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La tutela della Pagina web come banca dati

Scritto da Davide Mula

Di Davide Mula e Mirko Luca Lubina

         

          La Pagina web è un bene giuridico tutelabile attraverso un’interpretazione analogica della direttiva 96/9/CE relativa alla tutela giuridica delle banche dati.

          Le banche dati sono una raccolta di informazioni, siano esse grezze o elaborate, riguardanti determinati temi o materie ordinate in modo da consentire all’utente la ricerca e il reperimento delle informazioni stesse. Dato che le informazioni raccolte possono concernere soggetti privati o imprese, è vivo il rischio che le banche dati possano pregiudicare i diritti di varie categorie di soggetti. Questi ultimi sono stati tutelati in ogni singolo Paese dell’Unione Europea con modalità differenti. In Italia, ad esempio, il legislatore si è occupato di tutelare la privacy[1] dei vari soggetti coinvolti emanando il decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, che ha introdotto il Codice in materia di protezione dei dati personali.

          Nel prevedere specifiche forme di tutela per le banche dati, il legislatore comunitario ha inteso salvaguardare la dispendiosa attività di chi raccoglie, seleziona e verifica le domande. Queste forme di tutela hanno l’intento di consentire a chi abbia realizzato una banca dati di vietare che altri soggetti si approprino dell’insieme o di una parte delle informazioni raccolte.

          Con l’avvento e la diffusione della tecnologia digitale le banche dati hanno acquisito una maggiore potenzialità nella raccolta e nel reperimento di informazioni, senza tralasciare la grandissima importanza economica. L’Unione Europea, considerando le banche dati un efficace e prezioso strumento per lo sviluppo del commercio all’interno dell’Unione, ha inteso conferire a queste opere una tutela specifica e uniforme su tutto il territorio comunitario. La direttiva 96/9/CE ha, da un lato, lasciato intatte le varie forme di tutela previste nei singoli ordinamenti, aggiungendo, d’altra parte, una forma di tutela sui generis che consente di poter salvaguardare gli investimenti effettuati, attribuendo al costitutore un diritto di esclusiva che ha ad oggetto il contenuto informativo della banca dati.

          Chiarite le ragioni e gli interessi che hanno portato alla creazione di una adeguata e specifica tutela per le banche dati, è ora necessario chiarire la natura giuridica di queste opere, per poi poter compiere un adeguata analisi della adattabilità di queste forme di protezione alle Pagine web.

 

1.1 La banca dati 

          Il termine “banca dati” si riferisce a tutte le raccolte di informazioni, grezze o elaborate, aventi ad oggetto specifiche tematiche ed organizzate in modo da consentirne all’utente la ricerca e il reperimento delle informazioni stesse.

È palese che, intesa in questo modo, la definizione di banca dati può ricomprendere entità assai diverse per contenuto e per complessità. Possono in tal senso essere ricomprese in questa definizione enciclopedie, dizionari, repertori di giurisprudenza fino ad arrivare agli elenchi telefonici; elemento comune di tutte queste entità è il fatto di essere strumento di raccolta e di reperimento di informazioni e, per questo, bisognosi di una specifica tutela contro la copia, specie nella forma della tecnologia digitale. È evidente che la tecnologia digitale offre delle potenzialità maggiori rispetto alla carta stampata, sia nella fruizione della banca dati sia nella realizzazione di esse, consentendo di inserire non solo testi, ma anche immagini, filmati e suoni.

Una definizione giuridica di “banca dati” è stata data dal legislatore comunitario con la direttiva 96/9/CE che all’art. 1 comma 2 sancisce che for the purposes of this Directive, 'database` shall mean a collection of independent works, data or other materials arranged in a systematic or methodical way and individually accessible by electronic or other means. Successivamente il legislatore ha voluto aggiungere all’articolo 3 che 1. In accordance with this Directive, databases which, by reason of the selection or arrangement of their contents, constitute the author's own intellectual creation shall be protected as such by copyright. No other criteria shall be applied to determine their eligibility for that protection. 2. The copyright protection of databases provided for by this Directive shall not extend to their contents and shall be without prejudice to any rights subsisting in those contents themselves.

