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Loi N°2006-961 - Una nuova battaglia del diritto d'autore contro le pratiche illecite dell'era digitale

Scritto da Federica Cosimelli

E’ stata diffusa il 3 Gennaio scorso la circolare di presentazione e di commento delle nuove disposizioni penali in materia di diritto d’autore e diritti vicini, introdotte nell’ordinamento francese dalla legge 1 Agosto 2006 n°961.
In base a quanto previsto dalla direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 Maggio 2001, la regolamentazione in questione si pone come obiettivo quello di favorire lo sviluppo della società dell’informazione assicurando nel contempo un’efficace protezione della proprietà intellettuale tenendo conto dell’evoluzione tecnologica e in particolare, delle nuove forme di elaborazione digitale dei dati e della loro diffusione attraverso internet.
Per far fronte agli obblighi imposti dalla Direttiva del 2001 numerosi sono stati gli adattamenti  e la modifiche che, a seguito della legge del 2006, sono intervenute nel Code de la Propriété Intellectuelle (CPI) realizzando soprattutto da un punto di vista penalistico un nuovo ed organico riassetto della materia.
In primo luogo il legislatore ha dettato una nozione legislativa specifica per le misure tecniche di protezione, generalmente indicate con l’acronimo inglese DRM (Digital Right Management), intendendo come tali “qualsiasi tecnologia, dispositivo o componente, che nel normale svolgimento delle proprie funzioni, sono destinate a impedire o limitare l’utilizzo non autorizzato di un’opera,  come di un computer, di un’interpretazione, di un fotogramma, fonogramma o qualsiasi altro tipo di programma.” Tali misure, continua il testo uniformandosi alla disciplina europea, sono da considerarsi pienamente efficaci quando l’utilizzo dell’opera o dell’oggetto protetto è controllato dal titolare dei diritti che possiede “un codice d’accesso, un sistema di protezione quale la crittografia, le brouillage [lett. La rimescolatura] o qualsiasi altro processo che comporti la trasformazione dell’oggetto protetto, nonché ogni meccanismo di controllo della copia che leda tale obiettivo di protezione dell’opera”
[1]. Per chiudere il quadro delle misure di protezione e degli oggetti tutelati, a tale definizione viene poi ad aggiungersi quella delle informazioni elettroniche protette; infatti, il CPI all’articolo L.331-22[2] elenca una serie di informazioni rese sotto forma elettronica con la specificazione che le stesse sono da considerarsi protette se collegate alla riproduzione dell’opera ovvero appaiano riconducibili ad un’eventuale comunicazione al pubblico dell’opera a cui si riferiscono.
Come noto le misure tecniche di protezione vengono predisposte per impedire, o quanto meno limitare, ogni utilizzo non autorizzato dell’opera o del programma protetto ma al contempo, devono possedere determinate caratteristiche tecniche che permettano un sistema di interoperabilità con i soggetti e operatori legalmente abilitati  all’impiego della stessa. Per conciliare esigenze così diverse quali l’efficienza dei meccanismi di protezione anti-copia e le varie eccezioni accordate dall’ordinamento a soggetti determinati è stata istituita la“Autorità di regolazione delle misure tecniche” (Autorité de Régulation des mesures technique) con il compito di realizzare, sul piano partico, tale fondamentale bilanciamento di interessi che si pone alla base di tutta la disciplina del diritto d’autore e dei diritti vicini. I compiti specifici di tale nuova Autority sono definiti dagli art. L.331-6 e ss, nei quali si nota un forte e rinnovato intento del legislatore ad assicurare, ai beneficiari delle eccezioni la realizzazione del proprio diritto nonostante l’aumento e l’inasprimento dei mezzi di protezione. Tale indirizzo legislativo deve essere letto anche in relazione alla volontà di ridurre le innumerevoli istanze che, negli anni, sono state presentate alla magistratura contro le case produttrici di opere o oggetti a contenuto protetto per aver inserito misure tecniche di protezione lesive del diritto di copia privata in quanto non consentono alcun tipo di duplicazione dell’opera
