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Trenitalia deve rimborsare i danni subiti a causa del ritardo

Scritto da Francesco Affinito

La Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione, con sentenza n. 16954/2003, ha stabilito che le Ferrovie dello Stato, in caso di ritardo dei propri treni, non solo devono rimborsare il prezzo dei biglietti, ma sono tenute anche a rimborsare gli eventuali danni subiti dai passeggeri.

I fatti risalgono al 1999, quando due giovani viaggiatrici, a causa dell'eccezionale ritardo del treno che collega la stazione ferroviaria con l'aeroporto di Roma-Fiumicino, persero l'aereo che doveva portarle in Belgio. Per tale ritardo, quindi, le due giovani viaggiatrici, non poterono prendere il volo prenotato e pagato, e, di conseguenza, furono costrette ad acquistare ulteriori biglietti aerei e a stravolgere radicalmente i propri programmi di viaggio. In particolare, le due malcapitate lamentavano un costo aggiuntivo (biglietti aerei) di circa trecento euro (all'epoca circa seicentomila lire) e le spese sopportate causa la permanenza più lunga (la permanenza fu prolungata di un giorno in quanto non c'era più disponibilità aerea per quella stessa data).

Le due passeggere successivamente hanno citato in giudizio le Ferrovie dello Stato, che da parte loro, si dichiararono disponibili al solo rimborso del biglietto ferroviario. Le FF.SS, infatti, richiamando gli artt. 11 e 12 (disciplinanti i casi dei ritardi e rimborsi) del Decreto Ministeriale 13/12/1956, recante il nuovo testo delle condizioni e tariffe per i trasporti delle persone sulle ferrovie dello Stato, a modifica della legge 911/1935, ritenevano di dover rimborsare alle due attrici solamente il prezzo del biglietto in misura totale o parziale. Inoltre le stesse FF.SS. eccepivano che " l'art. 1680 cod. civ. prevede che la disciplina codicistica possa essere derogata dalla normativa speciale per alcuni tipi di trasporto, tra cui quello ferroviario, senza che le relative leggi speciali possano essere sospettate di incostituzionalità, perché, come ha stabilito la Corte Costituzionale, sono dettate nell'interesse generale, in quanto oneri eccessivi inciderebbero sulle tariffe, e tali ragioni permangono anche dopo la trasformazione dell'Ente FF. SS. in s.p.a. perché è cambiata la natura giuridica del soggetto, ma non quella del servizio, che resta pubblico perché la società lo esercita per concessione dello Stato. Perciò, pur essendo il contratto, che interviene tra viaggiatore e ferrovie dello Stato, di natura privata, si applicano le norme speciali sui limiti di responsabilità in caso di inadempimento, ammissibili anche secondo le norme generali, se il sinistro non colpisce il viaggiatore (art. 1681 cod. civ.)".

Il giudice di Pace prima e, successivamente, i giudici della Corte di Cassazione hanno condannato Trenitalia. La decisone di entrambi è basata su questi motivi. Innanzitutto, come già sottolineato, il ritardo del treno è da considerarsi eccezionale in quanto, di regola, su quel percorso, i treni sono del tutto affidabili e puntuali. Ciò esclude un concorso di colpa delle viaggiatrici, che, a ragione, hanno prenotato un volo aereo ad un orario immediatamente successivo all'arrivo del treno incriminato. Non può essere dedotta la nullità della sentenza del giudice di Pace, come avvenuto invece nel caso specifico, in quanto "il giudizio secondo equità è un giudizio necessariamente di merito e non può trasformarsi in giudizio secondo diritto, che postula invece la qualificazione giuridica della fattispecie e l'individuazione della norma giuridica applicabile, per aver il giudice formalmente richiamato una norma giuridica, evidentemente ritenuta, pur se per implicito, conforme all'equità. Pertanto non può sussistere alcuna contraddizione nell'averla menzionata". Infine le norme invocate da Trenitalia disciplinavano il rapporto vettore-passeggero prima della trasformazione in ente di diritto privato delle Ferrovie dello Stato. Oggi, data la natura privatistica di tale Ente, dovranno essere applicate le norme del codice civile in tema di contratto di trasporto e in tema di inadempimento.