si può comprendere, infatti, come tale diritto potrebbe essere pregiudicato se non si applicasse un rigoroso controllo sulla rilevanza e affidabilità delle notificazioni sollevate dai presunti detentori dei diritti d'autore.

Non sorprenderà scoprire, in realtà, che l'approccio qui proposto dalla Commissione non è poi tanto diverso da quello del famigerato e tanto discusso ACTA, che avrebbe introdotto, qualora fosse stato approvato dal Parlamento europeo, un regime molto gravoso per gli intermediari e gli utenti. Tuttavia, la Commissione, consapevole delle reazioni da parte dei vari soggetti che utilizzano internet ha, questa volta, inteso applicare un approccio meno invasivo, non parlando, infatti, direttamente di sanzioni ma più genericamente di accordi volontari tra le parti coinvolte.

A parere di alcuni autori, infatti, la proposta portata avanti dalla Commissione attraverso la Consultazione pubblica non spicca per trasparenza nelle intenzioni: si ritiene che la particolare formulazione delle domande del questionario non permettano, in realtà, una esaustiva e neutrale risposta, anzi, dai più è stata avanzata la forte presunzione che la Commissione voglia, tramite una diversa formulazione, introdurre gli stessi principi proposti all'interno del progetto ACTA.

Si afferma, infatti, che tramite la nuova procedura di notice and action, velatamente si vogliano anche trasformare e forse ritirare le esenzioni di responsabilità previste per gli internet providers. La Commissione, infatti, nonostante prenda come base della nuova disciplina proprio l'articolo 14 della Direttiva - che esclude la responsabilità per gli intermediari di hosting che non abbiano avuto effettiva conoscenza del materiale illegale sulle proprie piattaforme – pare, in realtà, voler riscrivere lo stesso articolo 14. Come si è già affermato, la Direttiva sul commercio elettronico, con le sue disposizioni per il semplice trasporto e le esenzioni in materia di responsabilità, è stata il risultato di un compromesso politico raggiunto nel 2000 tra il settore degli ISP e le industrie del Copyright che, invece, volevano incorporare un regime di notifica e rimozione riferita ai prestatori di servizi web.

Tuttavia, è implicito nel testo dell'introduzione della Consultazione che la Commissione voglia modificare l'articolo 14 al fine di farlo diventare la base della comunicazione e azione, che si sostanzierebbe in una procedura tutt'altro che trasparente e rispettosa dei diritti fondamentali: un avviso del copyrighter seguito da un'azione da parte del provider, con la sola possibilità da parte del terzo di ottenere delle notizie di dettaglio, senza tuttavia poter rimettere in discussione il presupposto di fondo. Questo elemento risulta profondamente problematico in quanto riporta ad una delle sezioni più controverse del progetto ACTA: l'intenzione dell'articolo 27, era, infatti, quella di trasformare gli ISP che ospitano siti web in forze di polizia in grado di decidere sulla liceità o meno dei contenuti segnalati, secondo un meccanismo extragiudiziale o alternativo al Tribunale; questo significava che i compiti di polizia (sorveglianza e raccolta di prove), e quelli giudiziali sarebbero stati affidati a soggetti privati, bypassando l'autorità giudiziaria e il diritto a un "giusto processo".

Tutta la Consultazione si basa, invero, sulla presunzione che i fornitori di servizi dovrebbero assumere un ruolo più attivo nella sorveglianza di internet, costituendo questo il "prezzo" per il loro favorevole regime di responsabilità. E' su questo punto che emerge, però, l'intenzione della Commissione: si utilizza nella termologia l'aggettivo "pulito", che sta ovviamente in opposizione a "sporco", che si riferisce inevitabilmente ai contenuti a carattere pedopornografico. Chiaramente, in questo senso nessuno potrebbe opporsi ad un loro controllo maggiormente incisivo teso ad eliminare tali materiali.

A parere di alcuni autori questo meccanismo risulta inadeguato e sproporzionato per la segnalazione di abuso di copyright. Infatti, è frequente eliminare del materiale che in realtà non ha nessun potere lesivo. Negli Stati uniti, Google riceve oltre 250.000 segnalazioni ogni settimana, questi numeri rendono ovviamente impossibili i controlli da parte della polizia. Se l'Unione portasse un sistema simile in Europa sarebbe solo questione di tempo prima che simili livelli di segnalazioni vengano raggiunti.

Forse, sarebbe più congruo differenziare i metodi utilizzati per la segnalazione di violazione del copyright dall'avviso di abusi diversi, come la pedopornografia o la diffamazione, in quanto nel primo caso verrebbero troppe volte pregiudicati i diritti di presunzione di innocenza e libertà di parola.

Nuove possibili frontiere

In tutto il mondo sono sempre più importanti gli studi e le indagini sulla protezione delle opere on line ed, in generale, sulla pirateria telematica: la maggior parte delle riforme intende risolvere il problema attraverso un inasprimento della repressione, ma è sempre più frequente l'idea, che scaturisce da questi studi, che tali metodi, oltre a non essere in linea con i principi comunitari, si sono, in realtà, mostrati fallimentari e non idonei allo scopo.

