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Illegittimo utilizzo della posta elettronica a scopo commerciale

Scritto da Andrea Bonomolo

Stop del Garante allo spamming

Il fenomeno della posta elettronica commerciale non sollecitata (UCE, acronimo di Unsolicited Commercial E-mail), più comunemente noto come "spamming", ha assunto negli ultimi anni proporzioni davvero rilevanti. Come emerge da uno studio effettuato nel gennaio 2001 per conto della Commissione europea -Unsolicited Commercial Communications and Data Protection, reperibile suwww.europa.eu.int/comm/internal_market/en/media/dataprot/studies/spamstudyen.pdf - si stima che il danno economico medio per l'utente della rete sia di circa 30 euro all'anno, quale diretta conseguenza dei costi di connessione e del tempo impiegato per cancellare le e-mail non richieste.
Dunque, contemporaneamente alla crescita dell'e-commerce, si è sviluppata questa illegittima pratica di utilizzare indirizzi di posta elettronica, raccolti da newsgroup o reperiti da un sito web, per inviare e-mail senza il previo consenso del destinatario.
In effetti, si tratta proprio di "pratica illegittima", nonostante il legislatore italiano non abbia (ancora) disciplinato organicamente la materia. Tra le normative più rilevanti al riguardo rientra quella di cui all'art. 10 del d.lgs. n. 185/99, recante attuazione della direttiva 97/7/CE relativa alla protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza.
In particolare, la precitata disposizione prescrive opportunamente che l'impiego da parte di un fruitore della posta elettronica richieda il consenso preventivo del consumatore (soluzione del c.d. OPT IN). Di contro, il secondo comma del medesimo art. 10 prevede, secondo la criticata soluzione dell'OPT OUT (cioè, consentire l'invio di electronic mail finché il destinatario non richieda formalmente di non volerla ricevere) che le tecniche di comunicazione a distanza, diverse da quelle di cui al comma 1, possono essere impiegate se il consumatore non si dichiari esplicitamente contrario.
Anche la direttiva 2000/31/CE dell'8 giugno 2000 del Parlamento europeo e del Consiglio (c.d. direttiva sul commercio elettronico) si sofferma sul tema rilevando che "l'invio per posta elettronica di comunicazioni commerciali non sollecitate può risultare inopportuno per i consumatori.....e perturbare il buon funzionamento delle reti interattive" (30° considerando). Ed ancora, l'art. 7, comma 2, della direttiva da ultimo richiamata prevede che i prestatori che inviano per posta elettronica comunicazioni commerciali non sollecitate debbono consultare regolarmente i registri negativi in cui possono iscriversi le "persone fisiche" (sic!) che non desiderano ricevere le comunicazioni stesse.
Sull'argomento, anche il Garante per la Protezione dei Dati Personali ha ribadito che è illegittimo utilizzare a scopi commerciali un indirizzo e-mail (che costituisce pur sempre un "dato personale") senza il consenso del destinatario.
L'Autorità guidata da Stefano Rodotà, difatti, con un recente provvedimento ha accolto la richiesta di un consumatore - che aveva ricevuto da una società che opera su Internet un messaggio di posta elettronica di tipo commerciale - ordinando alla società stessa di astenersi dall'utilizzazione dell'indirizzo e-mail, al pari degli altri dati personali del ricorrente.
In un caso analogo il Garante, con provvedimento dell'11 gennaio 2001, nell'esaminare alcune segnalazioni relative alla ricezione non gradita di messaggi trasmessi per via telematica per finalità di comunicazione politica, ha precisato che la mera conoscibilità degli indirizzi di posta elettronica non consente di per sé l'invio generalizzato di e-mail, in quanto è sempre necessaria una sia pur sintetica informativa al destinatario, fermo restando il diritto degli interessati di farsi cancellare dall'archivio costituito presso il fornitore.
In particolare, evidenzia il Garante che "il solo fatto della rinvenibilità di un indirizzo e-mail in uno spazio pubblico di Internet non comporta un uso libero dell'indirizzo stesso per mailing elettronici".
In conclusione, alla luce dei pronunciamenti del Garante e nell'attesa che la materia venga compiutamente disciplinata dal legislatore, sembra potersi affermare che la libertà di comunicazione - anche telematica - deve considerarsi recessiva rispetto alla libertà di decidere se ricevere o meno la comunicazione stessa.