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L’abuso sessuale infantile: norme giuridiche e indagine psicologica

Scritto da Paola Ottobre

Di: Dott.ssa Paola Ottobre, Prof. Giovanni D'Angiò, Dott.ssa Arianna Recco

Le norme contro la violenza e lo sfruttamento sessuale 

La legislazione italiana, nel secolo scorso, è stata oggetto di numerosi interventi circa le norme che disciplinano i comportamenti sessuali leciti o illeciti. Le modificazioni della tutela penale, in questo ambito, rispecchiano i cambiamenti storici e culturali della società italiana, anche se spesso vede il legislatore in ritardo rispetto all’evoluzione sociale del Paese.

Nel Codice Zanardelli del 1889 i reati sessuali sono ascritti nel codice penale come “delitti contro il buon costume e l’ordine delle famiglie”. Il legislatore, a questo proposito, individua l’istituto familiare e l’interesse sociale regolato dallo Stato, come l’oggetto giuridico da tutelare. In questa impostazione la tutela dell’individuo non è contemplata, in quanto l’inviolabilità carnale è riconosciuta solo a garanzia del pubblico interesse. Nel Codice del 1889 un comportamento sessuale illecito è riconosciuto tale, solo laddove l’atto viene compiuto con minaccia o violenza e non quando sia presente un esplicito dissenso da parte di chi subisce l’azione sessuale. Nella fattispecie viene applicata una distinzione fra violenza carnale (art. 519) ed atti di libidine violenti (art. 521). La gravità di tali comportamenti sessuali illeciti vengono determinati in base a specifici criteri: l’età di chi subisce l’azione sessuale, il suo stato di salute e il rapporto che intercorre con chi compie l’atto carnale. Mentre nel caso di minorenni coinvolti in atti di violenza carnale, il codice imputa il danno solo se dimostrato uno stato di corruzione del minore.

Nel Codice Rocco del 1930 i reati sessuali sono annoverati come delitti contro “la moralità pubblica e il buon costume”. Ancora una volta l’interesse dello Stato surclassa la tutela dell’individuo. Nel Codice del 1930 un primo passo importante viene compiuto nell’interesse del minore, configurando l’ipotesi di reato non più inseguito al danno di corruzione di minore, ma all’atto stesso commesso  contro una persona minore di anni sedici.

Con la legge del 15 febbraio del 1996 n. 66 i reati sessuali sono inseriti “nei delitti contro la persona”. Segue l’abrogazione della normativa del Codice del Rocco e all’individuo viene accordata quella tutela riconosciuta come interesse primario. Il legislatore pone al centro come bene giuridico da tutelare la libertà sessuale della persona. Dal 1996, infatti, il codice penale non distingue più tra violenza carnale ed atti di libidine violenti, e assume la nozione di “atti sessuali” attorno alla quale si costruiscono le norme contro la violenza sessuale previsti negli articoli 609 bis – 609 decies del codice penale.

Con l’unità delle norme che regolano il delitto di violenza sessuale l’attenzione del legislatore non è più centrata sulle modalità dell’atto che prevede o meno la congiunzione carnale, ma sull’offesa degradante che un comportamento sessuale comporta sia alla dignità che alla libertà sessuale dell’individuo. I procedimenti giudiziari pur indagando circa i dettagli della violenza sessuale per accertare il fatto o determinare le aggravanti, non approvano più (art. 472/3-biss c.p.p.) domande che investighino nella vita privata della vittima se non rilevante ad appurare gli accadimenti.

Riguardo gli elementi costitutivi la legge n. 66 del 1996 introduce nuovi criteri normativi anche a tutela del minore:

  • Non è punibile il minorenne che, al di fuori delle ipotesi di violenza o abuso delle condizioni di inferiorità di cui all’art. 609 bis c.p., compie atti sessuali con minorenne che abbia compiuto gli anni 13, se la differenza di età tra i soggetti non supera i tre anni.
  • Atti commessi con persona:
    1. minore di  anni 14 (art. 609 bis c.p.),
    2. minore di anni 16 se il colpevole è ascendente ovvero se è persona alla quale il minore è affidato e con lui convive (art. 609 quatar).
  • Atti commessi in presenza di minore di anni 14 al fine di farlo assistere (art. 609 quinquesies),
  • Induzione a compiere o subire atti sessuali abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della vittima o traendola in inganno mediante sostituzione di persona (art. 609 bis co. 2).
  • Atti commessi da chi, con violenza e minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali (art. 609 bis co. 1).
  • Violenza sessuale di gruppo (art. 609 octies) con la partecipazione, da parte di più persone  riunite, ad atti di violenza sessuale.
  • Circostanza aggravanti (art. 609 bis c.p.).
    1. Pena della reclusione da 6 a 12 anni:
      • vittima minore di anni 14,
      • uso di armi o sostanze alcoliche, narcotiche o stupefacenti o di altri strumenti o sostanze gravemente lesivi della salute della vittima,
      • travisamento o simulazione della qualità di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio,
      • vittima sottoposta a limitazione della libertà personale,
      • vittima minore di anni 16 se l’atto è compiuto da ascendente genitore adottivo o tutore.
    2. Se la vittima è minore di anni 10, allora la pena della reclusione è aumentata a 7 anni nel minimo e a 12 nel massimo.
    3. Se ricorre una di queste circostanze aggravanti nella violenza di gruppo, la pena della reclusione è aumentata fino ad 1/3.

