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Il diritto alla privacy nelle nuove norme contro la violenza negli stadi

Scritto da Francesco Affinito

Con il parere del 4 maggio il Garante per la protezione dei dati personali si è pronunciato sui due schemi di decreto del Ministero dell' interno che prevedono norme contro gli atti di violenza negli stadi in occasioni di manifestazioni calcistiche. Tali disposizioni, predisposte in attuazione del decreto legge 28/2003 recante "Disposizioni urgenti per contrastare i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive", stabiliscono in particolare l' introduzione di apparati di video-sorveglianza e la vendita di biglietti numerati e nominativi, come in esperienze di altri ordinamenti (su tutti quello olandese).

Il parere fornito esula da valutazioni in ordine alla sicurezza pubblica e alla prevenzione dei reati, spettanti invece alle competenti autorità (in tal senso vengono richiamate alcune iniziative in ambito comunitario tra cui la Risoluzione del Consiglio del 6 dicembre 2001), focalizzandosi in tal modo sulla sola protezione dei dati personali e sulle norme e i principi sanciti dal Codice della Privacy. In tal maniera il Garante ha circoscritto la propria attività sulle modalità con le quali vengono trattate le informazioni ricevute in occasione delle competizioni calcistiche.

Per quanto attiene alla video-sorveglianza, detti sistemi, impiegati negli impianti sportivi di capienza maggiore ai diecimila spettatori, ad avviso dell' Autorità, rispettano in pieno le norme stabilite dal Codice e i principi generali stabiliti dal provvedimento del 29 aprile 2004. In particolare, il principio di liceità viene rispettato da un' adeguata base giuridica; il principio di necessità trova il suo fondamento nei molteplici atti di violenza riscontrati in occasione delle partite; quello di proporzionalità nel rispetto di quanto stabilito nel citato provvedimento e nelle linee-guida dell' 8 febbraio 2005 formulate dal Ministero dell' interno in materia di rilevazione di immagini a fini di sicurezza oltre che nelle modalità di ripresa e nella tipologia di informazioni rilevabili come stabilito negli schemi; mentre, infine, il principio di finalità si rispecchia nella tutela dell' ordine pubblico e della sicurezza, nonché nell'accertamento dei reati. A parte un accenno alla registrazione audio, che dovrebbe riguardare solo l' audio complessivo della partita, ulteriore attenzione viene posta alla custodia delle registrazioni e all' accessibilità delle immagini. Si stabilisce così che deve essere individuato il soggetto responsabile che dovrebbe prescrivere le misure di sicurezza.

Diverso invece il discorso sui biglietti numerati e nominati. Il primo requisito non sembra essere in contrasto con il complesso di norme poste a tutela dei dati personali, né tali regole ostacolano con le altre norme speciali sulla sicurezza degli stadi (il Garante richiama l' abbinamento di biglietti numerati a posti a sedere assegnati, da occupare obbligatoriamente anche come presupposto dell'acquisizione del titolo di accesso; rigorosa verifica dell'effettivo utilizzo dei posti, anche mediante sorveglianti; creazione di nuovi percorsi e di settori obbligati negli impianti; accessi selettivi ad aree specifiche; intensificazione di rigidi controlli di polizia agli ingressi; ecc., misure queste già adottate da numerosi altri paesi). Più articolato è invece il vincolo dei biglietti nominativi per l' ingresso allo stadio. Tale requisito, a prescindere dall' indicazione dei dati dello spettatore sul biglietto, implica la creazione e la gestione di banche dati con informazioni relative a migliaia di tifosi. Questa circostanza pone forti dubbi riguardo il principio di proporzionalità e soprattutto "l' effettiva utilità in rapporto alle finalità perseguite e alle più frequenti modalità con cui si svolgono incidenti negli stadi". I biglietti nominativi, poi, a differenza di quelli numerati, non solo non sono indicati nel decreto legge 28/2003 bensì nel successivo schema (in tal senso il Garante chiede "di verificare preliminarmente se la norma primaria permetta di introdurre questo ulteriore vincolo con provvedimento amministrativo") ma comporterebbero anche l' introduzione di elementi non menzionati nello schema, quali, ad esempio, l' individualità dei titolari o responsabili del trattamento, la precisazione sui tempi di conservazione, l'individuazione dei soggetti aventi accesso alle informazioni e dell' eventuale intreccio tra banche dati di singole società.