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Il diritto di appello della parte civile e del Pubblico Ministero avverso le sentenze di proscioglimento alla luce della novella n. 46 del 2006 e delle attuali pronunce della Corte Costituzionale.

Scritto da Sara Ronconi

(Corte Costituzionale, ordinanza 2007 n. 32; sentenza 6 febbraio 2007, n. 26).

 

Sommario:

  • la ratio occulta della norma modificatrice dell’art. 576.1 c.p.p.: la conquistata emancipazione dell’impugnazione della parte civile da quella del P.M. attraverso la soppressione del rinvio di cui al 1° comma della previgente formulazione.
  • La ratio palesata: tempi e modi di un travagliato iter legislativo.
  • La ratio certa: l’inappellabilità delle sentenze di proscioglimento del P.M..

          Background culturale sui pro e contra dell’attuale disposizione.
          Il coerente ricongiungimento con la ratio occulta.
          L’estraneità della p.c. dagli obiettivi riformistici del legislatore del 2006.

  • Le argomentazioni relative alla soppressione del diritto di appello del P.M. avverso le sentenze di proscioglimento sottese alla novella n. 46 del 2006.
  • Le argomentazioni contra addotte dalla sentenza della Corte costituzionale n. 26 del 6 febbraio 2007.

 

Nella versione originaria della proposta di legge avanzata dal Presidente della Commissione Giustizia della Camera avv. Pecorella (1) il limite ostativo introdotto nei confronti del P.M. alla sua facoltà di proporre appello avverso le sentenze di proscioglimento, rimodellava corrispondentemente la fisionomia dell’analogo potere della parte civile in forza del rinvio contenuto nell’allora vigente art. 576.1 c.p.p.. Siffatta menomazione veniva compensata immunizzando la p.c. dagli effetti extrapenali del giudicato assolutorio secondo la proposta di riforma dell’art. 652.1 contemplata dall’art. 8 di quell’articolato (2).
Il disegno di legge così strutturato non raccoglieva tuttavia l’approvazione del Presidente della Repubblica, il quale ex art. 74 Cost. non procedeva alla promulgazione della legge e decideva di rinviare nuovamente alle Camere il disegno stesso, sul presupposto di una presunta violazione di al­cuni principi costituzionali.
In particolare, veniva criticata la scarsa rilevanza data alla posizione della persona
offesa costituita parte civile “che [avrebbe visto] compromessa dalla legge approvata la possibilità di far valere la sua pre­tesa risarcitoria all’interno del processo penale” (3).
Nella risorta esigenza di accrescere i poteri di impugnazione della p.c., il dibattito  parlamentare successivo recepiva la proposta, veicolata dall’editoria giuridica, di eliminare dal testo dell’art. 576 comma 1 c.p.p. l’inciso “con il mezzo previ­sto dal pubblico ministero”, così da garantire, per i soli profili civilistici della regiudicanda, “quel doppio grado di giudizio a cui il danneggiato dal reato avrebbe diritto se avesse esercitato l’azione in sede propria” (4); e con l’avvenuto recupero di questa ­ prerogativa endoprocessuale, scompariva dal testo della legge quella forma di tutela extraprocessuale accordata alla parte civile mediante la possibilità di sottrarsi al giudicato assolutorio. La modifica dell’art. 576.1 fu licenziata dalla Commissione Giustizia della Camera con il dichiarato scopo di ampliare “le ipotesi in cui la parte civile può proporre appello, ai fini civili, contro la sentenza di proscioglimento” (5). Il Relatore on. I. Bertolini (6) con altrettanta enfasi ne celebrava la portata innovativa
sottolineando che l’impugnazione agli effetti civili poteva “esser effettuata in via diretta e non più con il mezzo previsto per il P.M.”. Il contingentamento dei tempi imposto dall’inci­piente scadenza della legislatura imponeva un passaggio soltanto formale della legge al Senato dove rimaneva inascoltata una proposta di emendamento (7) che, se accolta, avrebbe palesato la sua ratio.
La ratio occulta dell’art. 576.1, palesata solo oralmente o da emendamenti indotti da rationes costituzionali imperfettamente realizzati, era nel senso di emancipare la parte civile e di svincolare il suo potere di impugnativa da quello, ormai gravemente menomato, del P.M. attraverso la recisione del collegamento di cui al previgente I comma dell’art. 576 (8). La ratio però palesata, intenzion contraria, si risolve, invece, nella perdita per la parte civile non già del potere di appellare talune sentenze alla stregua dei limiti oggettivi imposti al P.M. ex art. 593 nuova formulazione, ma, stante il soppresso collegamento con l’organo dell’accusa (art. 6 legge 46/06 che modifica l’art. 576.1) la possibilità di appellare tout court. In particolare, dall’espunzione di qualsiasi riferimento comparativo al potere di gravame del pubblico mini­stero, la parte civile dovrebbe ritenersi non più abilitata a proporre appello, né contro le sentenze di prosciogli­mento, né contro le sentenze di condanna stante la ge­nerica facoltà di impugnativa che le viene conferita dall’art. 576 (“può proporre impugnazione contro i capi della senten­za di condanna che riguardano l’azione civile e, ai soli ef­fetti della responsabilità civile, contro la sentenza di proscioglimento pronunciata nel giudizio”) che an­drà esercitata nelle forme del ricorso per cassazione, come prescrive, per i provvedimenti “non...altrimenti im­pugnabili”, l’art. 568 comma II c.p.p. (9). Concorrono ad accreditare simile conclusione, sul piano ermeneutico, quattro diverse norme: oltre ai sopramenzionati artt. 568 comma 2 e 576 comma 1 c.p.p., che connotano “in positivo” il potere di impugnazione della parte civile disciplinandone an e quomodo, anche complementarmente gli artt. 568 comma 1 e 593 c.p.p. nella sua attuale formulazione (art. 1 legge in commento) che, nel- l’enunciare il principio di tassatività dei mezzi di impugnazione e, rispettivamente, nel riservare soltanto a pubblico ministero ed imputato la facoltà di appellare, connotano “in negativo” il medesimo potere, escludendo dai suoi ambiti di esercizio l’impugnazione di merito. L’interpretazione meramente letterale della novella, ignara dei lavori preparatori, delle intenzioni dichiarate dal Relatore del relativo disegno di legge e rifuggente dagli imprescindibili referenti costituzionali, rispetterebbe dunque il primario principio della tassatività dei mezzi di impugnazione. È appunto questa la prima obiezione sollevata avverso l’altra interpretazione teleologica e sistematica della novella processuale che fa emergere quella ratio aliunde palesata ma in litteram rimasta occulta. All’uopo, però, soccorrono le argomentazioni esposte dalla Cass. (sent. ult. cit.): “si è già rilevato che la scansione della vicenda che ha portato alla approvazione del testo definitivo della legge costituisce un primo sostegno, sul piano interpretativo, al superamento dell’ostacolo, da relegare a mera imperfezione della tecnica legislativa”.
Ancora, a sostegno della prima interpretazione suesposta è stato rilevato che la scelta di depotenziare il potere di impugnazione della parte civile non sarebbe in sé irragionevole (10) ma anzi sarebbe conforme alle linee guidadella disciplina dell’azione civile risarcitoria nel processo penale. Tale disciplina, in ossequio alla rinuncia dell’ordinamento al principio dell’unità della giurisdizione, punta a favorire
la separazione tra i giudizi e, dunque, ad orientare ciascuna regiudicanda verso la sede propria; una disciplina che tende, insomma, ad epurare il processo penale dalla presenza del danneggiato dal reato, manifestando apertamente “il preciso intento di non incoraggiare la costituzione di parte civile e di incentivare la possibilità di un suo volontario esodo dal processo penale” (11).
 La medesima disciplina di precludere alla parte civile la possibilità di proporre appello avrebbe un significato ideologico analogo a quello sotteso, ad esempio, alla scelta di emarginare tale soggetto dai giudizi speciali, tagliato fuori com’è dal
patteggiamento e chiamato ad accettare il giudizio abbreviato scontando il rischio di una decisione pregiudizievole senza ricavare alcun vantaggio che non sia possibile ottenere sottraendosi alla sede penale. Si inserirebbe insomma tra le norme di “indirizzo”, che suggeriscono al danneggiato dal reato quale sia il percorso più conveniente da intraprendere per far valere la sua pretesa risarcitoria.
Il rischio sotteso alla eterogeneità dei mezzi di impugnazione a disposizione delle parti, ricorso per cassazione per gli effetti civili ed appello per gli effetti penali,  ed alla consequenziale separazione endoprocessuale delle regiudicande sarebbe però quello del contrasto di giudicati. All’uopo potrebbe soccorrere il nuovo testo dell’art. 580 c.p.p. così come riformato dall’art. 7 legge 46/’06 che preserverebbe la trattazione unitaria del processo da ripartizioni della regiudicanda fra gradi di giudizio non omogenei. Si è, infatti, discusso sull’applicabilità dell’art. 580 al ricorso per cassazione proposto dalla parte civile ed, in particolare, sulla sua assoggetabilità alla clausola limitatrice della possibilità di conversione in appello che espressamente la subordina al “caso in cui sussista la connessione di cui all’art. 12 c.p.p.”.  Secondo parte della dottrina tale clausola fungerebbe da sbarramento alla conversione del
ricorso proposto dalla p.c.  (12); secondo altra interpretazione, più in linea con la ratio legis, quest’ultima beneficerebbe comunque degli effetti del principio di conversione in quanto, riferibile la clausola limitatrice al solo oggetto penale dell’accertamento, rimarrebbe estranea agli ambiti operativi di quest’ultima (13). Sotto il profilo consequenzialistico, il frazionamento endoprocessuale delle regiudicande alla stregua della prima soluzione sgancerebbe definitivamente l’accertamento sulla responsabilità civile da quello relativo all’imputazione con notevoli disfunzioni tecniche, pratiche e, come sopra paventato, dogmatiche (14). L’applicabilità, nel secondo caso, del principio di conversione in appello al ricorso della p.c. garantirebbe, invece, la trattazione unitaria del processo con tutti i vantaggi tecnici, pratici e dogmatici che conseguono al ricongiungimento dei diversi devoluta (15).
Ma in realtà l’art. 580 non soccorre a compensare menomazioni di poteri di impugnativa che il legislatore con riferimento alla parte civile non ha lontanamente concepito.
Nella concitazione e nell’imperfetto recepimento delle direttive costituzionali suggerite dal Presidente della Repubblica sono da ravvisarsi i difetti di una riforma tanto chiara nelle sue intenzioni quanto imperfetta nella sua formulazione. Ma proprio in questa imperfezione tecnica si esauriscono e si debbono risolvere i dubbi interpretativi. La conferma della persistenza del potere di impugnazione della p.c. è occulta nella sopravvenuta soppressione del collegamento ex art. 576.1 al mezzo ed ai casi di impugnabilità del P.M.. Una sopravvenienza significativa alla luce della precedente formulazione del testo di legge che nella sua chiarezza e coerenza espositiva (stavolta!) equiparava, menomandoli, i poteri di impugnazione del P.M. e, per effetto del rinvio ex art. 576.1, della p.c. per la quale, in contropartita, veniva riformato in melius l’art. 652. A tale stregua, la soppressione del collegamento ex art. 576 rispetto al precedente disegno di legge inequivocabilmente emancipa la p.c. dalle sorti dell’impugnativa del P.M. tanto che a questo risorto potere impugnatorio viene anche meno la necessità di quella compensazione rappresentata dalla riforma pro p.c.
dell’art. 652. E non può essere altrimenti considerando che la portata riformistica della legge investe l’opportunità o meno dell’appello del P.M. avverso le sentenze di proscioglimento agli effetti penali rimanendo estranea a tale ratio l’impugnazione della p.c. ai soli effetti civili. Ed, infatti, l’abrogazione dell’art. 577 c.p.p. che consentiva un eccezionale potere impugnatorio agli effetti penali della p.c. analogo a quello allora esistente del P.M. avverso le sentenze di proscioglimento, si  inserisce nella ratio riformistica della novella del 2006 di escludere poteri impugnatori agli effetti penali in capo a parti diverse dall’imputato (16). A sostegno della persistenza del potere di appello della parte civile oltre alla soppressione dell’inciso “con il mezzo previsto per il pubblico ministero”, depongono anche il mantenimento immutato degli artt. 75 c.p.p. che stabilisce il principio del trasferimento dell’azione dal processo civile a quello penale, conservando dunque gli istituti processual civilistici fra cui appunto l’appello e 600 c.p.p. che consente alla parte civile di far valere davanti alla Corte d’Appello un subprocedimento che è mera anticipazione del giudizio di merito. Non riconoscere siffatto potere alla p.c. creerebbe una situazione irragionevolmente discriminatoria potendo diversamente il danneggiante disporre di uno strumento di doglianza nel merito nei confronti della decisione di I grado. La previsione di un secondo grado di giudizio nel quale il solo imputato possa svolgere le proprie doglianze lederebbe altresì l’inviolabile diritto d’azione e difesa della p.c.. Il pur implicito mantenimento del potere impugnatorio della p.c. agli effetti civili ex l. Pecorella si scontra però con la esplicita soppressione dell’analogo potere in capo all’organo pubblico di accusa creando una situazione di insostenibile irragionevolezza e di contrasto coi principi costituzionali di cui agli artt. 3, 111.2 e 24 Cost.. “Ciò lede il criterio di parità delle parti nel processo giacché non è dato comprendere perché dovrebbero essere maggiormente garantiti i diritti al risarcimento dei danni di una parte privata rispetto a quelli vantati dalla collettività attraverso la pretesa punitiva dello Stato esercitata dal PM in quanto organo teso a realizzare gli interessi generali della giustizia” (ordinanza di rimessione alla Corte Cost. della Corte App. Torino del 17 marzo 2006) (17).
Quindi delle due una: o sopprimere inequivocabilmente l’appello della parte civile mantenendo fermo il disposto del novellato art. 593 o ripristinare l’analogo potere in capo al P.M.. La Corte Costituzionale con la sentenza 6 febbraio 2007, n. 26 è pervenuta alla seconda delle soluzioni prospettate preservando altresì e conseguentemente gli appelli proposti prima dell’entrata in vigore della legge (art. 10, II c.) da declaratorie di inammissibilità a fronte del riconoscimento, sia ante che post rispetto al termine ex I c. art. 10, del potere di appello del P.M.. Costituisce, anzi, una conferma della soluzione interpretativa ex voluntas legis, in quanto presuppone la permanenza del medesimo potere in capo alla p.c. realizzando così quella parità delle parti processuali altrimenti gravemente minata. A fronte di ciò, l’ordinanza Corte Costituzionale in commento relativa al potere di appello della p.c., di pochi giorni successiva, non poteva non essere mantenitiva della disciplina riformistica che, pur occultamente, lo aveva preservato (18) (19). Naturalmente, poi, caduta la premessa dalla quale muoveva il dubbio  di costituzionalità vale a dire la supposta rimozione ad opera della novella del potere di appello della p.c., cadono anche le questioni rispetto a questa secondarie come la mancata concessione alla p.c. ex art. 10 II c. della possibilità di “restituzione in termini” come previsto per il P.M. e imputato con violazione degli artt. 3 e 111 Cost..
L’art. 10.1, ravvisando nella novella la soppressione del potere di appello della p.c., fisserebbe il discrimen temporale, coincidente con la sua entrata in vigore (9 marzo 2006), tra esistenza ex ante del potere a fronte del principio tempus regit actum e suo venir meno ex post. Partendo, invece, dalla contraria premessa secondo la quale la legge del 2006 non avrebbe soppresso il potere di appello della p.c., l’assenza di analoga previsione anche per la p.c. ex art. 10.2 assume, pertanto, una importante valenza significativa (20).


