Jei - Jus e Internet

Il primo organo di informazione giuridica su internet per gli operatori del diritto - in linea dal 1996

Internet e pedofilia (1997)

Scritto da Paolo Galdieri

Sintesi della relazione presentata al Convegno celebratosi a Treviso nel dicembre 1997 avente ad oggetto le problematiche giuridiche poste dall'uso di Internet.

 

1. Internet e reati commessi a danno dei minori

2. La legislazione italiana

3. Problemi applicativi

4. Orientamenti comunitari

5. Conclusioni

 


 

    1. Internet e reati commessi a danno dei minori

Un'autorevole fonte di informazione nella primavera dell'anno passato, prendendo spunto da un 'indagine svolta in Italia in merito ad un presunto giro di pedofili che agiscono in rete, riportava di numerosi casi, apparentemente anologhi, alcuni dei quali vengono qui di seguito ricordati. Il 26 ottobre del 1995 a Manchester (GB) viene scoperta un'organizzazione di pedofili che si scambiano foto via Internet. Nel dicembre dello stesso anno la società statunitense Compuserve sospende 200 gruppi privati che attraverso il suo accesso diffondono documenti ed immagini per pedofili. Nell'ottobre del 96 a Barcellona la polizia scopre un giro di pedofili che utilizza Internet per trovare clienti. Nel maggio seguente, a Parigi, i titolari di WorldNet e France Net, due delle più importanti società francesi di accesso ad Internet vengono condannati e posti in libertà vigilata per diffusione di materiale pornografico per pedofili. Nel maggio del 1997 a Rosenheim (Germania), viene arrestato uno studente di 28 anni che si procura pornografia infantile sulla rete telematica. Nella stessa zona viveva la coppia arrestata in gennaio per aver offerto- tramite la rete-bambini a sado-pedofili. Nella loro casa viene rinvenuta una stanza attrezzata per le torture: il loro campionario prevedeva anche l'assassinio. Il 16 maggio 1997 si apprende che numerose persone sono indagate dalla Procura presso il Tribunale di Roma per associazione a delinquere e diffusione di pornografia minorile attraverso Internet.

Non c'è dubbio che gli episodi riportati testimoniano a chiare lettere di un utilizzo diffuso della rete da parte di soggetti in qualche misura dediti alla pedofilia, giustificando così, almeno ad un primo sguardo, l'atteggiamento di timore presente in taluni verso l'uso di Internet. Verso conclusioni diverse si giunge, tuttavia, ponendo l'attenzione sull'intero fenomeno della pedofilia e valutando in quali proporzioni esso entri a far parte del mondo di Internet. E' bene subito precisare che il deprecabile abuso dei minori ha radici antiche, contando pesanti precedenti già all'epoca dell'antica Grecia, e quindi la sua nascita non si può in alcun modo ricollegare all'uso delle reti, che rappresenta soltanto un nuovo mezzo per diffondere questa deprecabile pratica . Quanto alle sue dimensioni attuali c'è da dire che i casi accertati su Internet rappresentano purtoppo una minima parte dei fatti che quotidinamente si realizzano in tutte le parti del mondo ed in specie nei Paesi ad alto tasso di povertà. Esaminando poi da vicino la tipologia di condotte realizzabili in rete ci si accorge che nella maggior parte dei casi ci si trova di fronte a scambi di immagini aventi ad oggetto minori e tal volta ad informazioni in merito ai Paesi e luoghi ove è possibile intrattenersi con giovanissimi. Riferendoci invece alla pedofilia strictu sensu, cioè all'abuso sessuale direttamente rivolto contro il minore, è appena il caso di ricordare che esso non può realizzarsi via Internet, essendo allo stato dell'arte impossibile intrattenere rapporti fisici a distanza.

Fatta questa doverosa premessa non può tuttavia sottacersi del fatto che le caratteristiche della rete, che consentono di agire a distanza e di mantenere l'anonimato, favoriscono la commissione di delitti a danno dei minori rendendo necessari interventi normativi di tipo razionale e mirato piuttosto che basati sulla facile emotività del momento.

