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Le normative antidoping interne non violano le norme comunitarie sulla concorrenza e sulla libera prestazione dei servizi

Scritto da Francesco Affinito

   La Quarta sezione del Tribunale delle Comunità Europee, con sentenza del 30 settembre 2004, ha stabilito che le normative antidoping degli Stati membri, e in particolare la competenza degli organi di giustizia sportiva in materia di doping, non contrastano con la normativa comunitaria sulla libera prestazione dei servizi e sulla concorrenza (artt. 49, 81 e 82 del Trattato CE). Tale decisione è basata sulla considerazione che il doping, o più precisamente la regolamentazione antidoping, ha natura prettamente sportiva ed esula da qualsiasi considerazione economica. Le norme antidoping, poi, sono proprie dell’ordinamento sportivo, e, quindi, per tali motivi, le controversie in tale materia dovranno essere devolute al giudice sportivo.

   La sentenza in questione si riferisce ad un ricorso contro il CIO (Comitato Olimpico Internazionale) proposto da due nuotatori, uno spagnolo ed uno sloveno, risultati non negativi ai controlli antidoping e successivamente squalificati dalle competizioni.

   La decisione del Tribunale segue l’orientamento della costante giurisprudenza che inquadra la disciplina dell’attività sportiva nel diritto comunitario “solo in quanto configurabile come attività economica ai sensi dell’art. 2 CE” (si veda, in proposito, tali sentenze della Corte: 12 dicembre 1974, causa 36/74, Walrave e Koch; 14 luglio 1976, causa 13/76, Donà; 15 dicembre 1995, causa C-415/93, Bosman; 11 aprile 2000, cause riunite C-51/96 e C-191/97, Deliège; 13 aprile 2000, causa C-176/96, Lehtonen e Castors Braine). Quindi ,secondo la Corte, le norme comunitarie sono applicabili allo sport solo in quegli aspetti classificabili economicamente. Così, per citare gli esempi proposti nella sentenza, le disposizioni del Trattato troveranno applicazione in presenza di norme  che disciplinano le c.d. clausole di trasferimento, cioè il pagamento di indennità nel caso di trasferimenti di giocatori professionisti , o che disciplinano la composizione delle squadre dei club, cioè la limitazione del numero di giocatori professionisti provenienti da altri Stati membri che le società sportive possono utilizzare, o ancora, che disciplinano le c.d. clausole sui termini di scadenza per i trasferimenti, cioè i termini di scadenza per i trasferimenti diversi per i giocatori provenienti da altri Stati membri. Non troveranno invece applicazione in presenza di tutte quelle regole puramente sportive, cioè quelle regole che riguardano le questioni che interessano esclusivamente lo sport e che, come tali, sono estranee all’attività economica, questioni quali, ad esempio, l’ organizzazione ed il corretto svolgimento della competizione, la composizione delle squadre nazionali e tutte quelle che riguardano le regole del gioco.

   Il doping, quindi, secondo il Tribunale, dovrebbe essere considerato in base a questo orientamento, che trova fondamento anche negli scopi pratici della lotta al doping, basti pensare, infatti, che l’antidoping è uno degli strumenti per preservare lo spirito sportivo e per salvaguardare la salute degli atleti. Si ribadisce, in questo modo, come il doping non persegua alcun obiettivo economico. Eventuali accenni ad un carattere troppo eccessivo delle disposizioni che regolano il doping non possono essere accettate, come non può essere accetto l’ assunto che la lotta al doping si sia sviluppata per finalità economiche, basandosi sul fatto che il valore economico delle competizioni sportive potrebbe essere diminuito in seguito ai casi di doping.