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(1) Atto 4604 assegnato alla Commissione Giustizia della Camera il 24 maggio 2004 che testualmente statuiva “pubblico ministero e imputato possono appellare contro le sentenze di condanna. Sono inappellabili le sentenze di condanna per le quali è stata applicata la sola pena dell’ammenda”.

(2) Si trattava della modifica proposta con riferimento all’art. 652 comma 1 c.p.p.: “ La sentenza penale di assoluzione, anche se irrevocabile, non ha effetto nei giudizi civili o amministrativi, salvo che la parte civile si sia costituita nel processo penale ed abbia presentato le conclusioni. In questo caso la sentenza …”. Per un giudizio critico sull’efficacia di tale norma, P. Ferrua, Inappellabilità: squilibri e disfunzioni, in Dir. Giust., 2006, 5, 90.

(3) Messaggio del Presidente della Repubblica, Carlo Azeglio Ciampi, del 20 gennaio 2006, può leggersi in Guida dir., 2006, 5, 120.

(4) E. Randazzo, Un testo in armonia con il giusto processo che ristabiliva i principi di civiltà giuridica, in Guida dir., 2006, 5, 13.

(5) Sono le parole del Relatore del provvedimento in Commissione Giustizia, on. G. Pecorella (Resoconto Commissione Giustizia, seduta del 24 gennaio 2006).

(6) Resoconto Assemblea Camera dei Deputati, seduta del 30 gennaio 2006.

(7) Si trattava della proposta di emendamento avanzata dal Sen. G. Zancan, il quale suggeriva di sostituire l’art. 576 comma 1 c.p.p. con la seguente norma: “ La parte civile può proporre appello contro i capi della sentenza di condanna che riguardano l’azione civile e, ai soli effetti della responsabilità civile, contro la sentenza di proscioglimento pronunziata nel giudizio, anche abbreviato, qualora abbia acconsentito alla abbreviazione del rito” (Resoconto Assemblea Senato, seduta del 7 febbraio 2006).

(8) “Da quanto ripercorso risulta chiarissimo l’intento del legislatore, espresso senza riserve anche nei lavori parlamentari, di conservare il potere di impugnazione della parte civile in tutte le sue possibili espressioni (salvo quello previsto dall’art. 577 c.p.p., norma che è stata infatti abrogata dalla l.n. 46, art. 9), emancipandolo dalla dipendenza da quello del P.M. che si andava limitando” (Cass. pen. Sez. III, 4 luglio 2006, n. 22924).

(9) P. Tonini, L’inappellabilità lascia alla parte civile solo la Suprema Corte, in Il Sole-24 ore, 3 marzo 2006, 27.

(10) A. Scalfati, Parte civile: dubbi sul potere di gravame, in Guida dir., 2006, 10, 59.

(11) Relazione preliminare al progetto preliminare del 1988, in G. Conso,V. Grevi, G. Neppi Modona, Il nuovo codice di procedura penale dalle leggi delega ai decreti delegati, IV, Il progetto preliminare del 1988, Padova, 1990, 356.

(12) G. Frigo, Un intervento coerente con il sistema, in Guida dir., 2006, 10, 104. Colgo l’occasione per rilevare che questi, come si può leggere nella ord. C. Cost. in commento e coerentemente, ha sollevato la questione di incostituzionalità della disciplina transitoria ex art. 10 della quale V. oltre.

(13) F.M. Iacoviello, Conversione anche per i ricorsi del p.m., in Guida dir.,2006,10,84.

(14) Mi riferisco al contrasto di giudicati. Per quanto poi concernono le difficoltà pratiche si pensi al gravoso lavoro che finirebbe per incombere sulle cancellerie per la predisposizione di plurimi fascico­li processuali da indirizzare ai diversi giudici ad quem.Tali disfunzioni sono state messe in luce da: E.M. Mancuso, La modifica delle norme in materia di impugnazione della parte civile, in AA.VV., Novità su impugnazioni penali e regole di giudizio,147 ss.e F. Caprioli, sub Art. 576 c.p.p., in AA.VV., Commentario breve al codice di procedura penale, a cura di G. Conso,V.Grevi, 2005,1988.

(15) A sostegno di tale soluzione dottrinale è stato rilevato che già nella vigenza dell’art. 514 c.p.p. del 1930, dottrina e giurisprudenza, accertato che l’estensione del regime di appellabilità previsto da tale norma operava ogniqualvolta la sentenza risultasse composta di “più” capi, concordavano nell’affermarne a maggior ragione l’operatività quando lo “stesso” capo della sentenza fosse impugnabile dalle parti con mezzi di gravame eterogenei.

(16) Sulle motivazione sottese all’opportunità di escludere in capo al p.m. poteri impugnatori  in grado di “rimettere in discussione” la responsabilità penale del prosciolto (art. 593 ex l. Pecorella), V. oltre in commento alla sent. C. Cost.  ripristinatoria di siffatto potere.

(17) Id. App. Brescia, Sez. II, ord. 10 marzo 2006. Contra, App. Lecce, ord. 9 marzo 2006 e App. Milano, Sez. II, ord. 9 marzo 2006; sul punto, si rimanda ai rilievi effettuati in sede di commento ad App. Milano, Sez. II, ord. 9 marzo 2006, in questo stesso sub-lemma.

(18) Bisogna a rigore rilevare con riferimento alla suesposta interpretazione secondo la voluntas legis già sostenuta dalla sent. Cass. 22924/2006 come non si sia ancora formato un “diritto vivente” e che la rimessione della questione alle SS.UU della C. Cass. dimostri l’esistenza di contrasti interpretativi sul punto.

(19) E’ ancora significativo che la dichiarazione di inammissibilità delle questioni sollevate sia fondata sull’assenza di argomentazioni nelle ordinanze di rimessione per le quali i motivi a sostegno dell’opposta interpretazione che mantiene il potere d’appello della p.c., non possono essere accolti.
 
(20) “ …, appare notevolmente significativa l’assenza di una disciplina transitoria con riguardo agli appelli avverso le sentenze di proscioglimento già presentati dalla parte civile al momento dell’entrata in vigore della legge  20 febbraio 2006, n. 46 (9 marzo 2006).
In presenza dell’affermazione di cui alla legge n. 46, art. 10, comma 1, relativamente alla immediata applicazione delle nuove regole anche ai processi in corso, il silenzio serbato sull’argomento, a differenza di quanto previsto in maniera articolata nei commi successivi del medesimo articolo per gli appelli del P.M. appare infatti indicativo della esclusione della parte civile dalle norme che limitano il potere di proporre appello, concernenti solo il P.M.” (sent. Cass. n. 22924 del 2006).

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Corte Costituzionale, ordinanza 24 gennaio - 6 febbraio 2007 n. 32 – Pres. F. Bile – Red. F.M. Flick, nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 10 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento) e dell’art. 576 del codice di procedura penale, come modificato dall’art. 6 della stessa legge, promossi con ordinanze del 16 marzo 2006 dalla Corte d’appello di Venezia, del 19 aprile 2006 dalla Corte d’appello di Brescia e del 27 marzo 2006 dalla Corte d’appello di Bologna, rispettivamente iscritte ai nn. 335, 345 e 366 del registro ordinanze 2006 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 39 e 40 prima serie speciale, dell’anno 2006.
“Visti gli atti di costituzione di G.G. e della U.I. s.p.a., nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell’udienza pubblica del 23 gennaio 2007 e nella camera di consiglio del 24 gennaio 2007 il Giudice relatore Giovanni Maria Flick;

uditi gli avvocati Luigi Ravagnan per G.G., Giuseppe Frigo per la U. I. s.p.a. e l’avvocato dello Stato Massimo Giannuzzi per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto che, con l’ordinanza indicata in epigrafe, la Corte d’appello di Bologna ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 576 del codice di procedura penale, come modificato dall’art. 6 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento), nella parte in cui – ad avviso del giudice rimettente – esclude che la parte civile possa proporre appello avverso la sentenza di proscioglimento dell’imputato;

