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Il ruolo del gestore del motore di ricerca nella tutela del diritto all’oblio sul web - Nota a Corte di Giustizia del 14 maggio 2014 - C-131/12 sul Caso Google Spain

Scritto da Valeria Romano

La sentenza qui annotata suscita interesse perché la Corte di Giustizia ha affermato, per la prima volta, che il gestore di un motore di ricerca su internet è responsabile del trattamento dei dati personali che appaiono su pagine web pubblicate da terzi.

La decisione in esame trae origine da un reclamo presentato all'Agencia Española de Protección de Datos nel 2010 da un cittadino spagnolo contro Google Spain e Google Inc. con il quale il privato lamentava che ove fosse stato digitato il proprio nome nel motore di ricerca del gruppo Google («Google Search»), l'elenco di risultati mostrava dei link verso due pagine di un noto quotidiano spagnolo, risalenti ai mesi di gennaio e marzo 1998. Tali pagine annunciavano una vendita all'asta di immobili organizzata a seguito di un pignoramento effettuato per la riscossione coattiva di crediti previdenziali nei confronti dello stesso cittadino spagnolo. Mediante tale reclamo, il privato chiedeva, per quanto qui interessa, che fosse ordinato a Google Spain o a Google Inc. di eliminare o di occultare i dati ormai risalimenti relativi al pignoramento.

Tanto premesso in fatto, appaiono due i profili-chiave dell'iter motivazionale seguito dalla sentenza in esame: da un lato il riconoscimento, anche in sede europea, del c.d. diritto all'oblio e dall'altro la qualificazione, da parte dei giudici europei, dell'attività dei motori di ricerca come attività di trattamento di dati personali ai sensi dell'art. 2, lettera b) della Direttiva 95/46 CE del Parlamento e del Consiglio del 24 ottobre del 1995. E' opportuno, dunque, analizzare entrambi i profili appena segnalati onde individuare i tratti di effettiva innovatività della pronunzia in commento.

2. Il c.d. diritto all'oblio in internet

Il c.d. diritto all'oblio trae origine dalla traduzione della formula "droit à l'oubli", coniata dalla dottrina francese nel 1965. Tale diritto è stato da tempo definito dalla Corte di Cassazione come "l'interesse di ogni persona a non restare indeterminatamente esposta ai danni ulteriori che arreca al suo onore e alla sua reputazione la reiterata pubblicazione di una notizia in passato legittimamente divulgata".

La dottrina ha individuato il fondamento normativo del diritto all'oblio nell'art. 2 della Costituzione, ripercorrendo l'iter seguito per l'affermazione di altri diritti della personalità, quali quello alla riservatezza e quello all'identità personale. Interpretando l'art. 2 Cost. quale clausola aperta infatti, è possibile farvi rientrare non solo i diritti espressamente elencati, ma anche tutti quelli che costituiscono esigenze fondamentali della persona umana, le quali emergono con l'evoluzione dei costumi e della sensibilità sociale, e trovano tutela venendo ricondotti nell'alveo di tale articolo, tramite un procedimento c.d. di costituzionalizzazione successiva.

Per quanto riguarda le leggi ordinarie, il diritto all'oblio è tutelato nel Codice in materia di protezione dei dati personali. In particolare, vengono in rilievo due disposizioni: l'art. 7, terzo comma, lett. b) che tutela il diritto dell'interessato di richiedere al titolare del trattamento la cancellazione o la trasformazione in forma anonima delle sue informazioni personali, se trattate in violazione alla legge o se non è più necessaria la loro conservazione in base agli scopi perseguiti; l'art. 11, primo comma, lett. e), stesso Codice nel quale si prevede che le informazioni non siano conservate in una forma che consenta l'individuazione dell'interessato per un periodo superiore a quello necessario al raggiungimento degli scopi per i quali erano state raccolte.

Dato atto dei referti normativi e volgendo l'attenzione al piano della produzione giurisprudenziale sul diritto in parola, la corretta perimetrazione del diritto all'oblio con particolare riguardo alla notizie pubblicate sul web è stato oggetto di recente attenzione da parte della Corte di Cassazione nella sentenza sez. III, sentenza 05 aprile 2012 n 5525. In tale occasione la Suprema Corte ha avuto modo di chiarire che l'interessato, ai sensi dell'articolo 7 del codice privacy, ha il diritto di ottenere "l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati". Nella lettura fatta propria dai giudici della nomofilachia, in definitiva, il diritto all'oblio salvaguardia, dunque, l'interessato dalla pubblicazione di informazioni potenzialmente lesive in ragione della perdita di attualità delle stesse. In questa prospettiva la Cassazione ha sostenuto nel 2012 che non è sufficiente che i dati siano genericamente integrati da altre informazioni reperibili on-line, ma occorre che sia proprio la notizia originaria, la fonte, ad essere integrata e corretta con gli sviluppi successivi.

3. Sulla qualificazione dell'attività del motore di ricerca come attività di trattamento dei dati personali

La recente sentenza della Corte di Giustizia qui annotata presenta profili di innovatività soprattutto nella parte del percorso motivazionale nel quale la Corte qualifica il gestore del motore di ricerca quale responsabile del trattamento dei dati che appaiono su pagine web pubblicate da terzi. Tale posizione è argomentata sottolineando come il motore di ricerca svolga un ruolo attivo nel sistema di reperimento delle informazioni su internet che si basa sul sistema delle parole-chiave. Tale ruolo, spiega la Corte, consiste nel raccogliere, estrarre, organizzare e mettere a disposizione degli utenti i dati. Partendo da tale riscontro fattuale, la Corte di Giustizia riconosce, dunque, la qualifica di responsabile del trattamento dei dati in capo al soggetto gestore del motore di ricerca.

Le conseguenze di tale qualificazione si sostanziano nel riconoscimento in capo al gestore medesimo di tutti gli obblighi tipici derivanti da tale ruolo, ivi compreso l'obbligo, in presenza di determinate condizioni, di sopprimere, dall'elenco di risultati che appare a seguito di una ricerca effettuata a partire dal nome di una persona, dei link verso pagine web pubblicate da terzi e contenenti informazioni relative alla stessa.

Non è difficile avvedersi come la conclusione cui perviene il ragionamento svolto in sentenza sia potenzialmente dirompente: ogni gestore di motori di ricerca in internet dovrebbe impiegare risorse economiche e tecniche per realizzare e gestire quotidianamente un sistema in grado di aggiornare costantemente all'attualità ogni contenuto immesso on-line. In caso contrario, egli risponderà senz'altro in sede civile per i danni causati.

La dottrina ha dunque sottolineato come la soluzione tracciata dalla Corte di Giustizia possa tradursi in un significativo aggravio per i gestori di motori di ricerca che potrebbe a sua volta produrre conseguenze a catena sulle dinamiche e sui flussi informativi di internet.