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Divulgare l'ubicazione delle postazioni autovelox costituisce reato?

Scritto da Andrea Filippini

Un caso concreto: il Codacons denuncia il sito Autovelox.info

Gli autovelox sono apparecchiature ideate per individuare e punire chi viola i limiti di velocità. Introdotti da alcuni anni nel nostro Paese, sono ormai considerati dalle forze dell'ordine uno strumento indispensabile per accertare e sanzionare il mancato rispetto dei predetti limiti. Per individuare la funzione che il nostro legislatore ha voluto assegnare a tale strumento occorre richiamare la disposizione del 6° comma dell'articolo 142 del nuovo codice della strada (D.Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992): "per la determinazione dell'osservanza dei limiti di velocità sono considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate, nonché le registrazioni del cronotachigrafo e i documenti relativi ai percorsi autostradali, come precisato dal regolamento" e quella del 1° comma dell'articolo 345 del relativo regolamento di esecuzione ed attuazione (D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992): "Le apparecchiature destinate a controllare l'osservanza dei limiti di velocità devono essere costruite in modo da raggiungere detto scopo fissando la velocità del veicolo in un dato momento in modo chiaro ed accertabile, tutelando la riservatezza dell'utente". Il legislatore ha dunque voluto assegnare ai cosidetti "autovelox" unicamente il ruolo di strumenti "per verificare l'osservanza dei limiti di velocità": di fronte a tale definizione legislativa non è possibile assegnare a tali apparecchiature altre funzioni, come ad esempio quella preventiva - dissuasiva nei confronti degli utenti della strada.
E dunque, partendo da questo dato di fatto, appare infondata la posizione assunta dal Codacons nei confronti del sito www.autovelox.info, che da alcuni anni divulga al pubblico l'esatta ubicazione di tali apparecchiature, vanificando, a parere del Codacons, proprio la funzione dissuasiva e preventiva delle stesse. Tale funzione viene infatti evidentemente ricavata dal Codacons a prescindere dalla definizione legislativa rinvenuta, così come nella disposizione penale precettiva essa si rinviene sempre ("chiunque s'impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri è punito..." equivale infatti, dal punto di vista preventivo dissuasivo, alla formula imperativa non rubare!), ugualmente nel nostro caso la definizione legislativa dello strumento "autovelox" ha spinto il Codacons a rinvenire una funzione preventiva - dissuasiva anche di tale apparecchiatura: essa consisterebbe allora nell'imperativo "non superare i limiti di velocità!". D'altro canto tale funzione si ricava, direttamente, da altre disposizioni del codice della strada (contenute sempre nell'articolo 142), che esplicitamente impongono agli utenti della strada di non oltrepassare i limiti stabiliti; in rapporto a tali disposizioni allora la definizione data delle apparecchiature autovelox evidentemente non può che essere quella di strumenti "per verificare l'osservanza dei limiti di velocità". Tale affermazione del resto è suffragata dalla considerazione che la stessa polizia stradale predispone, in prossimità degli autovelox, dei cartelli stradali che avvertono gli utenti della strada della presenza delle apparecchiature di rilevamento della velocità.
Ora, già l'avere esattamente individuato la funzione che il legislatore ha voluto assegnare all'apparecchiatura autovelox, potrebbe essere sufficiente per affermare che il servizio svolto dal sito www.autovelox.info non viola la disposizione dell'articolo 415 del c.p.: ed infatti è indubitabile che il rivelare l'ubicazione delle postazioni di rilevamento della velocità, alla luce della funzione di tale apparecchiatura come poc'anzi individuata, non può senz'altro essere definita una istigazione alla disobbedienza delle leggi. Al contrario potrebbe anzi rinvenirsi una utilità concreta di tale servizio: evidentemente infatti i tratti stradali sottoposti a tale forma di controllo sono i più pericolosi, ed il rivelare la presenza di tali apparecchiature ha lo scopo di invitare gli utenti della strada a porre particolare attenzione e prudenza nel percorrere le strade sotto controllo.
Peraltro il comportamento tenuto dal sito www.autovelox.info, anche al di là delle considerazioni sinora svolte, non può comunque integrare la fattispecie prevista e punita dall'articolo 415 del c.p.
