Ddl Concorrenza è legge. Il contrasto al telemarketing selvaggio e il difficile equilibrio per la tutela dell’utente e del consumatore (G.U. n. 189, 14 agosto 2017, L. N. 124 del 4 agosto 2017)

Scritto da Pamela La Farciola

Approvato dal Governo nell’aprile del 2015, dopo un iter parlamentare tortuoso, incerto e contrassegnato da stop e rinvii, con il voto di fiducia del Senato in quarta lettura (146 sì, 113 no e nessun astenuto), il ddl Concorrenza è diventato legge, in vigore il 29 agosto 2017, portando con sé molteplici novità che riguardano, tra l’altro, il telemarketing e l'economia digitale.

Molte delle novità discusse, emendate e definitivamente introdotte presentano non poche difficoltà applicative, col rischio in alcuni casi di confliggere con la disciplina riguardante la protezione dei dati personali e la tutela del consumatore, ambiti tenuti a vigilare su diritti di primaria importanza.

La legge 4 agosto 2017, n. 124 introduce dunque significative novità, con l'obiettivo di stimolare la crescita e la produttività e consentire ai consumatori di avere accesso a beni e servizi a minor costo. L’intento perseguito è quello della tutela della concorrenza, considerata un fattore cardine per lo sviluppo del Paese, abbassare i prezzi, ridurre le diseguaglianze, stimolare l’innovazione e aumentare il benessere dei consumatori.

L’Antitrust ha espresso piena soddisfazione per la nuova disciplina, soprattutto per l’intrinseco valore simbolico che porta con sé, benché, afferma ancora l’Antitrust, il travagliato iter legislativo, durato oltre due anni, imponga una seria riflessione sull’opportunità per il futuro di ricorrere a leggi omnibus o se invece puntare su interventi rapidi e incisivi, sull’adozione di misure settoriali, volte a creare un sistema di regole chiaro e trasparente, presupposto indispensabile per gli investimenti e la crescita economica.

Di opinione differente il presidente dell'Unione Nazionale Consumatori che, in una intervista pubblicata sul quotidiano online Corcom.it, del 21.11.2017, esprime molti dubbi sulla legge in questione che, secondo il pensiero dell’intervistato, in alcuni aspetti finirebbe addirittura per peggiorare l'esistente.

Al di là delle opinioni espresse, con riferimento al Telemarketing, la legge n. 124/2017 prevede nuovi obblighi per gli operatori dei call center; la possibilità di iscrizione dei numeri di cellulare al Registro delle Opposizioni; il divieto per gli operatori di utilizzare i compositori telefonici; la creazione di un prefisso unico per riconoscere le chiamate dei call center.

Partendo da quest’ultimo punto, nel testo di legge emerge il divieto per gli operatori telefonici di ricorrere a “compositori” per la ricerca automatica di numeri non inseriti negli elenchi pubblici; al contempo vi è l’intenzione di creare un prefisso unico, di cui dovrebbe occuparsi l’AGCOM, che dovrà consentire di "identificare in modo univoco le chiamate telefoniche finalizzate al compimento di ricerche di mercato e alle attività di pubblicità, di vendita o di comunicazione commerciale", riservando così all’utente la facoltà di rispondere o meno alla telefonata.

Per quanto concerne l’abolizione dell’obbligo per gli operatori dei call center di dichiarare l'identità del soggetto per il quale è effettuata la chiamata e di specificare la natura commerciale del contatto telefonico, proseguendo la telefonata solo in presenza di un cenno di assenso del destinatario, nel lungo iter parlamentare del ddl Concorrenza si è discusso a lungo su quello che è subito apparso uno dei punti di maggiore criticità in tema di equilibrio e bilanciamento di diritti. Nel testo definitivo è stato abolito l’emendamento che di fatto avrebbe liberalizzato il telemarketing selvaggio, laddove prevedeva che all’esordio del contatto gli operatori dovessero specificare gli elementi di identificazione univoca del soggetto per conto del quale il contatto avviene e l’indicazione dello scopo commerciale o promozionale del contatto. Si stabiliva, inoltre, che la chiamata fosse consentita solo quando l’abbonato, acquisito le suddette informazioni, prestava un consenso esplicito. In altre parole, si statuiva che l’operatore potesse chiamare chiunque, chiedendo il consenso alla chiamata commerciale in diretta, senza tener conto del consenso preventivo dell’abbonato e della conferma implicita del diritto di prima chiamata.

