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Il prestito digitale nelle biblioteche

Scritto da Giacomo Pataracchia

Il prestito pubblico di opere dell'ingegno costituisce uno dei principali compiti istituzionali delle biblioteche pubbliche, attraverso esso queste ultime riescono a garantire alla collettività un ampio e generalizzato accesso al patrimonio culturale ivi conservato. A livello costituzionale viene preso in considerazione il diritto (non solo di informare, ma anche, e forse soprattutto) di essere informati, come insopprimibile in un ordinamento che riconosca la libertà di scelta dei consociati, secondo una convincente ricostruzione in chiave sistematica che di tale diritto ha fornito la dottrina giuspubblicistica [1].

In Europa grazie alla Sentenza della corte di Giustizia emessa il 11 Settembre 2014 nella causa C-117/13 Technische Universität Darmstadt / Eugen Ulmer KG si è aperto uno spazio di riflessione notevole sulla digitalizzazione delle opere, e conseguentemente, sulla tematica del prestito digitale ( i.e. digital lending) delle biblioteche.

Con essa la corte di giustizia ha espresso un'importante e storico passo verso la modernizzazione delle biblioteche pubbliche, si stabilisce che uno Stato membro può autorizzare le biblioteche a digitalizzare, senza il consenso dei titolari dei diritti, determinati libri della loro collezione al fine di proporli su posti di lettura elettronica[2].

Secondo la normativa della Direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, relativa all'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione, gli autori hanno il diritto esclusivo di autorizzare o vietare la riproduzione e la comunicazione al pubblico delle loro opere. La direttiva consente, tuttavia, agli Stati membri di disporre talune eccezioni o limitazioni a tale diritto. Siffatta facoltà è prevista in particolare per le biblioteche accessibili al pubblico le quali, a scopi di ricerca o di attività privata di studio, mettono a disposizione degli utenti opere della loro collezione su terminali dedicati .

La sentenza in esame, quindi, si colloca nell’ambito della disciplina normata dalla Direttiva 2001/29/CE, la quale a sua volta è in linea con la ratio dei trattati WIPO del 1996, essa ha l’obiettivo di armonizzare la legislazione relativa al diritto d’autore e ai diritti connessi, adattandola alle evoluzioni tecnologiche ed alla società dell’informazione[3].

Secondo la Corte di giustizia, la direttiva ammette che gli Stati concedano alle biblioteche il diritto di digitalizzare le opere contenute nella loro collezione, qualora risulti necessario, a scopi di ricerca o di attività privata di studio, mettere tali opere a disposizione dei singoli individui su terminali dedicati. Infatti, il diritto riconosciuto alle biblioteche di comunicare, su terminali dedicati, le opere contenute nella loro collezione rischierebbe di essere svuotato di gran parte del suo contenuto, nonché del suo effetto utile, se esse non disponessero di un diritto accessorio di digitalizzazione delle opere in questione.

Da una massima della sentenza:

"L’articolo 5, paragrafo 3, lettera n), della direttiva 2001/29, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione, in combinato disposto con il paragrafo 2, lettera c), del medesimo articolo 5, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a che uno Stato membro conceda alle biblioteche accessibili al pubblico, menzionate in tale disposizione, il diritto di digitalizzare le opere contenute nelle proprie collezioni non soggette a vincoli vi vendita o licenza, qualora tale atto di riproduzione risulti necessario ai fini della messa a disposizione degli utenti di tali opere, su terminali dedicati, nei locali delle istituzioni stesse.

Infatti, tale diritto di comunicazione di opere rischierebbe di essere svuotato di gran parte del suo contenuto, ossia del suo effetto utile, se le istituzioni, quali le biblioteche accessibili al pubblico, non disponessero del diritto accessorio di digitalizzazione delle opere di cui trattasi.

Inoltre, tale diritto è riconosciuto a dette istituzioni dall’articolo 5, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 2001/29, a condizione che si tratti di atti di riproduzione specifici.