che il giudice a quo – investito dell’appello proposto sia dal pubblico ministero che dalle parti civili, contro la sentenza di assoluzione emessa in primo grado nei confronti di persona imputata del reato di omicidio colposo – rileva che il nuovo testo dell’art. 576 cod. proc. pen., quale risultante a seguito della modifica operata medio tempore dall’art. 6 della legge n. 46 del 2006, non richiama più, nel disciplinare il potere di impugnazione della parte civile avverso le sentenze di proscioglimento, i mezzi di impugnazione previsti per il pubblico ministero;
che, in tal modo, la norma censurata avrebbe integralmente soppresso il potere di appello della parte civile, posto che, da un lato, l’art. 568, comma 1, cod. proc. pen. sancisce il principio di tassatività dei mezzi di impugnazione; e, dall’altro lato, nessuna ulteriore norma prevede che la parte civile possa impugnare la sentenza di primo grado mediante appello: onde residuerebbe, a favore di detta parte, unicamente la facoltà di proporre ricorso per cassazione ai sensi del comma 2 del medesimo art. 568;
che, sotto tale profilo, la disposizione si porrebbe tuttavia in contrasto con i principi costituzionali di eguaglianza (art. 3 Cost.), di parità delle parti nel processo (art. 111 Cost.) e di tutela del diritto di azione e di difesa in giudizio (art. 24 Cost.);
che – a differenza di quanto avviene per la limitazione dei poteri di appello del pubblico ministero introdotta dalla medesima legge n. 46 del 2006 (art. 593 cod. proc. pen., come sostituito dall’art. 1 di detta legge) – la soluzione normativa censurata non potrebbe essere giustificata in un’ottica di riequilibrio complessivo dei poteri delle parti contendenti: infatti, la parte civile – diversamente dalla pubblica accusa – non fruisce di alcuna posizione di «prevalenza sostanziale» rispetto all’imputato, nell’assunzione della prova nella fase delle indagini preliminari, né di altra «posizione privilegiata» nelle successive fasi processuali;
che, di conseguenza, e con particolare riguardo alla dedotta violazione dell’art. 111 Cost., una volta concessa al danneggiato dal reato la facoltà di esercitare l’azione civile nel processo penale, esso non potrebbe essere discriminato in maniera irragionevole rispetto al danneggiante: sicché, disponendo quest’ultimo di uno strumento di doglianza nel merito nei confronti della decisione del primo giudice, lo stesso strumento non potrebbe non essere riconosciuto, in caso di soccombenza, anche al danneggiato costituitosi parte civile;
che la previsione di un secondo grado di giudizio nel quale solo l’imputato, ma non la parte civile, può svolgere le proprie doglianze verrebbe altresì a ledere l’inviolabile diritto di azione e difesa di tale ultima parte;
che nel giudizio di costituzionalità è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, il quale ha chiesto che la questione sia dichiarata manifestamente infondata;
che, ad avviso della difesa erariale, l’art. 6 della legge n. 46 del 2006 – nel sopprimere l’inciso «con il mezzo previsto per il pubblico ministero», contenuto nel testo previgente dell’art. 576 cod. proc. pen., in correlazione alla scelta di limitare drasticamente il potere del pubblico ministero e dell’imputato di proporre appello contro le sentenze di proscioglimento – non avrebbe, in realtà, privato la parte civile della facoltà di appellare avverso le medesime sentenze;
che, con l’ordinanza indicata in epigrafe, la Corte d’appello di Venezia ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 111, secondo comma, Cost., questione di legittimità costituzionale dell’art. 10, commi 2 e 3, della legge n. 46 del 2006, nella parte in cui – sancendo l’inammissibilità dell’appello proposto contro una sentenza di proscioglimento dall’imputato o dal pubblico ministero prima della data di entrata in vigore della citata legge; ma riconoscendo a dette parti la facoltà di proporre, in sua vece, ricorso per cassazione entro quarantacinque giorni dalla notifica del provvedimento di inammissibilità – non accorda analoga facoltà anche alla parte civile;
che il giudice a quo premette di essere investito dell’appello proposto dalla parte civile contro la sentenza che aveva assolto gli imputati dai plurimi reati loro ascritti;
che, anche secondo la Corte veneziana, la sopravvenuta legge n. 46 del 2006 avrebbe soppresso il potere della parte civile di proporre appello avverso le sentenze di proscioglimento: e ciò tenuto conto sia del principio di tassatività delle impugnazioni enunciato dall’art. 568 cod. proc. pen.; sia dell’assenza, nel testo novellato dell’art. 576 cod. proc. pen., di ogni riferimento a specifici mezzi di impugnazione della parte civile; sia, infine, della circostanza che l’art. 593 cod. proc. pen. identifica unicamente nel pubblico ministero e nell’imputato i soggetti legittimati ad appellare contro le sentenze di primo grado;
che, in forza della norma transitoria di cui all’art. 10, comma 1, della legge n. 46 del 2006, d’altro canto, la nuova disciplina introdotta da tale legge si applica anche ai procedimenti in corso, estendendo così la sua efficacia agli appelli anteriormente proposti;
che il medesimo art. 10, peraltro – dopo aver sancito, al comma 2, che l’appello già proposto dall’imputato o dal pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento debba essere dichiarato inammissibile – al successivo comma 3 rimette sostanzialmente in termini le predette parti, ai fini dell’impugnazione della sentenza mediante ricorso per cassazione, prevedendo che quest’ultimo possa venir proposto entro quarantacinque giorni dalla notifica del provvedimento di inammissibilità;
che analogo potere non è riconosciuto, invece, alla parte civile, cui la norma censurata non fa alcun riferimento;
che si determinerebbe, sotto tale aspetto, una disparità di trattamento priva di ragionevole giustificazione, e dunque lesiva tanto del principio di eguaglianza (art. 3 Cost.) che di quello della parità delle parti nel processo (art. 111 Cost.);
che, rispetto all’appello anteriormente proposto dalla parte civile, troverebbe infatti applicazione la disposizione di cui all’art. 568, comma 5, cod. proc. pen., a fronte della quale l’appello stesso si convertirebbe in ricorso per cassazione;
che ciò non varrebbe, tuttavia, a tutelare adeguatamente la parte civile, giacché – qualora l’appello fosse basato esclusivamente su argomentazioni di merito, ovvero risultasse sottoscritto da un difensore non abilitato al patrocinio in cassazione – il gravame, una volta convertito in ricorso, diverrebbe automaticamente inammissibile;
che nel giudizio di costituzionalità si è costituita G. G., parte civile nel giudizio a quo, la quale ha chiesto che la questione sia dichiarata manifestamente infondata, contestando la correttezza della premessa da cui muove il dubbio di costituzionalità: vale a dire la supposta rimozione, ad opera della legge n. 46 del 2006, del potere della parte civile di appellare contro le sentenze di proscioglimento;
che, con l’ordinanza indicata in epigrafe, la Corte d’appello di Brescia ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 111 Cost., questione di legittimità costituzionale dell’art. 10 della legge n. 46 del 2006, nella parte in cui non prevede un regime transitorio per l’appello proposto dalla parte civile contro una sentenza di proscioglimento, analogo a quello contemplato dai commi 2 e 3 del medesimo art. 10 per l’imputato e per il pubblico ministero;
che la Corte rimettente – chiamata a pronunciarsi sull’appello proposto dalle parti civili avverso la sentenza di assoluzione degli imputati dai reati di truffa pluriaggravata e di estorsione, loro ascritti – muove anch’essa dall’assunto per cui la sopravvenuta legge n. 46 del 2006 avrebbe eliminato il potere di appello della parte civile contro le sentenze di proscioglimento;
che, su tale premessa, il rimettente lamenta che il legislatore non abbia previsto, per detta parte processuale, alcun regime transitorio, omologo a quello contemplato nei commi 2 e 3 dell’art. 10 per il pubblico ministero e l’imputato;
che – non risultando possibile un’interpretazione estensiva di tale disciplina, in ragione del principio di tassatività delle impugnazioni – ne conseguirebbe, anche a parere di questo rimettente, una evidente disparità di trattamento fra pubblico ministero ed imputato, da un lato, e parte civile, dall’altro: disparità da ritenere priva di ragionevole giustificazione, e dunque lesiva dei principi di eguaglianza e di parità delle parti nel processo;
che nel giudizio di costituzionalità è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, il quale ha chiesto che la questione sia dichiarata manifestamente infondata, ribadendo l’erroneità del presupposto interpretativo secondo cui la legge n. 46 del 2006 avrebbe privato la parte civile della possibilità di appellare contro la sentenza di proscioglimento;
che si è altresì costituita la società U. I., parte nel giudizio a quo, quale responsabile civile, concludendo per l’accoglimento della questione: risulterebbe evidente, infatti – ad avviso della difesa dell’interveniente – la sussistenza di una lacuna del regime transitorio per la parte civile, lesiva del precetto costituzionale di parità delle parti nel processo, benché, sul piano “storico”, tale omissione sia spiegabile con l’erronea convinzione del legislatore di avere abolito l’appello del pubblico ministero, mantenendo invece quello della parte civile.
Considerato che le ordinanze di rimessione sollevano questioni identiche o connesse, onde i relativi giudizi vanno riuniti per essere definiti con unica decisione;
che la Corte d’appello di Bologna dubita della legittimità costituzionale dell’art. 576 del codice di procedura penale, come modificato dall’art. 6 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento), nella parte in cui – in asserito contrasto con i principi di eguaglianza, di parità delle parti nel processo e di inviolabilità del diritto di azione e di difesa (artt. 3, 24 e 111 della Costituzione) – esclude che la parte civile possa proporre appello contro la sentenza di proscioglimento dell’imputato;
che, con due ordinanze di analogo tenore, la Corte d’appello di Venezia e la Corte d’appello di Brescia censurano, a loro volta – in relazione ai principi di eguaglianza e di parità delle parti nel processo (artt. 3 e 111 Cost.) – le disposizioni transitorie di cui all’art. 10 della legge n. 46 del 2006, nella parte in cui prevedono solo a favore dell’imputato e del pubblico ministero, e non anche della parte civile, una «restituzione in termini» per proporre ricorso per cassazione, di seguito alla declaratoria di inammissibilità dell’appello proposto contro una sentenza di proscioglimento, anteriormente all’entrata in vigore della medesima legge (commi 2 e 3);
che i giudici a quibus muovono dalla comune premessa interpretativa in forza della quale la novella del 2006 avrebbe soppresso il potere di appello della parte civile: conclusione che si imporrebbe alla luce del generale principio di tassatività dei mezzi di impugnazione, di cui all’art. 568, comma 1, cod. proc. pen., tenuto conto del fatto che, per un verso, l’art. 593 cod. proc. pen. non include la parte civile tra i soggetti legittimati a proporre appello; e, per un altro verso, il nuovo testo dell’art. 576 del medesimo codice – ove non compare più la previsione secondo la quale alla parte civile è consentito proporre impugnazione con lo stesso mezzo previsto per il pubblico ministero – non specifica di quali mezzi di impugnazione detta parte sia ammessa a fruire;
che, peraltro, la Corte di cassazione ha avuto modo di affermare l’opposta tesi, in virtù della quale la citata novella non avrebbe affatto determinato il venir meno, in capo alla parte civile, del potere di appello contro le sentenze di proscioglimento, ai soli effetti della responsabilità civile (si veda Cassazione, sezione III, sentenza 11 maggio 2006, n. 22924);
che la Corte di legittimità ha fatto segnatamente leva, in questa direzione, sulla voluntas legis, quale risultante alla luce dei lavori parlamentari: lavori da cui emergerebbe in modo univoco come le modifiche apportate al testo normativo originariamente approvato dal Parlamento, dopo il suo rinvio alle Camere da parte del Presidente della Repubblica ai sensi dell’art. 74 Cost. – e, in particolare, la soppressione, nell’art. 576 cod. proc. pen., dell’inciso «con il mezzo previsto dal pubblico ministero» – mirassero a recepire il rilievo formulato nel messaggio presidenziale, circa l’eccessiva compressione della tutela degli interessi civili delle vittime del reato che sarebbe scaturita dalle soluzioni legislative inizialmente adottate, ripristinando il potere di appello della parte civile;
che, a fronte di questa diversa opzione ermeneutica, altra sezione della stessa Corte di cassazione ha quindi rimesso la questione alle Sezioni Unite, a norma dell’art. 618 cod. proc. pen., onde dirimere il contrasto interpretativo insorto sul punto;
che, pertanto, deve registrarsi l’assenza, allo stato, di un “diritto vivente”, conforme alla premessa interpretativa posta a base dei dubbi di legittimità costituzionale: risultando al riguardo formulata anche una diversa soluzione, che varrebbe a soddisfare il petitum della Corte d’appello di Bologna (che censura la disciplina “a regime”); ed a rimuovere, altresì, il presupposto logico-giuridico dell’esigenza – postulata dalle Corti d’appello di Venezia e di Brescia – di dettare, per i gravami della parte civile, una disciplina transitoria analoga a quella stabilita per l’imputato e per il pubblico ministero, in correlazione alla limitazione dei poteri di appello di queste ultime parti disposta dall’art. 1 della legge n. 46 del 2006;
che a ciò va aggiunto come neppure in ordine alla disciplina transitoria si riscontri uniformità di vedute: essendosi affermato, da una parte della giurisprudenza di legittimità, che ove pure la nuova legge avesse effettivamente rimosso il potere di appello della parte civile, non ne conseguirebbe comunque – contrariamente a quanto assumono i rimettenti – l’inammissibilità dell’appello anteriormente proposto da detta parte; e ciò in quanto la disposizione transitoria di cui all’art. 10, comma 1 – evocata dai giudici a quibus a sostegno del loro assunto – nello stabilire che «la presente legge si applica ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della medesima», si sarebbe limitata soltanto a riaffermare il generale principio tempus regit actum, tipico della materia processuale;
che i giudici rimettenti hanno omesso, d’altro canto, di fornire una adeguata motivazione sulle ragioni per le quali gli argomenti che sostengono l’opposto orientamento interpretativo non possano essere condivisi;
che a ciò consegue la manifesta inammissibilità delle questioni: giacché, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, la mancata utilizzazione dei poteri interpretativi che la legge riconosce, in via esclusiva, al giudice rimettente e la carenza di una verifica di altre e diverse soluzioni interpretative – per far fronte al dubbio di costituzionalità ipotizzato – integrano, nel modello del giudizio incidentale di costituzionalità, omissioni significative e tali da non abilitare il giudice a sollevare la questione di legittimità costituzionale (ex plurimis,
ordinanze n. 34 del 2006, n. 381 del 2005 e n. 279 del 2003);
che le questioni vanno dichiarate, pertanto, manifestamente inammissibili.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
per questi motivi la Corte Costituzionale riuniti i giudizi,
1) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 576 del codice di procedura penale, come modificato dall’art. 6 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, dalla Corte d’appello di Bologna con l’ordinanza indicata in epigrafe;
2) dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 10 della legge 20 febbraio 2006, n. 46, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 111 della Costituzione, dalla Corte d’appello di Venezia e dalla Corte d’appello di Brescia con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 gennaio 2007”.