Specifici interventi legislativi a tutela del minore (l. 15.2.1996, n. 66 e l. 3.8.1998, n. 269) non indicano la libertà sessuale come bene giuridico protetto, bensì sono tesi a garantire l’integrità psicofisica del minore per favorire una corretta formazione dell’intera personalità dell’individuo anche in riferimento alla sfera sessuale. Le norme sopra citate agiscono da un lato da “doppia tutela”, qualora il soggetto attivo rivesta un ruolo di garanzia sul minore per motivi di educazione, istruzione, convivenza dato dalla possibilità di esercitare un poter suggestivo e dall’altro la tutela della libertà personale nei rapporti tra minori consenzienti che abbia compiuto anni 13, con una differenza di età tra i soggetti non superiore a 3 anni (art. 609/2 quater c.p.).

Con la legge 269 del 1998 sono state introdotte dal legislatore nuove norme contro lo sfruttamento sessuale in danno a persona minorenne che nella fattispecie individuano le seguenti azioni delittuose:

  • la prostituzione minorile (art. 600 bis c.p.),
  • la pornografia minorile  (art. 600 ter c.p.),
  • la detenzione di materiale pornografico (art. 600 quater c.p.),
  • il turismo sessuale (art. 600 quinquies c.p.),
  • la tratta dei minori (art. 601c.p.),
  • la procedibilità del delitto sessuale commesso all’estero (art. 604 c.p.).

Con la legge n. 154 del 2001, a tutela del minore il legislatore ha introdotto misure contro la violenza nelle relazioni familiari, disponendo sia l’allontanamento dalla casa familiare, che l’adozione di determinate misure patrimoniali. L’importanza di tali disposizioni appare evidente, considerando che il fenomeno dell’abuso sessuale intrafamiliare costituisce la maggior parte degli abusi su minori. 
 

L’autore di abuso sessuale infantile 

Come abbiamo visto in ambito giuridico il legislatore opera delle nette categorizzazioni sia circa l’età della vittima di abuso sessuale, che rispetto la tipologia dell’azione delittuosa compiuta. Mentre il legislatore è interessato unicamente al comportamento agito, in ambito psicologico si pone attenzione anche alle fantasie dell’individuo che possono restare inespresse. Il contributo che la psicologia può dare al diritto è finalizzato alla lettura di quei meccanismi comportamentali che delineano sia l’autore dell’abuso sessuale, sia il minore vittima, nell’ambito della raccolta e dell’attendibilità della testimonianza. La psicologia, con criteri diversi dal diritto, si occupa delle parafilie (dal greco para, presso e philia, amore), definite nel DSM-IV-TR (Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali),come “fantasie, impulsi sessuali, o comportamenti ricorrenti e intensamente eccitanti sessualmente, che si manifestano per un periodo di almeno 6 mesi, e che in generale riguardano: oggetti inanimati, la sofferenza o l’umiliazione di se stessi o del partner, o bambini o altre persone non consenzienti”.

Tra le varie forme di parafilie, come disturbo del desiderio sessuale, è inserita la pedofilia (dal greco pais, ragazzo e philia, amore). Con il termine pedofilia si indicano fantasie o comportamenti a sfondo sessuale di natura etero  o omosessuale ad opera di un individuo adulto, almeno di anni 16 e maggiore di 5 anni di un bambino pre-pubero. Possiamo definire la pedofilia come “l’attrazione sessuale per individui in età pre-puberale”, che possono permanere come desiderio o fantasia, oppure trasformarsi in un comportamento manifesto. Il soggetto pedofilo non pone il minore pre-pubero  come semplice oggetto sessuale, ma rivolge il suo interesse in una relazione tratto con un bambino considerandolo nella sua interezza. Per queste ragioni l’atteggiamento pedofilo non sempre è accompagnato da un’agire aggressivo e violento. Spesso il termine pedofilia diventa un’etichetta utilizzata non correttamente. Ci sono individui pedofili che non commettono alcun reato, come ci sono soggetti non pedofili che compiono abusi sessuali sui minori. Possiamo allora definire la pedofilia come un atteggiamento, una tendenza che non sempre sfocia nel reato. Mentre un “comportamento tipicamente pedofilo” può essere messo in atto anche da individui non pedofili.

