La prima legge regionale sul software a codice aperto

Scritto da Federica Cosimelli

Nel mese di Giugno è stata approvata dalla Regione Umbria la prima legge regionale che impone agli uffici della Pubblica Amministrazione di adottare un “ software a codice aperto” (open source software - OSS) per la produzione di documenti e servizi in modo che i cittadini possano accedervi gratuitamente.
L'analisi della suddetta disciplina, però, deve essere opportunamente postergata alla chiarificazione del concetto di “software open source” e alla sua distinzione da quello più generale di “Free software ”(o software aperto - FS)
[1]. Per software aperto si deve intendere ogni programma che viene rilasciato con un particolare tipo di licenza (la più diffusa delle quali è la General Public Licence - GPL, detta “copyleft”) che permette a chiunque di utilizzarlo, studiarlo, modificarlo e ridistribuirlo. Tale software garantisce dunque quattro libertà fondamentali [2]:

•  Libertà 0 : libertà di eseguire il programma per qualsiasi scopo;

•  Libertà 1 : libertà di studiare il programma e modificarlo;

•  Liberta 2 : libertà di copiare il programma in modo da “aiutare” il prossimo;

•  Libertà 3 : libertà di migliorare il programma e di distribuirlo al pubblico in modo che chiunque possa trarne beneficio.

L'elemento che lo caratterizza pertanto non è la “gratuità”, potendo il software essere ridistribuito anche a pagamento, ma la possibilità per l'utente di esercitare liberamente tali facoltà. Per lo studio del funzionamento del programma è necessario essere a conoscenza del suo codice sorgente [3], pertanto questo viene opportunamente trasmesso all'utente nel momento stesso in cui si acquisisce il software.
Rispetto al precedente, anche il software a codice aperto viene diffuso assieme al proprio codice sorgente, tuttavia il medesimo può essere oggetto di specifici accordi di licenza, i quali variano in relazione a quanto con quel codice è consentito fare. Pertanto, come per il software libero, anche l'open source può non essere gratuito, ma il costo che, per il primo è dovuto alla sola distribuzione (es. per la masterizzazione dei supporti digitali o alla stampa dei manuali di istruzioni), per l'open source software si configura spesso come pagamento della licenza d'uso per il programma stesso. In questo caso, infatti, il produttore del software, pur rendendo pubblico il codice sorgente di un programma, può continuare a restarne comunque proprietario ed essere legittimato al pagamento della licenza. Da ciò si evince che mentre la distribuzione del free software deve sempre avvenire con licenza GPL o simili , la licenza per l'utilizzo di un programma a sorgente aperta può variare a seconda delle esigenze del licenziante
[4].

Con il suddetto provvedimento locale, rubricato “Norme in materia di pluralismo informatico, sulla adozione e la diffusione del software a sorgente aperto e sulla portabilità dei documenti informatici nell'amministrazione regionale” , la Regione Umbria si impegna a favorire “il pluralismo informatico, garantendo l'accesso e la libertà di scelta nella realizzazione di piattaforme informatiche, eliminando altresì ogni barriera dovuta a diversità di standard” [5]. A tal fine è prevista, da parte di tutti gli uffici dell'Amministrazione regionale, l'adozione di software a sorgente aperta, secondo i parametri disposti dall'articolato. Tra i vari obblighi è imposto alla P.A. che ricorra a programmi proprietari, di motivarne la scelta e di “ adoperarsi per adottare un formato di documenti più possibile prossimo a formati a sorgente aperta ”; inoltre, viene fissato, a tre anni dall'entrata in vigore del provvedimento, il termine ultimo per adeguare le strutture informatiche e avviare programmi di formazione del personale. Secondo le disposizioni legislative, suddetti software a codice aperto devono essere utilizzati anche per le procedure interne; difatti, in tema di trattamento di dati personali mediante l'ausilio di mezzi elettronici, l'art. 4 della legge regionale prevede, oltre all'utilizzo di tali programmi (cosi come indicato al comma 1 ), che i codici sorgente degli stessi siano conservati al fine di permetterne future verifiche riguardo il controllo degli standard di sicurezza ( comma 2 ) e, da ultimo, che “le denominazioni e le modalità di reperimento del codice sorgente dei programmi utilizzati per il trattamento dei dati personali rientrino tra le informazioni da rendere all'interessato a norma dell'art.10, comma 1, del d.lgs. 196/2003” ( comma 3 ). Negli articoli seguenti ( dall'art. 6 all'art. 9 ), infine, si incentiva la realizzazione di progetti “open source” negli enti pubblici e nelle istituzione scolastiche, pur sempre nel rispetto dell'autonomia dell'ente e della libertà dell'insegnamento, attraverso l'istituzione di un Fondo regionale per lo sviluppo del software a codice aperto.

