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Via libera al "brevetto comunitario"

Scritto da Andrea Stazi

I ministri degli Stati Membri dell’Unione europea hanno finalmente raggiunto un accordo per dare concreta attuazione al progetto del c.d. ‘brevetto comunitario’, ponendo così fine ad un negoziato durato quasi trent’anni. In Europa, fino ad oggi, la protezione tramite un brevetto era assicurata tramite due sistemi non fondati su uno strumento giuridico comunitario: i sistemi nazionali dei brevetti e il sistema europeo dei brevetti. Il brevetto nazionale è stato oggetto di un’armonizzazione de facto, in seguito alla conclusione di diverse convenzioni internazionali. Fra queste, in specie, riveste una particolare importanza la Convenzione sul rilascio dei brevetti europei (Convenzione di Monaco, del 1973), sottoscritta da tutti gli Stati Membri. La Convenzione di Monaco stabilisce infatti una procedura unificata di rilascio del brevetto, da parte di un Ufficio Europeo dei Brevetti con sede a Monaco di Baviera. Tale rilascio, non dà vita però ad un titolo unitario, bensì ad un fascio di brevetti nazionali, poiché equivale, in ciascuno Stato aderente, ad un brevetto interno: è il giudice nazionale, in effetti, che giudica della contraffazione e della nullità (anche se, comunque, in base alla normativa convenzionale sui requisiti di brevettabilità e ad un’indicazione tassativa delle cause di nullità del brevetto).

I lavori allo scopo di creare un brevetto unico per tutti gli Stati della Comunità europea erano iniziati addirittura negli anni settanta (1975, Convenzione di Lussemburgo), ma l’impulso determinante è arrivato soltanto recentemente, nel 1997: in quell’anno la Commissione Europea ha infatti avviato un ampio procedimento di consultazione, pubblicando un Libro Verde ed un rapporto con le varie iniziative da intraprendere per l’attuazione di esso. Nel 2000, quindi, la Commissione ha presentato una proposta di Regolamento del Consiglio sul brevetto comunitario: secondo il sistema previsto da tale atto, il brevetto comunitario, a differenza di quello europeo, si caratterizza come unitario e autonomo, designando il territorio della Comunità (con gli stessi effetti nell’insieme di essa) anziché i singoli Stati Membri, e potendo essere rilasciato, trasferito, dichiarato nullo o estinguersi soltanto per tutta l’Unione e secondo le condizioni e modalità dettate dal Regolamento (principalmente attraverso richiami alla Convenzione di Monaco) e dai principi generali del diritto comunitario. Il Consiglio, poi, ha inviato la proposta al Parlamento e al Consiglio Economico e Sociale (CES).

Nonostante la consultazione del CES non fosse obbligatoria, è stata ritenuta appropriata, vista l’importanza di tale normativa per il settore imprenditoriale. L’opinione del CES, pubblicata nel maggio del 2001, ha appoggiato, in linea generale, la proposta della Commissione. Nel frattempo, la Commissione degli Affari Giurisdizionali del Parlamento Europeo ha discusso la bozza ed ha pubblicato il rapporto finale (approvando il testo con alcuni emendamenti non vincolanti) il 26 febbraio del 2002.

Infine, dunque, dopo lunghi dibattiti all'interno del Consiglio (e contrariamente alle previsioni, dato che a novembre 2002, di fronte al fallimento dell’ennesimo tentativo di accordo, il progetto sembrava sul punto di essere abbandonato), gli Stati Membri dell’Unione Europea sono arrivati a conciliare le divergenze e a raggiungere un “approccio politico comune” riguardo al brevetto comunitario. I punti fondamentali dell’intesa sono i seguenti.

  • Sistema giurisdizionale: disaccordi e contenziosi sui brevetti verranno gestiti da un tribunale unitario (una speciale sessione della Corte di Giustizia europea di Lussemburgo), che dovrà essere istituito entro il 2010. Nel frattempo, ogni Stato Membro dovrà designare dei tribunali nazionali con giurisdizione sul brevetto comunitario. I procedimenti si svolgeranno nella lingua dello Stato Membro in cui ha domicilio il convenuto, o in qualsiasi lingua ufficiale dell'Unione Europea previo accordo tra le parti e il tribunale.
  • Ufficio per il rilascio: responsabile per l'esame e la concessione dei brevetti comunitari sarà l'Ufficio Europeo dei Brevetti di Monaco (attraverso una modifica della Convenzione che lo ha istituito), mentre le domande potranno essere depositate anche presso gli uffici nazionali.
  • Lingue: il regime linguistico si baserà su quello già in vigore per il brevetto europeo, le cui tre lingue ufficiali sono l'inglese, il francese e il tedesco. Il richiedente dovrà presentare la documentazione completa in una di queste lingue, più una traduzione delle rivendicazioni nelle altre due al momento del rilascio del brevetto. Inoltre, dovrà presentare anche un'ulteriore traduzione, sempre delle sole rivendicazioni, in tutte le lingue dell'Unione Europea entro due anni dal rilascio del brevetto.
  • Costi: secondo la Commissione europea, grazie all'unificazione delle procedure, il nuovo brevetto porterà ad una notevole riduzione dei costi. La spesa, afferma la Commissione, si dimezzerà: dai circa cinquantamila euro attuali a venticinquemila euro.

Le prossime tappe, per il Consiglio, a questo punto, saranno: da un lato, giungere in tempi brevi all'adozione della proposta di Regolamento sul brevetto comunitario; dall'altro, una conferenza diplomatica per la revisione della Convenzione sul Brevetto Europeo, così da consentire all'Ufficio dei Brevetti di Monaco di rilasciare brevetti comunitari. Infine, la Convenzione in tal modo modificata dovrà essere ratificata da parte degli Stati Membri.