La tutelabilità delle banche dati con il diritto d’autore era già stata sancita dall’art. 10 numero 2 dell’accordo TRIPs[2] del 15 aprile 1994 e successivamente dall’art. 5 del trattato OMPI[3] sul diritto d’autore del 30 dicembre 1996. Questa ulteriore analisi si presenta indispensabile perché, se la direttiva comunitaria conferisce protezione alle banche dati which, by reason of the selection or arrangement of their contents, constitute the author's own intellectual creation, l’art. 10 al numero 2 dell’accordo TRIPs conferisce tale tutela a tutte le compilazioni di dati o altro materiale, in forma leggibile da una macchina o altra forma senza fornire tuttavia una precisa definizione di banca dati.

La definizione fornita nella direttiva risponde all’esigenza del legislatore comunitario di delimitare il campo di applicazione della direttiva stessa e, di conseguenza, gli obblighi di armonizzazione imposti agli stati membri. Il limite imposto dalla direttiva ha in particolare il compito di limitare la speciale tutela sui generis che questa conferisce alle banche dati. La precisa definizione serve pertanto a definire l’oggetto della protezione, ma anche a stabilire i requisiti necessari per la protezione stessa. Al contrario nessuna innovazione è stata apportata per quel che concerne la già presente tutela prevista dal diritto d’autore, neanche nel senso di limitare il suo ambito di applicazione.

Da tutti gli elementi sopra descritti si evince che la disposizione contenuta nella direttiva non  si pone in contrasto con le disposizioni dell’accordo TRIPs e del trattato OMPI, perché le banche dati non ricomprese nella legge comunitaria usufruiranno comunque della tutela accordata dal diritto d’autore.

Gli elementi che caratterizzano in particolare la nozione legale di banca dati sono[4]:

1.      collection of independent works, data or other materials: la raccolta va intesa nel senso di riunione e presentazione congiunta degli elementi selezionati, pur sempre distinti al fine di poter essere percepiti sia individualmente che nel contesto della riunione. Per rispondere a questa esigenza sarà necessaria non la sola fissazione, ma anche la riproduzione contestuale degli elementi, compito particolarmente agevolato dalle tecnologie informatiche oggi a disposizione. Appare pertanto rilevante la natura degli elementi che vengono inseriti nella banca dati, poiché si tratta non solo di parole, ma anche di numeri, immagini e suoni. A riguardo può essere utile riportare la definizione della International Standards Organization: a representation of facts, concepts or instructions in a formalized manner suitable for communication, interpretation or processing by human beings or by automatic means[5].

Le opere sono prese in considerazione come contenuto di una banca dati sia quando vengono destinate a rappresentare i fatti sui quali vuole fornire informazioni, sia come fatti veri e propri.

Other materials quali suoni, immagini, filmati, possono avere carattere integrativo rispetto alle informazioni già fornite o  avere carattere di informazione a sé stante.

2.      individually accessible by electronic or other means.: questo requisito è funzionale a quello dell’accessibilità alle singole informazioni, possibile solo in quanto gli elementi rimangano distinti e non si fondano con gli altri elementi di cui l’opera è composta[6]. L’indipendenza viene dunque intesa come la facoltà di trovare, apprendere ed  eventualmente  estrarre le  informazioni  by electronic or other means. La necessaria presenza di questo requisito fa si che le informazioni debbano essere presentate secondo un ordine o attraverso un sistema rivolto nello specifico a consentirne l’individuazione e il reperimento.

Tale requisito non viene generalmente interpretato in modo rigido, quanto in modo che non vi sia il bisogno di disporre le singole informazioni in modo sequenziale, lasciando ad altri elementi, quali indici e collegamenti ipertestuali[7], il compito di dare quel senso di unità dell’opera[8].

L’elasticità dell’interpretazione di questo elemento comporta una maggiore o minore attribuzione della specifica tutela sui generis.

