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Quando sono responsabili gli hosting provider?

Scritto da Matteo Schwarz

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Il Tribunale di Milano, sezione V penale, in composizione collegiale, con sentenza 18 Marzo 2004, n.1993, ha assolto il gestore di un sito internet, che offriva un servizio di classifiche di siti presenti in rete, uno dei quali contenente materiale pedopornografico, dall’accusa di cui all’art. 600-ter, comma 3,  c.p., che punisce chi “con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga informazioni finalizzate all’adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto”.

La sentenza risulta particolarmente significativa perché aiuta meglio a comprendere quale sia il regime di responsabilità previsto per una serie di soggetti operanti in rete i quali, pur non essendo gli autori materiali dell’immissione nel web dei dati illeciti, finiscono, tuttavia, per distribuirli, pubblicizzarli e divulgarli materialmente. Se, infatti, non vi è dubbio alcuno sulla loro responsabilità in tutte le ipotesi in cui vi sia una violazione diretta di una norma da parte degli stessi, diverso è invece il caso in cui vengano sostanzialmente chiamati a rispondere del fatto illecito altrui, laddove la loro attività è del tutto autonoma rispetto a quella illecita del “content  provider” pur essendo la condicio sine qua non del realizzarsi della seconda.

Con riferimento a tale ultima ipotesi, qualora si volesse addebitare una qualche forma di responsabilità a titolo di omissione, occorrerebbe affermare a carico degli hosting o service providers un obbligo giuridico di impedimento sotto il duplice profilo della posizione di garanzia e del controllo preventivo sul contenuto dei messaggi; dovrebbe, in altri termini, sussistere una norma primaria, intesa a pretendere coattivamente dal destinatario dell’ordine un’attività positiva.

Orbene, il tribunale ha avuto modo di affermare l’insussistenza di un obbligo di siffatta natura per entrambi i profili sopra richiamati.

Per quanto attiene al controllo preventivo la sentenza in esame motiva sull’impossibilità in concreto “di esercitare un efficace controllo sui messaggi ospitati sul proprio sito visto l’enorme afflusso di dati che transitano sui server  e la possibilità costante di immissione di nuove comunicazioni anche attraverso collegamenti alternativi proprio per la struttura aperta di Internet che non rappresenta alcun unitario sistema centralizzato, ma una possibilità di molteplici connessioni fra reti e computers diversi”.

Quanto invece alla posizione di garanzia, il Tribunale ritiene che “non sussista nel diritto vigente alcuna previsione specifica che la imponga ed inoltre che non siano applicabili in via analogica – in malam partem – gli art. 57 e 57-bis c.p.”

Si tratta di un assunto ampiamente condivisibile alla luce dell’attuale quadro normativo, con particolare riferimento agli articoli 14, 15 e 16 del d.lgs. 70/2003 che regolano forme di responsabilità per il mere conduit, il caching e l’hosting senza, tuttavia, prevedere specifiche responsabilità penali per posizione di garanzia.

Nel caso in oggetto, dunque, non è stata ravvisabile né una responsabilità commissiva a livello concorsuale, con particolare riguardo all’assenza dell’elemento soggettivo del dolo, sia pure nella modalità di dolo eventuale, né una responsabilità omissiva stante l’assenza di un obbligo giuridico di attivarsi per evitare il verificarsi dell’evento.

Si tratta quindi sicuramente di una decisione importante ma che deve, come ogni sentenza, essere letta con esclusivo riferimento al caso concreto e non come un assunto universale. E’ difficile, se non impossibile, stabilire a priori che qualsiasi link sia di per sé lecito, mentre occorrerà,di volta in volta, valutare la situazione specifica e riuscire a considerare il ruolo realmente svolto dal soggetto autore del link incriminato. Se questo ruolo, ad esempio, non consisterà solo nel mettere a disposizione uno spazio Internet, ma sarà, per così dire, “attivo” e si concretizzerà in un coinvolgimento diretto nella promozione del sito, probabilmente l’esito processuale potrebbe essere diverso da quello che si è in concreto verificato nel caso analizzato dal Tribunale di Milano.