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L'istituto della "presupposizione"

Scritto da Francesco Pezone

Commento a Cassazione civile, 5 gennaio 1995 n. 191

 

Indice.

 

1. Premessa 2. L’originaria formulazione del Windscheid e lo sviluppo dell’istituto nella dottrina tedesca 3. Presupposizione e sopravvenienze 3.1. Dottrina e giurisprudenza nel vigore del codice precedente 3.2. Segue... in vigore del codice del ’42 4. La concezione volontaristica della presupposizione 5. Le tendenze oggettivistiche della nostra dottrina 5.1. Il profilo della causa 5.2. Il profilo della distribuzione dei rischi 5.3. Il profilo dell’integrazione del contratto e la buona fede 6. Il recente orientamento della Corte di Cassazione 7. Considerazioni conclusive

 

 

§ 1.Premessa.

 

La figura della presupposizione non ha trovato ancora indiscusso accoglimento in dottrina e giurisprudenza e a maggior ragione è impossibile individuare un univoco orientamento in ordine alla sua natura.

Il codice del 1942, infatti, non ha definito tale figura rendendo ancora più aspro il dibattito sulla presupposizione, peraltro già vivo prima della sua redazione. Come, però, è stato autorevolmente affermato “non v’è chi non veda come sia, oltre che amorale e antisociale, antieconomico che situazioni giuridiche che si erano volute nel loro complesso, debbano continuare a sussistere dopo che questo o quell’altro fenomeno, prodotto dalla legge, dalla dinamica economica o dal malvolere degli uomini, le abbia rese monche, ormai inadatte alla funzione cui erano destinate[i]”.

E’ forse questo il motivo per cui la presupposizione conserva una persistente vitalità, nonostante il contrasto di autorevole dottrina, l’incertezza giurisprudenziale e la mancanza di disciplina.

È difficile enucleare una nozione unitaria della figura in esame, ed è, altresì, arduo fornire una distinzione che risulti neutra rispetto ai plurimi tentativi di inquadramento della fattispecie compiuti dalla dottrina. In linea di principio, al fine di tracciare i primi confini del fenomeno in esame, è agevole affermare che la presupposizione è qualificabile come quella situazione di fatto o di diritto desumibile dal negozio (pur mancandone in esso un espresso riferimento), di cui le parti hanno tenuto conto in sede di stipulazione, di modo che la sua mancanza (sopravvenuta o non) costituisce causa di invalidità del negozio.[ii]

Classico è l’esempio del contratto di locazione di un balcone per assistere ad uno spettacolo (si pensi a fuochi d’artificio) che poi non si tiene più.[iii]

La nozione appena precisata nulla, però, ci dice in ordine alla rilevanza ed alla natura del fenomeno in questione. Per affrontare questi problemi si rende opportuno un esame sull’origine della figura della presupposizione che si deve alla dottrina tedesca.

 

 

§ 2. L’originaria formulazione del Windscheid e lo sviluppo dell’istituto nella dottrina tedesca.

 

L’intuizione del concetto di presupposizione si deve alla genialità di un giurista tedesco, il Windscheid. Secondo l’opinione dell’illustre giurista, chi dichiara la sua volontà sotto una data presupposizione vuole che l’effetto giuridico sussista soltanto ove permanga una situazione sottostante di fatto e di diritto. Tale volontà, però, non risulta da una espressa condizione: si tratterebbe, precisamente di una condizione non sviluppata (unentwickelte Bedingung). La differenza fondamentale rispetto alla condizione risultante dal contratto consiste nel fatto che mentre quest’ultima opera immediatamente sull’efficacia del contratto stesso, la mancanza della presupposizione non interviene ipso iure sui suoi effetti, ma può essere fatta valere in sede processuale attraverso un’azione o un’eccezione.[iv]

L’elaborazione del Windscheid incontrò immediatamente severe critiche: se, infatti, non si può negare la forza dell’argomento per cui l’efficacia negoziale esiste se voluta e, dunque, in difetto di volontà non può immaginarsi la produzione di effetti giuridici, altresì bisogna riconoscere che, così individuata, la presupposizione sembra far dipendere l’efficacia del contratto dall’interno volere. In particolare si obiettò che dare una rilevanza alla volontà delle parti indipendentemente dal contenuto negoziale avrebbe minato la certezza dei traffici giuridici.[v]

Si addusse la preoccupazione che sotto il manto della presupposizione potessero essere ricondotti i motivi della rappresentazione di volontà.[vi]

Fu questo il motivo per cui emerse nella dottrina tedesca un processo di oggettivazione del concetto di presupposizione rispetto a quello delineato da Windscheid.

Un primo passo in questa direzione fu compiuto da Oertmann che sostituì al concetto di presupposizione come fondamento della singola manifestazione di volontà, quello di presupposizione come fondamento dell’intero negozio. La presupposizione, secondo tale teoria, sarebbe la rappresentazione che uno dei soggetti, parte del rapporto, abbia avuto rispetto ad una circostanza fondamentale del negozio in questione.[vii]

E’ facile rilevare immediatamente che l’enorme merito di questa dottrina è quello di aver riportato il problema della presupposizione nell’alveo del contenuto del contratto.[viii] Come, però, è stato autorevolmente osservato[ix], la teoria del Oertmann, lungi dall’essere un superamento del dogma della volontà, ne rappresenta la più coerente espressione; il problema della presupposizione continua ad essere risolto in termini di volontà e rappresentazioni mentali, arrivando a consentire a ciascuna parte di addossare all’altra il rischio di circostanze contrarie alle sue aspettative, per il solo fatto della comunicazione dei risultati che ci si attende dal contratto.