3.      arranged in a systematic or methodical way: è un requisito che trova le proprie basi nello stesso concetto di compilazione, che implica non solo la ricerca, la scelta e la riunione degli elementi, ma anche un tipo di presentazione delle informazioni raccolte che consenta all’utente la percezione dell’insieme e della indipendenza dei dati raccolti.

Sia la definizione di banca dati contenuta nella direttiva, che quelle contenute nell’accordo TRIPs e nel trattato OMPI, riconoscono l’apporto creativo dell’autore all’opera proprio nella scelta e nella disposizione del materiale. La disposizione secondo criteri sistematici[9] dei dati raccolti è un elemento basilare della nozione di banca dati, ma non per questo le informazioni devono essere disposte sempre in modo originale.

Il termine “disposizione” racchiude in se sia il concetto di coordinamento, inteso come integrazione dei dati attraverso un intrecciarsi di collegamenti e rinvii, sia il concetto di organizzazione, inteso come manifestazione di un ordine sequenziale dei dati. Se nelle banche dati analogiche la disposizione del materiale avviene attraverso una collocazione topografica delle informazioni aiutando l’utente con indici e rimandi, nelle banche dati elettroniche la disposizione viene effettuata dal computer secondo esigenze tecniche, che non rispondono alle esigenze di fruizione dell’utente. È d’altronde importante che la disposizione del materiale che rileva ai fini della definizione sia solo quella che può essere percepita e sfruttata dall’utente.

Le peculiarità delle banche dati elettroniche rispetto a quelle analogiche non rilevano ai fini della definizione della banca dati, come risulta dal considerando 21 della direttiva comunitaria che recita: is not necessary for those materials tohave been physically stored in an organized manner.

L’articolo 1 al comma 3 della direttiva esclude tuttavia che la tutela conferita alle banche dati sia estesa to computer programs used in the making or operation of databases accessible by electronic means. Tuttavia è la stessa direttiva che al considerando 20 aggiunge che protection under this Directive may also apply to the materials necessary for the operation or consultation of certain databases such as thesaurus and indexation systems. Nell’escludere dalla tutela i software utilizzati per la costituzione o il funzionamento della banca dati, la direttiva esclude che i requisiti previsti per le banche dati possano risiedere negli stessi programmi. Quanto detto è rilevante per l’attribuzione della tutela del diritto d’autore, giacché la norma in esame sembra escludere da questa tutela le banche dati il cui carattere creativo risieda nella sola disposizione del materiale resa possibile dai software utilizzati[10]. Il legislatore comunitario ha inteso distinguere fra gli elementi necessari per il funzionamento e gli elementi necessari alla consultazione delle banche dati affermando che la tutela si debba estendere anche a tali elementi, anche se poi ha indicato come esempi il tesauro e i sistemi di indicizzazione. La questione deve essere risolta sul piano tecnico, ma nel caso in cui questo non fosse possibile una eventuale estensione della tutela non dovrebbe, secondo la maggioranza della dottrina[11], creare particolari problemi poiché la tutela verrebbe estesa a questi programmi solo nella misura in cui sono necessari per il funzionamento di una determinata banca dati.

4.      accessible by electronic or other means: questo requisito viene inteso nel senso di attribuire a qualsiasi utente la facoltà di accedere alle singole informazioni contenute nella banca dati, di prenderne conoscenza ed eventualmente estrarle. Non sembra da seguire a riguardo la dottrina minoritaria per la quale sarebbe sufficiente che sia il tecnico a poter accedere alle informazioni[12].

Riguardo le banche dati è la stessa definizione fornita dalla norma che richiede la predisposizione di software specificatamente rivolti all’individuazione e al recupero delle singole informazioni, ma sembra lecito tuttavia ritenere che per le banche dati non elettroniche i requisiti siano più elastici.

 

          La direttiva in esame riconosce autore di una banca dati la persona fisica o giuridica che crea l’opera e gli attribuisce, in virtù di questa qualifica, la titolarità originaria dei diritti economici. Non tutti gli stati membri hanno tuttavia recepito la direttiva nella sua completezza, ad esempio il legislatore italiano ha escluso che una persona giuridica possa essere considerata autore della banca dati, ammettendo ad ogni modo che tale soggetto possa assumere la titolarità dei diritti economici in via derivata.