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    2. La legislazione italiana

Attualmente non esistono nel nostro Paese norme penali specificatamente riferite all'abuso sessuale sui minori, né tanto meno disposizioni che contemplano autonomamente l'ipotesi della pornografia minorile. Sul piano del diritto positivo la norma che consente di punire la divulgazione di materiale osceno, anche attraverso la rete, è l'art. 528 c.p. che sanziona , con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa non inferiore a lire duecentomila di multa, l'acquisto, la detenzione, l'esportazione e la messa in circolazione - sempre che ciò avenga allo scopo di farne commercio o distribuzione ovvero di esporli pubblicamente - di scritti, disegni e immagini od altri oggetti osceni di qualsiasi specie. Si tratta di una disposizione per più versi discussa e della cui interpretazione si è interessata anche la Corte Costituzionale ( sentenza n.368/92) chiarendo - fatto questo importante nelle ipotesi di incriminazione per il gestore di un sito dove sono trovate immagini oscene - " che la misura dell'illeceità dell'osceno, e, quindi, il limite della sua stessa punibilità a norma dell'art. 528 c.p. sia dato dalla capacità offensiva di questo verso altri , considerata in relazione alle modalità di espressione ed alle circostanze in cui l'osceno è manifestato, onde, per esempio tale capacità non può riscontrarsi nelle ipotesi in cui l'accesso alle immagini o alle rappresentazioni pornografiche non sia indiscriminatamente aperto al pubblico, ma sia riservato soltanto alle persone adulte che ne facciano richiesta". Altra disposizione che può trovare applicazione è l'art. 725 c.p. che punisce come contravvenzione, con l 'ammenda da lire ventimila a lire due milioni, il commercio di scritti, disegni o immagini contrari alla pubblica decenza.

Ovviamente le disposizioni citate oltre ad essere assolutamente insufficienti a contrastare condotte in qualche modo riconducibili al fenomeno della pedofilia strictu sensu sono altresì poco efficaci in riferimento alle attività poste in essere in Internet. Vale allora la pena di ricordare che è oggetto di discussione al senato il disegno di legge n.2625, già approvato dalla II Commissione permanente ( Giustizia) della Camera dei deputati il 3 luglio 1997, che mira a realizzare una tutela ampia ed articolata del minore da possibili abusi. Tale disegno di legge intitolato "Norme contro lo sfruttamento sessuale dei minori quale nuova forma di riduzione in schiavitù" prevede l' inserimento di numerose disposizioni all' interno della sezione 1 capo 3 titolo dodicesimo del codice penale, riferito ai delitti contro la personalità individuale. Ai fini del nostro discorso preme segnalare l' articolo 600 ter ( art. 3 del disegno di legge ) che al terzo comma prevede la punizione, con la reclusione da 1 a 5 anni e con la multa da lire 5 milioni a lire 100 milioni, di chiunque distribuisca o divulghi anche per via telematica materiale pornografico o notizie finalizzate allo sfruttamento sessuale dei minori. Altra disposizione degna di menzione è la articolo 600 quinquies riferito al cosiddetto turismo sessuale che consentirebbe di punire quei soggetti che anche per mezzo della rete organizzano o propagandano viaggi all' estero finalizzati ala fruizione di attivita' di prostituzione minorile.