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[1] Ad entrambi, si contrappone il cd. “ software proprietario ”, il quale presenta delle restrizioni sul suo utilizzo, sulla sua modifica e riproduzione, imposte dal proprietario ed ottenute attraverso dei mezzi tecnici o legali (copyright, licenze, brevetti). Tra i mezzi tecnici maggiormente utilizzati è inclusa la possibilità di rilasciare solo il codice binario del software in questione trattenendone la sorgente, in modo da rendere impossibile ogni modifica del programma.

[2] Teoria delle “ Four Freedom ”, elaborata da R. Stallman ed accolta dalla Free Software Foundation .

[3] Per codice sorgente deve intendersi quell'insieme di istruzioni appartenenti ad un determinato linguaggio di programmazione, utilizzato per costruire un software.

[4] Cfr. Relazione DAE 2004, III Convegno Nazionale sul Diritto Amministrativo Elettronico, luglio 2004, M . Pietrangelo, Il Software libero nella PA .

[5] Vedi art. 1 legge regionale (atto n. 116-2967BIS).

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ATTO N. 116-296/BIS

Atti Consiliari

VIII LEGISLATURA

Relazione della I Commissione Consiliare Permanente

AFFARI ISTITUZIONALI, PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, FINANZE E PATRIMONIO, ORGANIZZAZIONE E PERSONALE, ENTI LOCALI

Relatore di maggioranza Presidente Olivier Bruno Dottorini

Relalore di minoranza Consigliere Fiammetta Modena

Relazioni orali ai sensi dell 'ari. 20 comma 7 del Regolamenlo Interno

Iscrizione ai sensi dell'art. 27, comma 2 del Regolamento Interno

SULLA

PROPOSTA DI LEGGE

"Norme in materia di pluralismo informatico, sulla adozione e la diffusione del

software a sorgente aperto e sulla portabilità dei documenti informatici

nell'amministrazione regionale"

Approvato dalla I Commissione Consiliare Permanente il 21 giugno 2006

Trasmesso alla Presidenza del Consiglio regionale il 23 giugno 2006

 

COMUNICAZIONE DELLA I COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

 

Si comunica che la I Commissione Consiliare Permanente nella seduta del 21 giugno u.s. ha esaminato gli atti nn.116 e 296, ai sensi dell'art. 23, comma 2, del Regolamento Interno. Dall'esame abbinato dei due atti la Commissione propone il testo che segue avente il titolo: "Norme in materia di pluralismo informatico, sulla adozione e la diffusione del software a sorgente aperto e sulla portabilità dei documenti informatici nell'amministrazione regionale", sul quale ha espresso a maggioranza parere favorevole. Ha incaricato di riferire oralmente al Consiglio per la maggioranza al Presidente Olivier Bruno Dottorini e per la minoranza al Consigliere Modena. Si richiede l'iscrizione dell'atto medesimo all'ordine del giorno dei lavori della prossima seduta del Consiglio regionale, ai sensi dell'art. 27, comma 2, del Regolamento medesimo.

(Schema di delibera proposto dalla I Commissione Consiliare permanente)

IL CONSIGLIO REGIONALE

VISTA la proposta di legge di iniziativa del Consigliere Dottorini, concernente:"Norme in materia di pluralismo informatico, sulla adozione e la diffusione del software libero e sulla portabilità dei documenti informatici nell'amministrazione regionale", depositata alla Presidenza del Consiglio regionale in data 8.2.2005 e trasmessa per il parere alla I Commissione Consiliare permanente in data 8.2.2005 (ATTO N. 116);

VISTA la proposta di legge di iniziativa del Consigliere Carpinelli, concernente: "Norme in materia di pluralismo informatico e sull'adozione e la diffusione del software a codice accessibile (open source)", depositata alla Presidenza del Consiglio regionale in data 22.12.2005 e trasmessa per il parere alla l Commissione Consiliare permanente in data 23.12.2005 (ATTO N. 296);

