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La Zanzara schiacciata dal Garante Privacy: illegittimo diffondere una conversazione telefonica acquisita illecitamente

Scritto da Gabriele Rosana

Fastidiosa presenza per i navigati del Transatlantico, alfiere d'una trasparenza totale ante-grillina, degno e ben più invasivo complemento radiofonico del gossip politico-salottiero di Dagospia: spregiudicata e allergica a codici e protocolli La Zanzara, la popolare trasmissione on air su Radio24, condotta dal duo Parenzo-Cruciani, si trova oggi schiacciata sotto il peso di un provvedimento del Garante della Privacy (n. 400/2014; presidente Antonello Soro, relatore Augusta Iannini).

IN FATTO. A chiedere il pronunciamento dell'autorità indipendente di piazza Montecitorio è stato Fabrizio Barca, grand commis di Palazzo Chigi arruolato da Mario Monti nel suo esecutivo quale titolare della Coesione territoriale e, presa la tessera del PD (durante la passata "gestione", va detto), divenuto punto di riferimento della sinistra interna, orfana di troppi padri. Proprio in questa ultima veste, Barca era stato intervistato a sua insaputa, secondo il diffuso costume della trasmissione, nell'edizione de La Zanzara del 17 febbraio scorso, alla vigilia della formazione del governo Renzi, nelle ore in cui il suo nome era sussurrato a mezza bocca fra i corridoi di palazzo, vedendosi nell'ex ministro una personalità politica di spessore da porre alla guida del superdicastero economico, così da dare segnali distensivi non solo agli sconfitti alle primarie scettici rispetto alla mossa "golpista" del neosegretario ma anche plausibilmente aperturisti nei confronti della vendoliana Sel, sino ad allora ufficialmente all'opposizione della grande (poi ristretta) coalizione di maggioranza. Ed è proprio in questo delicatissimo momento di passaggio che s'inserisce la telefonata ricevuta da Barca poco dopo la rottura piddina di san Valentino. Dall'altro capo della cornetta, Andro Merkù, collaboratore della trasmissione radiofonica e imitatore del governatore pugliese Nichi Vendola. Celato dalla verosimiglianza dell'interpretazione, Merkù riesce a strappare informazioni confidenziali sulla possibile candidatura di Barca a ministro dell'Economia del costituendo governo subito riprese dai giornali online e l'indomani dai quotidiani nazioanli.

IN DIRITTO. Ecco che l'ex ministro, rivolgendosi all'ufficio Garante con segnalazione del luglio scorso, lamenta la violazione della disciplina in materia di privacy, in quanto "non sono stati rispettati i principi deontologici della professione di giornalista, poiché i dati personali sono stati raccolti attraverso l'inganno", argomentando la richiesta di cancellazione e blocco del contenuto audio pubblicato sulla pagina web di Radio24 (www.radio24.ilsole24ore.com). "Il segnalante pensava infatti di interloquire in forma privata con una persona amica e di fiducia, senza sapere che la conversazione, in realtà avvenuta con l'imitatore, fosse stata registrata per essere poi diffusa". Una circostanza che – continua l'istante – "avrebbe determinato evidenti danni, ostacolando la mia collaborazione al costituendo governo (...) e la libertà personale nello scegliere quando e in quale forma rendere pubblico il mio pensiero politico". Il riferimento di Barca è all'articolo 2 del cosiddetto codice di deontologia dell'attività giornalistica, il quale prevede che quando il giornalista raccoglie notizie "rende note la propria identità, la professione e la finalità della raccolta".

Sostiene a contrario Radio 24, nella memoria di risposta depositata innanzi al Garante, che raccolta e diffusione della telefonata non violano il disposto come lamentano da Fabrizio Barca, a fronte dell'"interesse pubblico a conoscere le opinioni politiche del già ministro della Coesione territoriale. Opinioni che – chiosano i rappresentanti legali dell'emittente del gruppo editoriale di Confindustria – avrebbero potuto essere acquisite solo nel modo adottato", secondo una condotta che rientra nella previsione dell'esimente cui allo stesso art. 2 del codice deontologico, in base al quale il giornalista può tacere la sua identità non solo quando la rivelazione metterebbe a rischio l'incolumità del cronista ma anche quando ciò renderebbe impossibile l'esercizio della funzione informativo. Ed è a tale ultima ipotesi che Radio 24 riconduce l'imitazione di Merkù per informare l'opinione pubblica dei movimenti dietro la formazione del primo esecutivo a guida Renzi.

LA PRONUNCIA. Nella qualificazione del caso, l'Autorità vede denunciate "la raccolta, in ambito giornalistico, e successiva diffusione, anche a mezzo Internet, di dati personali raccolti con l'artificio della sostituzione di persona". A trovare applicazione è la disciplina "posta in materia di attività giornalistica e altre manifestazioni del pensiero dagli articoli 136-139 del codice in materia di protezione dei dati personali (D.lgs. 196/2003)", al fine di contemperare il diritto all'informazione e la libertà di stampa con altri rilevanti diritti della persona, "in particolare quello alla riservatezza". Il giornalista, a mente del terzo comma dell'art. 137 del codice privacy, può infatti diffondere dati personali, anche senza il consenso dell'interessato, purché nei limiti del diritto di cronaca e, soprattutto, dell'essenzialità dell'informazione rispetto a fatti di interesse pubblico.

Il Garante è fermo nel vedere violati, nel caso in esame, i principi in materia di protezione dei dati personali e, in particolare, l'obbligo di evitare artifici sussistente in capo a chi effettua trattamenti a fini giornalistici, escludendo ogni cittadinanza per l'esimente invocata invece dalla difesa di Radio 24, ritenendo che "la possibilità di omettere l'informativa, nei casi in cui sussistano rischi per l'incolumità del giornalista o impossibilità all'esercizio della funzione", sia decisamente connotata da eccezionalità, come si evincerebbe proprio dal riferimento a una circostanza di apprezzabile peso specifico, quale l'incolumità del cronista. Circostanza che, per analogia, esigerebbe una medesima colorazione in termini di gravità per la correlata esimente relativa all'"impossibilità all'esercizio della funzione". Aderendo alla opposta lettura de La Zanzara, invece, oltre a realizzare una interpretatio abrogans dell'art. 2 del codice deontologico, secondo l'Autorità si finirebbe per non riconoscere più "alcun limite nella correttezza dell'acquisizione delle notizie", legittimando "in ragion del fine e per ciò solo" ogni sorta di modalità acquisitiva.

È pertanto da considerarsi illecita l'acquisizione e successiva diffusione della conversazione telefonica con artifizi tali da renderne illegittimo l'ottenimento. Così il Garante, prendendo atto della spontanea rimozione del contenuto audio dal sito www.radio24.ilsole24ore.com, vieta l'ulteriore diffusione della conversazione telefonica, in un momento storico in cui l'oblio assurge, secondo la sensibilità giuridica sempre più diffusa, a vero e proprio diritto avente pieno riconoscimento nell'ordinamento.