Più recentemente si è tentata una sistemazione dei risultati raggiunti dalla dottrina, nel segno di una più accentuata oggettivazione. Si è proposta la distinzione tra fondamento negoziale soggettivo ed oggettivo (subjective und objective Geschaftsgrundlage): il primo è costituito dall’insieme di rappresentazioni che inducono le parti a contrarre (la problematica dei vizi della volontà attiene al fondamento soggettivo); il secondo è costituito da ogni circostanza la cui esistenza o durata è necessaria per l’esistenza del contratto come significativo regolamento di interessi secondo l’intenzione delle parti (ad esso apparterebbe la presupposizione).[x]

Non è mancata, inoltre, la tesi che lega la presupposizione al problema delle sopravvenienze e della corretta distribuzione dei rischi.[xi]

Dall’analisi seppur fugace dello sviluppo dell’istituto nella dottrina tedesca sono emersi tre orientamenti fondamentali che hanno anche influenzato la nostra dottrina: a) la presupposizione legata al problema della sopravvenienze b) la concezione volontaristica della presupposizione c) l’oggettivazione della presupposizione.

La diversa impostazione di tali teorie sull’inquadramento della presupposizione lascia comprendere che essa contiene svariate problematiche della teoria negoziale: si pensi alla risoluzione, all’errore, alla causa, all’interpretazione per citare le più rilevanti.

 

 


 

§ 3. Presupposizione e sopravvenienze.

 

§ 3.1. Dottrina e giurisprudenza nel vigore del codice precedente.

 

Nella dottrina italiana gli studi iniziali in tema di presupposizione risultano intimamente legati alla cosiddetta teoria delle sopravvenienze e, in particolare alle discussioni sorte intorno alla validità della clausola rebus sic stantibus. Tale clausola ha antiche radici[xii] e, in Italia, soprattutto in relazione agli eventi bellici di inizio secolo, ha avuto larga fortuna.

Il legame tra presupposizione e sopravvenienze emerge chiaramente da un’autorevole dottrina di inizio secolo, la quale, annoverando tra gli elementi negoziali gli stati di fatto presupposti dalle parti, ritiene che ad ogni contratto sia apposta una clausola rebus sic stantibus. Tra le cause di invalidità del contratto, infatti, vi sarebbe anche il venire meno di quello stato di fatto che necessariamente fu presupposto dalle parti.[xiii]

Non mancò, inoltre, chi, pur riconoscendo i punti di contatto tra presupposizione e sopravvenienza, tentò una distinzione nel senso che quest’ultima, a differenza della prima, si può riferire solo ad eventi futuri imprevedibili[xiv]; oppure rilevando che la sopravvenienza riguarda solo eventi esterni al contenuto negoziale, mentre la presupposizione è inserita nel contenuto contrattuale.[xv]

Anche la giurisprudenza si pronunciò sul tema arrivando a conclusioni alterne rispetto all’ammissibilità di sopravvenienza e presupposizione, ma sostanzialmente unificando le due figure.[xvi]

§ 3.2. Segue… in vigore del codice del 1942.

Il collegamento tra presupposizione e sopravvenienze ha ricevuto impulso dall’entrata in vigore del nuovo codice che ha accolto nell’art.1467 c.c., regolante la risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta, la rilevanza della sopravvenienza imprevedibile.

Pure la giurisprudenza, inoltre, chiamata a più riprese a pronunciare sull’argomento, ha chiaramente affermato, anche di recente, che l’ingresso della presupposizione nel nostro ordinamento è dovuto all’art.1467 c.c.[xvii]

La dottrina in materia non è certo unanime: in particolare taluno propende per la mancanza di sostanziali differenze tra la fattispecie di cui al 1467c.c. e la presupposizione[xviii]; talaltro, invece, distingue i due fenomeni, pur riconoscendone il comune fondamento[xix].

Tale parte della dottrina, infatti, evidenzia la necessità di una rappresentazione psicologica nella presupposizione che, invece, non esiste nella sopravvenienza: le due figure in esame sarebbero, pertanto, analoghe ma non identiche.[xx]

A tali conclusioni si oppongono coloro i quali, invece, negando ogni rilevanza alle rappresentazioni psicologiche meramente interne, ritengono impossibile una differenziazione giuridicamente rilevante tra i due fenomeni.[xxi] La tendenza, però, a collegare presupposizione e sopravvenienza è stata avversata in dottrina[xxii] e non ha avuto pacifico accoglimento neanche in giurisprudenza.

Si è evidenziato che in tema di presupposizione è necessaria un’indagine relativa alla volontà delle parti, inutile per la sopravvenienza perché la risolubilità è un effetto legale.[xxiii]

Ha contribuito notevolmente a distinguere sopravvenienza e presupposizione l’inquadramento della risoluzione per eccessiva onerosità in termini di difetto funzionale della causa: si è, infatti, specificato che il fondamento dell’art.1467c.c. non è la clausola rebus sic stantibus né la presupposizione, bensì una sopravvenuta deficienza causale del negozio.[xxiv]

Si è, inoltre, correttamente osservato[xxv] che l’equiparazione dei due fenomeni in esame avrebbe per conseguenza quella di ridimensionare notevolmente l’ambito della presupposizione: così, infatti, si darebbe rilevanza esclusivamente alle circostanze imprevedibili (cfr. art.1467 cod. civ.).

