Accesso a internet: libertà negativa o diritto fondamentale?

Scritto da Guendalina Maria Anzolin

"Internet è diventato un mezzo indispensabile per la realizzazione di tutta una serie di diritti umani: combattendo l'ineguaglianza e accelerando lo sviluppo e il progresso, assicurarne l'accesso universale dovrebbe essere una priorità per tutti gli Stati". Queste le parole di Frank la Rue, special Rapporteur dell'ONU in materia di diritto alla libertà di espressione e di opinione. Secondo un rapporto rilasciato nel giugno del 2011 le Nazioni Unite hanno definito l'accesso ad Internet come un diritto umano, sottolineandone la rilevanza come strumento per fruire appieno di altri diritti e favorire così una partecipazione attiva dei cittadini nelle società democratiche.

La natura stessa e l'utilizzo di internet sono uno dei temi più dibattuti negli ultimi anni, che vedono una serie di interessi contrapposti. Internet è il più grande veicolo di informazione che abbiamo oggi a disposizione, e ha permesso una rivoluzione spazio-temporale che consente alle informazioni di circolare in maniera pressoché simultanea da una parte all'altra del globo. Viene da molti inserito nei global common goods e dovrebbe conseguentemente essere sottoposto al regime delle res communis omnium, in altre parole, di quei beni che sono considerati di tutti -o di nessuno- e il cui uso da parte di un soggetto non ne causa l'inutilizzabilità da parte di un altro. L'acceso a internet si configurerebbe in tal caso quale un diritto fondamentale ad un bene comune quale è la conoscenza.

La panoramica internazionale risulta più complessa dato che l'introduzione del diritto di accesso ad internet deve affrontare realtà molto diverse tra loro. Attualmente solo un sesto della popolazione mondiale può usufruire della rete e anche se nel 2016 la prospettiva è che la percentuale si riduca con un 45% di utenti online, il divario rimane consistente. Inoltre, pensare di provvedere all'accesso su scala globale, includendo quei Paesi in cui quasi un miliardo di persone non possono ancora utilizzare facilmente fonti di acqua potabile potrebbe sembrare anacronistico oltre che di difficile realizzazione. A tal riguardo, l'Unione Europea si era posta, attraverso il Summit di Lisbona nel 2000 e la Conferenza ministeriale di Riga nel 2006, l'obiettivo di dimezzare la differenza percentuale nell'uso di internet entro il 2010.

Anche la giurisprudenza francese è andata in questa direzione dopo la decisione del Conseil constitutionnel n. 580 del 2009 che si è trovato a decidere sulla legittimità della Legge n. 669 del 2009 (legge HADOPI) relativa alla diffusione e protezione delle creazioni in Internet. Il Consiglio ha equiparato il diritto di accesso alla libertà di espressione, stabilendo per questo, che la sanzione consistente nel divieto di navigare in rete debba provenire necessariamente da una decisione giudiziaria non essendo, sufficiente un comando dell'autorità amministrativa, equiparando, perciò, tale punizione a quella avente ad oggetto la limitazione delle libertà personali.

A livello nazionale, invece, è sorta una complessa questione interpretativa dopo che il giurista professor Stefano Rodotà ha proposto un disegno di riforma costituzionale atto ad inserire il diritto di accesso a internet tra i diritti contemplati dall'art. 21 della Costituzione, proponendo la seguente formulazione: "tutti hanno eguale diritto di accedere alla Rete Internet, in condizioni di parità, con modalità tecnologicamente adeguate e che rimuovano ogni ostacolo di ordine economico e sociale". La problematica in questione attiene al fatto che l'attuale art. 21 sulla libertà di esprimere il proprio pensiero rientra in una libertà negativa, per la quale lo Stato deve astenersi dall'influenzare o interferire con le idee e i pensieri del cittadino. La proposta di inserire l'art. 21bis con la disposizione sopra citata, invece, sembrerebbe introdurre una libertà positiva che comporterebbe un dovere di promozione e diffusione dello strumento di internet da parte dello Stato. Affinché non si tratti di un principio vuoto nel contenuto, è necessario, però, chiedersi quale sarebbe la conseguenza di questa introduzione e la possibilità della sua effettiva realizzazione. Sarebbe possibile imporre ai provider l'obbligo di fornire l'accesso a internet senza un corrispettivo economico? Lo Stato potrebbe farsene carico?

Interrogativi cui è necessario dare una risposta prima di azioni importanti, quali la modificazione della Costituzione, per far si che la fase dell'implementazione segua quella dell'introduzione del diritto e che questo non rimanga una mera formulazione di principio.

 

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