          All’autore della banca dati vengono conferiti tutti i diritti morali dell’opera e i diritti esclusivi di utilizzazione economica.      

I diritti esclusivi riservati all’autore dall’articolo 5 della direttiva 96/9/CE sono:

a.       temporary or permanent reproduction by any means and in any form, in whole or in part [13];

b.      translation, adaptation, arrangement and any other alteration [14];

c.       any form of distribution to the public of the database or of copies thereof. The first sale in the Community of a copy of the database by the rightholder or with his consent shall exhaust the right to control resale of that copy within the Community;

d.      any communication, display or performance to the public;

e.       any reproduction, distribution, communication, display or performance to the public of the results of the acts referred to in b. 

Riguardo al punto c. è importante sottolineare che non è da considerarsi esercizio del diritto di distribuzione la consegna gratuita di esemplari a fini promozionali, di insegnamento o di ricerca scientifica. La distribuzione viene quindi intesa solo come vendita o trasferimento della proprietà realizzabile unicamente con l’alienazione o con la cessione del supporto materiale, che incorpora l’originale o una sua copia. Per quanto attiene la cessione del supporto è importante distinguere tra supporto materiale e immateriale, in quanto solo nel primo caso si ha un esaurimento del diritto di distribuzione; pare opportuno ritenere che la semplice messa a disposizione del pubblico on-line di una banca dati non dia luogo ad alcun tipo di esaurimento del diritto.

Il diritto alla distribuzione conosce due particolari eccezioni, espressamente sancite al secondo comma dell’articolo 5 della presente direttiva:

  1. in the case of reproduction for private purposes of a non-electronic database;
  2. where there is use for the sole purpose of illustration for teaching or scientific research, as long as the source is indicated and to the extent justified by the non-commercial purpose to be achieved;
  3. where there is use for the purposes of public security of for the purposes of an administrative or judicial procedure;
  4. where other exceptions to copyright which are traditionally authorized under national law are involved, without prejudice to points a., b. and c.

Già parte della dottrina aveva ritenuto che data l’importanza delle banche dati come fonti di informazioni, e la loro crescente rilevanza per l’esercizio di alcune attività economiche e sociali fondamentali, si presentava come necessario il temperamento dei diritti di esclusiva mediante licenze obbligatorie che prevedessero tali restrizioni in casi specifici e con eque condizioni per l’autore e l’utente[15].

Discorso a parte meritano le banche dati del costitutore, cui il legislatore comunitario ha voluto dedicare una specifica disciplina all’art. 7, primo comma, della direttiva; questa recita: Member States shall provide for a right for the maker of a database which shows that there has been qualitatively and/or quantitatively a substantial investment in either the obtaining, verification or presentation of the contents to prevent extraction and/or re-utilization of the whole or of a substantial part, evaluated qualitatively and/or quantitatively, of the contents of that database. Il legislatore comunitario ha qui voluto tutelare l’investimento fatto dal costitutore non solo dal punto di vista quantitativo, in altre parole secondo il denaro investito, ma anche dal punto di vista qualitativo, considerando ad esempio il tempo impiegato. In tal senso la qualifica di costitutore può appartenere tanto ad una persona giuridica nell’esercizio dell’attività imprenditoriale, quanto ad una persona fisica anche se non imprenditore; requisito essenziale in entrambi i casi è che il soggetto costitutore appartenga a uno dei Paesi dell’Unione Europea.

La protezione conferita agli investimenti è del tutto svincolata da quella garantita dal diritto d’autore, infatti se il diritto d’autore protegge la struttura creativa della banca dati, il diritto del costitutore mira a salvaguardare gli investimenti compiuti dalla concorrenza parassitaria. Questa differenza di finalità rileva anche nella più ristretta durata di questa protezione sui generis che è ridotta a quindici anni dalla data del completamento della banca dati.

