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La tutela giuridica delle banche di dati: la protezione attraverso il diritto d’autore

Scritto da Federica Giansante

 

L’ordinamento comunitario ha deciso solo in tempi piuttosto recenti di dare una specifica ed autonoma tutela alle banche di dati e lo ha fatto attraverso la Direttiva 96/9/CE.

Già prima del recepimento della Direttiva della Comunità Europea, l’Italia assicurava una protezione alle banche di dati attraverso la tutela della legge sul diritto d’autore alle opere collettive. Queste erano prese in considerazione come opere costituite dalla riunione di opere o parti di esse, che possiedono il carattere di creazione autonoma, essendo il risultato della scelta e del coordinamento di un determinato fine letterario, scientifico, didattico, religioso, politico ed artistico, quali ad esempio sono le enciclopedie, i dizionari, le antologie, le riviste e i giornali; la protezione ad esse riservata è quella riconosciuta alle opere originali, indipendentemente e senza pregiudizio dei diritti d’autore sulle opere o parti di opere di cui esse sono composte.

Le banche di dati, intese come raccolte di opere, di dati o di altro tipo di informazioni non costituiscono affatto una novità nel settore della proprietà intellettuale, in quanto le enciclopedie, le varie compilazioni e raccolte, sono sempre esistite; in questi ultimi anni è cambiata la loro modalità di realizzazione, divenuta tecnico – informatica. Dal punto di vista della sostanza e del contenuto, la locuzione banca di dati può essere considerata un sinonimo di archivio di dati, pur indicando quest’ultimo un sistema manuale di raccolta ed elaborazione dei dati. La differenza maggiore tra i tradizionali archivi manuali e le moderne banche di dati elettroniche consiste, da un punto di vista qualitativo, nel diverso valore che l’elaborazione elettronica conferisce all’informazione. Infatti, l’informazione automatizzata non essendo affidata alla memoria di un singolo individuo e né conservata in una serie di tomi e fascicoli, presenta un carattere astratto, potendo la stessa essere «trasmessa, diffusa, moltiplicata senza un intervallo percepibile o comunque apprezzabile di tempo e senza limitazioni di spazio, come un puro pensiero».

Le banche di dati, ossia le raccolte di dati memorizzate e consultabili elettronicamente, costituiscono, insieme ai programmi per elaboratore, un tipico bene informatico, che negli ultimi anni ha acquistato una sempre crescente importanza economico sociale. Infatti, si tratta, non soltanto di un settore economico che si sta velocemente sviluppando, ma anche di un fondamentale e necessario supporto di plurime attività, commerciali, industriali, culturali, politiche [1]. Le banche di dati vengono ricomprese nell’ambito delle opere dell’ingegno, essendo beni immateriali; ed è proprio a causa della folta produzione di beni immateriali che si sono dovute cercare regole giuridiche che disciplinassero la materia, rinvenendo la loro tutela nell’alveo della proprietà intellettuale. Quello che accomuna tutti i nuovi generi di opere dell’ingegno è il fatto che la loro creazione è strettamente collegata all’attività dell’intelletto umano, dominato dall’esistenza di una tecnologia che è il supporto della loro concreta realizzazione, in guisa che creazione ed utilizzazione dell’opera sono dipendenti da tali mezzi.

La tutela giuridica delle compilazioni di dati statuita dalla Direttiva si dirama in due direzioni, in quanto sono previste due tipologie di privative: da un lato, infatti, si riconosce all’autore delle nuove creazioni, l’esclusiva del diritto d’autore, mentre, dall’altro, è riservata a favore di un particolare soggetto, un diritto chiamato sui generis. Tale soggetto è il costitutore della banca di dati, e cioè quel soggetto, persona fisica, ma più spesso giuridica, che si accolla i rilevanti investimenti, di tempo, denaro e lavoro, che sono reputati indispensabili per la creazione della banca di dati. La tutela sui generis è concettualmente svincolata da quella del diritto d’autore, e deve essere intesa come tutela dell’insieme dei contenuti delle raccolte di dati.

Il diritto d’autore è riconosciuto a quelle banche di dati che costituiscono creazioni intellettuali dell’autore che opera la scelta o la disposizione del materiale, che devono avere un carattere creativo. La Direttiva adotta il consueto criterio di originalità normalmente applicato per le opere compilative, già codificato in sede internazionale; questa tutela ha come oggetto la forma della banca di dati, e non il suo contenuto. L’autore della banca di dati è la persona fisica, o il gruppo di persone fisiche che l’ha creata, o qualora la legislazione della Stato membro lo consenta, la persona giuridica designata da tale legislazione come titolare del diritto.