Tale condizione risulta, di regola, rispettata qualora la digitalizzazione di talune opere di una collezione sia necessaria per la «comunicazione o la messa a disposizione, a singoli individui, a scopi di ricerca o di attività di studio privata, su terminali dedicati», come previsto dall’articolo 5, paragrafo 3, lettera n), della direttiva 2001/29.

Inoltre, la portata di tale diritto accessorio di digitalizzazione dev’essere precisata da un’interpretazione dell’articolo 5, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 2001/29 operata alla luce del disposto del paragrafo 5 del medesimo articolo 5, secondo cui tale limitazione può essere applicata solo in determinati casi speciali che non risultino in contrasto con lo sfruttamento normale dell’opera o degli altri materiali e non arrechino ingiustificato pregiudizio ai legittimi interessi del titolare, fermo restando però che quest’ultima disposizione non mira ad ampliare la portata delle eccezioni e delle limitazioni di cui all’articolo 5, paragrafo 2, di tale direttiva."[4].

Sancito questo rivoluzionario cambio di prospettiva sulla digitalizzazione delle opere a livello europeo, si ricostruisce la materia dal punto di vista della nostra attuale normativa.

Bisogna partire dall'art. 12, comma 2º, l.d.a. , il quale sancisce che l'autore ha il « diritto esclusivo di utilizzare economicamente l'opera in ogni forma e modo, originale o derivato », nei limiti fissati dalla legge stessa. Qualunque utilizzazione economica di un'opera dell'ingegno, dunque, dovrebbe essere in linea di principio considerata come riservata all'autore e suoi aventi causa, con la conseguenza che solo essi saranno legittimati a stabilire se, in che modo e a quali condizioni consentire a terzi la fruizione dell'opera.

Tra i diritti che la legge riserva all'autore, rileva per la nostra fattispecie l'art. 18-bis, comma 2º, l.d.a., il quale riconosce all'autore il diritto esclusivo di prestito, che « ha per oggetto la cessione in uso degli originali, di copie o di supporti di opere, tutelate dal diritto d'autore, fatta da istituzioni aperte al pubblico, per un periodo di tempo limitato », per fini diversi dal conseguimento di un beneficio economico o commerciale diretto o indiretto, poiché se è presente il beneficio economico si rientra nell'ambito dell'esercizio del diritto di noleggio di cui all'art. 18-bis, comma 1º [5].

Affinché un atto possa giuridicamente qualificarsi come prestito, occorre, ai sensi del citato art. 18-bis, che esso soddisfi dei requisiti oggettivi:

Deve riguardare il trasferimento di un bene materiale (i.e. corpus mechanicum), che non implichi trasferimento di diritti sul bene stesso diversi dal mero godimento personale. Questa cessione in godimento del bene deve essere accordata per un periodo limitato di tempo, la cessione deve essere effettuata da istituzioni aperte al pubblico nei confronti di privati, e deve infine essere effettuata per finalità diverse dal conseguimento di un beneficio economico o commerciale diretto o indiretto[6].

Per giustificare la possibilità per le biblioteche di concedere in prestito ai propri utenti opere presenti nelle loro collezioni , bisogna fare riferimento ad una norma di carattere derogatorio di cui all' art. 6, par. 1, dir. Ce n. 2006/115 , e a livello di diritto nazionale, all'art. 69 l.d.a.[7]. Si tratta, nella disposizione interna, di una previsione che contempla un'utilizzazione che non richiede una previa acquisizione del consenso da parte dei titolari. Tuttavia, la sua applicazione è ampiamente limitante sotto il profilo soggettivo (biblioteche e discoteche dello Stato e degli altri enti pubblici) ma anche sotto il profilo oggettivo (avendo ad oggetto solo gli esemplari a stampa delle opere).

Il progressivo affiancamento degli e-book ai tradizionali libri cartacei pone le biblioteche di fronte a nuove sfide, tra cui il considerare se e come sia possibile replicare il modello del prestito pubblico anche nel caso in cui, ad essere prestati, siano beni digitali, e non già beni materiali.