ATTESO che la I Commissione Consiliare ha deciso di abbinare l'esame degli atti di cui sopra, ai sensi dell'art. 23, comma 2, del Regolamento Interno, assumendo quale testo base la proposta di legge avente il seguente titolo: "Norme in materia di pluralismo informatico, sulla adozione e la diffusione del software a sorgente aperto e sulla portabilità dei documenti informatici nell'amministrazione regionale";

VISTO il parere e udite le relazioni della l Commissione Consiliare permanente illustrate oralmente, ai sensi dell'art. 20 comma 7 del Regolamento Interno, per la maggioranza dal Presidente Olivier Bruno Dottorini e per la minoranza dal Consigliere Fiammetta Modena (ATTO N. I 16-296/BIS);

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241;

VISTA la legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modificazioni;

VISTO il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196;

VISTA la legge regionale 31 luglio 1998, n. 27;

VISTA la legge regionale 10 febbraio 2006, n. 2;

con votazione separata articolo per articolo nonché con votazione finale sull'intera legge che ha registrato ----- voti favorevoli, ---- contrari e ----- voti di astensione, espressi nei modi di legge dai ---- Consiglieri presenti e votanti

  DELIBERA

- di approvare la legge regionale concernente: "Norme in materia di pluralismo informatico, sulla adozione e la diffusione del software a sorgente aperto e sulla portabilità dei documenti informatici nell 'amministrazione regionale" , composta di n. 12 articoli nel testo che segue:

 

  TESTO UNIFICATO APPROVATO DALLA I COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1

(Finalità della legge)

l. La Regione , nel rispetto della normativa statale in materia di informatizzazione della Pubblica Amministrazione,favorisce il pluralismo informatico, garantendo l'accesso e la libertà di scelta nella realizzazione di piattaforme informatiche, eliminando altresì ogni barriera dovuta a diversità di standard.

2. L 'Amministrazione Regionale, nel rispetto del principio costituzionale di buon andamento e di economicità dell 'attività amministrativa, di cui all'articolo l, comma l, della legge nazionale 7 Agosto 1990, n. 241 favorisce l'adozione di software a sorgente aperto cosi come da definizione dell'articolo 2.

3. Ai fini della presente legge per Amministrazione regionale si intende la Regione e gli Enti e le Aziende controllate o comunque costituite dalla Regione.

4. La Regione incentiva la diffusione e lo sviluppo del software "a sorgente aperto", con particolare riferimento agli enti locali e agli enti pubblici dell'Umbria, in considerazione delle sue positive ricadute sullo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica e sulla riduzione dei costi per l'acquisto delle licenze.

5. Alla cessione di software 'a sorgente aperto' non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 171-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, come da ultimo sostituito dall' articolo 13 della legge 18 agosto 2000, n. 248.

 

Art. 2

(Definizioni)

I. Ai fini della presente legge si intende per "open source" ;

a) Ridistribuzione Libera: la licenza non può limitare nessuna delle parti nella vendita o nella fornitura di software come componente di una distribuzione di software aggregati, contenente programmi provenienti da fonti diverse. La licenza non può richiedere il pagamento di una royalty o di diritti per tale rivendita;

b) Codice Sorgente: il programma deve includere il codice sorgente, e deve consentire la distribuzione sia sotto forma di codice sorgente sia in forma compilata. Nei casi in cui un prodotto non venga distribuito con il codice sorgente, deve esserci la possibilità, ben pubblicata di scaricare il codice sorgente senza costi aggiuntivi. Il codice sorgente deve essere la forma privilegiata in cui il programmatore modificherà il programma. Codice sorgente deliberatamente nascosto non è ammesso. Forme mediate, come l'output di un preprocessore non sono ammesse;

c) Prodotti Derivati: la licenza deve consentire l'attuazione di modifiche e di prodotti derivati, consentendo inoltre la loro distribuzione sotto gli stessi termini di licenza del software originale;

d) Integrità del codice sorgente dell'autore: la licenza può imporre limitazioni sulla distribuzione del codice sorgente in forma modificata solamente se la licenza consente la distribuzione di file “patch” insieme al codice sorgente con lo scopo di modificare il programma durante l'esecuzione del build. La licenza deve consentire esplicitamente la distribuzione di software realizzato a partire dal codice sorgente modificato. La licenza può richiedere che i prodotti derivati portino un nome o un numero di versione diverso dal software originale;