La disciplina del diritto d’autore, in questa materia, ha come oggetto e come centro di operatività la creazione intellettuale ed il suo scopo principale è quello di salvaguardarla, in modo che essa possa essere legittimamente utilizzata e con profitti economici, all’interno di un mercato ordinato. Naturalmente, le raccolte di dati che non soddisfano i requisiti di proteggibilità del diritto d’autore, si varranno della tutela sui generis, concepita proprio per remunerare gli investimenti effettuati.

La Direttiva, all’articolo 1, definisce la banca di dati come la «raccolta di opere, dati od altri elementi indipendenti sistematicamente e organicamente disposti ed individualmente accessibili grazie a mezzi elettronici o in altro modo». Viene così ampliato il concetto di banca dati, nel quale è possibile ricondurre, le raccolte di dati di ogni tipo, compresi gli archivi di informazioni non omogenei. I dati raccolti su un supporto, su un sito unico, o su più siti tra loro collegati, devono dunque essere «indipendenti», cioè, in primis, non devono per forza di cose essere tutti dello stesso tipo. Inoltre, essi devono essere inseriti nel sistema della raccolta in modo tale che possano avere un valore individuale e separato da quello della raccolta, potendo comunque esistere autonomamente. I dati devono poter essere «individualmente accessibili», in quanto se così non fosse non si tratterebbe di una banca dati, ma di servizi di altro genere. I requisiti della sistematicità e metodicità della disposizione, vengono posti in alternativa tra loro dal legislatore comunitario, mentre in verità essi definiscono lo stesso concetto, cioè che i dati devono essere disposti in maniera tale che formino un complesso organico, soggetto a regole prefissate che ne consentano l’estrazione.

L’Italia ha emanato la legge 24 aprile 1998, n. 128, di recepimento della legislazione europea. L’articolo 43 stabilisce, innanzitutto, che la definizione di banca dati rispecchi quella dettata dall’articolo 1 della Direttiva, prevedendo, quindi, sia l’ipotesi di banca dati protetta dal diritto d’autore, sia l’altra ipotesi più ampia prevista per la tutela del diritto sui generis. Inoltre, la delega prevede che sia novellato l’articolo 2 della legge sul diritto d’autore, al fine di ricomprendere all’interno dell’elencazione delle opere protette anche la banca dati creativa. L’attuazione della delega è avvenuta con la novella della legge 633 del 1941, che disciplina il diritto d’autore, col decreto legislativo n. 169 del 1999. Quest'ultimo inserisce il titolo II bis nella l. 633, rubricato «disposizioni sui diritti del costitutore di una banca di dati».

La Direttiva 96/9 prevede, all’articolo 3, il principio generale dell’applicabilità del diritto d’autore alle banche di dati che «per la scelta o la disposizione del materiale» costituiscono una «creazione dell’opera dell’ingegno». Il fine precipuo di tale disposizione, come quello dell’intera Direttiva, è quello di armonizzare la disciplina riguardante la tutela delle banche di dati sulla base del diritto d’autore nel territorio dell’Unione Europea [2]. L’articolo 3 della Direttiva va interpretato anche alla luce del quindicesimo considerando, il quale prevede che la tutela del diritto d’autore dovrà «limitarsi al fatto che la scelta o la disposizione del contenuto della banca di dati costituisce una creazione intellettuale, propria dell’autore» e che «questa protezione riguarda la struttura della banca di dati».

Può con certezza desumersi che il titolo della privativa su di una banca di dati è costituito dal lavoro intellettuale dell’autore: ciò garantisce di per sé la tutela delle banche di dati in quanto tali, senza che sia necessario applicare altri criteri. Viene in tal modo escluso qualsiasi riferimento al requisito della originalità intesa nel senso di univocità: diretta conseguenza consiste nel fatto che sussiste la tutela del creatore di una banca di dati, anche se essa è già esistente, nel caso in cui l’autore stesso dimostri che non era a conoscenza dell’esistenza della precedente creazione, ovvero dimostri che, da parte sua, sono stati utilizzati procedimenti distinti che hanno portato ad un risultato già noto.

