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Relazione su convegno "Problematiche giuridiche sottese al rapporto tra nuove tecnologie e minori"

Scritto da Redazione

Luiss Giudo Carli - Dipartimento di Giurisprudenza – 8 Ottobre 2014 Evento organizzato dalla Cattedra di Informatica Giuridica - Prof. Gianluigi Ciacci

Dopo gli indirizzi di saluto dei Prof. A. Nuzzo e M. Tamponi interviene il Prof. G. Ciacci per un'introduzione al problema oggetto del Convegno. Dall'excursus storico che connota l'evoluzione delle nuove tecnologie si evince il loro inarrestabile incremento e la loro incessante diffusione; tali connotati contraddistinguono in particolar modo la realtà americana, dove sin dal 1997,in occasione della celebrazione del secondo Net Day, il Presidente Clinton evidenzia l'importanza che nelle scuole riveste la tecnologia, a quel tempo presente "solo" nel 65% delle stesse. Proprio in quei banchi, in quel tessuto sociale e culturale prendono avvio e si sviluppano le idee più innovative, che caratterizzano la oggi nostra quotidianità: stiamo parlando, ad esempio, di Dropbox e di Facebook.

L'esperienza italiana, invece, è decisamente più carente: il retaggio socio culturale e la mancanza di investimenti nel settore rendono l'Italia uno dei Paesi meno avanzati in materia. Tuttavia è proprio l'Università Luiss il primo Ateneo ad inserire nell'ordinamento degli studi l'insegnamento dell'Informatica Giuridica. Proprio dalla considerazione che la materia in oggetto solleva numerosi interrogativi, nasce l'idea di affrontarne, in questa occasione, uno in particolare, ovvero quello relativo agli aspetti giuridici sottesi al rapporto tra nuove tecnologie e minori.

Il primo degli Relatori, il Garante per la protezione dei dati personali A. Soro, evidenzia come il diritto, storicamente, arranchi nel ricomprendere le nuove tecnologie nel suo ambito di applicazione, in quanto oggetto di un'evoluzione continua e difficilmente raggiungibile dal legislatore. Cosicchè l'approccio suggerito sembra essere di tipo multidisciplinare: non bisogna infatti pensare che il fenomeno possa essere regolato dalle sole norme, ma è necessario implementare queste ultime con la conoscenza, da parte dei singoli, dei rischi e delle potenzialità dei nuovi strumenti.

L'ottica dalla quale osservare il fenomeno, dunque, non è rimediale ma preventiva: occorre formare gli utenti, al fine di evitare che questi incorrano nei rischi del Web, ancor più insidiosi laddove si tratti di minori.

Il Garante sottolinea come i nativi digitali siano profondamente convinti di due elementi quando si rapportano con il mondo delle nuove tecnologie: la sussistenza dell'anonimato e quella dell'oblio delle proprie azioni nel Web. Nulla di più errato: in Internet l'anonimato è comunque un concetto irrealistico, tanto che si è parlato di "anonimato tracciabile", e il diritto ad essere dimenticati, codificato in via pretoria dalla Corte di Giustizia europea ed oggi annoverato tra i diritti della personalità, non è assolutamente di effettiva realizzazione.

Pertanto, conclude il Garante, la soluzione è stimolare la conoscenza complessiva del sistema, affinché venga usato in modo consapevole.

Al punto di vista dell'Autorità per la protezione dei dati personali si richiama l'ottica del giurista, dello studioso del diritto, con l'intervento della Prof.ssa M. Arbitrio, la quale evidenzia uno degli aspetti giuridici più evidenti del connubio tra minori e nuove tecnologie: in particolare, quello della tutela dei dati personali nei social network in relazione al marketing digitale. Al fine di comprendere la portata di questo fenomeno si sottolinea, attraverso la citazione delle parole stesse del Garante, come "Facebook non è gratis: il prezzo sono i nostri dati personali", i quali si stima che nel 2020 costituiranno l'8% del P.I.L. internazionale.

I caratteri principali attraverso i quali si delinea il social marketing sono i falsi profili: con tale strumento le società di marketing si iscrivono ai gruppi di Facebook rivolti ai minori e promuovono i propri prodotti e servizi. Anche in tal caso si assiste alla totale inconsapevolezza di chi si iscrive al gruppo di ciò che comporta prestare il proprio consenso al trattamento dei dati personali. Così gli studiosi della materia si sono chiesti quale sia la validità da attribuire alla manifestazione di volontà espressa dal minore. È sufficiente un click? Soprattutto in considerazione del fatto che nessuno, oltremodo il minore, prende visione della privacy policy ed anche qualora vi dovesse provvedere, il linguaggio utilizzato è spesso di non facile comprensione. Cosicché i social network dispongono di un ampio complesso di dati: da quelli di registrazione ai post, alle fotografie ed ai gruppi. Tutto ciò fa sì che ogni utente sia precisamente delineato nei suoi gusti e nelle sue abitudini, sia cioè "targhettizzato", con una conseguente totale perdita di controllo in relazione alle informazioni condivise.

