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La ratio della introduzione dell’azione collettiva risarcitoria in Italia

Scritto da Lorenzo Grisostomi

 

I recenti scandali finanziari che hanno interessato il nostro Paese negli ultimi anni[1] e le difficoltà che hanno riscontrato i soggetti danneggiati ad ottenere il risarcimento del danno, hanno evidenziato l’inidoneità degli strumenti predisposti dall’ordinamento ad assicurare l’effettività della tutela ai risparmiatori danneggiati dalle condotte contra ius postein essere dalle società. Nel caso della vicenda Parmalat, numerosi risparmiatori hanno rinunciato ad agire in giudizio per richiedere tutela: si è parlato, con riferimento a tale fenomeno, di risparmiatori “apatici razionali”[2]. I risparmiatori italiani hanno ritenuto non conveniente un’azione giudiziaria per richiedere il risarcimento del danno in quanto i benefici che ne avrebbero tratto sarebbero stati inferiori o uguali ai costi che avrebbero dovuto sostenere per agire in giudizio.
A tal proposito, si deve ritenere che non si possa parlare di effettività della tutela quando gli strumenti predisposti dal legislatore non rendano conveniente, a fronte di un’analisi costi-benefici, agire in giudizio per richiedere il risarcimento del danno, nonché quando risultino assenti gli strumenti idonei a riequilibrare la posizione processuale del singolo fisiologicamente squilibrata a favore di una grande impresa. L’incertezza che aleggia sull’esito di un procedimento instaurato da un singolo nei confronti di una società che dispone di risorse e mezzi di gran lunga superiori, costituisce senza dubbio un freno per il singolo medesimo ad agire in giudizio per richiedere il risarcimento del danno. Tali fattori si traducono, di frequente, in ostacoli de facto alla garanzia costituzionale dell’accesso alla giustizia, da cui consegue l’assenza nel nostro ordinamento di strumenti idonei a garantire l’effettività della tutela.
Si considerino, ancora, le ipotesi nelle quali l’effetto di comportamenti illeciti sulla massa dei consumatori e utenti è, invece, quello di produrre dei “danni di massa”
[3] relativamente modesti, dal punto di vista individuale o almeno in relazione alla convenienza di intraprendere un’azione risarcitoria individuale. Si pensi all’ipotesi in cui un’impresa abbia immesso sul mercato un prodotto, di comune consumo e di valore modesto, che presenti un certo difetto. Gli acquirenti si avvedono del difetto che, ad esempio, impedisce al prodotto di svolgere la sua funzione precipua. Il singolo consumatore avrebbe, in tal caso, diritto ad un risarcimento, ma difficilmente ricorrerà alle vie giudiziarie per ottenerlo: i costi legali sarebbero superiori rispetto al limitato beneficio che potrebbe ottenere in caso di esito vittorioso della controversia.
Questa situazione conduce a un duplice ordine di conseguenze: da un lato, il diritto del consumatore di ottenere il ristoro dei danni subiti resta, nella maggioranza dei casi, sostanzialmente insoddisfatto, per la mancanza di convenienza ad iniziare un procedimento che avrebbe probabilmente costi superiori ai benefici che il singolo consumatore potrebbe trarne; dal canto suo, invece, l’impresa che ha compiuto l’illecito, avendo la possibilità, a causa dell’inefficienza del sistema processuale, di sottrarsi ad un obbligo risarcitorio, può conservare il “sovra-profitto” che le deriva dalle violazioni commesse.
Il superamento delle situazioni richiamate, che limitano fortemente l’iniziativa individuale del singolo e dunque un effettivo accesso alla giustizia, sembra prospettabile in virtù della “importazione” nel nostro ordinamento della class action statunitense. Diversi progetti di legge sono stati depositati in Parlamento a sostegno della introduzione di tale strumento nella passata e durante l’attuale legislatura, e soltanto di recente, con la manovra di bilancio, si profila l’ipotesi concreta della introduzione dell’azione collettiva risarcitoria nel nostro ordinamento. L’intento politico che emerge dalle Relazioni ai diversi progetti di legge è proprio quello di rimuovere i limiti sopra descritti, ponendo accanto alla consueta gestione individuale delle controversie una modalità di tutela collettiva che garantisca l’accesso alla giustizia e l’effettività della tutela.
Tale istituto sembrapienamente funzionale a sanare il divario fra riconoscimento statico dei diritti individuali e loro possibilità di effettiva tutela in via giudiziale; ciò, in primis, sulla base del presupposto che la possibilità di fruire di questo strumento ha effetto sulla struttura degli incentivi individuali con specifici effetti economici. Difatti, peculiare conseguenza dell’utilizzo di una tutela di tipo collettivo risulta essere il verificarsi del cosiddetto “judicial economy effect[4]”, ossia l’effetto derivante dal sistema della rappresentanza indiretta che consiste nella creazione di economie di scala nel sistema dei contenziosi giudiziari: l’aggregazione delle domande e dei procedimenti giudiziari permette un enorme risparmio di costi per gli utenti, consumatori e risparmiatori, che vedono frazionate per una moltitudine di soggetti le spese del contenzioso
[5].
Inoltre, la possibilità di gestione collettiva delle controversie consente di riequilibrare la posizione processuale del singolo fisiologicamente squilibrata a favore dell’impresa convenuta: la possibilità per il soggetto leso di agire in giudizio come gruppo gli conferisce quella forza che invece, da singolo, non aveva e che lo poneva in una posizione di svantaggio rispetto alla società convenuta.
L’introduzione di un meccanismo di tutela collettiva risarcitoria consentirebbe, ancora, di evitare la tradizionale patologia collegata all’effetto cosiddetto “Floodgate”, ossia il congestionamento dei tribunali, con la conseguenza fra l’altro di contribuire ad una razionalizzazione delle risorse giudiziarie.
L’utilizzo dell’istituto in esame consentirebbe di evitare, altresì, che a fronte di un unico fatto dannoso vengano emanate decisioni differenti in tempi diversi e potenzialmente in conflitto tra loro. Si pensi alla moltitudine di ricorsi particolari che sono stati proposti davanti ai giudici di pace in seguito alla nota vicenda “RC-auto”, in occasione della quale sono state emanate pronunce differenti in merito alla medesima questione, con la conseguenza di non garantire l’uniformità della tutela ai singoli danneggiati.
L’introduzione di questo istituto costituirebbe, ancora, un valido deterrente per le imprese dal compimento dell’illecito, in considerazione dell’elevato onere che da questo potrebbe derivare a seguito dell’esperimento di un’azione collettiva risarcitoria.
Proprio con riferimento all’eventuale responsabilità dell’impresa danneggiante, parte della dottrina, abbracciando la teoria istituzionalistica
[6], ha sottolineato la ulteriore funzione di questo istituto quale regolatore del mercato: ciò in quanto esso consentirebbe l’effettività della sanzione risarcitoria dei pregiudizi causati alla collettività, risultando quindi essere pienamente funzionale anche all’esigenza del controllo e della responsabilità “sociale” dell’impresa[7] nei confronti della collettività.
Naturalmente, l’effetto di deterrenza sarebbe maggiore qualora le imprese vedessero pendere su di sé la scure dei danni punitivi, che attualmente nel nostro ordinamento non sono previsti, pur non mancando le proposte per la loro introduzione
[8].