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    3. Problemi applicativi

La previsione di norme atte a contrastare i reati commessi a danno dei minori non è da sola sufficiente a garantire una riduzione del fenomeno. A prescindere infatti dalle numerose difficoltà che si incontrano per l'accertamento del luogo del commesso reato, fondamentale per stabilire la normativa da applicare, rileva che sovente è estremamente difficile individuare l'autore del reato. Come noto una delle caratteristiche peculiari dell' Internet è quella di consentire azioni a distanza senza dover essere fisicamente presenti nel luogo ove si intende produrre un determinato risultato. Conseguenza direttà è che l'individuazione del soggetto che ha posto in essere una data azione dipende, almeno in astratto, dalla sua precisa intenzione a farsi riconoscere. Nell'ipotesi in cui, per ragioni di vario tipo, e non necessariamente illecite, l'agente non volesse rivelare la propria identità potrebbe rifugiarsi nell'anonimato o celare la vera identità attraverso l'uso di pseudonimi. Benché, come detto, tale pretesa possa trovare nella maggioranza dei casi fondamento in ragioni più che legittime, è agevole rilevare come il riconoscimento in assoluto di un diritto all'anonimato possa rendere estremamente difficoltosa l'individuazione del presunto autore di un dato reato, ivi compresi quello a danno dei minori. A livello comunitario e, conseguentemente, nei diversi Paesi membri si stanno cercando allora soluzioni che, pur garantendo la pretesa legittima ad un rispetto della propria riservatezza, di cui l'anonimato può rappresentare una espressione, diano la possibilità agli organi inquirenti di identificare i soggetti che si presume abbiano commesso un fatto costituente reato. Tra le diverse soluzioni proposte quella che sembra maggiormente soddisfare le differenti esigenze è quella che prevede un obbligo per il fornitore di accesso o di servizi, nonché per il sysop, di nascondere l'identità del soggetto che lo richieda, conservando però gli estremi delle sue generalità in modo da poterli fornire alle autorità competenti, quando ciò sia reso necessario a fini di giustizia, cosiddetto "anonimato protetto".

Altro spinoso problema è quello relativo all'eventuale cooresponsabilità dei fornitori di accesso e servizi per reati commessi da altri. Dando per pacifica la responsabilità del fornitore di accesso e/o servizi per le azioni da loro direttamente poste in essere resta allora da verificare se negli altri casi sia possibile immaginare una eventuale partecipazione al reato che si presume commesso. Punto di partenza è sicuramente il principio proprio del diritto penale per il quale la responsabilità penale è personale, onde un soggetto può essere punito solo per condotte da lui poste in essere. Sotto tale profilo i soggetti sopra indicati non potrebbero essere chiamati in causa per reati commessi dagli utenti della rete. Si è osservato, tuttavia, che nell'infinità di casi che si possono realizzare nella pratica quotidiana ve ne sono alcuni ove è, almeno in astratto, concepibile una corresponsabilità del fornitore del servizio. Nell'ipotesi delle pagine Web e ancor di più nei casi di BBS che funzionano da così detta bacheca elettronica, affiggendo messaggi di altri, secondo alcuni si realizzerebbe una situazione analoga a quella del direttore del giornale e quindi sarebbe prospettabile una responsabilità di tipo oggettivo in capo al soggetto preposto al controllo del servizio stesso.

Orbene, a prescindere da valutazioni eminentemente giuridiche, che spingono a rifiutare tale impostazione in nome del principio della tipicità nel diritto penale, e ritenendo i casi di responsabilità oggettiva una deroga alla regola generale della responsabilità penale, da utilizzare quindi cum grano salis, vi è la considerazione, di natura tecnica, che sovente è impossibile anche per il gestore più avveduto esercitare un pregnante controllo sulla gigantesca mole di informazioni che attraversano il suo sito. Quanto alle ipotesi di posta elettronica, cosiddetta e-mail, se da un lato si sostiene l'impossibilità per il gestore del servizio di esercitare un controllo sulla corrispondenza, integrando lo stesso, sulla base di quanto disposto dalla legge 547 estremi di reato, dall'altro c'è chi afferma per particolari casi l'operatività delle scriminanti previsti dagli articoli 50 e 51 c.p., rispettivamente riferite al consenso dell'avente diritto ed all'esercizio di un diritto.

Senza entrare nel merito delle differenti situazioni e rimanendo sul piano generale è da ritenere che, in assenza di norme specifiche, il fornitore di accesso o di sevizi, come anche il sysop, possono essere ritenuti responsabili solo la dove si dimostri una loro partecipazione, benché minima, alla commissione del fatto costituente reato. Dimostrazione che deve avvenire, è forse il caso di sottolinearlo, tenendo presente l'attività effettivamente posta in essere e non piuttosto focalizzando l'attenzione sul ruolo in astratto rivestito dal soggetto che presiede ad un dato servizio.