Nel DSM-IV-TR sono indicati i criteri diagnostici per la pedofilia:

  1. durante un periodo di almeno sei mesi, fantasie, impulsi sessuali, o comportamenti ricorrenti e intensamente eccitanti sessualmente, che comportano attività sessuale con uno o più bambini pre-puberi;
  2. le fantasie, gli impulsi sessuali o i comportamenti causano disagio clinicamente significativo o compromissione dell’area sociale, lavorativa o di altre importanti aree del funzionamento;
  3. il soggetto ha almeno sedici anni ed è almeno cinque anni maggiore del bambino o dei bambini di cui al criterio A.

Il disturbo si manifesta generalmente durante l’adolescenza, la frequenza è oscillante in relazione agli stress psicosessuali e il decorso è molto spesso cronico. Riguardo il suo modus operandi, il pedofilo è un soggetto comune, spesso è ben integrato socialmente. Può limitare l’azione pedofila all’interno delle mura domestiche sui propri figli e parenti oppure scegliere la sua vittima all’esterno dell’ambiente familiare. Molti soggetti nel tempo tendono ad affinare le proprie tecniche di adescamento, sono in grado di guadagnarsi la fiducia dei bambini e ricorrono alle minacce per indurre le vittime a non parlare. Il comportamento pedofilo si distingue sotto varie tipologie che caratterizzano l’agito sessuale (Petrone e Rialti, 2000):

    • il pedofilo latente, non mette in atto le proprie fantasie erotiche sui minori, inibite da regole morali molto rigide;
    • il pedofilo occasionale, manifesta il suo comportamento sessuale spinto dal desiderio di infrangere le norme morali solo in determinate circostanze come i turisti sessuali;
    • il pedofilo dalla personalità immatura, adotta una modalità d’approccio seduttiva e passiva con le sue vittime, solitamente è incapace di relazionarsi in modo adeguato con l’altro sesso. Attraverso la relazione con un minore riesce a compensare il bisogno di dominio;
    • il pedofilo regressivo, è contraddistinto da azioni impulsive e dall’incapacità di fronteggiare eventi stressogeni. Le sue vittime spesso sono dei minori sconosciuti;
    • il pedofilo aggressivo, è un antisociale, violento con la sua vittima fino ad ucciderla. Spesso è stato lui stesso una vittima di abuso sessuale. Nel compimento dell’atto violento ritrova il suo riscatto, cancellando il suo passato traumatico;
    • il pedofilo omosessuale, è caratterizzato da una immaturità sessuale, identifica se stesso nella vittima e la ama come lui vorrebbe essere amato. Spesso questo tipo di soggetto ha subito carenze affettive dalla figura materna.

Riguardo l’uso di strumenti diagnostici preventivi per l’azione pedofila i risultati sono alquanto controversi. La fallometria volumetrica e la pletismografia ciconferenziale, nonostante siano i test preferibili per la diagnosi della pedofilia si dimostrano fallaci per la facilità con la quale è possibile ingannare i risultati. I soggetti sottoposti agli stimoli sessuali con filmati, fotografie o disegni possono riuscire a dissimulare la propria eccitazione. Per ottenere risultati maggiormente attendibili i test andrebbero utilizzati solo su individui sottoposti a terapia che abbiamo ammesso di aver compiuto azioni di abuso sessuale su minori. 
 

Gli indicatori di abuso sessuale 

Episodi di abuso sessuale nell’infanzia possono avere ripercussioni sullo sviluppo psicofisico del minore sia nell’immediato che nel futuro. Secondo “il modello della quatto dinamiche traumagenetiche” di Finkelhar, l’abuso sessuale può scatenare conseguenze diverse influenzando lo sviluppo di quattro aspetti fondamentali per la qualità della vita di ogni individuo: la sessualità, la fiducia nelle proprie capacità di sviluppare relazioni personali, l’autostima, la fiducia nell’affrontare il mondo. Per Finkelhar il minore vittima di abuso sessuale può manifestare diversi vissuti emotivi:

  1. l’impotenza, il bambino non si sente più padrone del proprio corpo non potendosi sottrarre alle violenze esterne, avverte un’incapacità di chiedere aiuto, perdendo la speranza che le cose possono cambiare;
  2. il tradimento il minore non riesce più a nutrire fiducia verso il mondo adulto che dovrebbe proteggerlo , è pertanto possibile che manifesti rabbia, vergogna e sensi di colpa;
  3. la stigmatizzazione, al bambino vengono inviati segnali negativi circa il suo comportamento sessuale, il carnefice spesso denigra la vittima, oppure lo incita al silenzio;
  4. la sessualizzazione traumatica, presenza nel bambino di atteggiamenti sessuali anomali a causa del coinvolgimento forzato in esperienze sessuali inadeguate alla sua età.

