Servitù prediali: rassegna di recenti massime sulla costituzione del diritto

La Suprema Corte ha avuto modo di occuparsi di costituzione, coattiva e volontaria, di servitù prediali, con alcune recentissime sentenze, dalle quali sono ricavabili i principi giuridici di seguito riassunti:

  1. Presupposto essenziale per la costituzione di servitù per destinazione del padre di famiglia non è una manifestazione di volontà negoziale diretta alla sua costituzione, ma la sua apparenza, cioè l'esistenza di opere permanenti necessarie per l'esercizio della servitù che dimostrino che due fondi, in origine appartenenti ad un unico proprietario, siano stati posti dal medesimo in rapporto di subordinazione e che tale situazione sia stata mantenuta al momento in cui i due fondi hanno cessato di appartenere al medesimo soggetto.
  2. In particolare, al momento della separazione dei fondi, perché si costituisca la servitù, le opere dovranno essere stabili e apparenti, ossia idonee a rendere manifesti a chiunque (anche all'acquirente del fondo gravato) il contenuto e le modalità di esercizio della servitù. A tale proposito, non è sufficiente la mera esistenza di una strada, essendo essenziale che essa mostri chiaramente, per l'esistenza di opere e segni visibili e permanenti, di essere stata realizzata allo scopo di dare accesso al fondo dominante attraverso quello servente.
  3. Impedisce la costituzione di servitù per destinazione del padre di famiglia non solo la manifestazione di volontà esplicita del proprietario che procede alla separazione di due fondi, ma anche la regolamentazione dello stato di fatto incompatibile con la volontà di lasciarlo integro ed immutato, e quindi idoneo alla costituzione di diritto di una servitù ai sensi dell'art. 1062 c.c.
  4. Per la costituzione di una servitù coattiva su fondo non intercluso, ai sensi dell'art. 1052 c.c., è necessaria la sussistenza di un interesse generale della produzione agricola o industriale, che superi gli interessi del proprietario, da valutare in concreto attraverso la dimostrazione della possibilità reale di un miglioramento dello sfruttamento del fondo.