La legge sul diritto d’autore, nell’attribuire all’autore dell’opera speciali diritti di utilizzazione esclusiva sulla sua creazione [3], persegue l’intento di favorire ed incentivare la produzione di opere letterarie ed artistiche, cercando di remunerare l’investimento effettuato, del quale poi beneficia di riflesso la collettività. Per quanto riguarda la tutela giuridica delle banche di dati, si poneva, da un lato, il problema della protezione degli investimenti (che possono essere rilevanti, a causa dell’avanzata tecnologia utilizzata), dall'altro, quello di assicurare ai gestori adeguati margini di guadagno. La scelta è stata quella della protezione del diritto d’autore, anche in relazione alla sua applicazione al software. Si sono riscontrate, tuttavia, alcune incertezze applicative in relazione alla materia delle banche di dati, soprattutto per il requisito dell’originalità della forma, a causa della particolarità della materia. Infatti, per le banche di dati quel requisito attiene all’originalità del criterio organizzativo, e questo di sicuro non offre un solido punto di riferimento se si va di poco più in là dell’easy case, che è quello di una compilazione in cui i dati siano organizzati in modo creativo. Con queste premesse, il problema che si presenta per le banche di dati, non è tanto quello di proteggere il principio organizzativo, quanto quello di assicurarsi l'esclusiva dello sfruttamento delle singole informazioni.

Le banche di dati devono costituire una creazione intellettuale dell'autore che opera la scelta o la disposizione del materiale, per essere tutelate dal diritto d'autore. Per le opere che rientrano tra i generi classici, quali quelle letterarie, teatrali, musicali e via dicendo, viene richiesta, ai fini della tutela, l'esistenza della creatività intellettuale: è tale il frutto del pensiero dell'autore persona fisica, e la successiva manifestazione all'esterno di tale attività. Invece, per le opere che rientrano tra i generi nuovi, come quelle di cui si tratta, sussiste sempre l'attività creativa, con la differenza che questa potrebbe appartenere non soltanto ad un’opera dell'autore, ma potrebbe essere anche il risultato dell'attività di un programma elettronico. É per questo che si è ritenuto opportuno precisare che l'elemento essenziale richiesto per avere la protezione del diritto d'autore è la sola creazione intellettuale, che si concretizza e si manifesta nella scelta o selezione, ovvero nella disposizione o collocazione secondo un certo criterio del materiale contenuto nella banca di dati. Scelta e disposizione del materiale: ciascuno di questi due requisiti ha la capacità di attribuire all'autore dell'opera i diritti di proprietà intellettuale, morali ed economici, se accompagnati dall'altro requisito dell'attività di creazione intellettuale [4].

Alcune difficoltà si riscontrano per quelle compilazioni che sono assolutamente prive, a causa della loro intrinseca natura, di quell’elemento di novità ed originalità indispensabile per l'applicazione della tutela del diritto d'autore. Deve sottolinearsi che, anche nel contesto della Direttiva, il diritto d'autore conserva la sua funzione di tutela delle «ragioni della creazione», poiché è attribuita al costitutore del database il cosiddetto diritto sui generis, che è propriamente il diritto di vietare l'estrazione ed il reimpiego della totalità del contenuto della banca di dati, o di una parte sostanziale di esso, qualora tale contenuto sia l'estrinsecazione di un investimento rilevante in termini economici da parte del costitutore. Infatti, la ratio della disciplina del diritto d'autore è in funzione di quelle elaborazioni che sono il risultato dell’attività creativa di trasformazione, riordinamento e sistemazione di elementi a base originale.

Ai sensi della legge 631, il diritto d'autore nasce, di norma, a favore di colui che ha creato l'opera; l'articolo 6 prevede: «Il titolo originario dell'acquisto del diritto d'autore è costituito dalla creazione dell'opera, quale particolare espressione del lavoro intellettuale». Anche nel caso delle banche di dati questo principio trova piena applicazione [5]. La Direttiva si riferisce a colui il quale ha creato la banca di dati, lasciando poi, ai singoli Stati membri, la facoltà di estendere la tutela del diritto d'autore anche alle persone giuridiche (articolo 4, Dir.).

Da parte di alcuni autori, tuttavia, si sostiene che il continuo inserimento di beni e servizi innovativi all'interno della disciplina del diritto d'autore, sta portando ad uno snaturamento dell'essenza di tale istituto e degli scopi ad esso collegati, perché il diritto d'autore finisce per prestare la sua tutela ad interessi industriali, essendo, invece, la sua funzione tipica quella di offrire una protezione ad altri interessi, antagonistici a quelli dell'industria. Questa affermazione indubbiamente è esatta se presa singolarmente ed in astratto; tuttavia, si deve focalizzare l'attenzione sul fatto che è necessario che il diritto d'autore si plasmi sulle esigenze nuove e diverse che si creano col mutare delle tecnologie e delle richieste del mercato. Infatti, se nel passato la tutela del diritto d'autore era finalizzata, fra le altre cose, a garantire la libertà di divulgazione delle idee e di nuove creazioni, attraverso meccanismi di tutela della loro espressione, al giorno d'oggi queste necessità sembrano raggiunte, e comunque lontane dai nuovi interessi. Quindi, scopo precipuo dell'istituto del diritto d'autore, è quello di salvaguardare l'opera, in modo che questa possa, all'interno di un mercato ordinato, essere legittimamente utilizzata e realizzare un profitto economico.