In particolare il costitutore potrà vietare l’estrazione e il reimpiego di parti sostanziali della compilazione. L’articolo 7 comma 2 lettera a della direttiva definisce l’estrazione come il the permanent or temporary transfer of all or a substantial part of the contents of a database to another medium by any means or in any form. Lo stesso articolo definisce di seguito il concetto di reimpiego come una any form of making available to the public all or a substantial part of the contents of a database by the distribution of copies, by renting, by on-line or other forms of transmission. The first sale of a copy of a database within the Community by the rightholder or with his consent shall exhaust the right to control resale of that copy within the Community; Public lending is not an act of extraction or re-utilization.Nelle definizioni sopra riportate si fa riferimento al concetto di substantial part: la dottrina[16] ritiene che queste parole debbano essere interpretate in relazione alla singola fattispecie e all’effetto lesivo che si è creato nei confronti del titolare del diritto. Oltre che vietare l’estrazione e il reimpiego di parti sostanziali della compilazione è prevista la facoltà di cederne l’esercizio, anche se non è stabilita una precisa forma contrattuale per la cessione, lasciando qui il legislatore comunitario libera scelta ai singoli stati membri.

         

1.2 La tutela della Pagina web come banca dati 

          Dopo aver delineato le caratteristiche basilari delle banche dati, risulta più facile ora rilevare somiglianze e differenze tra gli elementi tipici di una Pagina web e quelli di una banca dati.

Una generica somiglianza tra gli elementi di un singolo Sito web e quelli delineati nella definizione di banca dati sembra poter essere ravvisata senza grosse difficoltà. Il primo requisito previsto per una banca dati all’interno della direttiva è la collection of independent works, data or other materials. È stato precedentemente chiarito[17] il significato di questa espressione usata dal legislatore e, per questo, non pare troppo azzardato ritenere che tutti gli elementi che possono generalmente essere reperiti all’interno di una Pagine web rientrino pienamente nella definizione data del contenuto di una banca dati.

Un’analisi dall’esito simile può essere compiuta anche per quel che riguarda il secondo requisito delle banche dati: individually accessible by electronic or other means. L’indipendenza dei singoli dati all’interno di una Pagina web è evidenziata da vari elementi; in particolare la suddivisione delle informazioni in singoli file e il loro collegamento attraverso link ipertestuali ne denota l’indipendenza e al tempo stesso l’interconnessione degli elementi. Va inoltre detto che anche quando gli elementi sono tutti contenuti all’interno di un unico file è sempre possibile scindere e distinguere gli elementi stessi rendendoli indipendenti, non solo da un punto di vista tecnico[18], ma anche contenutistico.

Il terzo requisito previsto per le banche dati impone che data arranged in a systematic or methodical way. Potendo confrontare una Pagina web solo con una banca dati elettronica non possiamo che ricordare quanto già detto a proposito di questo requisito per le banche dati di questa tipologia. Infatti riguardo questa caratteristica va detto che la sistematicità e la metodicità devono essere riscontrabili solo nel momento in cui l’utente fruisce del sito, non nella fisica disposizione delle informazioni che deve rispondere piuttosto alle esigenze dell’elaboratore e del software. Può essere utile a conferma di quanto fin qui detto ricordare nuovamente quanto recita il considerando 21 della direttiva 96/9/CE che dispone whereas it is not necessary for those materials tohave been physically stored in an organized manner.

L’ultimo requisito ossia accessible by electronic or other means è una caratteristica riscontrabile dalla semplice presenza di strumenti di ricerca delle informazioni disponibili sul sito o forniti dai browser utilizzati per la navigazione nella Rete. Sembra pertanto lecito ritenere che tutti i requisiti richiesti dalla definizione di banca dati siano riscontrabili anche in una Pagina web.

