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Le problematiche legate all'esercizio del diritto di querela da parte degli enti collettivi

Scritto da Filippo Giunchedi

1. Considerazioni introduttive - Ogni persona quali che siano le sue condizioni di capacità può essere titolare dell'interesse protetto dalla norma penale.
Quel che conta, ai fini della soggettività passiva, è la riferibilità ad un soggetto dell'interesse penalmente tutelato. Cosicché soggetti passivi possono essere anche il minore degli anni quattordici, l'infermo di mente e l'ente collettivo. Quest'ultimo può essere soggetto passivo di un delitto patrimoniale o di un delitto contro l'onore.
Ne deriva che la titolarità del diritto di querela, oltre che alle persone fisiche spetta alle persone giuridiche, salvo accertare quale sia l'organo legittimato all'esercizio dell'anzidetto diritto.
La disputa se possano ritenersi persone offese, soprattutto in merito ai delitti contro l'onore, collettività prive di personalità giuridica si è risolta positivamente in quanto il fondamento della soggettività passiva è nell'appartenenza dell'interesse penalmente tutelato, in quanto è la stessa legge (artt. 36 e 41 c.c.) ad attribuire loro tale soggettività (1).

2. La disciplina antecedente al codice del 1988 - Nel codice di procedura penale del 1930 non era presente alcuna previsione in ordine all'esercizio del diritto di querela da parte di persone giuridiche e di enti privi di personalità giuridica.
Non essendo dettata alcuna disposizione si rinviava ai principi generali in tema di rappresentanza con totale devoluzione al giudice delle questioni controverse, senza che venisse posto a carico della parte querelante alcun onere in merito anche alla mera indicazione della fonte del potere conferito al soggetto incaricato alla presentazione dell'atto per verificarne la legittimazione.
La giurisprudenza aveva dovuto colmare questo vuoto normativo con il progressivo consolidarsi di un indirizzo che, pur escludendo che alla querela proposta dal legale rappresentante della persona giuridica dovessero essere allegati, a pena di inammissibilità, i documenti giustificativi dei suoi poteri, aveva comunque ritenuto che almeno la fonte di detti poteri venisse specificamente indicata nell'atto (2).

3. La disciplina attuale - Pertanto l'innovazione del codice attuale è consistita in null'altro che recepire gli orientamenti della giurisprudenza della codificazione pregressa.
Nonostante l'espressa previsione l'interpretazione dell'art. 337 comma 3 c.p.p. continua ad alimentare vistose controversie.
La norma recita "La dichiarazione di querela proposta dal legale rappresentante di una persona giuridica, di un ente o di una associazione deve contenere l'indicazione specifica della fonte dei poteri della rappresentanza". Occorre pertanto interpretarne la portata nonostante appaia chiaro l'onere in capo a colui che si dichiara legale rappresentante della persona giuridica di indicare la fonte dalla quale promana il potere di rappresentanza e la legittimazione a proporre la querela.
Presupposto necessario per l'esercizio del diritto di querela da parte di un ente è la formazione della volontà sociale. All'interno di una compagine collettiva occorre distinguere l'amministrazione interna e quella esterna. La prima corrisponde al potere di gestione e di deliberazione, attribuite rispettivamente agli amministratori e all'assemblea. La seconda corrisponde alla rappresentanza, potere che solitamente è attribuito agli amministratori stessi, ma che può anche essere conferito a procuratori esterni alla società. Pertanto la volontà in merito all'esercizio del diritto di querela è devoluto all'assemblea o al consiglio di amministrazione. Organi che, in caso di decisione positiva, designano la persona o l'organo legittimato alla presentazione dell'istanza punitiva, conferendo ad esso la rappresentanza necessaria per la proposizione dell'atto.
Lo statuto sociale, regolante la struttura collettiva e ripartente i poteri tra gli organi, permetterà di individuare precisamente l'organo cui è rimessa la formazione della volontà sociale.
La stessa giurisprudenza appare recettiva di questo orientamento dottrinale, avendo ribadito che la titolarità del diritto di querela spetta all'organo cui è rimessa la formazione della volontà sociale e non al rappresentante legale (3).