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[1] Il riferimento è ai crack Parmalat e Cirio ed alle vicende legate ai bond argentini.

[2] DI NOLA, PORRINI, RAMELLO, Class action, mercati finanziari e tutela dei risparmiatori, consultabile sul sito web <http://www.sp.unipmn.it/ fileRepository/pubblicazioni/ClassActions.pdf15>, p. 15.

[3] GIUSSANI, Le mass torts class action negli Stati Uniti, in Riv. Crit. Dir. Proc., 1988, p. 311.

[4] BERNSTEIN, Judicial Economy and Class Action, in Journal of Legal Studies, vol. 7, 1978, p. 349-370.

[5] A ciò si aggiunga che, nel caso in cui si stipuli un “patto di quota lite”, i singoli danneggiati non dovranno anticipare le spese per l’avvio della procedura.

[6]  Per un quadro esaustivo sulla differenza fra teoria istituzionale e contrattuale si veda: VISENTINI, Principi di diritto commerciale, Cedam, Padova, 2006, p. 203 ss..

[7] Così: MARTINELLO, La class action, in Diritti e Mercato, n. 1, Consumatori, consultabile sul sito web <http://files.meetup.com/367722/06_n%B01 _ConsumatoriDirittiMercato_Paolo%20Martinello.pdf>, p. 90.

[8] In proposito, si vedano i progetti di legge sottoscritti dagli Onorevoli Poretti e Capezzone, nonché quello a firma degli Onorevoli Grillini, Calducci e Lenzi, ove si sostiene l’introduzione del concetto di danno punitivo definendolo quello attraverso il quale si restituisce ai danneggiati da un illecito plurioffensivo non solo il danno emergente e il lucro cessante, ma anche l’eventuale maggiore profitto, “ vantaggio economico” realizzato attraverso l’illecito.