Passando in rassegna alcune delle ricerche effettuate da autorevoli studiosi della materia emergono dei risultati che evidenziano, in modo molto chiaro, che le politiche di repressione applicate sino ad oggi dalla maggioranza degli Stati, non solo non hanno raggiunto degli obiettivi soddisfacenti, ma anzi hanno portato ad un incremento della pirateria sul web. Al contrario, nei Paesi con una inferiore politica repressiva il tasso degli abusi risulta diminuito o compensato da un regime di vendite lecite più alte rispetto che negli altri ordinamenti più intransigenti.

Lo studio di Robert Hammond, ricercatore dell'Università del nord Carolina, è stato incentrato sull'incidenza della popolarità di un album musicale nelle reti di file sharing sulle vendite del medesimo album, concentrandosi in particolare sulla pre-release, cioè leak dell'industria che sfuggono grazie a dipendenti o lavoratori interni. Hammond giunge alla conclusione che un'artista non deve aspettarsi una riduzione delle vendite a seguito della condivisione della sua musica in rete, precisando, anzi, che sono proprio gli artisti più popolari e venduti a beneficiare dell'effetto positivo della condivisione illegale in internet.

Quello di American Assembly, un forum fondato nel 1950 da D. Eisenhower ed affiliato alla Columbia University, è un sondaggio che fornisce una visione delle abitudini di condivisione degli utenti telematici americani e tedeschi. Questo studio rivela che i maggiori acquirenti di musica sarebbero proprio i cosiddetti pirati, che acquistano legalmente circa il 30% in più della musica rispetto a coloro che non scaricano nulla.

Lo studio della Northeastern University di Boston si concentra, invece, sulle forme di repressione della pirateria, dalla rimozione del singolo file fino al sequestro dei domini. L'analisi ha riguardato i principali cyberlockers (compreso Megaupload), siti tecnicamente definiti come "one click hoster", giungendo alla conclusione che le attuali misure antipirateria sono inefficaci, in quanto la rimozione di un file, oppure la chiusura di un sito, è un provvedimento solo temporaneo al quale segue velocemente l'immissione di altri file o l'apertura di nuovi siti di condivisione. Un recente studio si è poi occupato dei download non autorizzati di musica e film in Norvegia. Anche tale Paese è stato connotato da una feroce lotta delle lobby del copyright al fine di introdurre nuove normative e misure repressive per le violazioni del diritto d'autore, culminata nell'emanazione di una nuova legge che consente il blocco dei siti da parte degli prestatori. Entrata in vigore il primo luglio 2013, questa legge consente ad ogni titolare dei diritti d'autore di monitorare la rete ed informare l'autorità delle violazioni ai propri diritti. Dal 2008 al 2010 si è avuto un aumento della pirateria per gli spettacoli televisivi e i film, dovuto all'aumento della banda della connessione e quindi alla maggiore facilità nello scaricare file molto pesanti, ma anche per questo tipo di file si è avuta, poi, una decisa riduzione della pirateria. Come si spiegano questi numeri visto che fino a luglio del 2013 solo pochissimi norvegesi sono stati perseguiti per violazioni del copyright? Secondo Olav Torvund, professore di diritto presso l'Università di Oslo ed esperto di diritto d'autore, la spiegazione più ovvia è che negli ultimi 5 anni è aumentata l'offerta legale: "non ci sono scuse per la copia illegale, ma quando si ha un'offerta a basso prezzo e facile da usare, diventa meno interessante scaricare illegalmente".

La drastica riduzione della pirateria, quindi,sarebbe dovuta alla nascita di servizi legali a basso prezzo e facili da usare, come Spotify e Netflix. Infatti il 47% degli intervistati ha dichiarato di usare Spotify e circa la metà di questi pagano il servizio premium. Il medesimo effetto si è avuto per i film, con una riduzione degli illeciti del 72%. Un altro studio è stato commissionato proprio da Spotify: l'analisi si concentra sulla pirateria in Olanda, paragonandola a quella presente in Italia e in Svezia, ed evidenziano come la maggior parte dei pirati, in realtà, scarica pochissimo in percentuale, mentre una ristretta minoranza (10%) scarica più di 16 file, e quindi prende più della metà dei contenuti illegali.

Il numero di pirati attivi in Olanda è diminuito enormemente, dai 5 milioni del 2008 a 1,8 nel 2012. Anche in questo caso si cita la popolarità di servizi come Spotify (avviato nel 2011 in Olanda) e YouTube per spiegare il calo della pirateria. In Italia, dove Spotify è stato lanciato solo a febbraio del 2013, la pirateria appare più diffusa e l'obiettivo di "uscire dal tunnel" potrebbe essere difficile, ma l'utilizzo di servizi legali consentirebbe comunque di ridurla enormemente.

Questi sono solo alcuni esempi di studi "non ufficiali", cioè che contraddicono quanto, invece, affermato dell'industria del copyright, per cui non citati dalle major nel momento in cui invocano una maggiore repressione contro la pirateria. I titolari dei diritti sostengono che si tratta di studi parziali e non rilevanti. È interessante notare, però, come ogni nuovo studio confermi la tendenza generale dei vari Paesi, e cioè che all'aumentare della offerta legale, quanto più è economicamente abbordabile e semplice fruibilità, tanto più si registra una diminuzione della pirateria. Di contro l'inasprimento della repressione non ottiene uguali risultati.