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Il tentativo di privare il P.M. del potere di appello avverso le sentenze di proscioglimento e del potere, quindi, di poter rimettere in discussione la responsabilità penale di colui che è stato accertato, nel pieno contraddittorio delle parti, innocente, è stato molto vicino alla sua realizzazione. La sentenza in commento ha infatti dichiarato costituzionalmente illegittima l’esclusione della possibilità per il pubblico ministero di proporre appello contro le sentenze di proscioglimento, prevista dall’art. 1 della legge Pecorella (legge 46/2006) ritenendo altresì illegittimo il successivo art. 10 nella parte in cui prevede che sia dichiarato inammissibile l’appello proposto dal P.M. contro una sentenza di proscioglimento prima dell’entrata in vigore della legge suddetta (1). Le argomentazioni, anche di ordine costituzionale, addotte da gran parte della dottrina a sostegno dell’opportunità di privare il P.M. dal potere di
appello avverso le sentenze di proscioglimento, che rappresentano il substrato culturale e ideologico della riforma del 2006, sono state così fortemente sostenute che ritengo in questa sede di esaminarle.
La dottrina (Coppi, No all’appello del pubblico ministero dopo l’assoluzione, in Il giusto processo 2003; Padovani, Doppio grado di giurisdizione: appello dell’imputato, appello del pubblico ministero, principio del contraddittorio, in Cass. pen. 2003;Stella, Sul divieto per il pubblico ministero di propor­re appello contro le sentenze di assoluzione, in Cass. Pen.,2004;Nappi, La ragionevole durata del giusto processo ed il sistema delle impugnazioni, relazione alCorso di formazione del Consiglio superiore dellaMagistratura del 4-6 novembre 2003; Spangher, Sistema delle impugnazioni penali, p. 1261) ha, come accennato, fortemente criticato il potere del pubblico ministero di­appellare nel merito avverso sentenze di assoluzio­ne, sottolineandone la contraddittorietà con i prin­cipi del giusto processo e, in particolare lo Stella, l’incompatibilità rispetto ad un giusto equilibrio tra l’interesse dello Stato alla repressione dei reati e i diritti individuali di libertà per i cittadini in una società democratica, per la quale una sentenza di assoluzione già denuncerebbe una ferita ingiustifi­cata alla dignità personale del cittadino, al suo buon nome, alla sua reputazione, alle chances di sfruttare le opportunità di lavoro e di partecipare alla vita sociale ed anche familiare in piena serenità.
In particolare, viene sostenuto che l’esercizio di tale potere da parte dell’organo di accusa non dovrebbe essere consentito, giacché non si armonizza soprattutto con le “ragioni potenti che scolpiscono il giusto equilibrio tra libertà e sicurezza, tra l’interesse dello Stato alla repressione dei reati e i diritti individuali di libertà per i cittadini in una società democratica; ragioni poten­ti il cui riconoscimento costituisce il cuore della nostra Costituzione” (Stella, op. ult. cit.).  Nel processo pena­le si ha il coinvolgimento di valori morali straordinariamente elevati, e la loro mancata tutela rende evanescente la salvaguardia di tutti gli altri interessi tutelati sul piano costituzionale: in particolare, sono da ricordare la dignità dell’uomo, come base dei diritti inviolabili della perso­na umana (C. Cost., n. 37 del 1992); la libertà personale, che rientra “tra i valori supremi, quale indefettibile nucleo essenziale dell’individuo” (C. Cost., n. 238 del 1996); il diritto “al pieno sviluppo della persona umana nella vita co­munitaria” (C. Cost., n. 62 del 1992); il diritto a uno spazio esistenziale, interdetto a qualsiasi intervento della pubblica autorità o di privati, nonché alla rispettabilità, all’onore e alla reputazione (C. Cost., n. 34 del 1973 e C. Cost., n. 38 del 1973). Viene altresì valorizzata una sorta di “disutilità sociale” di tale appello indotta da ciò che, se viene accolto, si “crea disorientamento nella coscienza sociale, si mina la credibilità della condanna e la prevedibilità del giudizio: un giudice ritiene colpe­vole un uomo che un altro giudice ha prima rite­nuto innocente” (Relazione del Procuratore generale della Cassazione per l’inaugurazione dell’anno giudiziario 2004). Ma soprattutto l’appello del P.M. avverso le sentenze di proscioglimento potrebbe determinare che un adesione assolutoria, maturata attraverso il meccanismo fecondo del contraddittorio, sia trasformata in una sentenza di condannadal giudice di appello, che impernia il suo giudizio solo su prove scritte. La successiva pronun­cia di condanna finisce con il risolversi in una condanna di unicogrado e rispetto alla quale un’accorta motivazione riesce perfino a sbarrare in sede di cassazione tutte le eccezioni difensi­ve che si collegano al merito (2).
Considerato che l’art. 111 comma 4 Cost. prescrive che “il processo è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova”, emergerebbe un ulteriore profilo di illegittimità costituzionale (Nappi, op. cit.). II giudizio di appello normalmente ha natura documentale e in esso non ha modo di esplicarsi il contraddittorio, che rappresenta una garanzia attribuita all’imputato: il che appare in maniera inequivoca dalla lettura dell’art. 111 comma 5 Cost., secondo il quale “la legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo per consenso dell’imputato”. A tale garanzia può rinunciare soltanto quest’ ultimo, come avviene nel giudizio abbreviato, ma la stessa risulta del tutto vanificata se il giudice di appello, al di fuori e a prescindere dalla volontà dell’interessato, in virtù dell’impugnazione del pubblico ministero contro una sentenza di assoluzione capovolge, sulla scorta di un semplice controllo cartolare, i risultati della prova narrativa raccolta nella dinamica dell’esame dialettico, annullando la valenza dei risultati raggiunti mediante quel privilegiato metodo cognitivo. Analogo problema non sorge nel caso di appello dell’imputato avverso una sentenza di condanna, giacché “il contraddittorio non è una "ri­sorsa" dispensata alle parti allo stesso modo
e con la stessa intensità” (Padovani, op. cit.), come si ricava dal vincolo dell’art. 111 comma 5 Cost.. Codesto risultato spiega perché “nel processo inglese ed americano l’appello sia estremamente circoscritto e limitato essenzialmente a ragioni processuali. L’adozione di un sistema accusatorio (se veramente si fosse realizzata) avrebbe comportato una riduzione dell’appellabilità della sentenza anche se la nostra tradizione giuridica esige il mantenimento di un secondo giudizio di merito al fine di ridurre il rischio di errori giudiziari” (Lozzi, Lezioni di procedura penale, 2001, pp. 588-9). Non sembra, infatti, che la natura tendenzialmente cartolare della rivalutazione di merito compiuta dal giudice dell’appello (che in via di eccezione può tuttavia disporre la rinnovazione) contrasti con il principio del contraddittorio nella formazio­ne della prova, quasi che questo postulasse neces­sariamente l’acquisizione della prova innanzi al giudice che decide.
È certamente vero che l’oralità e l’immediatezza del rapporto tra giudice e prova sono l’espressione massima del contraddittorio e tuttavia vi sono nel nostro codice ipotesi di contraddittorio senza immediatezza della cui costituzionalità non si dubita (si pensi all’incidente probatorio, all’acquisizione di verbali di prova di altro procedimento, agli atti urgenti compiuti ex art. 467 del codice di procedura penale dal solo Presidente del Tribunale). Ben può dunque il contraddittorio inverarsi nel­la dialettica argomentativa tra le parti sul materia­le acquisito in primo grado.
Per di più l’appello del pubblico ministero, a differenza dell’appello dell’imputato, espressione del diritto di difesa, non si correla ad alcuna norma della Costituzione e, in ogni caso, non è riconducibile all’esercizio dell’azione penale (3) anzi, “quando appellante è il solo P.M. l’imputato subisce una vera e propria amputazione del diritto
di difesa, conseguente al fatto che è l’appello del P.M. a determinare i limiti della devoluzione. Poiché tale amputazione consegue al­l’esercizio di un diritto potestativo
del P.M. che ... non ha fondamento costituzionale, ne deriva un contrasto, davvero vistoso, con l’art. 24 Cost.” (Padovani, op. cit.).
Inoltre, il “giusto processo” consacrato dall’art. 111 Cost. non postula sempre una necessaria simmetria tra le posizioni dell’imputato e del titolare dell’accusa pubblica, e il principio di parità delle parti processuali non sottintende che il potere di impugnazione riconosciuto al primo, quale estrinsecazione del diritto di difesa e dell’interesse a far valere la propria innocenza debba spettare, in corrispondente e contraria risonanza, anche al pubblico ministero, “le cui funzioni non sono assistite da garanzie di intensità pari a quelle assicurate all’imputato dall’art. 24 Cost., che non riguarda l’organo di accusa” (Padovani, op. cit.).        
Ad arricchire il background della proposta del­l’ on. Pecorella c’è anche una sentenza delle Sezioni Unite penali della Cassazione (sent. n. 45276/2003) con la quale si è auspicata, de iure condendo “una  riperimetrazione delle opzioni decisorie consentite
al giudice di appello chiamato a pronunciarsi sul­l’appello del pubblico ministero avverso la sentenza assolutoria di primo grado... così da precludere a quel giudice  (che di regola rimane estraneo alla for­mazione dialettica della prova) di ribaltare il costrutto logico della decisione di proscioglimento dell’imputato all’esito di una mera lettura delle carte del processo e di un contraddittorio dibattimentale ex actis ... e da qualificare l’appello che non si con­clude con la conferma dell’assoluzione, come giudi­zio di natura esclusivamente rescindente cui debba seguire un rinnovato giudizio di primo grado sul merito della responsabilità dell’imputato, modulato sui binari tracciati dalla sentenza di annullamento”.
Le indicazioni delle fonti convenzionali in materia di diritti fondamentali dell’uomo, cui “si fa credito, com’è noto, di posizioni "rinforzate", se non addirittura costituzionali, all’interno del­l’ordinamento” (Tranchina-Di Chiara, voce Appello, p.202), corroborano le censure. Il riferimento, in specie, è all’art. 14 comma 5 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, adottato a New York il 19 dicembre 1966 che statuisce che «toute persone déclarée coulpable d'une infraction a le droit de faire examiner par une jurisdiction supérieure la déclaration de coulpabilité et de condamnation, conformèment a la loi». La volontà pattizia comprende “il diritto di impugnazione... tra i diritti fonda­mentali dell’accusato e non tra i diritti che debbano necessariamente spettare alle "parti" di un processo in quanto tali; ciò significa che sarebbe tecnicamente ammissibile e tollerabile un’archi­tettura del processo penale, nella quale non fosse prevista - o fosse prevista in termini estrema­mente ridotti - la possibilità di impugnazione del titolare dell’azione penale. Sembra innegabi­le, tuttavia, che l’imputato debba poter esercitare il diritto di ribaltare una condanna a suo carico” (Verrina, Doppio grado di giurisdizione, convenzioni internazionali e Costituzione, in Le impugnazioni penali, a cura di Gaito, p. 146; cfr. anche Coppi, op. cit. e Padovani, op. cit.). Pure l’art. 2 del VII Protocollo aggiuntivo della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, adottato a Strasburgo il 22 novembre 1984, reso esecutivo dalla legge 9 aprile 1990, n. 98, che statuisce il diritto al doppio grado di giurisdizione in ma­teria penale per chiunque venga ritenuto responsabile di un reato da un tribunale, riproducendo quasi alla lettera il contenuto della citata disposizione pattizia, ribadisce che il soggetto “dichia­rato colpevole di una infrazione penale... ha il diritto di sottoporre ad un tribunale della giuri­sdizione superiore la dichiarazione di colpa o di condanna” (comma l). La disposizione ammet­te deroghe al doppio grado di giurisdizione con riferimento a tre ordini di ipotesi e, precisamen­te: “in caso di infrazioni minori come stabilito dalla legge o in casi nei quali la persona interes­sata sia stata giudicata in prima istanza da un tribunale della giurisdizione più elevata o sia stata dichiarata colpevole e condannata a seguito di un ricorso avverso il suo proscioglimento” (com­ma 2). Si coglie con assoluta chiarezza che la garanzia dell’appello è assegnata all’imputa­to il quale ha il diritto di ottenere il riesame nel merito da parte di un nuovo giudice, laddove l’a­nalogo potere di impugnazione del
pubblico ministero non riceve espresso riconoscimento (Padovani, op. cit.) (4).
“Se lo Stato ha sbagliato una volta nell’esercitare l’azione penale, perché l’imputato è risultato innocente al di là di ogni ragionevole dubbio, il giusto equilibrio tra autorità statuale e diritti individuali di libertà impone allo Stato di non riprovarci. La sentenza di assoluzione è già lì a denunciare una ferita ingiustificata ai più grandi valori e ai diritti individuali” (Stella, op.cit.). In sostanza, l’appello nei confronti di una decisione assolutoria altro non è che il tentativo ulteriore (dopo quello esperito in primo grado) di dimostrare la fondatezza del rinvio a giudizio, mentre il processo penale do­vrebbe essere l’extrema ratio alla quale ricorrere solamente quando vi è il dubbio che una persona abbia commesso un reato. Tale dubbio esiste ove venga disposto il rinvio a giudizio, ma viene a mancare quando il processo si conclude con una sentenza di assoluzione (Stella, op. cit.).
Ad esempio, la Corte suprema degli Stati Uniti ha affermato che “lo Stato, con tutte le sue risorse e il suo potere, non dovrebbe avere il permesso di compiere reiterati tentativi di con­dannare un individuo per le offese di cui è accusato, così assoggettandolo a una situazione di dif­ficoltà che ne impedisce l’attività, nonché al sostenimento delle spese, alla terribile esperienza del processo, e costringendolo a vivere in uno stato di continua ansia e insicurezza, ingigantendo così la possibilità che, sebbene innocente, possa essere giudicato colpevole” (Green v. U.S., 355 U.S. 184, 187=188, 1957 ). Inoltre, ha deciso che “la Corte d’appello ha ritenuto non senza ragione che il proscioglimento sia stato basato su fondamenti completamente erronei. Ciò non di meno, il verdetto di proscioglimento era definitivo, e non poteva essere rivisto... senza mettere gli imputati due volte a rischio, violando così la Costituzione” (Fong Foo v. U.S., 369 U.S. 141, 1962).
E’ però difficile alla stregua di tali considerazioni superare l’indefettibile principio di parità delle parti ex art. 111.2 Cost.. Siffatto principio, se può avere una valenza anche processuale, nel senso di voler assicurare possibilità di identica rilevanza pro­batoria per gli atti compiuti e dal titolare del potere di azione e dal difensore, ha soprat­tutto valore nei confronti della parte in senso sostanziale, perché è in funzione dei titolari dei diritti sostanziali che la nozione di parte esprime tutta la sua forza precettiva (tema in effetti poco trattato dai processualpenalisti, ma ben conosciuto dai maestri di procedura ci­vile: v. Calamandrei, Istituzioni, p. II, 188). E in questo senso l’articolo 111 Cost. è dav­vero vincolante. Se le parti che devono essere paritariamente considerate nel processo so­no non tanto il pubblico ministero o l’avvocato, ma l’imputato e l’offeso, allora non si può accettare questo violento oltraggio al principio di parità, consentendo all’accusato di con­testare l’errore, e negandolo a chi dall’accusato venne offeso. Non si può ignorare il carico di sofferenze che il reato ha prodotto alle vittime, delle quali è il pubblico ministero il naturale, anche se non ne­cessariamente esclusivo, difensore, come avviene specificamente quando questo organo agi­sce a tutela di incapaci. Nei reati che offendono l’intera collettività, è mai ammissibile che la società rimanga paralizzata di­nanzi a chi ha violato un interesse diffuso, o un interesse diretto dello Stato, che lo Stato non si cura di tutelare? Se lo Stato rimane indifferen­te, si compromette direttamente il principio di fedeltà dei cittadini alle sue leggi.