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    4. Orientamenti comunitari

Il problema della tutela del minore è ovviamente fortemente sentito dall'Unione Europea che da tempo ha posto in essere importanti iniziative tra le quali il Libro verde della Commissione sulla protezione dei minorenni e della dignità umana nei servizi audiovisivi e d'informazione del 29 novembre 1996, nonché la risoluzione dell'8 luglio 1997 sulla " Carta europea dei diritti dei bambini" . Tali iniziative sono state seguite da fondamentali interventi riferiti espressamente al contenuto illegale e nocivo delle informazioni trasmesse vie Internet tra i quali vanno menzionati la comunicazione della Commissione europea al Parlamento europeo ed al Consiglio del 16 ottobre 1996 Com(96)487 e la Risoluzione del parlamento europeo, adottata il 24 aprile 1997. A questi interventi si aggiunga l'approvazione dei ministri delle Telecomunicazioni dell'Unione europea, 28 novembre 1996, di una Carta per regolare l'uso di Internet e per impedire che possa essere utilizzata a scopi di pedofilia, attraverso l'autoregolamentazione dei provider e degli utenti, che vengono invitati ad efficaci codici di condotta e a favorire l'uso di meccanismi di filtraggio.

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    5. Conclusioni

Riprendendo le fila del discorso e tornando a coloro che temono gli effetti negativi di Internet, specie riespetto ai minori, viene agevole dir loro che la rete delle reti riproduce in tutto e per tutto il mondo reale, comportando gli stessi problemi, seppur con le differenze prospettate, presenti in qualsiasi altro contesto sociale. La vera questione non è quindi quella di negare o meno l'esistenza di una realtà che c'è e tenderà naturalmente a crescere, comunque la giudichiamo, quanto piuttosto quella di individuare quei criteri minimi che consentano di contrastare in modo adeguato le diverse forme di criminalità presenti in rete. In quest'ottica devono sicuramente leggersi le inziative comunitarie volte a sollecitare in tutti i Paesi membri l'adozione da parte dei fornitori di accesso e servizi di codici di autoregolamentazione, così come anche la previsione di obblighi per i provider di rimuovere dai loro servers materiale illegale, della cui presenza siano venuti a conoscenza, e di impedire l'accesso a siti ove si sa vi sia materiale contrario alla legge.

D'altra parte le diverse soluzioni prospettabili non possono ignorare la natura stessa di Internet, non a caso definita l'unico esempio riuscito di "anarchia", intraprendendo strade che portano verso sistemi rigidamente controllati e che lasciano intravedere lo spettro della censura. Non pienamente condivisibile è ad esempio la distinzione operata dalla Comunità europea tra materiale illecito e materiale nocivo, indicando con quest'ultima locuzione tutto ciò che nuoce all'educazione del minore. A prescindere infatti dall'assoluta impossibilità di stabilire criteri validi per tutti su ciò che sia più o meno utile alla formazione del minore e sorvolando sulla banale quanto veritiera constatazione che l'equazione diritto-morale sovente produce effetti estremamente negativi, è agevole rilevare come questa impostazione sia in netto contrasto con le potenzialità espresse dall' Internet. L'idea, apparentemente non peregrina, di prevedere appositi programmi cosiddetti di filtraggio, tali da consentire all'educatore di scegliere al posto del minore il materiale che lo stesso può vedere, così come anche le proposte pavantate da molti di imporre in capo ai gestori delle reti numerosi obblighi ed oneri, se da un lato non garantiscono l'effettiva soluzione dei problemi, dall'altro sicuramente incidono negativamente sull'espansione di un settore che pure, vale la pena di ricordarlo, tranne rare eccezioni, si distingue per gli innumerevoli vantaggi che ha portato nei diversi settori della vita sociale.

Viene allora da pensare che la soluzione dei problemi posti dalla presenza in rete di fenomeni criminali dipenda non tanto da regole, che pure ci sono, ma dalla misura in cui l'esperienza prevarrà nella loro concreta applicazione. Forte è l'esigenza di una crescita di tutti gli operatori di diritto chiamati ad operare, in modo da raggiungere finalmente non tanto una reale preparazione su temi tecnici, fatto questo importante, ma non impossibile da realizzare, quanto piuttosto tale da acquisire una effettiva consapevolezza delle logiche che animano i nuovi contesti virtuali. Solo quando finalmente non si leggerà più di giudici che desumono l'esistenza di un'associazione a delinquere dal semplice scambio di codici di accesso potremo affermare di essere verso la giusta via per realizzare efficaci strategie in questo settore.

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