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I consumatori contro le "cartelle pazze"

Scritto da Carlo Busdraghi

Il fenomeno delle "cartelle pazze", che nel recente passato è assunto agli onori delle cronache, rischia di diventare un serio problema per le Amministrazioni interessate. Infatti, le associazioni dei consumatori hanno deciso, congiuntamente, di scendere sul piede di guerra a tutela dei diritti dei consumatori. Lo scontro dovrebbe aprirsi non solo sulla legittimità delle pretese avanzate dall'ente impositore, ma anche, e soprattutto, sulla risarcibilità del danno non patrimoniale.

La pretesa risarcitoria dovrebbe ricomprendere, oltre al danno emergente ed al lucro cessante (danno patrimoniale) patiti dall'utente, anche il disagio psico-fisico (danno non patrimoniale) subito in conseguenza dell'illegittima richiesta avanzata dall'Amministrazione impositrice.

Una situazione del genere pone, inevitabilmente, una serie di problematiche di carattere tecnico-processuale. Innanzitutto, individuare in capo a chi risiede la legittimazione processuale passiva in conseguenza del fatto doloso o colposo che ha provocato il danno ingiusto. Inoltre, sarà necessario dimostrare l'esistenza di uno stretto nesso di causalità tra l'emissione della della "cartella pazza" e l'emersione del danno patrimoniale e non patrimoniale; un vero e proprio rapporto di causa ad effetto che risulta imprescindibile ai fini della legittimità della pretesa risarcitoria.

Risulta del tutto evidente che, potendo farsi risalire l'emissione, alternativamente, all'Ente impositore oppure al concessionario appositamente istituito a tal fine, da ciò ne discenderà l'esatta individuazione del soggetto da convenirsi in giudizio per il ristoro dei danni patiti.

La quantificazione del danno subito sarà determinante ai fini dell'instaurazione della causa dinanzi al giudice competente. Infatti, qualora l'ammontare della domanda non superi i 2.582,28 euro si rientra nella competenza del Giudice di Pace, mentre per le domande di valore superiore la competenza spetterà al Tribunale. Nell'ipotesi in cui il valore della domanda non superi i 1.100 euro, il nostro ordinamento consente di far ricorso al giudizio secondo equità. Un tipo di giudizio, senz'altro, più snello rispetto a quello ordinario e, di conseguenza, più consono sotto l'aspetto dell'economia processuale. E' da rilevare che l'oggetto della domanda in questione (risarcimento del danno da "cartella pazza") rimane avulso dal dettato della recente legge salvacompagnie, che non consente il ricorso al giudizio di equità per le controversie aventi ad oggetto contratti di massa. Infine, per le cause il cui ammontare non superi non superi i 516,46 euro, l'utente potrà stare in giudizio personalmente senza il patrocinio di un legale.

La sede giudiziaria cui le associazioni dei consumatori guardano con maggior favore, per soddisfare le loro pretese risarcitorie, sembra essere quella del Giudice di Pace.

Infatti i Magistrati onorari, sin da tempi non sospetti (1996), hanno riconosciuto la responsabilità dell'Ente impositore nei confronti dell'utente che subisca un danno non patrimoniale in conseguenza dell'addebito preteso in virtù della cosidetta "cartella pazza".

Il danno non patrimoniale, a causa delle incertezze in ordine alla sua esatta liquidazione, richiede inevitabilmente una valutazione equitativa del Giudice in merito all'esatta individuazione del quantum ex art. 1226 c.c. ( "se il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare, è liquidato dal giudice con valutazione equitativa").