Non si può, infatti, pensare che l’esclusione delle circostanze prevedibili dall’art.1467 cod. civ. significhi necessariamente che esse siano irrilevanti anche per la presupposizione, potendosi utilizzare per essa un rimedio diverso dalla risoluzione per eccessiva onerosità.[xxvi]

Anche la giurisprudenza, peraltro, ha negato, in molte sentenze, il legame tra presupposizione e sopravvenienze, anche se non è mai stato raggiunto un orientamento univoco in tal senso.[xxvii]

A nostro avviso l’introduzione del 1467 c.c. ha isolato il problema della presupposizione da quello della sopravvenienza. Sul piano dogmatico, il problema della presupposizione è legato strettamente all’analisi del contenuto contrattuale, a differenza della sopravvenienza che riguarda circostanze esterne rispetto ad esso.

L’unico elemento comune consiste nella ratio della rilevanza delle due figure: la coerenza col contenuto contrattuale voluto oggettivamente dalle parti.

Diverse, però, sono le cause che incidono su tale coerenza e perciò non è possibile inquadrare la presupposizione nell’alveo delle sopravvenienze.

 

 


 

§ 4. La concezione volontaristica della presupposizione.

 

Si è detto che la presupposizione non ha trovato pacifico accoglimento nel nostro ordinamento: fra le cause più rilevanti di tale atteggiamento diffidente del nostro legislatore è, senza dubbio, da ricomprendere il suo inquadramento come motivo della rappresentazione psicologica, in quanto tale, irrilevante.[xxviii]

L’ostacolo rappresentato dal dogma dell’irrilevanza dei motivi viene superato da quella dottrina che riconduce la presupposizione all’errore sui motivi.[xxix]

Secondo questa tesi, l’art.1429 c.c. non individua fattispecie tassative di errore essenziale ma tratteggia una categoria aperta in cui potrebbe essere inserito anche l’errore sui motivi determinante. Si aggiunge, in particolare, che la ragione fondamentale che viene addotta per giustificare l’irrilevanza dell’errore sul motivo è la mancanza di riconoscibilità; ma tale ragione viene meno se è riconoscibile alla controparte la forza determinante esercitata sull’errante dal motivo[xxx].

La falsa presupposizione, dunque, darebbe luogo ad annullabilità del contratto per errore sul motivo riconoscibile all’altro contraente.

Alla tesi suesposta può correttamente obiettarsi che, in tal modo, le circostanze per la rilevanza dell’errore sembrano ridursi ad una, se si afferma che l’essenzialità dell’errore sul motivo si ha quando è riconoscibile la sua determinanza.

La presupposizione è, poi, ricondotta nell’alveo dei motivi da altra autorevole dottrina che parla a proposito di “motivo comune del contratto”.[xxxi] L’aggettivo comune non indica una realtà corrispondente alla somma dei motivi individuali, bensì la rappresentazione di una realtà che oggettivamente sia idonea a provocare un conflitto di interessi. Da un punto di vista soggettivo, poi, possono verificarsi due situazioni: può avvenire che solo una parte si rappresenti tale realtà falsamente oppure la rappresentazione falsa riguardi entrambe le parti.

Nel primo caso avremmo un errore unilaterale sul motivo comune e il contratto sarà annullabile per errore sull’oggetto (il motivo comune, dunque, penetra nell’oggetto del contratto); nel secondo caso, invece, vi è un vero e proprio motivo comune erroneo, cioè quel conflitto putativo di interessi cui viene tradizionalmente dato il nome di presupposizione. In particolare tale errore, in quanto bilaterale, rileva indipendentemente dal requisito della riconoscibilità.

A tale tesi sono state mosse molte obiezioni: si è, in particolare, rilevato che la mancanza della realtà presupposta più che influenzare la rappresentazione psicologica delle parti incide sulla concreta configurazione del contenuto del contratto.[xxxii]

Si è anche evidenziata l’impossibilità di ricondurre la presupposizione alla problematica del motivo comune erroneo, quando si tratti di circostanze estrinseche al contratto: più che alla falsa rappresentazione di tali circostanze bisognerebbe badare al fatto che la loro mancanza rende irrealizzabile la situazione corrispondente all’assetto predisposto dai contraenti.[xxxiii]

Interessante anche la tesi che ha rilevato la differenza di ratio tra la disciplina dell’errore e la rilevanza della presupposizione: la prima è essenzialmente volta a contemperare la protezione della parte errante e la tutela dell’affidamento della controparte; la seconda, invece, persegue la salvaguardia dell’equilibrio economico del contratto.[xxxiv]

 

 


 

§ 5. Le tendenze oggettivistiche della nostra dottrina.

 

L’affermarsi in Germania della teoria della base negoziale oggettiva, nonché il mutato contesto culturale in cui il contratto va progressivamente perdendo la fisionomia di atto di volontà sono solo alcuni dei fattori che spiegano come in tema di presupposizione prevalgano tendenze oggettivistiche; esse si sviluppano in tre direzioni principali: a) il profilo della causa; b)il profilo della distribuzione dei rischi contrattuali; c)il profilo del contenuto del contratto e il principio di buona fede.