Una delle possibili soluzioni, in prospettiva europea, più interessante concerne il nuovo Regolamento sulla tutela dei dati personali, in via di approvazione da parte degli Organi dell'U.E.: tra le disposizioni inerenti ai minori viene previsto l'obbligo di cancellare le informazioni ad essi riferibili, una volta trascorso un idoneo lasso temporale.

Sempre in relazione all'ambito civilistico, è intervenuto l'Avv. G. Scorza, il quale ha trattato nella sua relazione degli aspetti problematici tra minori e tecnologie per quanto concerne il profilo del diritto d'autore. La legge in materia, L.633/41, è stata definita "un'opera d'arte". Più volte integrata e modificata, ha percorso numerosi decenni restando il punto fermo della legislazione sul tema. Tuttavia, ad oggi, il confine tra condotte lecite e condotte vietate è sempre più labile: ci si chiede quindi, anche in modo provocatorio, se abbia ancora un senso la legge sul diritto d'autore.

Accanto al profilo civilistico si è analizzato il fenomeno anche dal punto di vista del diritto penale, con gli interventi del PM della Procura della Repubblica di Roma Dott. E. Albamonte e il Prof. M. Bellacosa. Questi ultimi hanno evidenziato come spesso, in assenza di norme di prevenzione degli illeciti e in risposta ai sempre più crescenti rischi per i minori in rete, si sia soliti cercare nella legislazione penale un supporto.

Due sono i profili di analisi della materia: il minore come autore degli illeciti ed il minore quale vittima degli stessi, come persona offesa. In ambedue i casi, sottolinea il Dott. Albamonte, confermando quanto ha detto il Garante Privacy, è convinzione diffusa quella di essere nel totale anonimato e di godere del diritto all'oblio: l'uno e l'altro costituiscono un vero e proprio mito del Web, assolutamente non veritiero. I minori che navigano in Internet vengono definiti "desensibilizzati", proprio per sottolineare la mancanza di una adeguata informazione e formazione circa i rischi delle nuove tecnologie. L'obiettivo, dunque, oltre alla repressione degli illeciti, è prevenirli.

Il Prof. Bellacosa, evidenzia, in tale ambito, come la sanzione penale abbia un risvolto negativo, ovvero il fatto che intervenga solo dopo la commissione dell'illecito, ed un lato positivo, ossia la maggiore connotazione dissuasiva. Molte sono le norme penali vigenti: quelle che concernono i reati informatici, quelle inerenti ai reati sessuali, in tema di privacy, di diritto d'autore, nonché in materia di responsabilità degli Enti. Tuttavia, tali disposizioni, da sole, non sono sufficienti a contrastare i rischi connessi all'uso di Intenet da parte dei minori: anche secondo il Prof. Bellacosa occorre prevenire, occorre formare.

Quanto ai contributi di politica legislativa sul tema, si segnala l'intervento del Sottosegretario alla Giustizia con delega alla giustizia minorile, Dott. C. Ferri. La sua relazione, anche alla luce del recente summit internazionale cui ha partecipato, in occasione della II Conferenza Ministeriale di Washington del 1.10.2014, si è incentrata sulle misure di repressione contro i drammatici episodi di pedopornografia, ma anche di prevenzione di altri illeciti informatici, con specifico riferimento alle prospettive future in ambito europeo ed extraeuropeo. Tra quelle indicate si riportano in particolare la predisposizione di siti civetta, le intercettazioni ex art. 266 bis c.p.p. e l'agente provocatore.

Infine, intervento di chiusura è stato quello del Direttore della Scuola Superiore di giornalismo presso la Luiss, Roberto Cotroneo, il quale, anche attraverso il racconto di proprie esperienze ha espresso e sollevato profonde questioni inerenti alle importanti e rivoluzionarie conseguenze del fenomeno informatico nella nostra società, in tema sia di apprendimento che di rapporti relazionali tra gli individui.

Conclusivamente, dal complesso degli interventi dei Relatori si evince che i minori, primi utenti della rete in quanto nativi digitali, navigano nel web in totale assenza di consapevolezza, credendo di godere di un completo anonimato e del diritto all'oblio. Tutto ciò comporta una maggiore esposizione ai rischi connessi all'uso delle nuove tecnologie, per prevenire i quali è necessario formare gli utenti e, prima ancora, formare coloro ai quali è demandato l'arduo compito di insegnare ai minori. Dal punto di vista legislativo, invece, sarebbe altresì necessaria la predisposizione di un puntuale apparato normativo, non solo di matrice penalistica, volto a tutelare adeguatamente il minore.