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Il datore di lavoro può controllare il telefono aziendale

Scritto da Francesca Orlandi

Breve commento a Cass. 3 aprile 2002 n. 4746

La fattispecie esaminata dalla Corte di Cassazione è quella di una dipendente licenziata, tra gli altri motivi, per l'uso privato del telefono aziendale.
A seguito di ricorso in giudizio, il giudice di primo grado, con un provvedimento confermato anche in sede di appello, aveva reintegrato la lavoratrice nel posto di lavoro in attuazione dell'art. 18 dello Statuto dei lavoratori (L. 300/1970), avendo considerato illegittime le contestazioni della società: queste, infatti, erano fondate su dati acquisiti attraverso apparecchiature elettroniche di controllo installate senza rispettare i presupposti richiesti dall'art. 4 dello stesso Statuto, il quale vieta "l'uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori" consentendone l'installazione esclusivamente per esigenze organizzative e produttive o per la sicurezza del lavoro, a seguito di appositi accordi con le rappresentanze sindacali aziendali oppure, in mancanza di queste, con la commissione interna; in difetto di accordo, su istanza del datore di lavoro, decide l'Ispettorato del lavoro dettando, ove necessario, le modalità per l'uso di detti impianti.
E' proprio sull'interpretazione di questa norma che si fonda la contrastante sentenza della Cassazione, la quale afferma che, ai fini dell'operatività del divieto di utilizzo delle suddette apparecchiature previsto dall'articolo citato, "è necessario che il controllo riguardi (direttamente o indirettamente) l'attività lavorativa, mentre devono ritenersi sicuramente fuori dell'ambito di applicazione della norma i controlli diretti ad accertare condotte illecite del lavoratore (cd. controlli difensivi), quali, ad esempio, i sistemi di controllo dell'accesso ad aree riservate o, appunto, gli apparecchi di rilevazione di telefonate ingiustificate".
La Corte, cioè, ha distinto tra i controlli sull'attività lavorativa del dipendente (che rimangono vietati) ed i controlli tesi a tutelare l'azienda da condotte illecite del lavoratore ritenendo questi ultimi ammissibili perché non rientranti nella fattispecie prevista dalla norma.
La Suprema Corte, quindi, ha deciso di cassare la sentenza impugnata sottolineando, tra l'altro, che l'uso privato del telefono aziendale da parte del dipendente può costituire una giusta causa di licenziamento e che, dunque, tale elemento deve essere senza dubbio preso in considerazione dal giudice chiamato a valutare la questione prospettata (ciò non era stato fatto nei precedenti gradi del giudizio, in quanto i giudici, respingendo le contestazioni della società, non erano mai giunti a considerare la legittimità del licenziamento che su di esse si basava).

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