 

§ 5.1. Il profilo della causa.

 

Nel progressivo oggettivarsi della presupposizione non poteva mancare la sua spiegazione in termini di causa, visto anche il dibattito riguardante tale requisito contrattuale.

In una prospettiva di considerazione unitaria del contratto in cui la causa si identifica col contenuto inteso in senso dinamico, è possibile, secondo autorevole dottrina[xxxv] dare spiegazione della rilevanza della presupposizione legandola al profilo causale.

La presupposizione acquista rilevanza in quanto ipotesi di difformità tra la causa concreta del negozio e quella astratta. Infatti mentre la funzione astratta è garantita dalla rispondenza del contratto al modello fissato dal legislatore, cioè al tipo, la funzione concreta è l’obiettivo oggettivamente perseguito dalle parti nello stipulare il negozio.

Può avvenire, però, che circostanze falsamente presupposte impediscano il raggiungimento della finalità concreta che le parti si propongono: questa indagine sulla idoneità del negozio ad assolvere la funzione voluta dalle parti è oggettiva e disancorata dalla volontà delle parti.

Al profilo causale per spiegare la rilevanza della presupposizione si è fatto riferimento anche da quella autorevole dottrina che ha introdotto il concetto di causa come funzione economico-individuale.[xxxvi] Infatti a definire la causa di un negozio non sono solo gli interessi riconducibile al tipo posto in essere, ma anche interessi ulteriori che siano stati determinanti dell’operazione.

Il problema della presupposizione consisterebbe, dunque, nell’individuare tramite l’interpretazione quegli interessi qualificanti la singola operazione, che sono penetrati nella causa del contratto. La loro mancanza o falsità inciderebbe sulla validità del contratto, in quanto ne verrebbe a mancare o sarebbe viziata la causa.

E’ stato, peraltro, recentemente sostenuto che l’inquadramento della presupposizione in termini di causa comporta un duplice vantaggio: l’emancipazione definitiva della figura dai motivi individuali e l’ancoraggio all’elemento oggettivo della causa, che da mero limite negativo all’autonomia privata diverrebbe un parametro positivo per valutare ogni singolo atto negoziale.[xxxvii]

In una prospettiva più articolata è stato autorevolmente osservato che non sempre nell’analizzare la presupposizione si fa riferimento ad un unico fenomeno.[xxxviii]

Infatti è possibile distinguere almeno tre tipi di “presupposti” negoziali: i presupposti causali, cioè le circostanze che permettono di realizzare la causa concreta del contratto; i presupposti che entrano nel contenuto dell’impegno contrattuale, il cui venire meno va analizzato in termini di adempimento; i presupposti “specifici”, circostanze del tutto estranee alla causa ed al contenuto del contratto, la cui determinanza rispetto al contratto deve essere valutata in sede interpretativa.

Questi ultimi presupposti vanno distinti, inoltre da quelli rilevanti ex 1467 c.c.: essi, infatti, rappresentano, secondo la tesi in esame, i presupposti oggettivi generali, cioè le condizioni generali del mercato e della vita sociale che incidono sull’economia del contratto.

La giurisprudenza, pur orientandosi verso l’oggettivazione della presupposizione, non ha mai accettato il suo inquadramento in termini causali, essendo ancorata ancora alla concezione della causa come funzione economico-sociale.[xxxix]

Inoltre è stato autorevolmente rilevato che il collegamento della presupposizione alla causa finisce ad essere condizionato dall’accezione di causa che si intende accogliere: in particolare esso ha un senso nella concezione “se non soggettiva, soggettivizzata”[xl], tendenza tutt’altro che estranea alle dottrine più recenti.

Non mancano critiche che negano in radice ogni legame tra presupposizione e causa: è stato rilevato che la presupposizione, contrariamente, alla causa non è elemento essenziale del contratto[xli]; inoltre, mentre la causa attiene alla logica degli interessi già definiti, la presupposizione appare come la logica degli interessi da definire[xlii]; è stato, poi, aggiunto che la causa rileverebbe fondamentalmente nel momento genetico, mentre la presupposizione dà luogo ad un problema di sopravvenuta disfunzione causale.

 

§ 5.2. Il profilo della distribuzione dei rischi.

Il problema della presupposizione è stato inquadrato da autorevole dottrina come accollo dei rischi contrattuali[xliii].

Attraverso un’attenta analisi comparativa si nega totalmente la possibilità di spiegare il fenomeno in esame in chiave soggettivistica: il problema atterrebbe alla compatibilità di circostanze ed adempimento.

In particolare è necessaria un’analisi sulla congruità delle circostanze occorse rispetto all’equilibrio economico del contratto, allo scopo di distribuire i rischi fra i contraenti. Il primo punto di riferimento per tale valutazione sarebbe la qualificazione del contratto: il tipo, infatti, stabilisce sempre una certa distribuzione dei rischi fra i contraenti, che potrebbe risultare un utile criterio di massima per stabilire su chi debbano gravare le conseguenze della mancanza delle circostanze falsamente presupposte.

Tale criterio potrebbe risultare utile anche in caso di contratto atipico, in quanto sarebbe sempre possibile individuare il modello di riferimento delle parti.