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(1) Ai posteri poi la conoscenza sulla sorte del potere di appello avverso le sentenze di proscioglimento dell’imputato.

(2) Ferrua, Studi sul processo penale, II, anamorfosi del processo accusatorio, 1992. Cfr. anche Padovani, Il doppio grado di giurisdizione.

(3) C. Cost. n. 280 del 1995 che ha afferma­to come detto potere di impugnazione del pubbli­co ministero “non è riconducibile all’obbligo di esercitare l’azione penale”, quanto piuttosto ai generali doveri che gli competono (art. 73 del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12) di vigilanza “alla osservanza delle leggi, alla pronta e regolare amministrazione della giustizia”. Contra: Cassazione, Sez. III pen., sent. n. 4792/1994, cv. 199114) si avverte l’eco della sentenza n. 177/1971 della Consulta, per la quale il potere di appello del pubblico mini­stero doveva considerarsi “un’estrinsecazione ed un aspetto dell’azione penale” e dunque un atto dovuto.

(4) Il tutto in un contesto normativo che, come affermato dal­la Corte Costituzionale (sent. n. 288/1997), non solo non impone un doppio grado di giudizio di ­merito, ma neppure ha “il ruolo di riempire i vuoti dell’ordinamento nazionale”, di talché la “doppia istanza” e l’esame della “giurisdizione superiore” ben può esaurirsi nel ricorso per Cassazione ex art. 11-Cost..
Coerentemente alla giurisprudenza della Consulta potrebbe pertanto considerarsi pienamente compa­tibile con la Costituzione e con le suddette fonti pat­tizie internazionali una radicale eliminazione del­l’appello che, sul versante ordinamentale, potrebbe associarsi ad una trasformazione delle attuali Corti d’appello in Corti distrettuali con competenza, per un esclusivo giudizio di merito in unico grado, sui reati più gravi (ad esempio, quelli previsti dall’art. 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale) sul modello del Landgericht tedesco le cui decisioni sono relative a gravi reati, non sono appellabili e sono solo ricorribili alla Bundegerichtshof, corri­spondente alla nostra Cassazione.

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Corte Costituzionale, sentenza 24 gennaio - 6 febbraio 2007, n.26 – Pres. F. Bile – Rel. G.M. Flick, nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 10 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento), promossi con ordinanze del 16 marzo 2006 dalla Corte d’appello di Roma nel procedimento penale a carico di E. F. ed altri e del 16 marzo 2006 dalla Corte d’appello di Milano nel procedimento penale a carico di A. M. ed altri, iscritte ai nn. 130 e 155 del registro ordinanze 2006 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 19 e 22 prima serie speciale, dell’anno 2006.