Come si può parlare di prestito riguardo ai beni digitali?

Sono previste diverse tecniche, come quelle che utilizzano lo streaming, nella quale il file è memorizzato su di un server remoto nel quale l'utente può accedere identificandosi, oppure attraverso il download di un file contenente appositi digital right management[8] programmati in modo tale da comportare l'automatica cancellazione del file dopo un dato termine. Con il prestito di un libro fisico queste tecniche condividono la gratuità della prestazione e l'utilizzo meramente personale che il fruitore del prestito può fare dell'opera, tuttavia colui che riceve in prestito un bene digitale non ottiene mai l'originale dell'opera, ma solo una copia digitale[9].

L'attuale diritto d'autore italiano sembra incompatibile con questa impostazione del prestito digitale da parte delle biblioteche, stante l'impossibilità di avvalersi dell'eccezione di cui all'art. 69 l.d.a la cui dicitura « esemplari a stampa delle opere », è esplicita. Non aiuta l'art. 71-ter l.d.a[10], la quale "liberalizza" la comunicazione o la messa a disposizione destinata a singoli individui, unicamente a scopo di ricerca o di studio, su terminali appositi situati nei locali delle biblioteche accessibili al pubblico, limitatamente alle opere o ad altri materiali contenuti nelle loro collezioni e non soggetti a vincoli derivanti da atti di cessione o da licenza, non essendo incluso nell'eccezione l'accesso in remoto, né la possibilità di portare fuori dai locali delle biblioteche tali dispositivi di lettura.

In Italia, tuttavia attualmente vi è una certa curiosità e interesse a sperimentare nuove forme comunicative da parte di alcune biblioteche pubbliche, attraverso il prestito congiunto di libri elettronici e dispositivi di lettura, ottenendo un meccanismo legale idoneo per il conseguimento delle finalità istituzionali di promozione della lettura e del sapere. Questo modello viene inoltre preso in considerazione da alcuni progetti italiani di biblioteche comunali, tra cui il progetto Books e Books della Biblioteca civica di Cologno Monzese, l'iniziativa della Biblioteca comunale "Renato Fucini" di Empoli e l'esperienza della Biblioteca Lazzerini di Prato[11].

Esse fanno ricorso ad un modello che interpreta il prestito di e-book in forme più vicine a quelle del prestito librario tradizionale, prevedendo la cessione a tempo di uno strumento di lettura sul quale siano caricati un numero variabile di testi in formato elettronico. Queste biblioteche pubbliche prestano dei lettori di libri digitali, nella quale sono caricati degli ebook, ed essi sono fruibili nel lasso di tempo previsto per il prestito ( ad es.14 titoli per 30 giorni).

Tuttavia una parte significativa delle case editrici , rifiuta questo modello di prestito, e impone alle biblioteche regole restrittive al prestito degli e-books o negano il consenso alla vendita di libri digitali alle biblioteche. Un ulteriore approccio innovativo alla gestione di questi diritti è dato da nuove figure di intermediazione che si pongono tra l’editore e la biblioteca: Come OverDrive negli Stati Uniti o MediaLibraryOnLine (MLOL) in Italia, sono piattaforme che raccolgono e aggregano contenuti digitali, compresi libri digitali, e mediante la stipulazione di convenzioni con i vari editori, li organizzano e li propongono in accesso alle biblioteche e ai loro utenti abbonati. Sono sistemi a pagamento, in cui l’accesso ai contenuti è riservato agli utenti di quella biblioteca abbonata al servizio , che possono usufruire di tali contenuti anche in luoghi diversi dal locale della biblioteca, questo perché i diritti di fruizione sono stati assolti alla fonte. La peculiarità di questo sistema è determinata dal fatto che il prestito del libro digitale, determina il blocco di ogni altra azione di prestito su quel titolo, fino alla data di scadenza del digital lending[12]. In questo modo viene impedita la possibilità di usufruire di un titolo senza prima togliere questa possibilità ad un altro lettore, simulando artificialmente quello che accade nella realtà analogica.