Infatti "per potersi integrare tale fattispecie la condotta dell'agente può essere definita istigatrice in quanto sotto il profilo direzionale sia indirizzata a spingere il soggetto istigato alla disobbedienza delle predette leggi e, sotto il profilo strutturale, sia idonea a determinare quella spinta nel soggetto istigato" (Cass. Pen. Sez. 1 sent. n. 3388 del 15/04/81). Ora evidentemente nel caso de quo è impossibile rinvenire entrambi i profili enucleati dalla Cassazione: né quello strutturale, dell'idoneità in concreto a determinare alla disobbedienza della legge, poiché come già detto l'operato di tale sito dal punto di vista strutturale è neutro, potendo al contrario anche rinvenirsi un profilo meritorio, quale quello di segnalare indirettamente i tratti di strada ritenuti più pericolosi, in modo da consentire agli utenti di prestare maggiore prudenza; né tantomeno quello direzionale, poiché tale sito non ha mai incitato a superare i limiti di velocità imposti, limitandosi a segnalare la presenza degli autovelox, come peraltro avviene ad opera della polizia stradale con appositi segnali.
Appare però opportuno svolgere un ulteriore riflessione: premesso che il servizio offerto dal sito in questione non viola le prescrizioni dell'articolo 415 del codice penale, ed anzi come detto potrebbe essere utile a segnalare agli utenti le strade che, a giudizio degli organi di Polizia Stradale risultino indirettamente le più pericolose, anche in considerazione di eventi contingenti quali il traffico, gli esodi estivi ecc. (eventi contingenti che non permetterebbero alle forze dell'ordine di provvedere con tempestività alle opportune comunicazioni tramite segnaletica orizzontale), risulta senz'altro eccessiva la segnalazione della presenza di tali apparecchiature in punti ben precisi della strada (es. Km 11.500 del G.R.A. di Roma), ben potendo bastare allo scopo predetto la comunicazione del tratto di strada potenzialmente più pericoloso (ad esempio G.R.A. km 9 - 13), e per ciò solo oggetto di controllo per mezzo delle apparecchiature autovelox. In tal modo infatti gli utenti sarebbero avvertiti della necessità di prestare particolare prudenza in tratti della strada ritenuti più pericolosi degli altri e non semplicemente a rallentare (magari bruscamente, ed al solo fine di evitare la rilevazione del controllo della velocità in un ben determinato punto della strada). Del resto tale appare essere il criterio con il quale vengono installati dagli organi preposti i segnali che avvertono della presenza di strumenti di rilevazione della velocità, senza indicarne il punto preciso ma invitando gli utenti a moderare la propria velocità; ed ancora tale appare essere la ratio della disposizione contenuta nell'articolo 31 commi 9 bis e ter della legge n. 472 del 1999: "È vietata la produzione, la commercializzazione e l'uso di dispositivi che, direttamente o indirettamente, segnalano la presenza e consentono la localizzazione delle apposite apparecchiature di rilevamento di cui all'articolo 142, comma 6, utilizzate dagli organi di polizia stradale per il controllo delle violazioni. Chiunque produce, commercializza o utilizza i dispositivi di cui al comma 9-bis è soggetto, ove il fatto non costituisca reato, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 1.212.000 a lire 4.848.000. Alla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca della cosa oggetto della violazione secondo le norme del Capo I, Sezione II, del Titolo VI". In effetti tale disposizione punisce solamente chi produce, commercializza od utilizza dispositivi che permettono di segnalare la presenza e localizzare gli autovelox, non chi divulga la localizzazione di tali apparecchiature; evidentemente in virtù del divieto di analogia delle norme penali non è possibile dedurne un divieto ulteriore, concernente il comportamento tenuto dal sito www.autovelox.info, di divulgazione dell'ubicazione degli autovelox; tuttavia il divieto contenuto nell'articolo 31 della legge n. 472 del 1999, unitamente alla considerazione della presenza di cartelli che avvertono della presenza degli autovelox in determinati tratti di strade, suggerisce l'opportunità di non vanificare l'utilizzo di tale strumento col rilevarne l'esatta localizzazione, bensì di segnalarne solamente la presenza in determinati tratti di strada, al fine di sensibilizzare gli utenti ad utilizzare la massima prudenza.