In mancanza un utile strumento potrebbe essere il raffronto tra prezzo contrattuale e valori di mercato per valutare se il prezzo stabilito sia stato remunerativo dei rischi assunti.[xliv]

 


 

§ 5.3. Il profilo dell’integrazione del contratto e la buona fede.

 

Il ricorso al principio di buona fede quale strumento idoneo per individuare le circostanze rilevanti costituisce un riferimento frequente in dottrina come in giurisprudenza a proposito della presupposizione.

Anche chi ha inquadrato il fenomeno nell’ambito della distribuzione dei rischi ha dovuto ammettere, quando altri criteri non soccorrano, la rilevanza della buona fede nell’integrazione contrattuale.[xlv]

E’ stato, poi, più volte affermato che il principio di buona fede, elevato a clausola generale, fonte di un precetto rivolto non soltanto ai singoli, ma anche al giudice, consente l’arricchimento del contenuto del contratto, disciplinando situazioni e conflitti non regolati dalle parti espressamente.[xlvi]

Si potrebbe, dunque, arrivare alla conclusione che il principio di buona fede integri il contratto fino a contenere le circostanze essenziali presupposte: infatti, l’art.1374 stabilisce che “il contratto obbliga le parti non solo a quanto è nel medesimo espresso, ma anche a tutte le conseguenze che ne derivano secondo la legge e, in mancanza, secondo gli usi e l’equità”. Tra le conseguenze previste dalla legge vi sarebbe l’obbligo di interpretare il contratto secondo buona fede (art. 1366 cod. civ.) e di eseguirlo sempre secondo buona fede (art. 1375 cod. civ.): questo renderebbe necessariamente rilevante la presupposizione.

È alquanto dubbio, però, che il richiamo alla legge quale fonte di integrazione del contratto involga anche il giudizio di buona fede, poiché ciò le consentirebbe di divenire una clausola di integrazione del contenuto contrattuale: in particolare una autorevole dottrina[xlvii] ha rilevato che un’interpretazione di tal fatta dell’art.1374 c.c., incidente in maniera diretta sul contenuto del contratto, finirebbe per porre in crisi la nozione stessa di autonomia negoziale, in quanto porterebbe sempre ad effetti non voluti dalle parti. Il senso dell’art.1374 c.c., invece, consiste solo nel far emergere tutte quelle conseguenze che appartengono alla normalità dell’operazione compiuta.

 

 


 

§ 6. Il recente orientamento della Corte di Cassazione[xlviii].

 

Nella sentenza del 5 gennaio del 1995 n.191 la Corte di Cassazione ha risolto una controversia pronunciandosi sulla rilevanza della presupposizione. Le parti avevano stipulato un contratto con cui l’una si impegnava a non effettuare scarichi di alcun genere e tipo in un canale verso corrispettivo.

Poco dopo la stipulazione veniva violato l’obbligo assunto contrattualmente e l’obbligato ricominciava a scaricare nel canale. Convenuto in giudizio, egli obiettava che l’obbligazione era stata assunta sul presupposto che la proprietà del canale in oggetto fosse dell’attore; invece, il convenuto, in seguito alla stipulazione del contratto, aveva avuto modo di appurare che il canale in questione era un bene demaniale.

In primo grado il Tribunale condannava il convenuto a ripulire il canale e ad astenersi da effettuare ogni altro scarico. Infatti, a parere del Tribunale, l’eccezione proposta dal convenuto non poteva essere accolta: il contratto andava qualificato come transazione e l’eccezione riguardava un errore di diritto, come tale irrilevante nella transazione (cfr. art. 1967 cod. civ.).

La sentenza veniva appellata sul presupposto che non si era incorsi in errore di diritto, in quanto la proprietà del canale era il presupposto per la stipulazione del contratto, la cui mancanza lo rendeva del tutto inefficace.

La Corte d’Appello accoglieva la doglianza, sulla base del fatto che non era dimostrata l’esistenza dell’errore di diritto, bensì la mancanza di un presupposto essenziale per la stipulazione del contratto. L’appellato ricorreva presso il giudice di legittimità, invocando la sussistenza di un errore di diritto nella sentenza della Corte d’Appello. La Suprema Corte respingeva il ricorso, non ritenendo affetta da alcun vizio giuridico la sentenza de qua.

In particolare la Cassazione considerava fondata l’osservazione che, nel caso esposto, la falsa presupposizione avesse invalidato il contratto, rendendo inammissibile la pretesa del ricorrente. La Corte fondava la propria decisione sull’assunto che la presupposizione è un istituto giuridico ormai riconosciuto dalla giurisprudenza e dalla dottrina sulla base di un fondamento autonomo; pertanto, non si potrebbe più parlare al riguardo di condizione non sviluppata, avendo ogni negozio una base negoziale oggettiva contenente tutte le circostanze estrinseche ad esso, tali da rivestire un’importanza essenziale nel determinare le parti alla conclusione del contratto. Una conferma della rilevanza dell’istituto risiederebbe, inoltre, nell’art.1467 cod. civ.