Le reazioni e le conseguenze della vittima di abuso sessuale spesso possono avere origine “da diversi fattori, quali l’abilità cognitiva del bambino, la durata e la frequenza dell’abuso, il tipo di coercizione usata verso il bambino, la relazione esistente tra il bambino ed il perpetuatore, il tipo di abuso, la risposta che i membri della famiglia danno al minore” (De Leo, Petruccelli, 1998).

Nella maggior parte dei casi i disturbi associati alle conseguenze di un abuso sessuale sono sintomi fisici, comportamentali comunemente accompagnati da sintomi aspecifici.

Sintomi fisici:

  • segni cutanei (morsi, graffi, contusioni),
  • prurito nella zona genitale;
  • difficoltà di deambulazione;
  • difficoltà nel mantenimento posizione seduta;
  • biancheria intima macchiata o strappata;
  • tracce di liquido seminale o sangue sugli indumenti o sulla cute;
  • gravidanza nella primissima adolescenza in assenza di partner noto;
  • pubertà precoce.

Sintomi comportamentali:

  • passività, paura, sfiducia verso il mondo adulto;
  • conoscenza di comportamenti sessuali inadeguati per l’età;
  • difficoltà a stare in relazione con i coetanei  (atteggiamenti aggressivi, disinteresse);
  • atteggiamenti seduttivi verso gli adulti;
  • calo del rendimento scolastico;
  • difficoltà nel linguaggio.

Sintomi aspecifici:

  • disturbi del sonno;
  • disturbi alimentari;
  • disturbi controllo degli sfinteri;
  • ansia;
  • depressione;
  • fobie;
  • sintomi ipocondriaci;
  • rituali ossessivi legati principalmente alla pulizia.

Anche il Disturbo Post-Traumatico da Stress può essere considerato un indicatore di un avvenuto abuso, causato proprio dal forte trauma. Nelle donne adulte abusate nell’infanzia si possono mostrare diverse problematiche: inibizioni nel desiderio sessuale, repulsione verso il sesso, timore dell’intimità, difficoltà a raggiungere l’orgasmo e problemi nell’eccitamento. Negli uomini sono riscontrati disagi causati dall’eiaculazione ritardata, da problemi erettili, da un’identità sessuale fragile, fino all’omofobia.

I sintomi fisici, comportamentali e aspecifici sopra descritti non sono esclusivi nei bambini vittime di abuso sessuale, ma possono sottolineare un malessere generale del minore riconducibile anche ad altre cause. Tuttavia diversi studi dimostrano come i minori vittime di un abuso sessuale manifestino con una forte incidenza rispetto ad altri bambini comportamenti aggressivi, una competenza sociale inadeguata ed atteggiamenti sessuali non idonei alla loro età.

In sede processuale i possibili indicatori dell’abuso non sempre si dimostrano validi ed affidabili. In caso di valutazione del danno psicologico nella vittima di un presunto abuso sessuale occorre in primo luogo accertare il nesso causale ed esaminare gli eventi che riguardano specificatamente l’abuso, gli eventi concorrenti all’abuso, gli eventi antecedenti all’abuso e gli eventi che seguono l’abuso. 
 

Riferimenti bibliografici 

American Psychiatric Association, DSM-IV-TR Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali, Masson, Milano, 2001.

Cesa Bianchi M., Scabini E., (a cura di), La violenza sui bambini, Franco Angeli, Milano, 1993.

Cianfrocca P., L’abuso sessuale infantile: le norme, in Petruccelli F., Petruccelli I., (a cura di), Argomenti di psicologia giuridica, Franco Angeli, Milano, 2004.

De Leo G., Petruccelli I., L’abuso sessuale infantile e la pedofilia,  Franco Angeli, Milano, 1998.

Gulotta G., Il bambino come prova negli abusi sessuali, in Cabras C., Psicologia della provaGiuffrè, Milano, 1996.

Gulotta G., (a cura di), Elementi di psicologia giuridica e di diritto psicologico, Giuffrè Editore, Milano, 2002.

Montecchi F., (a cura di), I maltrattamenti e gli abusi sui bambini, Franco Angeli, Milano, 1998.

Petruccelli F., Cecic Ercolano M., L’abuso sessuale: punto di vista giuridico e psicologico, in  Petruccelli F., Petruccelli I., (a cura di), Argomenti di psicologia giuridica, Franco Angeli, Milano, 2004.