4. Le diverse tipologie - La querela proposta dalle società trova una differente regolamentazione a seconda della scelta societaria stessa ed in particolare in relazione al differente regime di società di persone e società di capitali.
Quanto alle prime, il potere di rappresentanza è insito nella veste di amministratore.
In una società in nome collettivo pertanto la legittimazione a proporre la querela sorge in capo al consiglio di amministrazione o all'amministratore unico. Infatti tali organi rivestono già la qualifica di legale rappresentante, nel caso di consiglio di amministrazione spetterà all'amministratore delegato, in quanto per legge autorizzato a compiere validamente tutti gli atti che mirano alla tutela dell'integrità del patrimonio sociale o della regolarità della gestione (Cass. 21 aprile 1995, Caldarola).
Il medesimo discorso lo si può estendere alle società in accomandita semplice. La querela presentata dal socio accomandatario è pienamente valida in quanto "legittimato ai sensi dell'art. 2318 c.c., senza che sia necessaria l'indicazione specifica dei poteri di rappresentanza, conferitigli ex lege" (Cass. 16 maggio 1994, Mariani).
Discorso decisamente più complesso riguarda le società di capitali. Infatti se è pur vero che l'amministratore di società per azioni ai sensi dell'art. 2384 c.c. è titolare del potere di rappresentanza per tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale, vale a dire tutte le azioni che tendano al raggiungimento del fine di vantaggio economico rientrante nell'oggetto sociale compreso quindi il potere di presentare querela a tutela di posizioni patrimoniali dell'ente, è altrettanto vero che bisogna, almeno secondo la giurisprudenza più rigorosa, valutare attentamente se l'istanza punitiva rivolta al Pubblico Ministero debba considerarsi inerente o meno alla gestione dell'impresa. Ed è chiaro che di fronte a siffatte perplessità gli avvocati non faranno altro che sposare la tesi più rigorosa onde evitare di veder negato il pieno diritto delle persone giuridiche da essi patrocinate per un difetto di carattere formale in quanto in mancanza delle prescrizioni ritenute indispensabili dal giudice la querela risulterà tamquam non esset, anche nel caso in cui si specifichi, successivamente alla presentazione dell'atto, la fonte da cui promanano i poteri di rappresentanza.
Come già anticipato presupposto necessario per l'esercizio del diritto di querela da parte di un ente è la formazione della volontà sociale. Pertanto, sarà devoluto all'assemblea dei soci o al consiglio di amministrazione, a seconda dei casi, manifestare volta per volta la volontà o meno di querelarsi, e in caso di decisione positiva, designare la persona o l'organo che deve presentare la querela, conferendo ad esso la rappresentanza necessaria per la proposizione dell'atto (4).
Qualora, invece, l'amministrazione sia affidata ad un unico soggetto la procedura appare semplificata in quanto la recente giurisprudenza ritiene rituale e pienamente valida la querela presentata per conto di una società per azioni da soggetto qualificatosi, nella relativa dichiarazione, come amministratore unico nella medesima pur senza ulteriori specificazioni (Cass. 12 dicembre 1996, Cama). Per la suprema Corte, infatti, in tali casi non è configurabile una scissione tra amministrazione e rappresentanza per cui non è applicabile il disposto di cui all'art. 2328 comma 1 n.9 c.c. per l'ipotesi di più amministratori, ma l'unicità degli anzidetti poteri in capo alla medesima persona derivano automaticamente dalla legge, talché risulta assolto l'onere di cui all'art. 337 comma 3 c.p.p.
Ed in tal senso occorre orientarsi anche per le società a responsabilità limitata, ove naturalmente la presenza di un amministratore unico è fenomeno ben più frequente.
In ogni caso bisogna prendere atto che la querela è da considerarsi estranea alla gestione commerciale della società, ma comunque di rilevanza fondamentale per le conseguenze che si possono riverberare anche su tale aspetto e, pertanto, nel caso di amministrazione in capo ad un solo soggetto questi è in grado di adottare singolarmente la decisione di querelare, la conseguente formazione dell'atto e, successivamente, la sua proposizione all'Autorità giudiziaria. Diversamente avviene nell'ipotesi di amministrazione plurisoggettiva. Il consiglio di amministrazione forma l'atto e l'amministratore delegato o il presidente del consiglio di amministrazione dichiara la volontà precedentemente formatasi (Cass. 17 dicembre 1996, Mauro).
Nel caso in cui la società si trovi nella fase della liquidazione, avendo cessato l'attività, i poteri tutti in tema di querela sono da attribuirsi a colui che è stato designato liquidatore.

