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Nuove procedure per la notificazione dei dati personali

Scritto da Francesco Loppini

Il Garante della Privacy ha pubblicato sul proprio sito le nuove procedure per la notificazione dei dati personali.

Le nuove regole sono dirette ai titolari dei trattamenti di cui all'art. 37 del nuovo Codice in materia di protezione dei dati personali (dati genetici, biometrici o dati che indicano la posizione geografica di persone od oggetti mediante una rete di comunicazione elettronica; dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, trattati a fini di procreazione assistita, prestazione di servizi sanitari per via telematica relativi a banche di dati o alla fornitura di beni, indagini epidemiologiche, rilevazione di malattie mentali, infettive e diffusive, sieropositività, trapianto di organi e tessuti e monitoraggio della spesa sanitaria; dati idonei a rivelare la vita sessuale o la sfera psichica trattati da associazioni, enti od organismi senza scopo di lucro, anche non riconosciuti, a carattere politico, filosofico, religioso o sindacale; dati trattati con l'ausilio di strumenti elettronici volti a definire il profilo o la personalità dell'interessato, o ad analizzare abitudini o scelte di consumo, ovvero a monitorare l'utilizzo di servizi di comunicazione elettronica con esclusione dei trattamenti tecnicamente indispensabili per fornire i servizi medesimi agli utenti; dati sensibili registrati in banche di dati a fini di selezione del personale per conto terzi, nonché dati sensibili utilizzati per sondaggi di opinione, ricerche di mercato e altre ricerche campionarie; dati registrati in apposite banche di dati gestite con strumenti elettronici e relative al rischio sulla solvibilità economica, alla situazione patrimoniale, al corretto adempimento di obbligazioni, a comportamenti illeciti o fraudolenti)  o indicati dallo stesso Garante con appositi provvedimenti. Così, a norma dell'art. 38, primo comma, i titolari dovranno notificare i trattamenti al Garante prima dell'inizio del trattamento e la notificazione potrà riguardare anche più trattamenti che abbiano finalità correlate. Se sul trattamento esistono molteplici titolari, allora ognuno di questi dovrà eseguire e sottoscrivere una propria notificazione, con l'indicazione degli altri contitolari. Qualora, poi, si fosse iniziato il trattamento con i requisiti di cui sopra prima del 1 gennaio 2004, a norma dell'art. 181, primo comma, lettera c), il titolare dovrà eseguire la notificazione entro il 30 aprile 2004.

A differenza della precedente notificazione prevista dalla legge 675/1996, per la nuova tipologia non è previsto l'ausilio di modelli cartacei o dischetti, né per la compilazione, né per l'invio, in quanto l'unica modalità ammessa sarà quella telematica, compilando ed inviando il modello presente sul sito del garante (http://www.garanteprivacy.it).

Per perfezionare la notificazione è obbligatorio sottoscriverla tramite la firma digitale di uno dei Certificatori (ad esempio il Consiglio Nazionale del Notariato) accreditati ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c), D.lgs. 10/2002 presso il CNIPA (Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione). Sarà possibile modificare i dati della notificazione come dichiarare al Garante la cessazione del trattamento. Sia in questi due casi come nella prima notificazione il titolare del trattamento dovrà provvedere al pagamento dei diritti di segreteria (centocinquanta euro) in modalità on line oppure attraverso i metodi "tradizionali".

Una volta inviata la notificazione al Garante, verrà effettuato il controllo sulla firma digitale apposta e verranno segnalate al notificante le anomalie con un termine per regolare la procedura, decorso il quale la notificazione sarà eliminata dal sistema informativo del Garante.

Infine il Garante ha individuate la disciplina applicabile alle nuova procedura di notificazione, rinvenibile negli artt. 37, 38, 154, comma 1, lett. l), 163, 168, 181, comma 1, lett. c), 16, 162, comma 1, del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196.