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L’e-mail soddisfa il requisito legale della forma scritta?

Scritto da Matteo Schwarz

Può l’e-mail essere considerata una scrittura privata? In particolare il procedimento di validazione user id/password si può ritenere integri i requisiti di cui all’art. 10, comma 2, del d.p.r. 445/2000 secondo cui “il documento informatico, sottoscritto con firma elettronica, soddisfa il requisito legale della forma scritta”? Si tratta di interrogativi che è doveroso porsi alla luce del decreto ingiuntivo n. 848/03 emesso dal Tribunale di Cuneo sulla base della sola produzione di uno scambio di e-mail tra le parti in causa dalle quali si deduceva un riconoscimento di debito.

Si ricorda che l’art. 633 del c.p.c., nel disciplinare le condizioni di ammissibilità del decreto ingiuntivo, recita: “Su domanda di chi è creditore di una somma liquida di danaro o di una determinata quantità di cose fungibili, o di chi ha diritto alla consegna di una cosa mobile determinata, il giudice competente pronuncia ingiunzione di pagamento o di consegna:

1.     se del diritto fatto valere si dà prova scritta;

2.     se il credito riguarda onorari per prestazioni giudiziali o stragiudiziali o rimborso di spese fatte da avvocati, procuratori, cancellieri, ufficiali giudiziari o da chiunque altro ha prestato la sua opera in occasione di un processo;

3.     se il credito riguarda onorari, diritti o rimborsi spettanti ai notai a norma della loro legge professionale, oppure ad altri esercenti una libera professione o arte, per la quale esiste una tariffa legalmente approvata.

L’ingiunzione può essere pronunciata anche se il diritto dipende da una controprestazione o da una condizione, purché il ricorrente offra elementi atti a far presumere l’adempimento della controprestazione o l’avverarsi della condizione. L’ingiunzione non può essere pronunciata se la notificazione all’intimato di cui all’art. 643 deve avvenire fuori della Repubblica o dei territori soggetti alla sovranità italiana.”

Nel caso in questione, avendo il giudice di Cuneo affermato testualmente nella motivazione del provvedimento: “visti gli artt. 633 e 634 c.p.c.” e, dal momento che l’art. 634 c.p.c. altro non è che una esplicazione su cosa sia “la prova scritta” di cui al precedente articolo”, è fuori discussione che Egli abbia accolto la tesi secondo la quale l’e-mail è equipollente a un documento scritto.

Si era, infatti sostenuto, da parte di alcuni commentatori, che, stante la necessaria stringatezza delle motivazioni di un decreto ingiuntivo, non era possibile ritenere che il giudice avesse avallato l’equipollenza dell’e-mail ad un documento scritto ma che ben poteva il decreto essere stato emesso sulla base di altri elementi “atti a far presumere l’adempimento della controprestazione o l’avverarsi della condizione” Il riferimento all’art. 634 c.p.c. non consente di ritenere percorribile una simile ipotesi: il giudice ha ritenuto che l’e-mail costituisce prova scritta.

A questo punto occorre chiedersi: è plausibile una simile interpretazione? E’ essa conforme alla attuale normativa?

Occorre prendere le mosse dall’art. 10, comma 2, del D.P.R. 445/2000 che stabilisce che “Il documento informatico, sottoscritto con firma elettronica, soddisfa il requisito legale della forma scritta.” Innanzitutto per documento informatico di intende “la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti”: da questo punto di vista nessun dubbio che l’e-mail possa costituire un documento informatico. Tuttavia ai fini del soddisfacimento del requisito della forma scritta è altresì necessario che essa sia sottoscritta con firma elettronica. Il cuore del problema è in questo secondo aspetto dal momento che il legislatore, nel corso degli ultimi anni, ha introdotto una serie di differenti ipotesi di firma elettronica ingenerando spesso confusione e disagi esegetici.

Alla luce dell’attuale normativa possiamo distinguere tra:

·     Firma elettronica (c.d. leggera), ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. a), del d.lgs 10/2002, definita come l’insieme dei dati in forma elettronica , allegati oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici, utilizzati come metodo di autenticazione informatica;

·     Firma elettronica avanzata, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. g), del d.lgs 10/2002, definita come la firma elettronica ottenuta attraverso una procedura informatica che garantisce la connessione univoca al firmatario e la sua univoca identificazione, creata con mezzi sui quali il firmatario può conservare un controllo esclusivo e collegata ai dati ai quali si riferisce in modo da consentire di rilevare se i dati stessi siano stati successivamente modificati;

·     Firma elettronica qualificata, ossia la firma elettronica avanzata che sia basata su un certificato qualificato e creata mediante dispositivo sicuro per la creazione della firma;

·     Firma digitale, ossia un particolare tipo di firma elettronica qualificata basata su un sistema di chiavi asimmetriche a coppia, una pubblica ed una privata, che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l’integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici.

Fatta questa premessa terminologica occorre chiedersi se l’e-mail possa costituire un documento informatico provvisto di firma elettronica leggera ed in quanto tale soddisfacente il requisito della forma scritta. In particolare occorre chiedersi se il procedimento di validazione che l’utente deve eseguire per accedere alla propria casella e-mail, inserendo user id e password, possa costituire quel “metodo di autenticazione informatica” a cui fa riferimento il citato art. 2, comma 1, lett. a), del d.lgs 10/2002.

Per rispondere al quesito non possiamo prescindere da un ulteriore e recentissimo dato normativo ovverosia l’art. 4, comma 3, lett.c), del d.lgs 196/2003 che definisce l’autenticazione informatica come “l’insieme degli strumenti elettronici e delle procedure per la verifica dell’identità”. Da questo punto di vista nel caso dell’abbinamento user id/password siamo di fronte di sicuro ad un’ipotesi di autenticazione informatica come definita dalla norma sopra citata.

Tirando le fila del discorso, appare evidente come ci si trovi, nel caso dell’e-mail inviata attraverso un servizio di posta elettronica a cui si acceda previo inserimento di user id e password, ad un documento informatico, sottoscritto con firma elettronica c.d. leggera, facendo rientrare in siffatta ipotesi tutti quei sistemi che in vario modo permettono di identificare un soggetto, ad esempio, o in base a conoscenze dell’utente (come, per l’appunto nel caso dell’abbinamento user id/password) o in base a sue caratteristiche fisiche (si pensi alle chiavi biometriche).

La valutazione dell’efficacia probatoria di documenti informatici sottoscritti o formati con uno di questi eterogenei sistemi di firma elettronica è rimessa, come qualsiasi altra prova civile, al prudente apprezzamento del giudice. Negare una simile impostazione significherebbe negare, come alcuni autorevoli commentatori hanno fatto (sostenendo che l’e-mail è un documento scritto su supporto informatico, trascritto per via telematica ma non anche sottoscritto, perché privo a loro avviso dell’apposizione da parte dell’autore dello scritto di una sequenza di caratteri verificabile e riconducibile all’autore del documento), la differenza tra firma elettronica leggera e firma elettronica avanzata.

Si tratta, a ben vedere, di strumenti diversi, concepiti per finalità eterogenee: pretendere che la prima abbia le caratteristiche della seconda, in termini di sicura riferibilità dello scritto al suo autore, sarebbe svilire le differenti funzioni che le due tipologie di firme sono chiamate ad assolvere in nome di preoccupazioni che sembrano nascere principalmente dalla diffidenza verso gli strumenti informatici.