e) Nessuna discriminazione verso singoli o gruppi: la licenza non deve porre discriminazioni verso qualsiasi

persona o gruppo di persone;

f) Nessuna discriminazione verso campi d'applicazione: la licenza non deve porre limitazioni sull'uso del programma in un particolare campo di applicazione;

g) Distribuzione della licenza: l diritti allegati al programma devono applicarsi a tutti coloro a cui viene ridistribuito il programma, senza la necessità di applicare una licenza supplementare per queste parti;

h) La Licenza non deve essere specifica per un prodotto: i diritti allegati al programma non devono dipendere dal fatto che il programma faccia parte di una distribuzione particolare. Se il programma viene estratto da tale distribuzione e usato o distribuito nei termini della licenza del programma, tutte le parti a cui il programma viene ridistribuito devono avere gli stessi diritti garantiti in occasione della distribuzione originale del software;

i) La Licenza non deve contaminare gli altri programmi: la licenza non deve porre limitazioni su altro software che venga distribuito insieme con il software in licenza.

 

CAPO II

PORTABILITA', ACCESSIBILITA' E SICUREZZA

Art. 3

(Documenti)

l. L'Amministrazione Regionale utilizza programmi per elaboratore a sorgente aperto per la diffusione in formato elettronico di documenti soggetti all'obbligo di pubblica esposizione nonché per garantire il diritto di accesso mediante scambio di dati in forma elettronica.

2. In caso di ricorso a programmi per elaboratori a sorgente non aperto, l'Amministrazione Regionale ne motiva le ragioni e rende disponibile anche un formato dei documenti più possibile prossimo a formati a sorgente aperto.

 

Art. 4

(Trattamento di dati personali o relativi alla pubblica sicurezza)

l. L'Amministrazione Regionale, nel trattamento di dati personali mediante l'ausilio di mezzi elettronici secondo quanto prescritto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice In materia di protezione dei dati personali), o di dati la cui diffusione o comunicazione a terzi non autorizzati possa comportare pregiudizio per la pubblica sicurezza, utilizza preferibilmente programmi per elaboratori a sorgente aperto.

2. I codici sorgenti dei programmi per elaboratore elettronico utilizzati dalla Regione per il trattamento di dati personali e sensibili secondo il d.lgs. 196/2003 sono conservati al fine di permetterne future verifiche riguardo il controllo degli standard di sicurezza.

3. Le denominazioni e le modalità di reperimento del codice sorgente dei vari software utilizzati nell'ambito del trattamento di dati personali mediante l'ausilio di mezzi elettronici rientrano nelle informazioni da rendere all'interessato ai sensi dell'articolo 10, comma l, del d.lgs. 196/2003.

 

Art. 5

(Adempimenti per l'amministrazione regionale)

l. L'Amministrazione Regionale, in sede di acquisizione di programmi informatici, effettua, in relazione alle proprie esigenze, una valutazione di tipo tecnico-economico tra le diverse soluzioni disponibili sul mercato includendo sempre tra queste, ove disponibili, i programmi a codice sorgente aperto.

 

CAPO IV

PUBBLICA ISTRUZIONE, RICERCA E SVILUPPO

Art. 6

(Incentivazione a/la ricerca e a/lo sviluppo)

I. La Giunta regionale incentiva, attraverso programmi annuali progetti sull' "open source" da parte di enti pubblici e di istituzioni scolastiche.

 

Art. 7

(Istruzione scolastica)

I. La Regione riconosce il particolare valore formativo dell '''open source" e lo incoraggia nel rispetto dell'autonomia didattica delle Istituzioni scolastiche nell'insegnamento, promuovendo, all' interno degli interventi di cui ali 'articolo 6 forme di collaborazione per il recepimento nell'ordinamento scolastico e nel programmi didattici dei principi e del contenuto della presente legge, nell'ambito della progressiva informatizzazione dell'Istruzione Pubblica.

 

Art. 8

(Fondo per lo sviluppo del software a codice aperto)

I. La Regione istituisce un Fondo per lo sviluppo del software open source allo scopo di finanziare i programmi di cui all'articolo 6.