Come abbiamo avuto modo di osservare, infatti, in molti casi la giurisprudenza[xlix] aveva affermato con forza che l’ingresso della presupposizione nel nostro ordinamento è dovuto alla norma contenuta nell’art. 1467 del codice civile. La risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta è accordata, infatti, nei contratti a prestazioni continuate o periodiche o ad esecuzione differita, per il verificarsi di avvenimenti straordinari o imprevedibili. Si dovrebbe, perciò, ritenere presente in ogni programma contrattuale la clausola rebus sic stantibus, in base alla quale l’efficacia del contratto per il futuro è subordinata al fatto che le posizioni contrattuali di partenza non si modifichino. Il venire meno o il non verificarsi del fatto presupposto sposterebbe allora gli equilibri contrattuali e, sconvolgendo l’economia del negozio, determinerebbe una distribuzione del rischio contrattuale difforme da quella prevista e voluta dalle parti, con conseguente possibilità di risolvere il rapporto.[l]

Altro elemento essenziale, ad avviso della Corte, ai fini della rilevanza della presupposizione in ambito negoziale, sarebbe la rappresentazione psicologica dell’essenzialità del presupposto in capo ad entrambe le parti stipulanti.

La Cassazione riprende, dunque, l’opinione di quella parte della dottrina che riconduce la presupposizione nell’ambito dei motivi, definendo l’istituto in esame come “motivo comune erroneo”[li]. Questa ipotesi, a differenza dell’errore unilaterale sul motivo comune, configura un vero e proprio conflitto putativo di interessi. In particolare l’errore rileva indipendentemente dal requisito della riconoscibilità, in quanto bilaterale.

 

 


 

§ 7. Considerazioni conclusive.

 

La configurazione della figura in esame emergente da questa sentenza non è pienamente condivisibile. Alla luce di quanto detto, infatti, sembra opportuno ritenere che il fondamento della presupposizione non sia legato all’art. 1467 cod. civ.

Questa norma, infatti, si riferisce alle circostanze imprevedibili sopravvenute e, proprio nel caso esaminato dalla Corte, il fatto presupposto era tutt’altro che una circostanza sopravvenuta. La proprietà demaniale del canale di scolo era, infatti, precedente alla stipulazione del contratto.

Non è neanche chiaro l’inquadramento della presupposizione per il quale sembra propendere la Corte nella sentenza esaminata; infatti, dopo aver parlato di base negoziale oggettiva si conclude che il falso presupposto dovrebbe comunque essere considerato essenziale avendo riguardo alla rappresentazione psicologica di entrambe le parti.

Ora, se si riconduce la presupposizione alla c.d. base negoziale oggettiva è, appunto, oggettivamente che va valutata l’essenzialità del presupposto rispetto al negozio, senza riferirsi alla rappresentazione delle parti.

A parere di chi scrive sembra preferibile la tesi di quell’autorevole dottrina[lii] che evidenzia come il fenomeno della presupposizione sia difficilmente riconducibile ad unità e, d’altronde, come molto spesso con esso ci si riferisca ad ipotesi del tutto diverse.

In primo luogo bisogna rilevare che prima di parlare di presupposizione è necessario accertare se il verificarsi del presupposto sia un obbligo a carico di uno dei contraenti e, dunque, se si rientri nel profilo dell’inadempimento.

Questa verifica va effettuata considerando il contenuto del contratto tramite un’interpretazione che sia effettuata nel pieno rispetto del principio di buona fede.

Bisogna, poi, stabilire se il presupposto sia penetrato nella causa del contratto considerata nell’accezione di funzione economico - individuale: la sua mancanza porterebbe all’invalidità del negozio per deficienza causale. Se, invece, il presupposto è del tutto estraneo al negozio, è necessario distinguere due ipotesi. Qualora si tratti di presupposti generali relativi a mutamenti imprevedibili delle condizioni di mercato o della situazione sociale, allora ci troveremmo nell’ambito dell’art.1467 cod. civ. che regola la risoluzione per eccessiva onerosità. Viceversa, nel caso di presupposti specifici inerenti al singolo negozio, si potrebbe parlare di presupposizione.

La sua rilevanza, a parere di chi scrive, si fonda sulla necessità di un razionale accollo dei rischi contrattuali.

Anche nel caso specifico esaminato dalla Suprema Corte è possibile procedere nel modo suesposto. Nel caso in esame, infatti, non è possibile affermare che il verificarsi del presupposto sia a carico di una delle parti. Anzi, il presupposto in questione era preesistente al sorgere del vincolo contrattuale ed era noto ad una delle parti. In secondo luogo, si può affermare che, in questo caso, il presupposto sia penetrato nella causa contrattuale, intesa come funzione economico – sociale. Infatti, nel caso in questione, la proprietà del fondo in capo ad uno dei contraenti era, a giudizio della Corte, presupposto causale alla stipulazione del contratto. Operando in tal senso si può giungere alla conclusione che il negozio in questione potrebbe essere nullo per difetto di causa.

Sembra, infatti, evidente che la funzione economico - individuale del contratto non sussista affatto qualora il canale di scolo sia demaniale, mancando un apprezzabile ragione giustificatrice del contratto.

In ultima analisi, è opportuno rilevare come le conclusioni dottrinali e giurisprudenziali non sono pacifiche nemmeno per quello che riguarda il piano sanzionatorio della figura in esame. La dottrina, infatti, invoca l’annullamento per errore o lo scioglimento del contratto ovvero l’inesigibilità della prestazione in base alla buona fede. La giurisprudenza parla di caducazione o di inefficacia o di inesistenza del contratto ma l’orientamento che in questi ultimi anni si è andato consolidando è, in effetti, nel senso della risolubilità ex art. 1467 cod. civ.

