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Sistema di ripresa durante le manifestazioni pubbliche: il sì del Garante della Privacy

Scritto da Francesco Saverio Cavaceppi

Sempre più spesso, negli ultimi anni, manifestazioni pubbliche che in principio rappresentavano espressione pacifica della libertà di pensiero si sono trasformate in episodi di guerriglia urbana, portando il più delle volte a violenti scontri tra forze dell'ordine e manifestanti, tra i quali in più di un'occasione si sono infiltrati dei gruppi violenti organizzati.

Per assicurare il regolare svolgimento delle manifestazioni, il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'Interno ha avviato la sperimentazione, nelle città di Torino, Milano, Roma e Napoli, di un sistema di video ripresa nell'ambito d'iniziative a carattere operativo, volto a consentire l'identificazione di eventuali soggetti violenti che abbiano commesso condotte criminose.

Il sistema prospettato dal Dipartimento di pubblica sicurezza richiede però un inquadramento dello stesso nell'ambito della normativa sul trattamento dei dati personali.

Il Garante, con il parere del 30 settembre 2014 n. 393 ha dato l'assenso al nuovo sistema di ripresa così introdotto, fornendo contestualmente importanti precisazioni.

In primis ha rilevato che poiché il trattamento dei dati personali effettuato tramite il sistema di microcamere, poste sui gilet degli agenti operativi, appare finalizzato alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, alla prevenzione, all'accertamento e alla repressione dei reati, rientra nelle previsioni di cui all'art. 53 del Codice del trattamento dei dati personali (D.Lgs. 196/03).

Il suindicato articolo, collocato nel Titolo II del Codice e rubricato "Trattamenti da parte di forze di polizia", prevede che al trattamento dei dati personali effettuato da organi di pubblica sicurezza, o altri soggetti pubblici, per le predette finalità, non si applichino specifiche disposizioni del Codice.

Non trovano attuazione, nella specie, le norme concernenti il diritto di accesso ai dati da parte dell'interessato (artt. 9 e 10), al diritto d'informativa (artt. 12, 13 e 16); parimenti non si applicano le regole a cui devono attenersi i soggetti pubblici nel trattamento anche dei dati sensibili e giudiziari (artt. 18-22), quelle relative alla notificazione al Garante (artt. 37 e 38, commi da 1 a 5), agli obblighi di comunicazione all'Autorità prevendendosi, invece, nella fattispecie la possibilità di trasferire i dati raccolti anche a Paesi terzi (artt. da 39 a 45). E' escluso, infine, il diritto dell'interessato di ricorrere al Garante per la tutela dei diritti previsti dall'art. 7 del Codice (artt. da 145 a 151).

Nonostante le ampie deroghe concesse per finalità di ordine e tutela della sicurezza pubblica, è stato precisato che anche i trattamenti effettuati ai sensi dell'art. 53 del Codice devono rispettare i principi di cui all'art. 11, in particolare quello di pertinenza, completezza e non eccedenza.

I dati, inoltre, devono essere conservati in modo tale da consentire l'identificazione dell'interessato per un periodo non superiore a quello necessario agli scopi sottesi al trattamento.

Il Garante ha previsto anche che, in caso di situazioni di presunto pericolo poi non concretizzatesi, venga disposta la tempestiva cancellazione di dette riprese, in quanto il loro ulteriore trattamento risulterebbe estraneo alle finalità di cui all'art. 53 del Codice.

Analogamente è necessario che le immagini siano conservate per il solo tempo necessario al perseguimento delle finalità sottese al trattamento e che al termine esse siano cancellate.

Infine dovranno essere nominati gli incaricati del trattamento e adottate le misure di sicurezza di cui agli artt. 31 e seguenti del Codice.

Al fine di dare attuazione alle indicazioni fornite dal Garante nel parere sopra indicato, il Dipartimento di pubblica sicurezza ha previsto che il sistema di video ripresa dovrà essere attivato solo in caso di effettiva necessità, ovvero, nel caso di insorgenza di concrete e reali situazioni di pericolo; l'attivazione e la disattivazione delle telecamere avverrà solamente su indicazione del funzionario che dirige il reparto di polizia prevedendosi che, alla fine del servizio, la documentazione video sia consegnata alla Polizia scientifica locale.

Inoltre, le videocamere e le schede di memoria saranno dotate di un numero seriale che verrà annotato su un apposito registro con l'indicazione del giorno, orario, servizio svolto, qualifica e nominativo dell'agente che firma la presa di carico e la restituzione.

Le schede di memoria, al momento della consegna agli agenti, non dovranno contenere nessuna immagine registrata in precedenza.

Dunque, da un primo esame della nota del Dipartimento del Ministero dell'Interno, il sistema di video ripresa pare essere finalizzato alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica mediante un controllo prima facie dei soli manifestanti.

In realtà, non può non rilevarsi come l'eventuale attivazione delle microcamere applicate sulle divise degli agenti e la conseguente registrazione audio/video delle predette situazioni di presunto pericolo, che legittimerebbero l'attivazione delle telecamere, implichi, almeno indirettamente, un controllo dell'operato degli agenti operativi, ponendo problemi analoghi a quelli già affrontati in passato per la videosorveglianza sui luoghi di lavoro, soprattutto con riguardo all'art. 4 L. n. 300/70, che vieta l'uso di apparecchi audiovisivi per finalità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori.

Un secondo problema che, a parere dello scrivente si pone, e sul quale il Garante non offre indicazioni alcune, riguarda l'individuazione della figura del responsabile del trattamento dei dati acquisiti in caso di disordini o di reati commessi da terzi.

Poiché in tali situazioni gli agenti operativi svolgono la funzione di polizia giudiziaria, i dati raccolti dalle forze dell'ordine dovrebbero essere già nella disponibilità dell'Autorità giudiziaria, attesa la delicatezza del dato contenente notizie utili per le indagini, sicché l'Autorità stessa e non il funzionario di polizia preposto alla direzione del reparto operativo dovrebbe essere il responsabile del trattamento del dato.