La direttiva e le modalità con cui i singoli stati membri l’hanno recepita, offre una tutela scarsamente elastica e poco adattabile alle nuove fattispecie. Infatti le deroghe che istituiscono un ristretto spazio di libere utilizzazioni non si applicano all’estrazione anche per fini privati di dati da una banca elettronica. Da quanto detto si può dedurre che anche ove una banca dati sia diffusa gratuitamente sulla Rete nessun utente privato potrebbe, stando ad un’interpretazione letterale della norma, consultarla[19] o tanto meno scaricare dei files su dischi rigidi o unità di memoria ausiliarie. Non bisogna inoltre trascurare che per quel che concerne i collegamenti, è errato parlare di collegamento ipertestuale in quanto il link[20] fornisce unicamente l’indirizzo del server in cui trovare il file e non collega direttamente i due dati.

Interpretata nel senso sopra esposto difficilmente la tutela sui generis potrà essere applicata ai motori di ricerca il cui accesso è generalmente libero e solo in rari casi vi è dietro un lavoro di reperimento dei dati, basandosi per lo più su collegamenti ad altri siti.

Una disciplina di questa tipologia parrebbe applicabile a raccolte di dati alle quali si accede dietro corrispettivo[21], mentre una rigida applicazione all’intera realtà della Rete potrebbe rappresentare un’eccessiva restrizione, potenzialmente in grado minare la stessa natura di Internet. Infatti se venisse attribuita alle informazioni selezionate e diffuse sulla Rete una tutela che ne impedisca la riproduzione in quanto parti di un database verrebbe mutata radicalmente la fisionomia di Internet quale luogo virtuale in cui le informazioni sono diffuse per essere liberamente accessibili e utilizzabili. Ciò che si deve cercare di tutelare non è la generalità delle informazioni presenti sulla rete, ma quelle particolari realtà che richiedono investimenti in tempo e denaro e che per la loro rilevanza economica necessitano di particolare attenzione.

Per quanto fin qui detto sembra pertanto legittimo ritenere che la tutela prevista dalla direttiva 96/9/CE per le banche dati possa essere estesa anche alle Pagine web. Tuttavia sembra giusto allo stesso modo che all’interno di questa teoria si faccia un distinguo tra le Pagine web ad accesso ristretto o vincolato, per le quali una tutela sembra necessaria e doverosa, dalle Pagine web ad accesso libero, per le quali la tutela non sembra neanche opportuna[22] se non per quel che concerne il diritto d’autore.

In attesa di una tutela ad hoc che contempli tutte le varie fattispecie che si possono presentare riguardo i Siti web questa soluzione interpretativa potrebbe ad ogni modo essere accolta e sfruttata.

 



[1] AUTERI P., Attuazione della direttiva 96/9/CE relativa alla tutela giuridica delle banche dati – Note introduttive, Le nuove leggi civili commentate, 2003, fasc. 4-5, pag. 1175-1230. 

[2] Il TRIPS è un organo del WTO che si occupa di far rispettare gli accordi sulla proprietà intelletuale monitorando le operazioni sull’Accordo e promovendo la trasparenza della politica dei membri dell’Accordo stesso. Inoltre può essere adita dai Membri dell’Accordo in caso di violazioni delle norme del trattato.

[3] L'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (OMPI) è un organismo speciale istituito in seno all'ONU per garantire gli interessi e i diritti di inventori e titolari di diritti di protezione intellettuale. Oltre ad aver agevolato la conclusione di accordi multilaterali per la protezione internazionale di brevetti, marchi, design e diritti d'autore l'OMPI è attiva nel campo della cooperazione tecnica e sostiene i paesi membri nell'attuazione delle infrastrutture necessarie per una protezione efficace dei beni immateriali. Così OMPI, in http://www.ip4all.ch/I/jurinfo/j1100.shtm, consultato il 30 novembre 2004.

[4] AUTERI P., Attuazione della direttiva 96/9/CE relativa alla tutela giuridica delle banche dati – [Artt. 1, 2], Le nuove leggi civili commentate, 2003, fasc. 4-5, 1175-1230.

[5] Così in An introduction to information Law. Work of fact at the crossroads of freedom and protection, in copyright, freedom of expression and information law a cura di Dommering, Hugenholtz, Deventer/Boston, 1991. 

[6] L’indipendenza è richiesta non solo per gli altri elementi ma anche per le opere e i dati. Cfr. GRUTZMACHER, Urheber, leistungs-und sui-generis-shutz von datenbanken, Baden-Baden, 1999.

