Jei - Jus e Internet

Il primo organo di informazione giuridica su internet per gli operatori del diritto - in linea dal 1996

Assolto l'uomo che stacco' il respiratore alla moglie

Scritto da Francesca Orlandi

Commento a Corte d'Assise di appello di Milano, 24 aprile 2002

Con sentenza del 24 aprile 2002, i giudici d'appello del Tribunale di Milano hanno assolto l'uomo che, nel giugno 1998, dopo essersi introdotto nell'ospedale di Monza con una pistola (scarica) staccò il respiratore che teneva in vita la moglie in coma.
La Corte d'Assise di Monza si era pronunciata, in proposito, condannando il marito a 6 anni e 6 mesi di reclusione per omicidio volontario premeditato, con l'attenuante della seminfermità mentale; in seguito a ricorso, la Corte d'Assise di appello di Milano si è espressa diversamente ed ha deciso di assolvere l'uomo dall'accusa di omicidio, "perché il fatto non sussiste". La signora, questa l'opinione della Corte, era da considerarsi già morta quando il marito le ha staccato il respiratore.
In particolare, i giudici hanno rilevato che nel processo non si è formata prova incontrovertibile che al momento del fatto la donna presentasse qualche segno di vita o fosse già morta, poiché nella perizia medica non risultava accertabile se la stessa mostrasse ancora funzioni cerebrali. Posto che, nel nostro ordinamento, il giudice è tenuto a pronunciare l'assoluzione "anche quando manca, è insufficiente o è contraddittoria la prova che il fatto sussiste", la sentenza della Corte è stata di assoluzione del marito ai sensi dell'art. 530, comma 2 c.p.p. e di condanna del medesimo per porto illegale di armi e violenza privata (1 anno e 5 mesi, con la sospensione condizionale e la non menzione e 400 euro di multa).
L'importanza di questa sentenza sta nel fatto che è la prima nel nostro Paese in tema di "eutanasia indotta o passiva", vale a dire eutanasia non richiesta espressamente dalla persona interessata e, dunque, è sicuramente una sentenza destinata a segnare una strada interpretativa rilevante in tale materia.
A fronte di questa decisione, senza dubbio innovativa, si pone, sempre in questi giorni, la sentenza negativa pronunciata il 29 aprile dalla Corte europea dei diritti umani di Strasburgo, che ha respinto il ricorso con il quale Diane Pretty, una donna britannica di 43 anni affetta da un male incurabile, aveva chiesto la "non perseguibilità" legale per il marito qualora questi l'avesse assistita nel togliersi la vita. La donna, infatti, paralizzata dal collo in giù a causa di una forma di sclerosi che la porterà sicuramente alla morte, non è in grado di suicidarsi senza l'aiuto di un'altra persona.
Dopo che l'Alta Corte britannica aveva già respinto la sua richiesta di garantire l'impunità al marito per il reato di "suicidio assistito" (sanzionato dalla legge inglese con il carcere fino a 14 anni), anche la Corte di Strasburgo ha rifiutato le argomentazioni di Diane Pretty, in particolare il richiamo all'art. 2 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, che sancisce il diritto alla vita: tale articolo, hanno sostenuto i sette giudici, "non può essere interpretato come tale da conferire il diritto diametralmente opposto"... "il diritto alla vita non implica il diritto a morire, né a decidere il momento di morire".
Due sentenze diverse, dunque, pur se relative a situazioni simili, con l'assurda conseguenza di vietare l'impunità a chi uccide per eseguire la volontà di colui della cui vita si tratta ed assolvere chi lo ha fatto di propria iniziativa (ricorrendo però, in quest'ultimo caso, ad artifizi giuridici capaci di conciliare il sentimento di compassione con la legge). Tutto ciò testimonia una grave carenza di normativa certa in tema di eutanasia, sia a livello nazionale che europeo e suggerisce l'opportunità di provvedere al più presto a disciplinare uniformemente una materia che più di altre tocca da vicino la vita e la sofferenza umana.