5. Un'ipotesi atipica in tema di società - La Corte di Cassazione ha ricondotto nei canoni interpretativi classici una pronuncia particolarmente innovativa pronunciata in primo grado. Si trattava di una condotta relativa alla figura delittuosa di cui all'art. 513 c.p. che, nel caso di specie, trovava origine al di fuori del corpo sociale, ma ad opera degli amministratori stessi, che, con comportamenti fraudolenti, turbavano il buon andamento della società, creando un conflitto di interessi con altre componenti sociali. Il Pretore, ha ritenuto che è pacifico che se "il danno viene inferto alla società nel suo complesso o ad una sua parte, la legittimazione a decidere sull'opportunità di promuovere l'azione penale compete esclusivamente agli organi che rappresentano la società", mentre quando "il patto sociale è turbato al suo interno da contrasti non componibili nella dialettica societaria" si deve ritenere che "le ovvie variazioni nella direzione degli atti difensivi e nella identificazione dei titolari del diritto di difesa" comporta la legittimazione all'"istanza punitiva da parte di soggetti diversi da quelli istituzionalmente preposti a farlo", nel caso di specie i soci di minoranza (Pret. Bologna 22 dicembre 1992, Carnovale) (5). Decisione ribaltata in secondo grado ove si è ritenuto che "la legittimazione a proporre querela spetta unicamente alla società parte offesa mediante decisione dell'assemblea ovvero all'amministratore giudiziario nominato ex art. 2409 c.c. e mai ai soci di minoranza" (6). La Corte bolognese ritiene che nel bilanciamento tra l'interesse statuale a punire una condotta criminosa e l'interesse alla tutela del principio di autodeterminazione della s.p.a., bisogna privilegiare quest'ultimo. Ed inoltre l'opportunità della proposizione della querela è un onere in capo alla persona offesa che deve ponderare se valga la pena sopportare l'offesa subita per evitare il maggior danno all'immagine che ne può derivare da un processo (il c.d. strepitus fori). A garanzia dei propri diritti i soci di minoranza possono, però, ottenere la convocazione di un'assemblea straordinaria e in tale sede deliberare in merito alla querela contando sull'astensione dei soci di maggioranza in quanto versanti in conflitto di interessi oppure ottenere la delibera dell'amministratore giudiziario nominato dal Tribunale secondo l'iter previsto dall'art. 2409 c.c.
Pertanto, la Corte d'Appello aderisce a quella dottrina che individua nella figura dell'imprenditore così come regolata dall'art. 2082 c.c. il titolare esclusivo dell'interesse tutelato dalla norma penale. In quest'ottica, la persona offesa legittimata a proporre querela non può che essere colui che ha la direzione dell'impresa che nelle società di capitali è il consiglio di amministrazione o chi ne ha la rappresentanza, ma mai il socio di minoranza che non può essere considerato "un soggetto che esercita professionalmente un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi" (7).
Tale indirizzo è stato confermato dalla Cassazione che ribadisce che "la titolarità del diritto di querela spetta all'organo munito dei poteri di gestione e di rappresentanza secondo le norme legali statutarie" (Cass. 2 febbraio 1995, Carnovale).

6. La legittimazione del Comune - Quando l'offesa investe un ente di diritto pubblico la legittimazione ad autorizzare l'istanza punitiva spetta alla giunta comunale che può investire il sindaco o chiunque altro a presentarla (G.I.P. Trib. Monza 10 giugno 1997, Di Gregorio ed altri).
Nel caso di specie era stata proposta querela per il contenuto diffamatorio di un'articolo pubblicato su un quotidiano nazionale. La querela fu presentata dal vice-sindaco e vicario del sindaco rappresentante il Comune di Roma in nome e per conto del sindaco "in proprio", quale "rappresentante del Comune" e quale "presidente della giunta comunale". Orbene il giudicante ha ritenuto il difetto della legittimazione a proporre l'istanza di punizione da parte del vice-sindaco, in quanto personalmente egli non venne offeso e in quanto per agire "in nome e per conto del sindaco ... avrebbe dovuto essere nominato suo procuratore speciale con apposito atto (pubblico o scrittura privata autenticata) da rilasciarsi nei modi di legge. E tale procura non risulta essere mai stata conferita". Pertanto la rappresentanza del Comune per la proposizione dell'atto di querela spetta a chi, sindaco o chiunque altro, sia stato autorizzato in tal senso dalla giunta comunale, unico organo al quale può ricondursi la formazione della volontà dell'ente. Tale vizio, si riverbera sull'improcedibilità dell'azione punitiva con effetti immediati (8).

B i b l i o g r a f i a

(1): DINACCI, Enciclopedia del Diritto, Milano, 1987, vol. XXXVIII, 51.
(2): BRESCIANI - BONINI, Indagini preliminari ed instaurazione del processo, AA.VV. coordinati da M.G.Aimonetto, Torino, 1999, 79 ss.
(3): POMANTI, Brevi note in tema di esercizio del diritto di querela da parte di un ente collettivo, in Cass. pen., 1995, 2636.
(4): POMANTI, op. cit.
(5): Pret. Bologna 22 dicembre 1992, Foro it., Rep. 1993, voce Società, n. 874, e Riv. trim. dir. pen. economia, 1993, 1077.
(6): App. Bologna 13 luglio 1994, Carnovale, Foro it., 1995, II, 248 con nota di C.Visconti.
(7): BELLOTTO, La riscoperta dell'art. 513 c.p., in Riv. trim. dir. pen. economia, 1993, 1083.
(8): GAITO, Sulla legittimazione a proporre querela per il Comune, in Giur. it., 1998, 343.