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America On-Line (AOL) costretta a svelare l’identità di un proprio utente

Scritto da Dennis Savorani

Considerazioni sulla sentenza n° 12761 della Corte Suprema della Virginia (USA) (AOL v. Nam Tai Electronics.)

La recente sentenza emessa da una corte statunitense nel caso AOL v. Nam Tai ha riaperto il dibattito  sul corretto bilanciamento fra opposte esigenze entrambe due meritevoli di tutela: la libertà di manifestare liberamente il proprio pensiero  (con particolare riguardo all’aspetto dell’anonimato) e necessità di individuare e punire gli eventuali autori di illeciti (principio della rintracciabilità a fini giuridici).

Il punto cruciale della querelle è proprio quello di delimitare fino a qual punto il diritto alla privacy debba essere protetto e dove invece debba cedere il passo ad esigenze di identificazione di un soggetto responsabile. Un’ipotesi ricorrente di illecito perpetrato da “anonimi” su internet è la diffamazione attraverso la diffusione di notizie idonee a ledere il decoro, la reputazione, il buon nome o comunque sia tali da gettare il discredito su una persona fisica o giuridica (nel caso in questione si tratta  dell’inserimento di un messaggio screditante su una bacheca elettronica).

 Il problema è ovviamente amplificato dalla dimensione transnazionale di internet: le caratteristiche tecniche di Internet, la presenza di numerosi soggetti nell’attività di collegamento e di navigazione e in generale la natura “aterritoriale e delocalizzata[1]” della Rete stessa si riverberano sul tema della responsabilità, creando numerosi problemi di identificabilità dell’autore dell’illecito. La repressione delle condotte illecite presuppone l’individuazione di un “colpevole” o comunque sia di un soggetto responsabile e questo compito può rivelarsi tutt’altro che agevole nel mondo telematico.

In questo contesto non è possibile soffermarsi sul funzionamento di internet, sul ruolo del provider e la sua possibilità tecnica di individuare i propri utenti.

Ai fini del presente articolo è sufficiente dire che ad ogni computer collegato alla rete è attribuito un indirizzo IP, statico o dinamico, grazie al quale il provider è in grado di individuare l’utente del computer stesso, avendone in precedenza ottenuto i dati personale per fornire il servizio[2].

Nel caso in esame, la Nam Tai Electronics, ritenendosi diffamata da alcuni messaggi apparsi su una “massage board” riconducibili ad un utente di AOL, ha chiesto ad un Tribunale della Virginia di ordinare ad AOL di svelarne l’identità. La decisione, favorevole alla Nam Tai, è stata confermata dalla Corte di Appello della Virginia, con la sentenza in commento.

Pertanto, si è dimostrato vano il tentativo di AOL di mantenere segreta l’identità di uno dei suoi 35 milioni di “abbonati”. La decisione contraria al più grande internet service provider (ISP) del mondo è importante in quanto destinata a costituire un precedente rispetto alle future cause riguardanti la privacy di navigatori di internet. In particolare David Sobel, avvocato rappresentante l’ Electronic Privacy Information Center (EPIC), ha affermato[3] che manca un corpo certo e definito di norme sulla privacy, pertanto, le sentenze delle Alte Corti americane ed in special modo quella in commento sono particolarmente significative.

Si rende opportuna una ricostruzione di come si sono svolti i fatti.

 Il 26 gennaio 2001 La Nam Tai (una società con sede ad Hong Kong che  produce  componenti elettronici) ha citato in giudizio presso La Corte Superiore della California ( Los Angeles County) 51 individui sconosciuti, accusandoli di aver inviato messaggi falsi e diffamatori su di una bacheca elettronica (in cui si discuteva delle azioni della Nam Tai), violando in tal modo il “California Business and Profession Code”. ( section 17000 e seg.)

La bacheca elettronica ( message board) era un servizio offerto da “Yahoo!”, un ISP con sede in California. Il contenuto di un  gruppo di discussione  può essere visualizzato da chiunque, tuttavia per inviare un messaggio è  necessario registrarsi come utenti di “Yahoo!”. Il servizio è gratuito e si viene forniti di un login name, che è successivamente usato per identificare l’autore di un messaggio.

Secondo la Nam Tai, un messaggio particolarmente screditante[4] era stato inviato da un soggetto anonimo a cui corrispondeva il login name “scovey2”. I legali della Nam Tai hanno sostenuto che il messaggio pubblicato da “scovey2” fosse parte di un piano per scoraggiare gli investitori dall’acquistare azioni della compagnia.

A seguito della propria azione legale, la Nam Tai ha ottenuto dalla Corte californiana un “ordine di comparizione in giudizio[5]” rivolto a “Yahoo!” con l’obbligo di svelare l’identità di “scovey2”. Basandosi sulle informazioni rivelate da Yahoo, La Nam Tai ha scoperto che “scovey2” aveva ottenuto l’accesso ad Internet tramite un altro ISP, America On Line. Tecnicamente Yahoo! ha rivelato l’indirizzo internet protocol (IP) e l’indirizzo di posta elettronica usati da “scovey2” per registrarsi come utente della bacheca elettronica. L’ indirizzo IP risultava essere registrato da AOL e inoltre la posta elettronica era fornita direttamente da AOL( Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.).

Di conseguenza la causa  si è spostata in Virginia, davanti la Circuit Court della Contea di Loudon, nel cui circondario AOL ha la propria sede principale. Nell’aprile 2001, AOL ha chiesto alla Corte Suprema della Virginia di revocare l’ordinanza di comparizione in giudizio. Come linea difensiva, i legali di AOL hanno invocato il Primo Emendamento alla Costituzione Americana[6]. In particolare, AOL ha sostenuto che il tribunale non può prescrivere di svelare l’identità di uno dei suoi abbonati perché ciò costituirebbe una violazione del consolidato diritto di parlare sotto la garanzia dell’anonimato garantito dal Primo Emendamento.