“Ritenuto in fatto
1. – Con l’ordinanza indicata in epigrafe, la Corte d’appello di Roma ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, 111 e 112 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento), nella parte in cui non consente al pubblico ministero di proporre appello avverso le sentenze di proscioglimento, se non nel caso previsto dall’art. 603, comma 2, del codice di procedura penale – ossia quando sopravvengano o si scoprano nuove prove dopo il giudizio di primo grado – e sempre che tali prove risultino decisive.
La Corte rimettente – investita dell’appello proposto dal Procuratore della Repubblica avverso la sentenza del Tribunale di Roma, che aveva assolto tre persone imputate del reato di ricettazione – rileva come, nelle more del gravame, sia entrata in vigore la legge n. 46 del 2006, il cui art. 1, sostituendo l’art. 593 cod. proc. pen., ha sottratto al pubblico ministero il potere di appellare contro le sentenze di proscioglimento, fatta eccezione per l’ipotesi delineata dall’art. 603, comma 2, del codice di rito.
Ad avviso del giudice a quo, la disposizione censurata violerebbe diversi precetti costituzionali.
Essa risulterebbe lesiva, anzitutto, del principio di eguaglianza, sancito dall’art. 3 Cost.: consentire, infatti, all’imputato di proporre appello nei confronti delle sentenze di condanna senza concedere al pubblico ministero lo speculare potere di appellare contro «le sentenze di assoluzione», se non in un caso estremamente circoscritto, significherebbe porre l’imputato in «una posizione di evidente favore nei confronti degli altri componenti la collettività»; questi ultimi vedrebbero fortemente limitato, in tal modo, il diritto-dovere del pubblico ministero di esercitare l’azione penale, che tutela i loro interessi. La possibilità, per l’organo dell’accusa, di proporre appello nei casi previsti dall’art. 603, comma 2, cod. proc. pen. risulterebbe, in effetti, «poco più che teorica», perché legata alla sopravvenienza di prove decisive nel ristretto lasso temporale tra la pronuncia della sentenza di primo grado e la scadenza del termine per appellare.
La norma censurata si porrebbe, altresì, in contrasto con l’art. 24 Cost., non consentendo alla «collettività», i cui interessi sono rappresentati e difesi dal pubblico ministero, «di tutelare adeguatamente i suoi diritti»: e ciò anche quando l’assoluzione risulti determinata da un errore nella ricostruzione del fatto o nell’interpretazione di norme giuridiche.
Risulterebbe violato, ancora, l’art. 111 Cost., nella parte in cui impone che ogni processo si svolga «nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità davanti ad un giudice terzo e imparziale», posto che la disposizione denunciata non permetterebbe all’accusa di far valere le sue ragioni con modalità e poteri simmetrici a quelli di cui dispone la difesa.
Da ultimo, detta disposizione lederebbe l’art. 112 Cost. Ad avviso del rimettente, infatti, la previsione di un secondo grado di giudizio di merito – fruibile tanto dal pubblico ministero che dall’imputato (così come dall’attore e dal convenuto nel giudizio civile) – sarebbe «consustanziale» al sistema processuale vigente: con la conseguenza che la sottrazione all’organo dell’accusa del potere di proporre appello avverso le sentenze assolutorie eluderebbe i vincoli posti dal principio dell’obbligatorietà dell’azione penale, «considerata nella sua interezza».
2. – Con l’ordinanza indicata in epigrafe, la Corte d’appello di Milano ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 111, secondo comma, Cost., questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 10 della legge n. 46 del 2006, nella parte in cui, rispettivamente, escludono che il pubblico ministero possa appellare contro le sentenze di proscioglimento (art. 1); e prevedono che l’appello proposto dal pubblico ministero, avverso una di dette sentenze, anteriormente all’entrata in vigore della medesima legge, venga dichiarato inammissibile, con facoltà per l’appellante di proporre, in sua vece, ricorso per cassazione (art. 10).
Il giudice a quo premette di essere chiamato a celebrare, a seguito di impugnazione del pubblico ministero, il giudizio di appello nei confronti di numerosi imputati, assolti in primo grado dal delitto di truffa aggravata perché il fatto non sussiste. Medio tempore, era tuttavia sopravvenuta la legge n. 46 del 2006, la quale, all’art. 1, sostituendo l’art. 593 cod. proc. pen., aveva precluso l’appello avverso le sentenze di proscioglimento, fuori del caso previsto dall’art. 603, comma 2, cod. proc. pen.; e, all’art. 10, aveva stabilito, con riguardo ai giudizi in corso, che l’appello anteriormente proposto dal pubblico ministero vada dichiarato inammissibile, salva la facoltà dell’organo dell’accusa di proporre ricorso per cassazione contro la sentenza appellata.
Recependo, in parte qua, l’eccezione formulata dal Procuratore generale, la Corte rimettente dubita, tuttavia, della compatibilità di tali previsioni normative con gli artt. 3 e 111, secondo comma, Cost.
La questione sarebbe rilevante nel giudizio a quo, in quanto il suo accoglimento consentirebbe l’esame nel merito del gravame, altrimenti destinato alla declaratoria di inammissibilità, non avendo il pubblico ministero proposto nuove prove ai sensi dell’art. 603, comma 2, cod. proc. pen.
Quanto, poi, alla non manifesta infondatezza, il giudice rimettente ritiene che le disposizioni censurate violino, anzitutto, il principio di parità delle parti nel processo, sancito dall’art. 111, secondo comma, Cost. Inibendo tanto al pubblico ministero che all’imputato l’appello avverso le sentenze di proscioglimento, tali disposizioni attuerebbero, infatti, una parificazione «solo formale»: giacché, nella sostanza, esse verrebbero a limitare il potere di impugnazione di quella sola, fra le due parti, che ha interesse a dolersi delle suddette sentenze, ossia il pubblico ministero.
D’altro canto, alla luce dell’«unica interpretazione possibile» dell’art. 576 cod. proc. pen., come modificato dalla stessa legge n. 46 del 2006, le sentenze di proscioglimento potrebbero formare invece oggetto di appello ad opera della parte civile: donde un ulteriore profilo di disuguaglianza, venendo il pubblico ministero a trovarsi in posizione deteriore anche rispetto a tale parte privata.
Né l’evidenziata situazione di «assoluta disparità di trattamento» fra le parti processuali risulterebbe elisa dalla facoltà di proporre appello avverso le sentenze di proscioglimento nell’ipotesi prevista dall’art. 603, comma 2, cod. proc. pen., la quale si connoterebbe come «del tutto residuale».
Le norme censurate si porrebbero, per altro verso, in contrasto con l’art. 3 Cost., sotto il profilo del difetto di ragionevolezza.
Alla luce delle indicazioni ricavabili dalla giurisprudenza di questa Corte, infatti – se pure il potere impugnazione del pubblico ministero non costituisce estrinsecazione necessaria dei poteri inerenti all’esercizio dell’azione penale – una asimmetria tra accusa e difesa, su tale versante, sarebbe compatibile con il principio di parità delle parti solo ove contenuta nei limiti della ragionevolezza, in rapporto ad esigenze di tutela di interessi di rilievo costituzionale. Al riguardo, il giudice a quo ricorda come – alla stregua di detta premessa – questa Corte abbia ritenuto costituzionalmente legittime le disposizioni che non consentono al pubblico ministero di proporre appello, sia in via principale che in via incidentale, avverso le sentenze di condanna pronunciate a seguito di giudizio abbreviato (artt. 443, comma 3, e 595 cod. proc. pen.): valorizzando, a tal fine, le peculiari caratteristiche di detto rito alternativo. La medesima giustificazione non potrebbe tuttavia valere in rapporto alle norme oggi censurate, le quali precludono l’appello del pubblico ministero contro tutte le sentenze di proscioglimento, senza operare alcuna distinzione tra giudizio abbreviato e giudizio ordinario.
A sostegno della soluzione normativa censurata, non varrebbe neppure invocare – ad avviso del rimettente – il diritto della persona accusata alla rapida definizione del processo a suo carico, in forza del principio di ragionevole durata del medesimo (art. 111, secondo comma, Cost.): diritto che non potrebbe essere realizzato tramite l’esclusivo sacrificio del potere d’appello della parte pubblica, senza con ciò infrangere l’altro principio costituzionale – di non minore rilievo – della parità delle parti nel processo. Sintomatico della mancanza di ogni ragionevole contemperamento tra i due valori sarebbe, del resto, il perdurante potere del pubblico ministero di impugnare le sentenze di condanna, a differenza che nel giudizio abbreviato.
Parimenti, non potrebbe rinvenirsi una ragionevole giustificazione delle norme censurate nel preteso diritto dell’imputato a fruire, sempre e comunque, di un doppio grado di giudizio di merito, nel caso di condanna. Un simile diritto non sarebbe riconosciuto né dalla Costituzione, né dalle convenzioni internazionali; infatti, il paragrafo 2 dell’art. 2 del Protocollo addizionale n. 7 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali – adottato a Strasburgo il 22 novembre 1984, ratificato e reso esecutivo con legge 9 aprile 1990, n. 98 – prevede espressamente che il diritto dell’imputato a far riesaminare l’affermazione della propria colpevolezza possa essere escluso, quando tale affermazione promani da una giurisdizione superiore, o abbia luogo a seguito di un ricorso avverso l’originario proscioglimento dell’imputato medesimo.
Ancora, non si potrebbe sostenere che, riconoscendo al pubblico ministero il potere di provare, davanti ad un giudice diverso, l’erroneità del primo giudizio assolutorio, si incrementerebbe il rischio che venga condannato un innocente, stante la «disparità di forze in gioco». L’assunto risulterebbe infatti valido solo in rapporto agli ordinamenti processuali di tipo integralmente accusatorio, nei quali l’assoluzione o la condanna conseguono ad un verdetto non motivato; inoltre, dopo la sentenza di primo grado, la ventilata «disparità delle forze» non sussisterebbe più, dato che «l’accusa non può più perquisire, intercettare, sequestrare», ma «soltanto argomentare».
Onde legittimare, sul piano della ragionevolezza, i neointrodotti limiti al potere di impugnazione del pubblico ministero, non gioverebbe nemmeno invocare i principi del contraddittorio, dell’oralità e dell’immediatezza, avuto riguardo al fatto che il giudice di appello – diversamente da quello di primo grado – procederebbe ad una valutazione delle prove di tipo meramente «cartolare». Tale asserzione non corrisponderebbe a verità in rapporto ad un buon numero di processi a base «cartolare» (quali, ad esempio, quelli celebrati con il rito abbreviato). Soprattutto, essa si tradurrebbe in un argomento che «prova troppo»: rimarrebbe da spiegare, infatti, perché un «giudizio sulle carte» di proscioglimento abbia maggiore dignità di un analogo giudizio di condanna; sicché, a seguirlo fino in fondo, l’argomento dovrebbe comportare l’inappellabilità di tutte le sentenze.
Costituirebbe, infine, «pura petizione di principio» l’affermazione secondo cui il proscioglimento a seguito del giudizio di primo grado farebbe sorgere, in ogni caso, un «ragionevole dubbio» circa la colpevolezza dell’imputato, impedendo quindi che si concretizzi il presupposto per la pronuncia di una sentenza di condanna ai sensi del novellato art. 533, comma 1, cod. proc. pen. Il dubbio derivante dalla difformità degli esiti dei due gradi di giudizio sarebbe, difatti, necessariamente insito in un ordinamento che preveda più gradi di giurisdizione di merito; d’altro canto, se l’appellabilità della sentenza di condanna da parte dell’imputato si giustifica a fronte della possibilità che la decisione di primo grado sia errata, non si comprenderebbe perché una analoga eventualità non debba imporre, per il principio di parità, l’appellabilità delle sentenze di assoluzione.
Nessuna ragionevole giustificazione potrebbe scorgersi, poi, alla base dell’evidenziata disparità di trattamento del pubblico ministero rispetto alla parte civile, posto che quest’ultima persegue, nel processo penale, un interesse meramente risarcitorio, che potrebbe essere bene azionato davanti al giudice civile: quando, invece, il pubblico ministero è la parte pubblica che «fa valere, anche in sede di impugnazione, la pretesa punitiva dello Stato e l’interesse pubblico al ripristino dell’ordine violato dal reato».
Considerato in diritto
1. – La Corte d’appello di Roma dubita della legittimità costituzionale dell’art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento), nella parte in cui, sostituendo l’art. 593 del codice di procedura penale, esclude che il pubblico ministero possa proporre appello avverso le sentenze di proscioglimento, salvo che ricorrano le ipotesi previste dall’art. 603, comma 2, cod. proc. pen. – ossia quando sopravvengano o si scoprano nuove prove dopo il giudizio di primo grado – e sempre che tali prove siano decisive.
Ad avviso del giudice rimettente, la norma censurata risulterebbe incompatibile con gli artt. 3 e 24 Cost., giacché – consentendo all’imputato di appellare contro le sentenze di condanna, senza accordare al pubblico ministero lo speculare potere di proporre appello contro le sentenze assolutorie, se non in una ipotesi talmente circoscritta da apparire «poco più che teorica» – porrebbe l’imputato in «una posizione di evidente favore nei confronti degli altri componenti la collettività», i cui interessi vengono tutelati dal diritto-dovere del pubblico ministero di esercitare l’azione penale, impedendo, al tempo stesso, una esplicazione adeguata di tale tutela.
Verrebbe violato, inoltre, il precetto dell’art. 111 Cost., in forza del quale ogni processo deve svolgersi «nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità davanti ad un giudice terzo e imparziale», in quanto la norma denunciata non consentirebbe all’accusa di far valere le sue ragioni con strumenti simmetrici a quelli di cui dispone la difesa.
La medesima norma eluderebbe, da ultimo, il vincolo posto dal principio di obbligatorietà dell’azione penale (art. 112 Cost.), cui dovrebbe ritenersi connaturata la previsione di un secondo grado di giudizio di merito anche a favore del pubblico ministero.
2. – La Corte d’appello di Milano dubita anch’essa della legittimità costituzionale, in parte qua, dell’art. 1 della legge n. 46 del 2006, coinvolgendo peraltro nello scrutinio di costituzionalità anche la norma transitoria di cui all’art. 10 della medesima legge. Quest’ultima norma viene censurata nella parte in cui rende applicabile la nuova disciplina nei procedimenti in corso alla data della sua entrata in vigore, stabilendo, in particolare – ai commi 2 e 3 – che l’appello già proposto dal pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento debba essere dichiarato inammissibile, salva la facoltà dell’appellante di proporre, in sua vece, ricorso per cassazione entro quarantacinque giorni dalla notifica del provvedimento di inammissibilità.
Dette disposizioni – a giudizio della Corte rimettente – violerebbero gli artt. 3 e 111, secondo comma, Cost., in quanto accorderebbero al pubblico ministero un trattamento palesemente deteriore sia rispetto all’imputato, che è ammesso a proporre appello avverso le sentenze di condanna; sia rispetto alla parte civile, la quale, in base all’art. 576 cod. proc. pen., come modificato dall’art. 6 della stessa legge n. 46 del 2006, conserverebbe invece – secondo il giudice a quo – il potere di appellare contro le sentenze di proscioglimento.
Tale asimmetria non risulterebbe assistita da alcuna ragionevole giustificazione, che valga a renderla compatibile con il principio di parità delle parti nel processo, in rapporto ad esigenze di tutela di altri valori di rango costituzionale.
