Il British Patent Office "boccia" la Sony

Scritto da Federica Cosimelli

L'Ufficio brevetti britannico, a seguito di un lungo procedimento, ha rifiutato la concessione di un brevetto alla Sony per due software di scambio archivi digitali ( c.d. software peer-to-peer ) che consentono di ottenere i dati personali del soggetto con il quale si sta scambiando il contenuto digitale.
Alla base di questa decisione il Patent Act del 1977 che nega la possibilità di brevettare i programmi per computer in quanto tali.
La giustificazione di tale esclusione risiede nella logica base del disposto normativo che se da un lato riconosce come brevettabili “tutte le invenzioni nuove implicanti un'attività inventiva e suscettibili di un'applicazione industriale
[1]” dall'altro, specifica cosa debba intendersi per invenzione , novità e applicazione industriale , così da restringere fortemente il novero delle opere brevettabili.
La Sezione 1, paragrafo 2 della Legge brevetti britannica
[2], dispone in proposito che non possono esser considerate invenzioni, nel senso stretto del termine, quelle che consistono in:
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scoperte e fenomeni naturali, teorie scientifiche o metodi matematici;
• 
lavori letterari, drammatici, musicali o artistici e ogni altra creazione estetica;
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uno schema, regola o metodo per rappresentare un atto mentale, eseguire un gioco o concludere un affare, o un programma per computer;
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presentazione di informazioni;
in ragione della loro astrattezza e dell'impossibilità di ricondurle ad un oggetto materiale suscettibile di applicazione industriale nel senso inteso dalla sezione 4.(1)
[3] del medesimo testo.
Nella sezione seguente, il Patent Act del 1977 si sofferma sul requisito della novità, disponendo che “si considera nuova l'invenzione che non è compresa nello stato della tecnica” (letteralmente: dell'arte). Tale prerogativa, insita nella natura stessa del brevetto, giustifica il regime di monopolio che, attraverso la certificazione, viene ad instaurarsi nei confronti dell'utilizzo di una determinata invenzione. L'invenzione nuova, infatti, arricchisce la tecnica esistente rendendo così un servizio alla società; servizio che viene remunerato grazie ai diritti economici legati al brevetto
[4].
A quanto detto occorre aggiungere un breve chiarimento per evitare che un'interpretazione troppo estensiva di queste limitazioni possa escludere dalla brevettabilità anche prodotti che possono beneficiarne a pieno titolo.
Difatti le scoperte, i fenomeni naturali, le teorie scientifiche e i metodi matematici nonché le presentazioni di informazioni sono esclusi dal brevetto in quanto tali ma nulla vieta che il prodotto che li incorpori, se dotato delle altre caratteristiche richieste, possa essere registrato
[5].
Per quanto riguarda i programmi per computer, l'esclusione deve essere intesa in relazione al solo software mentre è possibile brevettare sia l'hardware sia la serie di istruzioni ed azioni, realizzate dall'operatore elettronico, che producono uno o più risultati specifici
[6].
Nel caso di specie, i promotori del brevetto hanno espresso forti dubbi sull'applicazione di questo testo legislativo, e in particolare della section 1.(2), ai suddetti programmi, opponendo quanto disposto dall'art 27 del TRIPS TREATY (Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights)
[7], il quale oltre a prevedere che “ possano essere ottenuti brevetti per qualsiasi invenzione, di prodotto o di processo, in qualsiasi settore tecnologico, a condizione che sia nuova, implicante un'attività inventiva e capace di applicazione industriale ” dispone che “ è possibile beneficiare dei diritti del brevetto senza discriminazione del luogo dell'invenzione, del settore della tecnologia, e a prescindere dal fatto che il prodotto sia importato o di produzione nazionale [8].
Già in precedenza l'art 27 era stato citato da parte dei legali dei richiedenti per sostenere le loro rivendicazioni e ottenere così il rilascio del brevetto.
A tal proposito, in un'udienza pubblica tenutasi a Londra nel 1997 Sir P. Hartnack, Ispettore Generale allora in carica presso l'Ufficio brevetti britannico, aveva chiarito che “malgrado molti abbiano affermato che il TRIPS obblighi a concedere il brevetto anche ai software in base alla disposizione dell'art. 27, in realtà tale obbligo è subordinato all' interpretazione che viene data del testo in questione”
[9]. Difatti, spiega, il software oltre a non essere considerato come un'invenzione, né dalla legge nazionale, né dal EPC (European Patent Convention), molte volte non è neanche suscettibile di applicazione industriale, venendo cosi a mancare uno dei requisiti fondamentali richiesti per il rilascio del brevetto.
A tale decisione si è uniformata anche l'odierna commissione del British Patent Office, la quale ha ribadito che il TRIPS Agreement non ha cambiato i confini di ciò che è brevettabile o meno nel Regno Unito, ciò in base anche ai principi di diritto per i quali i trattati internazionali non sono self-enacting pertanto, per diventare effettivi, necessitano di ratifica e di disposizioni normative che dispongano l'eventuale modificazione delle leggi vigenti in materia.
In proposito, il dispositivo conclude dicendo, che non essendo stata necessaria alcuna modifica al precedente regime delle esclusioni previste dalla section 1.(2) del Patent Act a seguito dell'entrata in vigore del TRIPS, i software non possono rientrare nel suo ambito di applicazione e pertanto restano “non brevettabili”
[10].
Con tali motivazioni e sulla base delle disposizioni precedentemente analizzate l'Ispettore Generale del Ufficio Brevetti ha giustificato il rifiuto alla concessione del brevetto impedendo, altresì, la presentazione di ogni altra futura domanda sui medesimi prodotti.