Il significato del Primo Emendamento, specialmente nella parte in cui concerne la libertà di espressione e di stampa è stato oggetto delle più svariate interpretazioni ed è tuttora  al centro di un acceso dibattito,con la  giurisprudenza che,  con numerose sentenze, ne ha delineato la portata ed i limiti.

La Corte ha ritenuto che, date le circostanze del caso, l’interesse della Nam Tai a scoprire l’identità dell’individuo anonimo  debba prevalere sul diritto alla riservatezza dello stesso, ordinando ad AOL di ottemperare all’ordine di rivelare l’identità del proprio abbonato.

L’appello contro tale decisione è stato rispettato dalla Suprema Corte della Virginia, con la sentenza qui in commento.

E’ chiaro che la sentenza in questione sembra aver abbattuto la certezza  secondo la  quale  internet garantirebbe sempre una certa impunità, consentendo di esprimere le proprie idee in piena autonomia e totale anonimato.

A parere di chi scrive, non si capisce perché non si dovrebbe seguire il consolidato principio “what is illegal off-line is illegal on-line”. Come ben noto, internet non rappresenta  uno spazio in cui vi è un vuoto legislativo, ma è soggetto alle legislazioni vigenti nel mondo reale. Pertanto, la volontà espressa dalla Corte della Virginia di appurare l’identità dell’autore di un messaggio ritenuto dal ricorrente diffamatorio appare condivisibile.

Nella particolare situazione statunitense è forse auspicabile un intervento normativo che trovi un punto di equilibrio tra il diritto alla riservatezza e il principio della rintracciabilità a fini giuridici, in modo da circoscrivere la discrezionalità del giudice.

Nel nostro Paese, L’Associazione Italiana Internet Providers (AIIP) ha evidenziato[7] che responsabilità implica punibilità e, quindi, possibilità di essere identificati se necessario. In tal senso sono molto importanti i contributi forniti dai codici di autoregolamentazione. Il Codice dell’Associazione Nazionale Fornitori Videoaudioinformazione (ANFoV) all’art. 11 prevede che:

1. L'accesso di un utente o di un abbonato al sistema o al servizio è consentito previa identificazione iniziale dello stesso ed archiviazione e custodia dei relativi dati a cura del fornitore. I dati sono conservati in modo da permettere l'identificazione dei soggetti ai quali i dati si riferiscono, per l'intera durata di fruizione del servizio, nonchè, fatti salvi i diversi limiti stabiliti dalla legge, per i dodici mesi successivi.

2. Le comunicazioni telematiche possono essere effettuate dall'utente o dall'abbonato anche utilizzando uno pseudonimo od un codice non identificativo della persona.

 3. I dati identificativi non possono essere comunicati a terzi o diffusi senza il consenso espresso dell'interessato salvo
a) diverso provvedimento dell'autorità giudiziaria o della polizia giudiziaria, in conformità alla legge oppure
b) su richiesta di un soggetto che manifesta per iscritto, sotto la propria responsabilità, la necessità di acquisire la predetta identità al fine di far valere un diritto in sede giudiziaria nei confronti dell'abbonato o dell'utente interessato.

 Inoltre l’art. 5 del Codice di Autoregolamentazione per i Servizi Internet dell’ AIIP dispone che : “· I soggetti devono consentire l’acquisizione dei propri dati personali a chi fornisca loro accesso e/o hosting. I fornitori di detti servizi sono tenuti a registrare i dati per renderli disponibili all’autorità giudiziaria nei termini previsti dalla legge” 

Deve peraltro tenersi presente che sono numerosi i casi in cui i providers hanno fattivamente collaborato con l’Autorità Giudiziaria e le forze dell’ordine per identificare utenti che avevano commesso reati su o attraverso internet.       



[1]  Endiadi utilizzata da ORSOLA TORRANI, La responsabilità in Internet, in “Internet e diritto, Il Sole “24 ore, Norme e Tributi, 1997, p. 123

[2] Per un approfondimento sull’argomento vedi DAVIDE SARTI, I soggetti di internet, in AIDA 1996 e FABIO TOMMASI, i contratti d’accesso a Internet, in Internet Nuovi problemi e questioni controverse, Giuffrè 2001

[3] 'The law is very unsettled and still being written. Any decision by the highest court of any state … particularly the one where AOL resides ... is significant,'( riportata da Reshma Kapadia, REUTERS)

[4] Il messaggio incriminato è il seguente: “Sinking is not a province in China but an observation of this company’s stock market performance.  This low tech crap that they produce is in an extremely competitive and low profitability industry.  I see see-sawing of the stock with no real direction.  (See-sawing is also not a province.)”

[5] “subpoena duces tecum”

[6] Il Primo Emendamento alla Costituzione degli Stati Uniti D’America, approvato nel 1791 dispone: “Congress shall make no law respecting an establishment of religion, or prohibiting the free exercise thereof; or abridging the freedom of speech, or of the press; or the right of the people peaceably to assemble, and to petition the government for a redress of grievances”.

A parere di chi scrive, una traduzione  rispettosa dell’ originale è la seguente: “Il Congresso non può emanare leggi che introducano una religione di Stato, o proibiscano il libero esercizio della stessa; o riducano la libertà di espressione o di stampa; o il diritto delle persone a radunarsi pacificamente; o di presentare al governo una petizione per riparare ad un'ingiustizia”. (  http://www.liuc.it/collaborazioni/jusnet/a3.htm#identificatore4 )

 

[7] Convegno “Lo sviluppo di Internet in Italia ed in Europa”, Prima conferenza europea degli Internet Service Providers, Napoli, 31-10-1997