Quanto, infatti, alla disparità di trattamento tra accusa e difesa, la scelta legislativa non potrebbe trovare un fondamento razionale nell’interesse dell’imputato ad una rapida definizione del processo a suo carico: interesse che non potrebbe essere realizzato a mezzo di una mera menomazione dei poteri della controparte processuale. Né tale scelta potrebbe fondarsi su di un preteso diritto dell’imputato medesimo ad un doppio grado di giurisdizione di merito in caso di condanna: diritto in realtà privo di riconoscimento tanto nella Costituzione, che nelle convenzioni internazionali in tema di diritti dell’uomo cui l’Italia ha aderito. Né, ancora, essa potrebbe fondarsi sull’ipotetico incremento del rischio della condanna di un innocente, indotto dall’appello del pubblico ministero contro la sentenza di proscioglimento a fronte della «disparità di forze in gioco», posto che la ventilata «disparità di forze» verrebbe comunque meno dopo la sentenza di primo grado.
Del pari, non varrebbe evocare i principi del contraddittorio, dell’oralità e dell’immediatezza, in rapporto alla valutazione puramente «cartolare» del materiale probatorio operata dal giudice di appello: giacché – al di là del rilievo che numerosi processi (ad esempio, quelli celebrati con il rito abbreviato) sono a base «cartolare» in entrambi i gradi di giudizio – non si comprenderebbe perché un «giudizio sulle carte» di proscioglimento abbia maggiore dignità di un analogo giudizio di condanna; sicché, ove portato alle sue logiche conseguenze, l’argomento dovrebbe determinare l’inappellabilità di tutte le sentenze.
Né avrebbe pregio l’assunto per cui il proscioglimento in primo grado non consentirebbe comunque di ritenere l’imputato colpevole «al di là di ogni ragionevole dubbio» – come attualmente richiesto dall’art. 533, comma 1, cod. proc. pen. ai fini della condanna – posto che la possibile difformità degli esiti del giudizio sarebbe necessariamente insita nella previsione di più gradi di giurisdizione di merito. D’altra parte, se l’appellabilità della sentenza di condanna da parte dell’imputato trova fondamento nell’eventualità che la decisione di primo grado sia errata, una analoga eventualità non potrebbe non giustificare, per il principio di parità, l’appellabilità anche delle sentenze di assoluzione.
Manifestamente illogica risulterebbe, infine, l’evidenziata disparità di trattamento rispetto alla parte civile, la quale è portatrice, nel processo penale, di un interesse meramente risarcitorio, utilmente azionabile davanti al giudice civile: mentre il pubblico ministero è la parte pubblica che fa valere, anche in sede di impugnazione, la pretesa punitiva dello Stato e l’interesse pubblico al ripristino dell’ordine violato dal reato.
3. – Le ordinanze di rimessione sollevano analoghe questioni, onde i relativi giudizi vanno riuniti per essere definiti con unica decisione.
4. – In riferimento all’art. 111, secondo comma, Cost., la questione è fondata.
Giova premettere come, secondo quanto reiteratamente rilevato da questa Corte, il secondo comma dell’art. 111 Cost., inserito dalla legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2 (Inserimento dei principi del giusto processo nell’articolo 111 della Costituzione) – nello stabilire che «ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità» – abbia conferito veste autonoma ad un principio, quello di parità delle parti, «pacificamente già insito nel pregresso sistema dei valori costituzionali» (
ordinanze n. 110 del 2003, n. 347 del 2002 e n. 421 del 2001).
Anche dopo la novella costituzionale, resta pertanto pienamente valida l’affermazione – costante nella giurisprudenza anteriore della Corte (ex plurimis,
sentenze n. 98 del 1994, n. 432 del 1992 e n. 363 del 1991; ordinanze n. 426 del 1998, n. 324 del 1994 e n. 305 del 1992) – secondo la quale, nel processo penale, il principio di parità tra accusa e difesa non comporta necessariamente l’identità tra i poteri processuali del pubblico ministero e quelli dell’imputato: potendo una disparità di trattamento «risultare giustificata, nei limiti della ragionevolezza, sia dalla peculiare posizione istituzionale del pubblico ministero, sia dalla funzione allo stesso affidata, sia da esigenze connesse alla corretta amministrazione della giustizia» (ordinanze n. 46 del 2004, n. 165 del 2003, n. 347 del 2002 e n. 421 del 2001).
Alla luce di tale consolidato indirizzo, le fisiologiche differenze che connotano le posizioni delle due parti necessarie del processo penale, correlate alle diverse condizioni di operatività e ai differenti interessi dei quali, anche alla luce dei precetti costituzionali, le parti stesse sono portatrici – essendo l’una un organo pubblico che agisce nell’esercizio di un potere e a tutela di interessi collettivi; l’altra un soggetto privato che difende i propri diritti fondamentali (in primis, quello di libertà personale), sui quali inciderebbe una eventuale sentenza di condanna – impediscono di ritenere che il principio di parità debba (e possa) indefettibilmente tradursi, nella cornice di ogni singolo segmento dell’iter processuale, in un’assoluta simmetria di poteri e facoltà. Alterazioni di tale simmetria – tanto nell’una che nell’altra direzione (ossia tanto a vantaggio della parte pubblica che di quella privata) – sono invece compatibili con il principio di parità, ad una duplice condizione: e, cioè, che esse, per un verso, trovino un’adeguata ratio giustificatrice nel ruolo istituzionale del pubblico ministero, ovvero in esigenze di funzionale e corretta esplicazione della giustizia penale, anche in vista del completo sviluppo di finalità esse pure costituzionalmente rilevanti; e, per un altro verso, risultino comunque contenute – anche in un’ottica di complessivo riequilibrio dei poteri, avuto riguardo alle disparità di segno opposto riscontrabili in fasi del procedimento distinte da quelle in cui s’innesta la singola norma discriminatrice avuta di mira (si vedano le
sentenze n. 115 del 2001 e n. 98 del 1994) – entro i limiti della ragionevolezza.
Tale vaglio di ragionevolezza va evidentemente condotto sulla base del rapporto comparativo tra la ratio che ispira, nel singolo caso, la norma generatrice della disparità e l’ampiezza dello “scalino” da essa creato tra le posizioni delle parti: mirando segnatamente ad acclarare l’adeguatezza della ratio e la proporzionalità dell’ampiezza di tale “scalino” rispetto a quest’ultima. Siffatta verifica non può essere pretermessa, se non a prezzo di un sostanziale svuotamento, in parte qua, della clausola della parità delle parti: non potendosi ipotizzare, ad esempio, che la posizione di vantaggio di cui fisiologicamente fruisce l’organo dell’accusa nella fase delle indagini preliminari, sul piano della ricchezza degli strumenti investigativi – posizione di vantaggio che riflette il ruolo istituzionale di detto organo, avuto riguardo anche al carattere “invasivo” e “coercitivo” di determinati mezzi d’indagine – abiliti di per sésola il legislatore, in nome di un’esigenza di “riequilibrio”, a qualsiasi deminutio, anche la più radicale, dei poteri del pubblico ministero nell’ambito di tutte le successive fasi. Una simile impostazione – negando, di fatto, l’esistenza di limiti di compatibilità costituzionale alla distribuzione asimmetrica delle facoltà processuali tra i contendenti – priverebbe di ogni concreta valenza la clausola di parità: risultato, questo, tanto meno accettabile a fronte della sua attuale assunzione ad espresso ed autonomo precetto costituzionale.
5. – All’indicata chiave di lettura si è, in effetti, costantemente ispirata la giurisprudenza di questa Corte relativa alla tematica – che viene qui specificamente in rilievo – delle possibili dissimmetrie a sfavore del pubblico ministero in punto di poteri di impugnazione.
5.1. – Nello scrutinare le questioni di legittimità costituzionale sollevate a tal proposito, questa Corte ha sempre recepito come corretta la premessa fondante di esse: che, cioè, la disciplina delle impugnazioni, quale capitolo della complessiva regolamentazione del processo, si collochi anch’essa – sia pure con le peculiarità che poco oltre si evidenzieranno – entro l’ambito applicativo del principio di parità delle parti; premessa, questa, la cui validità deve essere confermata.
Il principio in parola non è infatti suscettibile di una interpretazione riduttiva, quale quella che – facendo leva, in particolare, sulla connessione proposta dall’art. 111, secondo comma, Cost. tra parità delle parti, contraddittorio, imparzialità e terzietà del giudice – intendesse negare alla parità delle parti il ruolo di connotato essenziale dell’intero processo, per concepirla invece come garanzia riferita al solo procedimento probatorio: e ciò al fine di desumerne che l’unico mezzo d’impugnazione, del quale le parti dovrebbero indefettibilmente fruire in modo paritario, sia il ricorso per cassazione per violazione di legge, previsto dall’art. 111, settimo comma, Cost.
Una simile ricostruzione finirebbe difatti per attribuire al principio di parità delle parti, in luogo del significato di riaffermazione processuale dei principi di cui all’art. 3 Cost., una antitetica valenza derogatoria di questi ultimi: soluzione tanto meno plausibile a fronte del tenore letterale della norma costituzionale, nella quale la parità delle parti è enunciata come regola generalissima, riferita indistintamente ad «ogni processo» e senza alcuna limitazione a determinati momenti o aspetti dell’iter processuale. Né può trarsi argomento, in contrario, dallo specifico risalto che il legislatore costituzionale ha inteso assegnare al valore del contraddittorio nel processo penale, attestato dalle puntuali “direttive” al riguardo impartite nel quarto e nel quinto comma dell’art. 111 Cost.: non potendosi ritenere, anche sul piano logico, che tale distinto valore – anziché affiancarsi, rafforzandolo, al principio di parità – sia destinato ad esplicare un ruolo limitativo del medesimo; così da legittimare l’idea – palesemente inaccettabile rispetto ad altri tipi di processo, quale, ad esempio, il processo civile – per cui, nel processo penale, la clausola di parità opererebbe solo nei confini del procedimento di formazione della prova.
5.2. – Ciò posto, questa Corte ha ribadito che, anche per quanto attiene alla disciplina delle impugnazioni, parità delle parti non significa, nel processo penale, necessaria omologazione di poteri e facoltà.
A tal proposito – sulla premessa che la garanzia del doppio grado di giurisdizione non fruisce, di per sé, di riconoscimento costituzionale (ex plurimis,
sentenza n. 280 del 1995; ordinanza n. 316 del 2002) – questa Corte ha in particolare rilevato come il potere di impugnazione nel merito della sentenza di primo grado da parte del pubblico ministero presenti margini di “cedevolezza” più ampi, a fronte di esigenze contrapposte, rispetto a quelli che connotano il simmetrico potere dell’imputato. Il potere di impugnazione della parte pubblica trova, infatti, copertura costituzionale unicamente entro i limiti di operatività del principio di parità delle parti – “flessibile” in rapporto alle rationes dianzi evidenziate – non potendo essere configurato come proiezione necessaria del principio di obbligatorietà dell’esercizio dell’azione penale, di cui all’art. 112 Cost. (sentenza n. 280 del 1995; ordinanze n. 165 del 2003, n. 347 del 2002, n. 421 del 2001 e n. 426 del 1998); mentre il potere di impugnazione dell’imputato viene a correlarsi anche al fondamentale valore espresso dal diritto di difesa (art. 24 Cost.), che ne accresce la forza di resistenza di fronte a sollecitazioni di segno inverso (sentenza n. 98 del 1994).
Ciò non toglie, tuttavia, che le eventuali menomazioni del potere di impugnazione della pubblica accusa, nel confronto con lo speculare potere dell’imputato, debbano comunque rappresentare – ai fini del rispetto del principio di parità – soluzioni normative sorrette da una ragionevole giustificazione, nei termini di adeguatezza e proporzionalità dianzi lumeggiati: non potendosi ritenere, anche su questo versante – se non a prezzo di svuotare di significato l’enunciazione di detto principio con riferimento al processo penale – che l’evidenziata maggiore “flessibilità” della disciplina del potere di impugnazione del pubblico ministero legittimi qualsiasi squilibrio di posizioni, sottraendo di fatto, in radice, le soluzioni normative in subiecta materia allo scrutinio di costituzionalità.
5.3. – In simile ottica, questa Corte si è quindi ripetutamente pronunciata – tanto prima che dopo la modifica dell’art. 111 Cost. – nel senso della compatibilità con il principio di parità delle parti della norma che escludeva l’appello del pubblico ministero avverso le sentenze di condanna emesse a seguito di giudizio abbreviato, anche nella sola forma dell’appello incidentale, salvo si trattasse di sentenza modificativa del titolo del reato (artt. 443, comma 3, e 595 cod. proc. pen.).
Al riguardo, si è infatti osservato come la soppressione del potere della parte pubblica di impugnare nel merito decisioni che segnavano «comunque la realizzazione della pretesa punitiva fatta valere nel processo attraverso l’azione intrapresa» – essendo lo scarto tra la richiesta dell’accusa e la sentenza sottratta all’appello non di ordine «qualitativo», ma meramente «quantitativo» – risultasse razionalmente giustificabile alla luce dell’«obiettivo primario di una rapida e completa definizione dei processi svoltisi in primo grado secondo il rito alternativo di cui si tratta» (
sentenza n. 363 del 1991; ordinanze n. 305 del 1992 e n. 373 del 1991): rito che – sia pure per scelta esclusiva dell’imputato, dopo le modifiche attuate dalla legge 16 dicembre 1999, n. 479 – «implica una decisione fondata, in primis, sul materiale probatorio raccolto dalla parte che subisce la limitazione censurata, fuori delle garanzie del contraddittorio» (ordinanze n. 46 del 2004, n. 165 del 2003, n. 347 del 2002 e n. 421 del 2001).
Tali caratteristiche del giudizio abbreviato – che conferiscono un particolare risalto alla dissimmetria di segno opposto, riscontrabile a favore del pubblico ministero nella fase delle indagini preliminari, le cui risultanze sono direttamente utilizzabili ai fini della decisione (al riguardo, si veda la
sentenza n. 98 del 1994) – valevano, dunque, a rendere la scelta normativa in discorso «incensurabile sul piano della ragionevolezza in quanto proporzionata al fine preminente della speditezza del processo» (sentenza n. 363 del 1991). Fine al quale non avrebbe potuto essere invece sacrificato – per la ragione dianzi indicata – lo speculare potere di impugnazione dell’imputato (sentenza n. 98 del 1994).
6. – Ben diversa è la situazione nel caso oggetto dell’odierno scrutinio di costituzionalità.
6.1. – Al di sotto dell’assimilazione formale delle parti – «il pubblico ministero e l’imputato possono appellare contro le sentenze di condanna» (ergo, non contro quelle di proscioglimento) – la norma censurata racchiude una dissimmetria radicale. A differenza dell’imputato, infatti, il pubblico ministero viene privato del potere di proporre doglianze di merito avverso la sentenza che lo veda totalmente soccombente, negando per integrum la realizzazione della pretesa punitiva fatta valere con l’azione intrapresa, in rapporto a qualsiasi categoria di reati.
Né varrebbe, al riguardo, opporre che l’inappellabilità – sancita per entrambe le parti – delle sentenze di proscioglimento si presta a sacrificare anche l’interesse dell’imputato, segnatamente allorché il proscioglimento presupponga un accertamento di responsabilità o implichi effetti sfavorevoli. Tale conseguenza della riforma – in ordine alla quale sono stati prospettati ulteriori e diversi problemi di costituzionalità, di cui la Corte non è chiamata ad occuparsi in questa sede – non incide comunque sulla configurabilità della rilevata sperequazione, per cui una sola delle parti, e non l’altra, è ammessa a chiedere la revisione nel merito della pronuncia a sé completamente sfavorevole.