[3]. A tal fine pur tenendo fermo il principio di diritto, più volte ribadito anche dalla Suprema Corte, che la possibilità per l’utilizzatore di realizzare una copia privata dell’opera è solo un’eccezione al diritto d’autore che viene meno qualora si verifichi una lesione dello stesso, si attribuisce all’Autorità per la regolarizzazione delle misure tecniche, il difficile compito di rivisitare tutte le caratteristiche tecniche e strutturali delle DRM presenti sul mercato, per verificare che le stesse non abbiano come solo obiettivo quello di “privare i beneficiari di certe eccezioni[4] del loro esercizio effettivo”(L.331-7 CPI) ma siano l’unico strumento capace di tutelare l’opera in questione.
Descritti con più chiarezza i termini e gli elementi essenziali del sistema di protezione già in vigore, il legislatore ha delineato un nuovo regime penale in materia, ritenendo tale riforma necessaria per la realizzazione di un sistema di diritto interno che possa garantire ai titolati del diritto d’autore e dei diritti vicini, una forte stabilità e soprattutto una maggiore sicurezza rispetto alle numerose violazioni che si perpetrano ogni giorno recando ingenti danni economici non solo ai diretti interessati, ma più in generale all’intera economia nazionale.
Sulle esigenze emerse soprattutto dalla pratica, è stato preso lo spunto per modellare fattispecie delittuose ad hoc e un nuovo apparato sanzionatorio “efficace, proporzionato e dissuasivo”
[5] che colpisca in linea generale tutti quei comportamenti relativi “a) all’importazione, fabbricazione,  diffusione o alla sola promozione di processi tecnologici concepiti o adattatati per provocare una lesione delle misure tecniche di protezione o ad un dispositivo di informazione sul regime dei diritti; b) all’importazione o alla distribuzione di opere di cui un solo elemento d’informazione relativo al regime dei diritti  è stato soppresso o modificato con lo scopo di violare il diritto d’autore o un diritto vicino, nonché di simulare o facilitare tale violazione; c) lesione di una misura tecnica di protezione o di un dispositivo d’informazione sul regime dei diritti attraverso un intervento personale realizzato anche attraverso l’uso di meccanismi già esistenti concepiti o adattati a tal fine[6]. L’ultima di queste fattispecie viene poi completata da un articolato impianto di contravvenzioni (ex artt R. 335-3 e R. 335-4) previste per colpire i detentori e gli utilizzatori dei mezzi esistenti concepiti o specialmente adattatati per creare una lesione a una misura tecnica di protezione o ad un dispositivo di informazione sul regime dei diritti.
Ovviamente come per la maggior parte dei reati anche in questo settore sono state ipotizzate diverse esimenti legali per evitare che l’interdizione del comportamento non impedisca “la ricerca o gli atti ritenuti necessari per l’esecuzione della sicurezza informatica
[7]”.
Per ragioni di completezza la legge si occupa poi di distinguere tre livelli di responsabilità penale a seconda della portata dell’azione incriminata e della gravità della lesione così causata ai diritti protetti: l’offerta di mezzi per la diffusione illecita tra il pubblico delle opere protette, la diffusione al pubblico di tali opere e l’utilizzo di tale diffusione attraverso i diversi mezzi di scambio di dati.
In relazione a ciò l’ultima parte del disposto normativo ha introdotto nuove sanzioni per le pratiche illecite di scambio distinguendo tra i computer dedicati o utilizzati per la messa a disposizione illecita di opere o oggetti protetti, le procedure di “uploading” e quelle di “downloading”.
Per quanto riguarda quest’ultima forma di scambio illegale di dati è da sottolineare come oltre ad un inasprimento globale di tutte le sanzioni già in vigore fino a tre anni di reclusione “per chi pubblica o diffonde in qualsiasi modo, attraverso l’uso di un computer, qualunque opera o prodotto protetto”,  sia stato previsto anche un onere nei confronti dei fornitori di servizi internet i quali dovranno, a loro spese, inviare ai loro clienti messaggi di sensibilizzazione ai pericoli per la creazione artistica legati a queste pratiche illecite.
Dalla lettura sistematica dell’intricato impianto della legge n°961 del 2006 con il resto delle disposizioni del Codice, emerge chiaro l’intento del legislatore non solo di voler rinforzare le frontiere del diritto d’autore ma di voler “provare” a mettere chiarezza in una materia che con l’avvento di internet e la continua innovazione tecnologica vede ampliarsi a dismisura il suo ambito di applicazione e con esso le innumerevoli ipotesi di lesione dei diritti interessati. Provare, perché data la rapidità con cui il progresso si sviluppa, si è consci dell’impossibilità di legiferare con il medesimo ritmo con cui una nuova minaccia alla violazione dei diritti viene posta in essere e il lavoro non finisce mai.