Per il cittadino europeo, il fatto che la politica di acquisizione delle biblioteche possa essere decisa dalla casa editrice e non dalla biblioteca è inaccettabile, e la sfida per le biblioteche è quella di trovare soluzioni a tale problema, e fortunatamente si stanno trovando sempre più idee al riguardo, entrando in gioco motivazioni non solo economiche. L’importanza del fenomeno oltre il dato meramente economico è stato riconosciuto dall’ European Economic and Social Committee secondo la quale: “Essendo la più grande industria culturale in Europa, l'editoria libraria rappresenta un attore cruciale nello sviluppo economico, sociale, politico, etico, educativo e scientifico dell'Europa. La letteratura europea è uno dei patrimoni artistici essenziali dell'Europa, la pietra angolare dello sviluppo culturale di un continente, e incarna l'ampia diversità di ogni paese nei modi in cui ogni linguaggio, regione o minoranza europea viene rappresentato e registrato per i posteri nei libri. L'editoria libraria ha anche la responsibilità di operare per affrontare la mancanza di comprensione tra le differenti culture[13]”.

[1]

Giorgio Spedicato, La Disciplina Giuridica del Prestito Digitale di Opere Dell'Ingegno ,in Rivista Trimestrale di Diritto e Procedura Civile, fasc.3, 2013, pag. 1055

[2]

Si veda COMUNICATO STAMPA n. 124/14 della Corte di Giustizia dell'Unione europea, Lussemburgo, 11 settembre 2014

[3]

Luca Spongano, Corte di Giustizia UE: sì alla digitalizzazione dei libri nelle biblioteche aperte al pubblico, Filodiritto. 2014. Available at: http://www.filodiritto.com/news/2014/corte-di-giustizia-ue-s-alla-digitalizzazione-dei-libri-nelle-biblioteche-aperte-al-pubblico.html

[4]

Causa C117/13 ,Technische Universität Darmstad contro Eugen Ulmer‑ KG, disponibile sul sito della CURIA http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-117/13

[5]

Secondo l'articolo 18 bis della Legge 633/41 "Il diritto esclusivo di noleggiare ha per oggetto la cessione in uso degli originali, di copie o di supporti di opere, tutelate dal diritto d'autore, fatta per un periodo limitato di tempo ed ai fini del conseguimento di un beneficio economico o commerciale diretto o indiretto."

[6]

Ossia : non necessariamente a titolo strettamente gratuito. Poichè è sufficiente che il prestito venga effettuato contro il pagamento di un corrispettivo inferiore o uguale al costo di erogazione del servizio

[7]

L'attuale formulazione deriva dall'art. 5 d.lgs. n. 685/1994 e successivamente modificata dalla Legge n.286/2006 a seguito della sentenza della Corte Europea di Giustizia C-198/05 del 26.10.2006.

[8]

"Digital Rights Management", (gestione dei diritti digitali) è un sistema di protezione dei file che consente la tutela del diritto d’autore dei contenuti digitali.

[9]

Giorgio Spedicato, op. cit

[10]

Art 71 ter l.633/1941 "E' libera la comunicazione o la messa a disposizione destinata a singoli individui, a scopo di ricerca o di attività privata di studio, su terminali aventi tale unica funzione situati nei locali delle biblioteche accessibili al pubblico, degli istituti di istruzione, nei musei e negli archivi, limitatamente alle opere o ad altri materiali contenuti nelle loro collezioni e non soggetti a vincoli derivanti da atti di cessione o da licenza."

[11]

Digital lending: il prestito di documenti elettronici in biblioteca, MinervaWeb, 2012 available at https://www.senato.it/3182?newsletter_item=1480&newsletter_numero=141

[12]

Antonella De Robbio, Digital lending e servizi bibliotecari, Il Bo, available atr http://www.unipd.it/ilbo/content/digital-lending-e-servizi-bibliotecari

[13]

European Economic and Social Committee, Book Publishing on the Move, Document prepared for Second Study Group Meeting, Brussels, 2011.

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