[7] Cfr. MUSSO, Ipertesti e thesauri nella disciplina del diritto d’autore,  AIDA, 1998.

[8] Cfr. SPADA, Banche dati e diritto d’autore, AIDA, 1997, pag. 5 ss.

[9] Per disposizione metodica o sistematica si deve intendere qualsiasi criterio non meramente casuale di compilazione dei dati: e così in particolare qualsiasi criterio oggettivamente ricostruibile e costantemente rispettato, anche se meramente discrezionale e privo di originalità, utilità o scientificità. Così Bertani, Impresa culturale e diritti esclusivi, Giuffrè, 2000, Milano.

[10] Cfr. SPADA, Banche dati e diritto d’autore, AIDA, 1997, pag. 5 ss.

[11] Cfr. AUTERI,  Attuazione della direttiva 96/9/CE relativa alla tutela giuridica delle banche dati, Le nuove leggi civili commentate, 2003, fasc. 4-5, 1175-1230; SPADA, Banche dati e diritto d’autore, AIDA, 1997, pag. 5 ss.

[12] Vedi GRUTZMACHER, Urheber, leistungs-und sui-generis-shutz von datenbanken, Baden-Baden, 1999.

[13] Non rileva ai fini della norma la finalità eventualmente personale della copia effettuata, che pertanto sarà ugualmente soggetta ad autorizzazione.

[14] Non sono soggette all’autorizzazione dell’autore della banca dati le traduzioni e gli adattamenti delle singole opere autonomamente tutelate nei loro diritti economici.

[15] Così GIANNANTONIO, Manuale di diritto dell’informatica, Cedam, 1997, Padova.

[16] CHIMENTI L., I data bases nella direttiva 9/96 e nel d.lgs. 6 maggio 1999, n. 169, in Il diritto dell'informazione e dell'informatica, 2000, fasc. 1, pag. 199-211.

[17] Vedi paragrafo 1.1

[18] Gli elaboratori e i software sono in grado di distinguere i dati in ogni singolo elemento, anche se si presentano in un’unica veste e l’utente può, con semplici operazioni, riuscire a separare le singole parti ed eventualmente acquisire solo il file che gli interessa.

[19] Il divieto sorge in quanto anche per la semplice consultazione di un dato sulla rete è necessario che questo venga stoccato nella ram e nella memoria cache del computer dell’utente, infatti tutta questa operazione rientra nel concetto di estrazione del dato.

[20] Link: collegamento. Nel www come in altri sistemi ipertestuali, un link è un segno di interconnessione tra elementi sorgente ed elementi destinazione. Un link su un testo, su un’immagine o su qualsiasi oggetto multimediale, richiama un’altro elemento. Tipicamente un testo con link è denotato dalla sottolineatura. Il link è l’essenza del web e più in generale di ogni sistema ipertestuale. Così il Dizionario Informatico, in http://www.dizionarioinformatico.com/cgi-lib/diz.cgi?name=link, consultato il 26 novembre 2004. 

Link: 1. The communications facilities between adjacent nodes of a network. Synonym [loosely] telecommunications link. 2. A portion of a circuit connected in tandem with, i.e., in series with, other portions. 3. A radio path between two points, called a radio link. 4. In communications, a general term used to indicate the existence of communications facilities between two points. 5. A conceptual circuit, i.e., logical circuit, between two users of a network, that enables the users to communicate, even when different physical paths are used. 6. In a computer program, a part, such as a single instruction or address, that passes control and parameters between separate portions of the program. 7. In hypertext, a logical connection between discrete units of data, or a hypertext connection between Web pages. Synonyms (in this sense) hotlink, hyperlink. Così ATIS Committee T1A1 in http://www.atis.org/tg2k/, consultato il 26 novembre 2004.

[21] In questi siti è infatti indispensabile una password per accedere ai vari servizi, mentre il divieto di reimpiego può essere previsto all’interno del contratto di adesione.

[22] MANSANI L., La protezione dei database in Internet, in AIDA, 1996, pag. 149 ss.