Il legislatore delegato non ha ritenuto necessario richiamare la disposizione contenuta nell’articolo 6 della legge 633, in quanto l’inserimento della disciplina delle banche di dati nella legge sul dritto d’autore la rende direttamente applicabile ed operativa: l’autore, o il gruppo di persone che hanno creato la banca di dati, hanno la facoltà di utilizzare direttamente la loro opera attraverso l’esercizio diretto dei diritti esclusivi che vengono loro attribuiti. Essi, oltre ad avere il diritto di rivendicare la paternità e l’integrità dell’opera, detengono anche il diritto d’inedito, in base al quale possono decidere se e quando rendere pubblica la loro banca di dati.

Quanto detto, porta alla conclusione che, per le banche di dati, si riscontra un fenomeno che caratterizza la cosiddetta technology copyright, rappresentato dalla tendenza, viva nel diritto industriale contemporaneo, a fare uso del diritto d’autore anche per ottenere la protezione di risultato di ordine pratico e funzionale, che, invece, il classico diritto industriale riservava al brevetto. Essa è causata, in primis, dagli interessi protezionistici che premono per valorizzare il ricorso alla protezione del copyright. Una spiegazione di tale fenomeno si potrebbe cercare nelle differenze esistenti tra il funzionamento del diritto d’autore e quello del brevetto, in quanto il primo offre una tutela più immediata ed estesa, agli autori, ai loro aventi causa, agli imprenditori che provvedono a mettere l’opera in circolazione ed a produrla. Viene, così, messa in crisi la classica distinzione tra brevetto e diritto d’autore: basti pensare alla tutelabilità delle banche di dati attraverso il diritto d’autore, e prima ancora alla tutela del software, che rappresenta la tipica espressione delle moderne tecnologie informatiche. La tutela del diritto d’autore è più affidabile e solida di quella brevettuale, considerato che è più facile e meno costosa da conseguire, più duratura, più ricca di contenuti monopolistici; il ricorso al copyright viene oggi rivalutato ed incoraggiato, specie da parte di chi detiene posizioni dominanti nei vari settori delle tecnologie avanzate, in funzione di una tutela degli investimenti, che risulta più sostanziosa.

Il diritto d'autore presenta, inoltre, vantaggi che non vanno sottovalutati; primo fra tutti è la nascita del diritto svincolata dalle formalità costitutive, rendendo, così, facilmente realizzabile una concreta protezione del bene, proprio per l'immediatezza di utilizzabilità della privativa stessa, senza che occorrano le costose pratiche si riconoscimento della valenza dell'opera. L'ampiezza della tutela del diritto d'autore non trova uguali riscontri nelle altre privative intellettuali, come, ad esempio, nel sistema brevettuale in cui il brevetto è rilasciato per l'invenzione o per l'uso che se ne voglia fare. Infine, il diritto d'autore è il mezzo più idoneo a dare protezione alle raccolte di dati, poiché disciplina i diritti degli autori e consente il profitto economico che deriva dal loro esercizio, considerato che, essendo il diritto d'autore riconosciuto e garantito a livello internazionale e comunitario, i beni protetti possono essere utilizzati a livello internazionale.

Si deve ricordare che la tutela delle banche di dati è altra cosa rispetto alla tutela dei programmi per elaboratore utilizzati per la costituzione o per il funzionamento delle compilazioni accessibili grazie a mezzi elettronici. Il legislatore comunitario ha ritenuto, in ogni caso, di dover ribadire l’autonomia della tutela riconosciuta alle banche di dati, nel senso che la relativa disciplina non interferisce con quella del software, ma neppure con quella con la normativa del diritto di noleggio e di prestito, né con la durata della protezione del diritto d’autore e dei diritto connessi.

Tuttavia, è evidente che la disciplina in esame non può non essere considerata parte di un quadro unitario, relativo alla protezione della proprietà intellettuale, che richiede una definizione unitaria, specie a livello comunitario, a causa dei notevoli mutamenti che sono intervenuti nelle legislazioni nazionali, anche a seguito dell’attuazione delle numerose Direttive in materia.



