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Lecita la diffusione di dati personali se non si verifica un danno

Scritto da Romina Ridolfi

La Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione (sentenza n. 30134/2004) ha recentemente stabilito che la diffusione di dati personali non è reato se non si verifica un danno patrimoniale concreto.

La vicenda ha riguardato un ex assessore comunale che, in occasione della sua campagna elettorale per le elezioni comunali, aveva inviato la lista dei soci di una associazione umanitaria, di cui egli stesso faceva parte, senza il loro consenso, ad una serie di enti pubblici.

La Corte di Appello, con riferimento alla previgente disciplina di cui alla legge 675/1996, aveva condannato l'imputato per trattamento illecito di dati personali (art. 35, l. 675/96).

In considerazione della sopravvenuta disciplina di cui al Codice della Privacy, la Corte di Cassazione ha accolto invece il ricorso proposto contro la suddetta sentenza della Corte di Appello, annullando senza rinvio il provvedimento impugnato.

La precedente normativa, anche dopo le modifiche introdotte dal D.lgs. 467/2001, prevedeva infatti un reato di "pericolo presunto", che per effetto della modifica legislativa alla Legge sulla Privacy del 1996, attuata dal D.lgs. 196/2003, è stato tramutato in reato di "pericolo concreto".

La sentenza in esame afferma che, in merito alla nozione di "nocumento" contemplata dall'art. 167 del Codice della Privacy quale condizione obiettiva di punibilità, dall'ambito della fattispecie penale "devono essere senza dubbio escluse le semplici violazioni formali ed irregolarità procedimentali, ma anche quelle inosservanze che producano un vulnus minimo all'identità personale del soggetto ed alla sua privacy (...) sia nell'aspetto negativo, sia in quello positivo e non determinino alcun danno patrimoniale apprezzabile".

Il concetto di nocumento, secondo la più accreditata elaborazione dottrinale, può essere riferito sia alla persona del soggetto a cui i dati si riferiscono, sia al suo patrimonio in termini di perdita o di mancato guadagno, derivante dalla circolazione non autorizzata di dati personali.

Alla luce di ciò, la Corte rileva che, nel caso ad essa sottoposto, appare insussistente un nocumento così individuato, perché gli interessati che hanno mosso denuncia si dichiarano "indispettiti dall'utilizzazione a fini diversi da quelli statutari, altamente umanitari, dei propri dati personali per piegarli all'interesse personale di un singolo, che riteneva di reperire voti di preferenza per le tornata elettorale dell'elezione al Consiglio Comunale di (...), spendendo la sua appartenenza a detta associazione, sicché, al limite, il nocumento non attiene ai singoli, ma all'immagine della benemerita istituzione, la quale ne potrebbe restare sminuita per l'appartenenza di soggetti pronti a strumentalizzare un'adesione disinteressata ed altamente solidale".

Tuttavia, secondo la Corte, anche sotto questo profilo a restarne sminuito è più che altro l'imputato, tanto più che i dati, secondo la ricostruzione della Corte di Appello, sono stati indebitamente tratti dal computer, per essere inviati ad istituzioni pubbliche.

Rilevata così l'assenza di un nocumento, la Corte configura il nocumento stesso quale condizione obiettiva di punibilità ex art. 44 cod. pen., tenendo presente che l'evento da cui trae origine il nocumento non deve essere  necessariamente oggetto della coscienza e della volontà dell'autore.

La Corte ancora sottolinea che "la stessa nozione di nocumento su individuata e le ragioni ad essa sottese dimostrano come il legislatore abbia voluto selezionare tra le condotte che esprimono già in sé un'offesa al bene giuridico su indicato quelle che, in relazione all'aspetto soggettivo ed oggettivo, assumono un significato più pregnante e non minimale".

In sintesi quindi, le ipotesi delittuose contemplate dal citato art. 167 devono essere circoscritte ai casi in cui il bene tutelato subisca una effettiva e tangibile lesione, dimostrata dal verificarsi del nocumento.

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