Particolarmente attento e lungimirante è stato al riguardo il Presidente dell’Autorità garante per la protezione dei dati personali, Antonello Soro, che nel leggere l’emendamento in questione ha prontamente intuito che la norma avrebbe cancellato il requisito del consenso preventivo per le chiamate promozionali, incrementando così il fenomeno del telemarketing selvaggio, poiché l’utente avrebbe avuto la possibilità di rifiutare le sole chiamate successive alla prima, senza alcun filtro iniziale. La norma, contrastata dal Presidente dell’Authority, risultava essere dissonante anche con la linea di maggiore tutela seguita dalla stessa Commissione del Senato nell’ambito dell’esame del Ddl sul c.d. “Registro delle opposizioni”.

Il Registro Pubblico delle Opposizioni è un servizio di recente attivazione, concepito a tutela di chi decide di non voler più ricevere telefonate per scopi commerciali o di ricerche di mercato; al contempo è uno strumento per rendere più competitivo, dinamico e trasparente il mercato tra gli Operatori di marketing telefonico. Tramite detto Registro si intende raggiungere un corretto equilibrio tra le esigenze dei cittadini che scelgono di non ricevere più telefonate commerciali e le esigenze delle imprese che potranno avvalersi del telemarketing per promuovere i propri prodotti. Oggi è possibile inserire anche i numeri di cellulare nel registro delle opposizioni, che diviene il primo strumento in Italia attraverso cui il cittadino può esprimere il divieto a ricevere chiamate pubblicitarie sulle proprie utenze.

Tuttavia, Il Garante ha più volte denunciato che le norme contro il telemarketing selvaggio, che hanno visto nascere il Registro delle opposizioni come forma di tutela, sono troppo deboli e che è ancora abituale essere contattati per offerte commerciali non richieste. “In ogni caso, è fatto divieto agli operatori di telefonia e di comunicazioni elettroniche di prevedere la possibilità per il consumatore o per l'utente di ricevere servizi in abbonamento da parte dello stesso operatore, o di terzi, senza il previo consenso espresso e documentato all'attivazione di tale tipologia” (art. 41-3quater).

A livello giurisprudenziale in materia di contrasto al telemarketing aggressivo, assume importanza la pronuncia del Tribunale di Milano che, dando ragione al Garante per la Privacy, ha ribadito un principio fondamentale in materia di privacy, giudicando illecita la prassi di Tim di richiamare due milioni di ex clienti che non avevano espresso il consenso a essere contattati dopo la disdetta. Tim, in sostanza, ha trattato in modo illecito i dati dei suoi ex clienti di rete fissa, avvicinandoli in una campagna marketing mirata a riconquistarli. È quanto sostenuto dal Tribunale di Milano, cui l’operatore si era rivolto per opporsi a una sanzione del Garante della Privacy, che aveva già giudicato illecita questa prassi. Il Tribunale ha sancito il principio in base al quale la privacy degli utenti è inviolabile, con la logica derivazione che se l’ex cliente non abbia espresso il consenso a essere contattato dopo la disdetta, l’operatore non può più chiamarlo, neanche per chiedergli il consenso a ricevere future telefonate commerciali. L’unica eccezione è costituita dalla possibilità di usare l’elenco telefonico pubblico per prendere contatto con le persone che vi figurano e che non hanno negato il consenso tramite iscrizione al Registro delle opposizioni. Non è il caso di Tim, che per quella campagna ha usato non l’elenco pubblico, ma un proprio database di cinque milioni di ex-utenti, di cui solo 3 milioni avevano dato il consenso alle chiamate pubblicitarie (Tim ha dichiarato al Tribunale di conservare i dati degli ex-utenti per cinque anni dopo la disdetta).

E’ evidente che la grande disparità di mezzi e strumenti tra le grandi società e i potenziali utenti di queste ponga con sempre maggiore impellenza il problema dell’adeguatezza delle misure poste a tutela dei soggetti più deboli e dunque meno garantiti. Sull’effettiva efficacia del Registro Pubblico delle Opposizioni sarà opportuna una valutazione a distanza di qualche mese, quando si potrà concretamente verificare l’adeguatezza di tale strumento nella sua estensione anche ai numeri di cellulare.