 

Art. 9

(Centro di competenza sull'"Open Source")

l. Nell'ambito delle finalità della legge regionale n. 27 del 31 Luglio 1998 ed all'interno del Consorzio SIR Umbria è istituito il Centro di Competenza sull'Open Source (CCOS) per lo studio, la promozione e la diffusione delle tecnologie conformi agli standard internazionali dell'open Source al quale partecipano la Regione , l'Università, la lega delle Autonomie Locali, le Associazioni Umbre di promozione dell'Open Source, le associazioni professionali di informatici.

2. Gli obiettivi del CCOS sono i seguenti:

a) coordinare un tavolo di lavoro con l'Università, P.A., associazioni noprofit per l'uso del software libero (F.L.O.S. - FREE LIBRE OPEN SOURCE) ed imprese umbre di produzione impegnate nello sviluppo di prodotti software con tecnologie conformi agli standard internazionali dell' open Source;

b) coordinare un tavolo di collaborazione interistituzionale per la promozione, lo scambio, la diffusione ed il riuso di esperienze, progetti e soluzioni FLOSS nella PA;

c) creare ed aggiornare una mappa delle richieste, delle competenze e delle esperienze disponibili sul territorio;

d) promuovere attività di formazione/informazione dirette alle amministrazioni locali ed alle PMl del territorio regionale, attraverso la collaborazione con l'Università, Associazioni ed Imprese;

e) promuovere iniziative di coordinamento con il CNIPA, UPI, ANCI e UNCEM in merito alle politiche di sviluppo di piattaforme FLOSS;

f) creare una Community di soggetti (informatici ed utenti impiegati nella PA, utilizzatori privati, sviluppatori, PMI, studenti) collegata agli obiettivi ed alle strategie del CCOS;

g) contribuire alla individuazione di un adeguato percorso formativo ed universitario, per la preparazione professionale di espe11i FLOSS, e diretto alle scuole primarie e secondarie per la diffusione di una cultura FLOSS;

h) confrontare tecnicamente fra loro le architetture dei differenti progetti di sviluppo software per contribuire affinché siano comunque sempre conseguiti gli obiettivi generali di interoperabilità (uso di standard aperti), scalabilità nel tempo e semplicità di riuso da parte delle PP.AA.

Art. 10

(Regolamenti attuativi)

l. La Giunta regionale, di concerto con il Centro di Competenza Regionale di cui all'art.9, entro centottanta giorni dalla pubblicazione della legge, sentite le associazioni di categoria, stabilisce, con deliberazione, le modalità operati ve necessarie a dare attuazione alle misure previste dalla legge, e, annualmente, destina le necessarie risorse finanziarie.

2. La Giunta regionale fissa, altresi, tramite apposito regolamento, le condizioni per la concessione dei finanziamenti finalizzati allo svolgimento dei progetti di cui all'art. 6.

 

Art. 11

(Norma transitoria)

l. L' Amministrazione Regionale, entro tre anni dall'approvazione della presente legge, adegua le proprie strutture informatiche ed attiva programmi di formazione del personale, in attuazione dell'art. 5.

 

Art. 12

(Norma finanziaria)

I.Per il finanziamento degli interventi previsti dall' articolo 8 è autorizzata per l'anno 2006 la spesa di 30.000,00 euro da iscrivere nella unità previsionale di base 02.1.011 denominata "Gestione del sistema informativo". (cap. 699)

2. Al finanziamento dell'onere di cui al comma l si fa fronte con riduzione di pari importo dello stanziamento esistente nella unità previsionale di base 16.1.001 del bilancio di previsione 2006 denominata "fondi speciali per spese correnti" in corrispondenza del punto l, lettera A), della tabella A) della legge regionale lO febbraio 2006, n. 2.

3.Al finanziamento degli oneri connessi al Centro di Competenza sull'Open Source (CCOS) di cui all'articolo 9 si provvede mediante gli stanziamenti previsti dalla legge regionale n.27 del 31 Luglio 1998 (cap.701).

4. Per gli anni 2007 e successivi l'entità della spesa è determinata annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 27, comma 3, lett. c) della vigente legge regionale di contabilità.

5. La Giunta regionale, a norma delle vigente legge regionale di contabilità, è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni di cui ai precedenti commi, sia in termini di competenza che di cassa.

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