Combattere la pirateria infatti si può ma solo capendo che rispetto agli altri reati una norma, anche se ben fatta, non è sufficiente al deperimento di suddetto crimine; bisogna essere sempre pronti a preparare la successiva, poiché già mentre scriviamo qualcuno starà scaricando dell’altro materiale illegale attraverso un nuovo e diverso procedimento che questa legge non sanziona perché ancora neanche immagina quale sia.

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[1] Art L. 331-5 CPI « Les mesures techniques efficaces destinées à empêcher ou à limiter les utilisations non autorisées par les titulaires d'un droit d'auteur ou d'un droit voisin du droit d'auteur d'une oeuvre, autre qu'un logiciel, d'une interprétation, d'un phonogramme, d'un vidéogramme ou d'un programme sont protégées dans les conditions prévues au présent titre. On entend par mesure technique au sens du premier alinéa toute technologie, dispositif, composant qui, dans le cadre normal de son fonctionnement, accomplit la fonction prévue par cet alinéa. Ces mesures techniques sont réputées efficaces lorsqu'une utilisation visée au même alinéa est contrôlée par les titulaires de droits grâce à l'application d'un code d'accès, d'un procédé de protection tel que le cryptage, le brouillage ou toute autre transformation de l'objet de la protection ou d'un mécanisme de contrôle de la copie qui atteint cet objectif de protection. Un protocole, un format, une méthode de cryptage, de brouillage ou de transformation ne constitue pas en tant que tel une mesure technique au sens du présent article. »

[2] Art L. 331-22 CPI  al comma secondo prevede che si intendano quali informazioni elettroniche protette “qualsiasi informazione fornita da un titolare dei diritti che permetta d’identificare un’opera, un’interpretazione, un fonogramma, un’immagine video, o un programma, nonché ogni informazione sulle condizioni e modalità d’utilizzazione di un’opera, un’interpretazione (…), cosi come qualsiasi numero o codice rappresentante tutto o parte di codeste informazioni”. (« [...] toute information fournie par un titulaire de droits qui permet d'identifier une oeuvre, une interprétation, un phonogramme, un vidéogramme, un programme ou un titulaire de droit, toute information sur les conditions et modalités d'utilisation d'une oeuvre, d'une interprétation, d'un phonogramme, d'un vidéogramme ou d'un programme, ainsi que tout numéro ou code représentant tout ou partie de ces informations [...]»).

[3] Vedi sentenza Corte di Cassazione Francese n°549 del 2006 newsletter n. 2.

[4] Le eccezioni previste dal CPI al diritto d’autore e ai diritti vicini e alle quali si riferiscono gli articoli L.331-6 e ss. riguardano la possibilità di produrre una copia privata, di riprodurre l’opera a fini pedagogici, di conservare una copia nelle biblioteche e particolari tipi di eccezioni a favore di persone disabili, ovviamente tutte esperibili nei termini e modi previsti dalla legge.

[5] L’art. 8 della Direttiva 22 maggio 2001 prevedeva l’inserimento di nuove sanzioni “efficaci, proporzionate, e dissuasive” contro le pratiche lesive dei diritti e degli obblighi nascenti dal diritto d’autore e dei diritti vicini.

[6] Vedi art. L.335-3 e ss. del CPI.

[7] Tali esenzioni devono essere esaminate alla luce delle riserve di interpretazione date dal Consiglio Costituzionale nel suo parere n°2006/504 del 27 Luglio 2006, secondo il quale per “ricerca deve intendersi solo quella scientifica, realizzata a fini legittimi, e a condizione che non comporti alcun pregiudizio ai titolari del diritto”. A tal fine occorre ricordare che gli autori e gli altri titolari godono di un diritto esclusivo sulla loro opera o prodotto ed eccezioni allo stesso sono ammesse solo in termini di specialità e proporzionalità secondo quanto previsto in termini generali dall’ordinamento giuridico.