Jei - Jus e Internet

Il primo organo di informazione giuridica su internet per gli operatori del diritto - in linea dal 1996

Identità personale e diritto all’oblio nei doveri del giornalista, con particolare riferimento ai soggetti imputati o condannati

Scritto da Pamela La Farciola

Alla luce del nuovo Regolamento UE in materia di protezione dati personali (GDPR) entrato in vigore il 25 maggio 2016 e che sarà direttamente applicabile in tutti gli Stati Membri dell’Unione europea dal 25 maggio 2018, merita attenzione soffermarsi sul rapporto intercorrente tra diritto all’oblio, diritto di nuovo conio nella previsione europea, e i contenuti del recente “Testo unico dei doveri del giornalista”[1] approvato dal Consiglio Nazionale ordine dei giornalisti nella riunione del 27 gennaio 2016, dimostrativo di come la figura giuridica del diritto all’oblio sia inestricabilmente legata al mondo della produzione e ricezione dell’informazione, con particolare riguardo all’azione dei giornalisti da cui trae inevitabile linfa.

Il testo unico appena citato, all’articolo 3, prevede i doveri dei giornalisti nei confronti delle persone, con riguardo a una vasta gamma di situazioni che per loro stessa natura richiedono approcci equilibrati e rispettosi di alcuni tratti “sensibili” che caratterizzano i casi stessi.[2]

Ai giornalisti, al punto a) si chiede pertanto di assicurare la completezza dell’informazione evitando riferimenti all’identità personale o a dati del passato, tranne quando tali riferimenti risultino essenziali a fornire un quadro esaustivo del caso trattato; in caso contrario, ovvero nel caso in cui il riferimento non risulti essenziale, il giornalista avrà il compito di rispettare il diritto alla identità personale e con esso alla trasformazione ed evoluzione della identità stessa nel corso del tempo.

I punti da b) a g) dell’articolo colgono un aspetto essenziale del diritto all’oblio, laddove prevede che nel caso in cui sia necessario diffondere a distanza di tempo dati identificativi di persona condannata corre l’obbligo per il giornalista di valutare anche i rischi e l’incidenza che tale diffusione di informazione possa avere sulla vita attuale dell’interessato e dei suoi congiunti, ed anche dell’eventuale percorso di reinserimento sociale avviato dell’interessato specialmente a livello lavorativo.

L’oblio, infatti, è spesso decisivo per consentire e favorire la risocializzazione del condannato, un percorso sempre irto di difficoltà e ostacoli, ma certamente molto più difficile nel caso perdurasse la stigmatizzazione sociale e l’identificazione della persona con il fatto-reato.

La rieducazione del condannato, intesa anche in termini di socializzazione e integrazione socio-lavorativa, è un diritto sancito dalla nostra Costituzione all’articolo 27[3], 3 comma, in cui si afferma che «Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato». Il concetto di umanizzazione della pena non prescinde dalla necessità di salvaguardare i legami affettivi e familiare della persona imputata o condannata, essendo ritenuti alla base del reinserimento della persona condannata e della possibilità di costruire un nuovo percorso di vita. La tutela dei rapporti familiari e sociali dei detenuti, è prevista all’art. 28 O.P.[4], in cui è stabilito che «Particolare cura é dedicata a mantenere, migliorare o ristabilire le relazioni dei detenuti e degli internati con le famiglie.».

Il motivo principale alla base della ratio della suddetta previsione, secondo l’analisi di Giorgio Spangher, sta nel fatto che la famiglia costituisce un elemento centrale sia della rieducazione, al cui successo un saldo rapporto familiare ed affettivo può portare un contributo anche decisivo, sia del reinserimento sociale, rispetto al quale la famiglia può costituire il primo e più sicuro elemento dal quale ripartire[5].

Alla luce dei punti da b) a g) dell’art. 3 del Testo unico dei doveri del giornalista, occorre precisare che i doveri del giornalista nel salvaguardare l’identità personale e il diritto all’oblio della persona coinvolta in fatti penalmente rilevanti vadano oltre il diretto interessato, per estendersi alle vittime e ai familiari degli uni e degli altri, dando loro la possibilità di cercare di dimenticare il carico di sofferenza che tristi o difficili vicende possono aver procurato, una sofferenza che certamente si rinnova ogniqualvolta vengano nuovamente esposti alla curiosità, alle domande o a immagini del passato.

Su questo non sempre si riflette adeguatamente, essendo spesso portati a credere che l’implicazione in fatti giudiziari provochi gravi conseguenze unicamente nella vita del soggetto direttamente coinvolto nelle vicende stesse. In realtà, contraccolpi gravi e inevitabili si riflettono su un’area molto più vasta, che include l’intero sistema di vita sociale dell’individuo imputato o condannato, con particolare incidenza sulla vita dei figli, specie se minori, che sperimentano in modo del tutto incolpevole le conseguenze di una notorietà dannosa e non desiderata (si pensi, per esempio, alla risonanza che alcune notizie hanno nella comunità sociale locale e/o allargata, secondo la rilevanza dei fatti, e alle conseguenti ripercussioni in danno dei figli, con riguardo alla scuola, alla formazione, ai legami amicali e parentali, al senso di autostima, ecc.)[6].