[1] Nella relazione introduttiva alla proposta di Direttiva europea si legge che «la disponibilità di fonti di informazioni aggiornate ed esaurienti e la capacità di memorizzare ed elaborare grandi quantità di dati costituiscono fattori cruciali nell’ambiente economico attuale, caratterizzato da una forte competitività» e che «informazioni e dati presentano sempre più carattere internazionale, in quanto provengono  circolano in diversi Paesi del mondo, a distanza di giorni e di poche ore, registrano una evoluzione rapida e continua ed esercitano un effetto profondo e capillare nel contesto economico, commerciale e politico». Cfr. E. Giannantonio, Manuale di diritto dell'informatica, Padova, 1997, p. 174.

[2] La Direttiva riconosce, ma non disciplina, il diritto morale dell’autore-persona fisica che ha creato la banca dati, lasciando questo compito alle legislazioni dei singoli Stati membri: infatti, essa prevede che il predetto diritto possa essere esercitato secondo il diritto degli Stati membri nel rispetto della Convenzioni di Berna sulla protezione delle opere letterarie ed artistiche. In realtà la maggior parte delle banche dati è costituita secondo una disposizioni numerica o alfabetica, che semplificano notevolmente le operazioni di trasformazione: in questa situazione il diritto morale viene invocato rare volte dai suoi titolari per impedire l’utilizzazioni della banca dati o dell’opera contenuta.. Cfr. il Libro Verde della Commissione Europea dal titolo «Il diritto d’autore, i diritti connessi nella Società dell’informazione» 19 luglio 1995, COM(95), 382 def..

[3] L’insieme dei diritti esclusivi costituisce un istituto simile ad un monopolio, che dura per i cinquant’anni post mortem auctoris. Per completezza è opportuno ricordare che i diritti esclusivi sono quelli relativi all’inedito, e cioè alla prima pubblicazione, e quelli di riproduzione, trascrizione, elaborazione e diffusione dell’opera dell’ingegno. Un discorso a parte va fatto, invece, per i diritti morali dell’autore: essi, infatti, sono finalizzati alla tutela della sua personalità, ed hanno solo indirettamente riflessi patrimoniali. Tra i diritti morali si possono individuare il diritto alla paternità dell’opera, all’integrità della stessa, ed in modo particolare, il cosiddetto diritto di pentimento, che consiste nella facoltà dell’autore di ritirare l’opera dal commercio nelle ipotesi in cui sussistano gravi ragioni morali.

[4] I diritti economici di proprietà intellettuale sono riconosciuti dagli articoli 12 e successivi della legge sul diritto d'autore, in cui si trova la disciplina dei diritti economici tradizionali applicabili alla fattispecie delle banche di dati; inoltre l'articolo 64 quinquies codifica i diritti patrimoniali tipici delle banche dati.

[5] Costituisce eccezione al citato principio di carattere generale, il disposto dell'articolo 4 del decreto legislativo delegato; esso infatti prevede, tramite la modifica integrativa del preesistente articolo 12-bis della legge del diritto d'autore, la possibilità che la titolarità dei diritti di utilizzazione economica spetti al datore di lavoro dell'autore che crea la raccolta nell'adempimento delle mansioni che rientrano nella sua prestazione di lavoro, oppure anche nell'altra ipotesi in cui esegue la creazione della banca di dati su istruzioni impartite dal datore di lavoro: questo è il caso di un lavoro effettuato al di là delle mansioni assegnate o di quelle ordinariamente esercitate. Il datore di lavoro non sarà titolare originario del diritto, ma primo titolare derivato e potrà esercitare in primis il diritto di pubblicare la raccolta , in quanto l'autore, ha rinunciato al diritto d'inedito sull'opera, attraverso la messa a disposizione della creazione da lui realizzata; inoltre egli potrà esercitare il diritto di distribuzione dell'opera. Questo meccanismo legale è pressoché analogo a quello a suo tempo introdotto per il software dal decreto legislativo del 1992, n. 518. Non essendo possibile alcuna interpretazione estensiva od analogica della norma, ne consegue che l'acquisto dei diritti su di una banca di dati, realizzata a seguito di un atto di commissione, avverrà sempre sulla base e nei limiti dell'esplicito consenso traslativo dell'autore.  Si veda anche il 29° considerando della Direttiva, per il quale «[…] nulla osta a che gli Stati membri precisino nella propria legislazione, che, qualora una banca dati sia creata da un lavoratore dipendente, nell'esecuzione delle sue mansioni o su istruzioni del suo datore di lavoro, il datore di lavoro gode dell'esercizio esclusivo di tutti i diritti patrimoniali sulla banca così creata, salve diverse disposizioni contrattuali».