È evidente, poi, come tale sperequazione non venga attenuata, se non in modo del tutto marginale, dalla previsione derogatoria di cui al comma 2 dell’art. 593 cod. proc. pen., in forza della quale l’appello contro le sentenze di proscioglimento è ammesso nel caso di sopravvenienza o scoperta di nuove prove decisive dopo il giudizio di primo grado: previsione non presente nel testo originariamente approvato dal Parlamento, ma introdotta a fronte dei rilievi su di esso formulati dal Presidente della Repubblica con il messaggio trasmesso alle Camere il 20 gennaio 2006 ai sensi dell’art. 74, primo comma, Cost., nel quale si era segnalato, tra l’altro, come «la soppressione dell’appello delle sentenze di proscioglimento» determinasse – stante la «disorganicità della riforma» – una condizione di disparità «delle parti nel processo […] che supera quella compatibile con la diversità delle funzioni svolte dalle parti stesse». Risulta, infatti, palese come l’ipotesi considerata – sopravvenienza o scoperta di nuove prove decisive nel corso del breve termine per impugnare (art. 585 cod. proc. pen.) – presenti connotati di eccezionalità tali da relegarla a priori ai margini dell’esperienza applicativa (oltre a non coprire, ovviamente, l’errore di valutazione nel merito).
Altrettanto evidente, ancora, è come l’eliminazione del potere di appello del pubblico ministero non possa ritenersi compensata – per il rispetto del principio di parità delle parti – dall’ampliamento dei motivi di ricorso per cassazione, parallelamente operato dalla stessa legge n. 46 del 2006 (lettere d ed e dell’art. 606, comma 1, cod. proc. pen., come sostituite dall’art. 8 della legge): e ciò non soltanto perché tale ampliamento è sancito a favore di entrambe le parti, e non del solo pubblico ministero; ma anche e soprattutto perché – quale che sia l’effettiva portata dei nuovi e più ampi casi di ricorso – il rimedio non attinge comunque alla pienezza del riesame di merito, consentito dall’appello.
6.2. – La rimozione del potere di appello del pubblico ministero si presenta, per altro verso, generalizzata e “unilaterale”.
È generalizzata, perché non è riferita a talune categorie di reati, ma è estesa indistintamente a tutti i processi: di modo che la riforma, mentre lascia intatto il potere di appello dell’imputato, in caso di soccombenza, anche quando si tratti di illeciti bagatellari – salva la preesistente eccezione relativa alle sentenze di condanna alla sola pena dell’ammenda (art. 593, comma 3, cod. proc. pen.; si veda, altresì, per i reati di competenza del giudice di pace, l’art. 37 del d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274) – fa invece cadere quello della pubblica accusa anche quando si discuta dei delitti più severamente puniti e di maggiore allarme sociale, che coinvolgono valori di primario rilievo costituzionale.
È “unilaterale”, perché non trova alcuna specifica “contropartita” in particolari modalità di svolgimento del processo – come invece nell’ipotesi già scrutinata dalla Corte in relazione al rito abbreviato, caratterizzata da una contrapposta rinuncia dell’imputato all’esercizio di proprie facoltà, atta a comprimere i tempi processuali – essendo sancita in rapporto al giudizio ordinario, nel quale l’accertamento è compiuto nel contraddittorio delle parti, secondo le generali cadenze prefigurate dal codice di rito.
7. – A fronte delle evidenziate connotazioni, l’alterazione del trattamento paritario dei contendenti, indotta dalla norma in esame, non può essere giustificata, in termini di adeguatezza e proporzionalità, sulla base delle rationes che, alla stregua dei lavori parlamentari, si collocano alla radice della riforma.
7.1. – A sostegno della soluzione normativa censurata, si è rilevato, anzitutto, che l’avvenuto proscioglimento in primo grado – rafforzando la presunzione di non colpevolezza – impedirebbe che l’imputato, già dichiarato innocente da un giudice, possa essere considerato da altro giudice colpevole del reato contestatogli «al di là di ogni ragionevole dubbio», secondo quanto richiesto, ai fini della condanna, dall’art. 533, comma 1, cod. proc. pen., come novellato dall’art. 5 della stessa legge n. 46 del 2006. In simile situazione, la reiterazione dei tentativi dello Stato per condannare un individuo già risultato innocente verrebbe dunque ad assumere una connotazione “persecutoria”, contraria ai «principi di uno Stato democratico» (in questo senso, in particolare, l’illustrazione della proposta di legge A.C. 4604 da parte dei relatori alla Commissione giustizia della Camera dei deputati).
Al riguardo, è peraltro sufficiente osservare come la sussistenza o meno della colpevolezza dell’imputato «al di là di ogni ragionevole dubbio» rappresenti la risultante di una valutazione: e la previsione di un secondo grado di giurisdizione di merito trova la sua giustificazione proprio nell’opportunità di una verifica piena della correttezza delle valutazioni del giudice di primo grado, che non avrebbe senso dunque presupporre esatte, equivalendo ciò a negare la ragione stessa dell’istituto dell’appello. In effetti, se il doppio grado mira a rafforzare un giudizio di “certezza”, esso non può non riflettersi sui diversi approdi decisori cui il giudizio di primo grado può pervenire: quello di colpevolezza, appunto, ma, evidentemente, anche quello – antitetico – di innocenza.
In tale ottica, l’iniziativa del pubblico ministero volta alla verifica dei possibili (ed eventualmente, anche evidenti) errori commessi dal primo giudice, nel negare la responsabilità dell’imputato, non può qualificarsi, in sé, “persecutoria”; essa ha, infatti, come scopo istituzionale quello di assicurare la corretta applicazione della legge penale nel caso concreto e – tramite quest’ultima – l’effettiva attuazione dei principi di legalità e di eguaglianza, nella prospettiva della tutela dei molteplici interessi, connessi anche a diritti fondamentali, a cui presidio sono poste le norme incriminatrici.
7.2. – A fondamento della scelta legislativa in esame viene allegata, per altro verso, l’esigenza di uniformare l’ordinamento italiano alle previsioni dell’art. 2 del Protocollo addizionale n. 7 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, adottato a Strasburgo il 22 novembre 1984, ratificato e reso esecutivo con legge 9 aprile 1990, n. 98; nonché dell’art. 14, paragrafo 5, del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, adottato a New York il 16 dicembre 1966, ratificato e reso esecutivo con legge 25 ottobre 1977, n. 881. Tali norme internazionali pattizie prevedono che ogni persona condannata per un reato ha diritto a che l’accertamento della sua colpevolezza o la condanna siano riesaminati da un tribunale superiore o di seconda istanza: principio che – si sostiene – verrebbe vulnerato nel caso di condanna dell’imputato in secondo grado, conseguente all’appello del pubblico ministero avverso la sentenza di proscioglimento emessa in primo grado (in questa prospettiva, si veda la relazione del proponente alla proposta di legge A.C. 4604).
Con riguardo ad entrambe le norme, questa Corte ebbe, peraltro, già in precedenza a rilevare come il riesame ad opera di un tribunale superiore, da esse previsto a favore dell’imputato, non debba necessariamente coincidere con un giudizio di merito, anziché con il ricorso per cassazione; e ciò perché l’obiettivo perseguito è quello di «assicurare comunque un’istanza davanti alla quale fare valere eventuali errori in procedendo o in iudicando commessi nel primo giudizio, con la conseguenza che il riesame nel merito interverrà solo ove tali errori risultino accertati» (
sentenza n. 288 del 1997; si veda, altresì, la sentenza n. 62 del 1981). Al riguardo, non è, d’altro canto, senza significato la circostanza che il legislatore costituzionale del 1999 – nel riformulare l’art. 111 Cost., nell’ottica di un suo adeguamento ai principi del «giusto processo» – non sia intervenuto sul tema delle impugnazioni, continuando a riferirsi al ricorso per cassazione per violazione di legge come unico rimedio impugnatorio costituzionalmente imposto.
Dirimente è, peraltro, il rilievo che, alla luce della disciplina – più recente ed analitica di quella del Patto internazionale – dell’art. 2 del Protocollo addizionale n. 7 alla Convezione europea (su cui soprattutto fanno leva i lavori parlamentari), il diritto della persona dichiarata colpevole di un reato al riesame della «dichiarazione di colpa o di condanna», da parte di un tribunale superiore, può essere oggetto di eccezioni – oltre che «in caso di infrazioni minori» e «in casi nei quali la persona interessata sia stata giudicata in prima istanza da un tribunale della giurisdizione più elevata» – anche quando essa «sia stata dichiarata colpevole e condannata a seguito di un ricorso avverso il suo proscioglimento» (paragrafo 2 del citato art. 2). Quest’ultima eccezione presuppone, evidentemente, che la legge interna contempli un potere di impugnazione contra reum, e quindia favore dell’organo dell’accusa; essa implica pertanto il riconoscimento che tale potere – anche quando si tratti di impugnazione di merito – è compatibile con il sistema di tutela delineato dalla Convenzione e dallo stesso Protocollo, come del resto conferma la legislazione vigente in buona parte dei Paesi dell’Europa continentale.
7.3. – Si pone l’accento, da ultimo, sul rapporto solo «mediato» che il giudice dell’appello ha con le prove (in tale ottica, si veda nuovamente la citata illustrazione dei relatori della proposta di legge A.C. 4604): reputandosi, in specie, che comporti una situazione di diminuita garanzia – in rapporto ai principi di oralità e immediatezza, ispiratori del processo penale nel modello accusatorio – un assetto nel quale la decisione di proscioglimento di un giudice (quello di primo grado), che ha assistito alla formazione della prova nel contraddittorio fra le parti, può essere ribaltata da altro giudice (quello di appello), che fonda invece la sua decisione su una prova prevalentemente scritta.
Ai fini della risoluzione dell’odierno incidente di costituzionalità, non è peraltro necessario scrutinare la condivisibilità o meno di tale affermazione, la quale evoca tensioni interne al vigente ordinamento processuale, connesse al mantenimento di impugnazioni di tipo tradizionale nell’ambito di un processo a carattere tendenzialmente accusatorio. A prescindere, difatti, dal rilievo che l’ipotizzata distonia del sistema – ove effettivamente riscontrabile – sussisterebbe anche in rapporto alle sentenze di condanna, per le quali il pubblico ministero mantiene il potere di appello, avuto riguardo alla possibile modifica in peius della decisione da parte del giudice di secondo grado come conseguenza di divergenti valutazioni di fatto (le quali portino, ad esempio, al mutamento del titolo del reato o al riconoscimento di una circostanza aggravante); è assorbente la considerazione che il rimedio all’eventuale deficit delle garanzie che assistono una parte processuale va rinvenuto – in via preliminare – in soluzioni che escludano quel difetto, e non già in una eliminazione dei poteri della parte contrapposta che generi un radicale squilibrio nelle rispettive posizioni.
All’obiezione, poi, che le possibili soluzioni alternative al problema dianzi evidenziato, almeno ove calibrate sull’attuale assetto del sistema delle impugnazioni, peserebbero negativamente sui tempi di definizione del giudizio, è agevole replicare che neppure la ragionevole durata del processo – principio che, per costante affermazione di questa Corte, va contemperato con il complesso delle altre garanzie costituzionali (ex plurimis,
sentenza n. 219 del 2004; ordinanze n. 420 e n. 418 del 2004, n. 251 del 2003, n. 458 e n. 519 del 2002)– può essere perseguita, come nella specie, attraverso la totale soppressione di rilevanti facoltà processuali di una sola delle parti. E ciò a prescindere dalla possibilità – da più parti prospettata e che resta aperta alla valutazione del legislatore – di una revisione organica del regime delle impugnazioni, intesa ad eliminare le tensioni da cui, per quanto accennato, il problema stesso trae origine.
8. – Nel suo carattere settoriale, per contro, la novella censurata ha, inoltre, alterato il rapporto paritario tra i contendenti con modalità tali da determinare anche una intrinseca incoerenza del sistema.
Per effetto della riforma, infatti, mentre il pubblico ministero totalmente soccombente in primo grado resta privo del potere di proporre appello, detto potere viene invece conservato dall’organo dell’accusa nel caso di soccombenza solo parziale, vuoi in senso “qualitativo” (sentenza di condanna con mutamento del titolo del reato o con esclusione di circostanze aggravanti), vuoi anche in senso meramente “quantitativo” (sentenza di condanna a pena ritenuta non congrua).
9. – Alla luce delle considerazioni che precedono, si deve dunque ribadire che, nella cornice dei valori costituzionali, la parità delle parti non corrisponde necessariamente ad una eguale distribuzione di poteri e facoltà fra i protagonisti del processo. In particolare, per quanto attiene alla disciplina delle impugnazioni – ferma restando la possibilità per il legislatore, dianzi accennata, di una generale revisione del ruolo e della struttura dell’istituto dell’appello – non contraddice, comunque, il principio di parità l’eventuale differente modulazione dell’appello medesimo per l’imputato e per il pubblico ministero, purché essa avvenga nel rispetto del canone della ragionevolezza, con i corollari di adeguatezza e proporzionalità, che si sono a più riprese ricordati.
Nella specie, per contro, la menomazione recata dalla disciplina impugnata ai poteri della parte pubblica, nel confronto con quelli speculari dell’imputato, eccede il limite di tollerabilità costituzionale, in quanto non sorretta da una ratio adeguata in rapporto al carattere radicale, generale e “unilaterale” della menomazione stessa: oltre a risultare – per quanto dianzi osservato – intrinsecamente contraddittoria rispetto al mantenimento del potere di appello del pubblico ministero contro le sentenze di condanna.
Le residue censure dei giudici rimettenti restano di conseguenza assorbite.
10. – L’art. 1 della legge n. 46 del 2006 va dichiarato, pertanto, costituzionalmente illegittimo nella parte in cui, sostituendo l’art. 593 cod. proc. pen., esclude che il pubblico ministero possa appellare contro le sentenze di proscioglimento, fatta eccezione per le ipotesi previste dall’art. 603, comma 2, del medesimo codice, se la nuova prova è decisiva.
Correlativamente, va dichiarata l’illegittimità costituzionale anche dell’art. 10, comma 2, della citata legge n. 46 del 2006, nella parte in cui prevede che l’appello proposto contro una sentenza di proscioglimento dal pubblico ministero prima della data di entrata in vigore della medesima legge è dichiarato inammissibile.
Per questi motivi la Corte Costituzionale
riuniti i giudizi,
1) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento), nella parte in cui, sostituendo l’art. 593 del codice di procedura penale, esclude che il pubblico ministero possa appellare contro le sentenze di proscioglimento, fatta eccezione per le ipotesi previste dall’art. 603, comma 2, del medesimo codice, se la nuova prova è decisiva;
2) dichiara l’illegittimità costituzione dell’art. 10, comma 2, della citata legge 20 febbraio 2006, n. 46, nella parte in cui prevede che l’appello proposto contro una sentenza di proscioglimento dal pubblico ministero prima della data di entrata in vigore della medesima legge è dichiarato inammissibile.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 gennaio 2007”.