Jei - Jus e Internet

Il primo organo di informazione giuridica su internet per gli operatori del diritto - in linea dal 1996

Consulenze informatiche e spese di giustizia “straordinarie“ nelle indagini penali

Scritto da Luigi Persico

Un recente caso, di una controversia tra gli uffici di una Procura ed il consulente informatico del P.M., propone delle riflessioni sulla disciplina della liquidazione delle "spese di giustizia", quando la consulenza tecnica ha avuto come oggetto la estrapolazione di dati da supporti informatici mediante complesse operazioni, finalizzate a produrre delle "prove" da allegare al fascicolo, che risultino poi leggibili e valutabili dal giudice.

Accade ormai di frequente che – soprattutto in indagini su fenomeni ed organizzazioni di pedo-pornografia informatica e telematica ( ma può accadere anche per altre tematiche ) – i magistrati richiedano al consulente tecnico una attività di estrapolazione di voluminosi files di dati e la loro interpretazione (conversione dei formati grafici dei files, loro "pulizia" dal c.d. rumore di fondo, ingrandimento delle immagini, rendering, ecc.), operazione che si svolge con totale compenetrazione tra attività intellettuale ed attività tecnica-materiale, come è tipico dei lavori informatici, cosicché viene meno la vecchia distinzione tra attività intellettuale svolta dal consulente ed operazioni materiali che egli può far svolgere da ausiliari e laboratori esterni, distinzione invece tipica delle consuete consulenze di ingegneria delle costruzioni, geologia, ecc.

In pratica risulta in tali "casi informatici" (ed anche in talune indagini in materia di terrorismo) indispensabile che il consulente disponga personalmente di materiali tecnici aggiuntivi (rispetto a quelli in dotazione alle Procura ovvero ai reparti di Polizia Giudiziaria) ed in particolare di hardisk di eccezionale capienza, peraltro ormai di normale vendita e di costi molto più contenuti che nel recente passato, o addirittura di computer dotati di CPU di eccezionale velocità e di enorme RAM.

L' art. 56 del D.P.R. 115/2002 (nuovo T.U. sulle spese di giustizia) prevede la liquidazione al consulente – sulla base di fattura emessa dal terzo fornitore verso la persona fisica del consulente - del rimborso delle spese sostenute per l' adempimento dell' incarico, e al riguardo la prassi portava al pacifico riconoscimento delle indennità di viaggio, della stampa di fotografie, un tempo della battitura dattilografica della finale relazione (oggi scritta al computer dal consulente stesso) e di quant' altro rientrante nella...normalità.

In tal caso un unico mandato di pagamento prevede l' erogazione della somma complessiva al consulente (onorario e rimborsi spese).

Quando esigenze tecniche specifiche di quell' incarico richiedano che il consulente disponga di materiali di rilevante valore (non rientranti tra i materiali di consumo tradizionalmente intesi) diviene difficile pretendere che il consulente anticipi di tasca propria i costi per l' acquisto di detti materiali, ovvero che riesca ad ottenerli con pagamento differito nel tempo ed emissione di fattura pro-forma da parte del venditore, che sarà pagato soltanto con la finale liquidazione del consulente, e proprio da quest' ultimo, al quale il P.M. riconoscerà il rimborso della spesa sostenuta.

Il rischio concreto per il P.M. è che, volendosi imporre al consulente onerose anticipazioni di tasca propria, talvolta di parecchie migliaia di euro (insomma: parecchi milioni di vecchie lire, per intenderci meglio), divenga impossibile ottenere con urgenza la prestazione intellettuale del consulente specialistico ed anche impossibile ottenere poi – per l' allegazione al fascicolo – la disponibilità di quei costosi supporti magnetici di massa (hardisk da 80-100 GigaB) che resteranno per sempre nel procedimento, e che quindi – a stretto rigore – non possono essere considerati materiali di consumo fungibili.

Ancor più rilevante può apparire, in pratica, il problema di ottenere la costosa fornitura di servizi da un ente di ricerca che disponga di un potentissimo super-calcolatore, servizi che prevedono un costo commisurato alle ore di utilizzo dell' apparato e degli addetti.

La soluzione del problema, per casi analoghi, ma non ovviamente in materia informatica, tradizionalmente escogitata ed applicata nella concreta prassi giudiziaria e non assoggettata a rilievi contabili (autorizzare la liquidazione sul Mod. 12 delle somme necessarie per l' acquisto dei detti materiali col titolo dispese di somministrazione, con erogazione della somma direttamente al terzo fornitore ) trova ora una apposita testuale previsione nell' art. 70 del citato T.U. n. 115/2002, che – quale norma elastica di chiusura del sistema - prevede le SPESE STRAORDINARIE, affidando opportunamente al magistrato che procede uno strumento duttile ed atipico, nel senso che, con provvedimento motivato, adottato con le modalità degli artt. 61 e segg., per quanto compatibili, potranno risolversi quei problemi pratici sopra descritti, modulando la soluzione più appropriata, assicurando così al servizio giustizia le competenze tecniche indispensabili.

Resta evidente che i materiali acquistati – sulla base delle caratteristiche tecniche precisate dal consulente e con procedura a trattativa diretta, poiché per materiali di alta specializzazione tecnologica e con taluni limiti di importo non è obbligatorio espletare gara di appalto (cfr. d.p.r. 18.4.1994, n. 573 e art. 13, lett.c) del d.lgs. 17.3.1995, n. 158)), i cui tempi procedurali, del resto, mal si conciliano con la speditezza delle indagini penali – entrano nella proprietà della amministrazione giudiziaria, così come lo sono le...copertine dei fascicoli.

E' però evidente che, di regola, l' utilizzo di tali materiali (harddisk) si esaurirà con quel procedimento, a cui resteranno allegati per sempre, come supporto documentale informatico.

Il caso ipotetico e residuale, della possibilità – quando il procedimento sia definito - di un riutilizzo successivo dei materiali, (si pensi ad es. a moduli di memoria aggiuntiva RAM) sempre per finalità di servizio dell' Ufficio Giudiziario, potrà essere disciplinato con opportuni provvedimenti del magistrato, che al caso disporrà anche il loro inserimento nell' inventario degli strumenti informatici in dotazione (cfr. art. 25 r.d. 23.5.1924, n. 827 e succ. mod.), escludendo di conseguenza la ripetizione del relativo costo di acquisto a carico dell' imputato.

Dall' esame di questo nuovo tema di attualità, si ricava che, nella pratica giudiziaria, magistrati, funzionari e soggetti esterni chiamati a collaborare, dovranno aver maggior fiducia nella logica intrinseca dell' ordinamento e maggiore conoscenza delle disposizioni normative ed organizzative, in particolare di quelle che si collegano all' organizzazione amministrativa e contabile degli uffici giudiziari.

Tale fiducia e tale conoscenza sono i presupposti indispensabili per trovare nelle norme la soluzione ai "problemi", che sono più spesso apparenti che reali.