Sembra giusto, quindi, poter affermare che il caso in esame può qualificarsi come un obiter dictum della giurisprudenza. Infatti, la Corte afferma che il contratto sarebbe nullo poiché la situazione presupposta dalle parti già difettava al momento della conclusione del contratto. A parere di chi scrive, si confonde la presupposizione con la supposizione e si dimentica che la condizione (e, quindi, a nostro parere, la presupposizione) non può che riguardare un avvenimento futuro[liii].

 
 
Note:

[i] Giorgianni, Negozi giuridici collegati, in Riv. It. Sc. Giur.,1937, p.337.

[ii] E’ questa la nozione di presupposizione prevalente in giurisprudenza: cfr. Cass.,19 febbraio 1960,n.292 in Giust. civ., 1960, 1 ,p. 1667; Cass., 27 febbraio 1962, n. 380, in Rep. Foro it., 1962, voce obbligazioni e contratti, n. 178.

[iii] Cfr. F. Gazzoni, Manuale di diritto privato, Napoli, 1997, p.880.

[iv] Windscheid, Die Lehre des romischen Rechts von der Voraussetzung, Dusserldolf, 1850, p.7.

[v] Regelsberger, Pandekten, Leipzig, 1893, p.607.

[vi] Sohm, Institutionen des romischen Rechts, Leipzig, 1898, p.209.

[vii] Oertmann, Die Geschaftsgrundlage. Ein neuer Rechtsbegriff, Leipzig - Erlanger, 1921, p.27 e ss.

[viii] Bianca, Diritto Civile, 3, Il contratto, Milano, 1996,p. 437 nota 59.

[ix] Bessone, Rilevanza della presupposizione, le teorie di Windscheid ed Oertmann, in Foro it., 1978, 5, p. 285.

[x] Larenz, Geschaftsgrundlage und Vertragefullung, Munchen, 1963, passim.

[xi] Blomeyer, Allgemeiner Schuldrecht, Berlin, 1964, pag. 164 e ss.

[xii] Cfr. Osti, voce Clausola rebus sic stantibus, in Noviss. Dig. it., Torino, 1967, pag.353 dove si afferma che “il problema della ripercussione sul vincolo derivante da una promessa dell’impreveduto mutamento di fatto che il promittente potè rappresentarsi quando assunse l’impegno, formò oggetto di meditazione fin quando la promessa non era riconosciuta come idonea fonte di obbligazioni…”

[xiii] Cfr. Cogliolo, La c.d. clausola rebus sic stantibus e la teoria dei presupposti, in Scritti vari di diritto privato, Torino, 1913, p. 424.

[xiv] De Simone, Ancora sulla sopravvenienza contrattuale nel diritto positivo, in Riv. dir. priv., 1940, pag.34.

[xv] Osilia, La sopravvenienza contrattuale, in Riv. dir. comm., 1924, pag. 10 e ss.

[xvi] Cfr. Cass., 19 febbraio 1937, n 141, in Rep. Foro it., 1937, voce Obbligazioni e contratti, pag. 100; Cass., 29 luglio 1938, n.3088, in Foro it.,1939, pag. 85; Cass., 24 giugno 1940, n. 2079, in Foro it., 1941, pag. 511.

[xvii] Cass., 13 luglio 1942, n. 1984 che affermò esplicitamente che se nel codice precedente la presupposizione atteneva alle problematiche della volontà, col codice del 1942 essa non può che ricondursi all’art.1467 c.c. Ancora così Cass., 25 giugno 1952, n. 1883, in Giur. it., 1953, 1, pag. 1302 e di recente Cass., 1995, n.1040 che sarà oggetto di analisi successivamente.

[xviii] Di Blasi, La clausola rebus sic stantibus nel nuovo codice civile e nelle prime applicazioni della giurisprudenza, in Giur. It, 1949, pag. 132 e ss.; Favara, Sopravvenienza di leggi e presupposizione , in Giur. compl. Cass. civ., 1954, pag. 46 e ss.

[xix] Colesanti, Poteri del giudice e cosidetto fondamento del negozio, in Bus, 1958, pag. 402 e ss.

[xx] Cfr. Bigiavi, In tema di presupposizione, in Giur. it., 1949, 1, pag. 173.

[xxi] In particolare Cataudella, Sul contenuto del contratto, Milano, 1974, pag. 296 e ss.

[xxii] Cfr. però Galgano, (Il negozio giuridico in Trattato dir. civ. e comm., Cicu – Messineo, vol. III, Milano, 1988, pag. 484), il quale distingue la presupposizione, che è sopravvenienza dopo il contratto di una situazione diversa da quella esistente, dall’errore sui motivi che consiste in una erronea conoscenza della situazione presunta.

[xxiii] Sacco, La presupposizione e l’art. 1467 c.c., in Riv. dir. comm., 1948, pag. 163 e ss.; De Martini, L’eccessiva onerosità nell’esecuzione del contratto, Milano, 1950, pag. 51 e ss.

[xxiv] Rescigno, Interpretazione del testamento, Napoli, 1952, pag. 173; e, ancora più specificamente, G. B. Ferri, Dalla clausola rebus sic stantibus alla risoluzione per eccessiva onerosità, cit., pag. 54 e ss.

[xxv] Bessone, Adempimento e rischio contrattuale, cit., pag. 84.

