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Responsabilità peer-to-peer

Scritto da Sabrina Cicala

I byte del reato entrano nei computer sotto forma di ignoranza dell'antigiuridicità della condotta. Ad essere realisti, sotto la scure del "così fan tutti" si cela la consapevolezza di una tendenza se non penalmente punibile, quantomeno moralmente rimproverabile.

A segnare il confine tra l'eticamente scorretto e l'illecito penale è stata la III sezione della Cassazione penale con la sentenza 23.12.2009 n° 49437 sul caso "The pirate Bay" in materia di file sharing e peer-to-peer. La pronuncia si pone quale criterio di lettura della normativa in tema di diritto d'autore, il cui ambito di applicazione era ambiguamente determinato dagli interpreti per comprendere il fenomeno della condivisione dei file. La vicenda processuale da cui trae origine la sentenza in analisi riguarda il ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica avverso l'ordinanza con cui il Tribunale del riesame aveva annullato, oltre che il sequestro preventivo del sito web www.thepiratebav.org, anche la disposizione con cui si inibiva, attraverso i fornitori di servizi internet e provider italiani l'accesso agli utenti al suddetto indirizzo. Pur ritenendo sussistente il fumus delicti, dato l'elevato numero di contatti che operavano sul sito downloading di opere protette, ai sensi dell'articolo 171 ter comma 2 lett. a-bis della legge sul diritto d'autore, il Tribunale osservava che la misura adottata si risolveva in un'inibitoria atipica che spostava l'ambito di incidenza da quello reale, proprio del sequestro preventivo, a quello obbligatorio, in quanto indirizzato a soggetti (i provider) allo stato estranei al reato, per impedire, con la loro collaborazione, il collegamento al sito web da parte di terzi.

La pronuncia rileva sotto più profili.

Richiama i reati descritti dalla legge 633/1941 all' articolo 171 comma 1 lett. a bis), per cui "Salvo quanto disposto dall'art. 171-bis e dall'articolo 171-ter è punito con la multa da euro 51 a euro 2.065 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma: a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa" e all'articolo171-ter comma 2 lett. a-bis), secondo cui "È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque: a-bis) in violazione dell'articolo 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa". Individuandone gli ambiti di applicazione, i giudici di legittimità hanno riconosciuto come "la diffusione dell'opera coperta da diritto d'autore non avviene dal centro (il sito web) verso la periferia (che riceve il downloading), ma dall' utente che effettua l'uploading ad altri utenti che lo ricevono, quindi da pari a pari, non essendoci un sito web che "possiede" l'opera ... pertanto il reato di diffusione è commesso innanzitutto da chi fa uploading ex art 171 comma 1 lett. a-bis), se c'è la messa a disposizione dell'opera in rete a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma, ma non a scopo di lucro, e dall'art. 171 ter comma 2 lett. a-bis), che àncora la punibilità mediante il riferimento all'ipotesi che il fatto venga commesso a fini di lucro".

L'uploading, quindi, è illegale nella misura in cui l'art 13 l.d.a. dispone che il diritto esclusivo alla moltiplicazione in copie diretta o indiretta, temporanea o permanente, in tutto o in parte dell'opera, in qualunque modo o forma spetti al titolare del diritto d'autore, che solo può autorizzarne la riproduzione, autorizzare la distribuzione degli esemplari, il noleggio ed il prestito, autorizzare la messa a disposizione del pubblico. Se prima c'era chi interpretava la normativa nel senso di individuare nell'assenza di uno scopo propriamente di lucro spazi di operatività del file sharing, oggi il percorso giurisprudenziale appare più chiaro. I sigilli non sono, però, automatici: i programmi di peer-to-peer restano legittimi per la condivisione di materiale non coperto da copyright. Nel descritto flusso di file, i titolari del sito appaiono estranei all'immissione illegale, eppure rei, o meglio, correi nel fatto illecito. La responsabilità di questi a titolo di concorso deriva da quel quid pluris dato dall'aver indicizzato ed aggiornato i file attraverso chiavi di accesso agli utenti periferici, così facilitando la perpetrazione del reato e cessando di essere un "mero corriere che organizza il trasporto dei dati".

Per chiarire: "Se il sito web si limitasse a mettere a disposizione il protocollo di comunicazione per consentire la condivisione di file, contenenti l'opera coperta da diritto d'autore, ed il loro trasferimento tra utenti, il titolare del sito stesso sarebbe in realtà estraneo al reato." Ancora, "sarebbe possibile predicare l'estraneità del sito web - o, più precisamente, del suo titolare - alla diffusione dell'opera solo nel caso estremo in cui la sua attività fosse completamente agnostica". L'articolo 110 c.p. pone sotto la stessa bandiera le condotte di questi pirati virtuali, che a diverso titolo e scopo aggrediscono il copyright.

La scia della pronuncia ha incontrato degli ostacoli. La giurisprudenza più recente ha riconosciuto che "le Direttive sul commercio elettronico, mercato interno, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione e sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, lette in combinato disposto e interpretate alla luce delle esigenze di tutela dei diritti fondamentali applicabili, devono essere interpretate nel senso che ostano all'ingiunzione, rivolta da un giudice nazionale ad un prestatore di servizi di hosting, di predisporre un sistema di filtraggio che si applichi indistintamente nei confronti di tutti questi utenti e che sia idoneo ad identificare i file elettronici contenenti opere musicali, cinematografiche o audiovisive rispetto alle quali il richiedente il provvedimento di ingiunzione affermi di vantare diritti di proprietà intellettuale, onde bloccare la messa a disposizione del pubblico di dette opere, lesiva del diritto d'autore". Il sistema di filtraggio, inoltre, non può essere disposto a titolo preventivo, a spese esclusive del prestatore e senza limiti nel tempo. Nel caso di specie, invece, si è riconosciuto il potere dell'Autorità giudiziaria di disporre il sequestro per evitare il proseguimento di una attività illecita, imputata ai titolari del sito per le ragioni sopra esaminate, come giustificata compressione della libertà di circolazione.

In assenza di una chiara normativa, la Cassazione ha provato ad imporre un senso unico alla circolazione di diritti che si incontrano nel crocevia del mondo virtuale. Massima tutela, dunque, al diritto d'autore, poiché "la tecnologia peer-to-peer decentra sì l'uploading ma non anche l'illegalità della diffusione dell'opera".

Eppure bisognerà trovare un rimedio, immediatamente efficace, non solo per via giudiziaria. È una sfida necessaria per evitare che l'attività meno controllabile, qual è quella della rete, abbia il sopravvento sul copyright, che, per quanto avverso alla circolazione libera, nella giusta misura incentiva lo sviluppo culturale.

 

 

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