 

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[1] UK Patent Act 1977, sec 1.(1): “ A patent may be granted only for an invention in respect of which the following conditions are satisfied, that is to say - (a) the invention is new;(b) it involves an inventive step;(c) it is capable of industrial application;(. . .)”.
[2] UK Patent Act 1977, sec 1.(2): “(. . .) are not inventions for the purposes of this Act, that is to say, anything which consists of - (a) a discovery, scientific theory or mathematical method; (b) a literary, dramatic, musical or artistic work or any other aesthetic creation whatsoever;(c) a scheme, rule or method for performing a mental act, playing a game or doing business, or a program for a computer; (d) the presentation of information ”.
[3] La legge britannica sui brevetti dispone alla sezione 4. (1) che: “ an invention shall be taken to be capable of industrial application if it can be made or used in any kind of industry, including agricolture.” (Traduzione: “un'invenzione è suscettibile di un'applicazione industriale se può essere fabbricata o utilizzata in qualsiasi tipo d'industria, ivi compresa l'agricoltura”).
[4] UK Patent Act 1977 sec 2. (1): “An invention shall be taken to be new if it does not form part of the state of the art”. La seconda parte della Section 2, specifica il significato di stato della tecnica inteso come “l'insieme delle informazioni, in qualsiasi modo, accessibili al pubblico (sia nel Regno Unito che in qualsiasi altro posto) prima del deposito della data della domanda di brevetto”. (“ The state of the art in the case of an invention shall be taken to comprise all matter (whether a product, a process, information about either, or anything else) which has at any time before the priority date of that invention been made available to the public (whether in the United Kingdom or elsewhere), (…)” ).
[5] Ad esempio, mentre non è brevettabile l'elettricità atmosferica lo è il parafulmine, quale oggetto che incorpora tale fenomeno naturale; ancora è possibile brevettare una presentazione di informazioni qualora la stessa si concretizzi in un prodotto materiale.
[6] Tale principio è stato ribadito nel caso di specie dallo stesso Ispettore Generale dell'Ufficio brevetti britannico, Sir B. Westerman, nell'emanare il dispositivo di rifiuto del brevetto (BL O/226/06 del 10 Agosto 2006) nel quale, difatti, si legge: “(. . .) I am convinced that, (. . .), the inventions lie in the underlying series of instructions and actions to produce the specified effects ”.
[7] Il Trips Treaty (Accordo sugli aspetti del diritto della proprietà intellettuale inerenti al commercio) è stato sottoscritto il 15 Dicembre 1993, come documento costitutivo del WTO (World Trade Organization), definisce le regole minime per il diritto nazionale sulla proprietà intellettuale con l'obiettivo di impedire che gli Stati membri possano utilizzare la proprietà intellettuale come barriera commerciale nascosta contro le altre nazioni.
[8] In tema vedi punto 16 del dispositivo BL O/226/06 dell'Ufficio brevetti britannico.
[9] Sir P. Hartnack, discorso all'udienza pubblica di Londra del 1997: “ Some have argued that the TRIPS agreement requires us to grant patents for software because it says “patents shall be available for any inventions in all field of technology, provided they are capable (. . .) of industrial application. (. . .) Is a piece of pure software an invention? The European and National laws say no. (. . .) Is it capable of 'industrial' application? Again, for much software many would say no (. . .) ”.
[10] In tema vedi punto 17 del dispositivo BL O/226/06.

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