[xxvi] Bessone - D’angelo, voce Presupposizione, in Enc. dir., Milano, 1986, pag. 341.

[xxvii] Cass., 11 novembre 1963, n. 2956, in Rep. Foro it., 1963, voce Obbligazione e contratti, pag. 174 - 175. Cass., 14 giugno 1966, n. 1554, in Foro pad., 1967, pag. 790; Cass, 21 settembre 1981, n. 5186 in Foro it., 1982, pag. 106; Cass., 9 febbraio 1985, n. 1064, in Arch. civ., 1985, p.319.

[xxviii] Betti, Teoria generale del negozio giuridico, Torino, 1955, pag. 527 e ss.; Cariota Ferrara, Il negozio giuridico nel diritto privato italiano, Napoli, 1948, pag. 605; Santoro Passarelli, Dottrine generali del diritto civile, Napoli, 1976, pag. 194; Scognamiglio, Contratti in generale, Milano, 1975, pag. 144; Rescigno, voce Condizione, in Enc. dir., Milano, 1961, pag. 788. In giurisprudenza per tutte Cass., 19 Luglio 1958, in Rep. Foro it., voce Obbligazioni e Contratti, n. 139 - 140.

[xxix] Martorano, Presupposizione ed errore sui motivi nei contratti, in Riv. dir. civ., 1958, pag. 69 e ss.

[xxx] È necessario rilevare, in questa sede, che Emilio Betti (voce “Negozio giuridico” in Vassalli, Trattato di diritto civile, Utet, 1993, pag. 451 e ss. E pag. 526 e ss.) sosteneva già nel 1955 l’inammissibilità della presupposizione come condizione non sviluppata, trattandosi, semmai, di errore comune sul presupposto oggettivo che giustifica il negozio. Secondo questo autore, si può giungere a una risoluzione del negozio mediante una interpretazione integrativa dello stesso (applicando analogicamente gli istituti del pagamento d’indebito e del art. 1467 del codice civile sull’eccessiva onerosità sopravvenuta). Mentre nei negozi “mortis causa” può darsi rilevanza ai motivi, non può altrettanto farsi in quelli “inter vivos”: dare rilevanza all’infondata supposizione o ad una riserva virtuale, significherebbe, infatti, far rilevare i motivi. Può darsi luogo ad una interpretazione integrativa di buona fede, secondo Betti, quando la supposizione sia comune.

[xxxi] Pietrobon, L’errore nella dottrina del negozio giuridico, Padova, 1963, p.508 e ss.

[xxxii] Cataudella, op. cit., p.282.

[xxxiii] Barcellona, Profili della teoria dell’errore nel negozio giuridico, Milano, 1962, p. 163 e ss.

[xxxiv] Bessone, op. cit., p.39 e ss.

[xxxv] Cataudella, op. cit., p.232 e ss..

[xxxvi] G.B. Ferri, op. cit, p.203 e ss.

[xxxvii] Pellicanò, Causa del contratto e circolazione dei beni, Milano, 1981, p.132.

[xxxviii] Bianca, op. cit., p. 435 e ss.

[xxxix] Poche sono le sentenze che argomentano dalla causa per dare rilevanza alla presupposizione: Cass, 13 ottobre 1958, n.3232 in Mass. Giur. it.,1958, p.736; recentemente Cass., 21 luglio 1980, n.4775, in Riv. dir. comm., 1983, p. 91.

[xl] Sacco, Motivi, fini, interessi, in Trattato di dir. priv. diretto da Rescigno, Torino, 1982, X, 2, pag. 334

[xli] Girino, op. cit., pag. 780.

[xlii] Costanza, Dalla causa alla presupposizione, in Giust. civ.,1988, pag. 291.

[xliii] Bessone, op. cit., pag. 10 e ss..

[xliv] Roppo, Orientamenti tradizionali e tendenze recenti in tema di presupposizione, in Giur. it.,1972, 1, pag. 211. Cassottana, Presupposizione e rischi contrattuali negli orientamenti della giurisprudenza, in Riv. dir.comm., 1977, pag. 11.

[xlv] Bessone, op. cit., pag. 331.

[xlvi] In particolare Rodotà, Le fonti di integrazione del contratto, Milano,1969, pag. 20 e ss.; Barcellona, Intervento statale e autonomia privata nella disciplina dei rapporti economici, Milano, 1966, pag. 155; di recente Bianca, op. cit., pag. 472 e ss..

[xlvii] G.B. Ferri, op. cit., pag. 216 e ss..

[xlviii] E’ bene sottolineare come la giurisprudenza abbia sempre provveduto a circondare la invocabilità della presupposizione di limitazioni di vario genere: in primo luogo la certezza della situazione di fatto e di diritto che si assume presupposta, di poi, la comunanza della stessa ad entrambe le parti ed, infine, il requisito della comune “percepibilità” del presupposto.

[xlix] Cfr. Cass., 13 luglio 1942, n. 1984; Cass., 25 giugno 1952, n. 1883; Cass., 1995, n.1040 citate.

[l] Gazzoni, Manuale di diritto privato, Napoli, 1993, pag. 881.

[li] Pietrobon, L’errore cit., pag. 509.

[lii] Bianca, op. cit., p.127.

[liii] Gazzoni, Manuale di diritto privato, Napoli, 1993, pag. 881.