In molti casi, con il passare del tempo, si modificano le situazioni di fatto e le condizioni personali dei protagonisti di tali vicende, cosicché il ritorno all’anonimato può costituire un elemento di civiltà in una società che tendenzialmente tende a imbarbarirsi e a perdere il senso proprio di un umanesimo etico[7].

Da questo punto di vista emerge con maggiore efficacia come il diritto all’oblio rappresenti una forma di tutela non trascurabile dell’identità della persona e della sua rappresentazione coerente e armonica con la propria attuale dimensione intellettuale, politica, culturale e sociale.

Una ulteriore annotazione va fatta per i collaboratori di giustizia nei cui riguardi il c.d. diritto all’oblio assume aspetti specifici. In realtà, per questa categoria di persone, il fattore temporale perde la rilevanza che assume nella generalità dei casi, poiché le loro delicate e complesse posizioni espongono loro stessi e le famiglie, in modo esponenziale, al rischio della pubblicità, sin dall’inizio della collaborazione. Nei loro riguardi, è fondamentale il puntuale rispetto dei doveri del giornalista, ed altrettanta accortezza è richiesta a tutti i cittadini coinvolti nel circuito dell’informazione, allo scopo di evitare l’identificazione dei collaboratori e dei congiunti, sia per non compromettere le indagini o l’esito processuale, sia per salvaguardare l’incolumità degli interessati, sia per consentire loro di ricostruire un possibile nuovo percorso esistenziale. Va ancora precisato, a proposito del fattore temporale, che la vita dei collaboratori può ritenersi a rischio di incolumità a tempo indeterminato, poiché l’attenzione delle organizzazioni criminali cui essi appartenevano muta anche in considerazione degli assetti interni che si vanno a stabilire nel tempo.

In conclusione, emerge come il legame tra identità personale, specialmente nelle condizioni particolari e critiche di “imputati” e “condannati”, e il diritto all’oblio hanno confini molto più ampi alla luce dei doveri del giornalista nella sua attività di “custode” dell’informazione.

[1]Il «Testo unico dei doveri del giornalista» nasce dall’esigenza di armonizzare i precedenti documenti deontologici al fine di consentire una maggiore chiarezza di interpretazione e facilitare l’applicazione di tutte le norme, la cui inosservanza può determinare la responsabilità disciplinare dell’iscritto all’Ordine.

Recepisce i contenuti dei seguenti documenti: Carta dei doveri del giornalista; Carta dei doveri del giornalista degli Uffici stampa; Carta dei doveri dell’informazione economica; Carta di Firenze; Carta di Milano; Carta di Perugia; Carta di Roma; Carta di Treviso; Carta informazione e pubblicità; Carta informazione e sondaggi; Codice di deontologia relativo alle attività giornalistiche; Codice in materia di rappresentazione delle vicende giudiziarie nelle trasmissioni radiotelevisive; Decalogo del giornalismo sportivo.

http://www.odg.it/content/testo-unico-dei-doveri-del-giornalista.

[2]Testo unico dei doveri del giornalista, Titolo II - Doveri nei confronti delle persone, art. 3 - Identità personale e diritto all’oblio: «rispetta il diritto all’identità personale ed evita di far riferimento a particolari relativi al passato, salvo quando essi risultino essenziali per la completezza dell’informazione; nel diffondere a distanza di tempo dati identificativi del condannato valuta anche l’incidenza della pubblicazione sul percorso di reinserimento sociale dell’interessato e sulla famiglia, specialmente se congiunto (padre, madre, fratello) di persone di minore età; considera che il reinserimento sociale è un passaggio complesso, che può avvenire a fine pena oppure gradualmente, e usa termini appropriati in tutti i casi in cui un detenuto usufruisce di misure alternative al carcere o di benefici penitenziari; tutela il condannato che sceglie di esporsi ai media, evitando di identificarlo solo con il reato commesso e valorizzando il percorso di reinserimento che sta compiendo; non pubblica i nomi di chi ha subito violenze sessuali né fornisce particolari che possano condurre alla loro identificazione a meno che ciò sia richiesto dalle stesse vittime; non pubblica i nomi dei congiunti di persone coinvolte in casi di cronaca, a meno che ciò sia indispensabile alla comprensione dei fatti, e comunque non li rende noti nel caso in cui si metta a rischio la loro incolumità; non diffonde altri elementi che ne rendano possibile l’identificazione o l’individuazione della residenza; presta cautela nel diffondere ogni elemento che possa condurre all’identificazione dei collaboratori dell’autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza, soprattutto quando ciò possa mettere a rischio l’incolumità loro e delle famiglie» (ibid.).

[3]Costituzione italiana, art. 27 “La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte”.

[4]Ordinamento Penitenziario, art. 28 «Rapporti con la famiglia» (L 26 luglio1975 n. 354 e successive modificazioni e integrazioni).

[5]G. SPANGHER, Rapporti con la famiglia, in V. Grevi, G. Giostra, F. Della Casa (a cura di), Ordinamento penitenziario (Commento articolo per articolo), CEDAM, Padova, 1997, pp. 246-250;

[6]G. TESTA., Genitori nell’ombra, Unicopli, Milano, 2013, p. 9.

[7]E. LEVINAS, Humanisme de l’autre home, Il Melangolo, Genova, 1988