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La Direttiva 2014/26/UE: verso un mercato unico digitale delle opere musicali e nuove regole per gli organismi di gestione collettiva dei diritti d’autore e dei diritti connessi

Scritto da Chiara Civitelli

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea del 20 marzo 2014 la Direttiva 2014/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multi-territoriali per i diritti su opere musicali per l'uso online nel mercato interno. Tale direttiva, entrata in vigore lo scorso 9 aprile, dovrà essere recepita nel diritto interno degli Stati membri entro il 10 Aprile 2016.

La norma europea rappresenta un passo fondamentale verso la realizzazione del Mercato digitale unico, obiettivo dell'Agenda digitale europea. Il suo fine è creare un mercato unico del diritto d'autore e dei diritti connessi sulle opere musicali fruibili online, venendo incontro a tutte quelle piattaforme che offrono un servizio di musica sul web. Sempre nell'ottica del mercato unico vengono introdotte inoltre delle regole comuni di funzionamento degli organismi di gestione collettiva (cosiddette "collecting societies"), migliorandone gli standard di governance e trasparenza.

Come indicato dalla stessa Direttiva al Considerando numero 6: "La necessità di migliorare il funzionamento degli organismi di gestione collettiva era già stata individuata nella raccomandazione 2005/737/CE della Commissione. Tale raccomandazione stabilisce una serie di principi, come la possibilità per i titolari dei diritti di scegliere liberamente il loro organismo di gestione collettiva, la parità di trattamento delle categorie di titolari dei diritti e l'equa distribuzione delle royalty". La direttiva non solo ratifica tale raccomandazione ma va oltre. Infatti, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

- Attribuisce agli autori, artisti, interpreti ed esecutori il diritto di scegliere di aderire a diverse "collecting societies" per diverse tipologie di opere e per diverse utilizzazioni (art 5).

- Pone in capo alle organizzazioni di gestione collettiva nuovi obblighi, quali ad esempio la distribuzione dei compensi ai titolari dei diritti entro un tempo massimo di nove mesi dalla fine dell'anno finanziario in cui sono stati raccolti (art. 13).

- Stabilisce che le società di gestione collettiva mettano a disposizione dei titolari dei diritti meccanismi di reclamo e di risoluzione alternativa delle dispute (art.33 e 34).

- Prevede una maggiore partecipazione da parte dei titolari dei diritti alla gestione dell'organismo ed irrigidisce i controlli sui conflitti di interesse (art.8 e 10).

- Introduce meccanismi di controllo e trasparenza sui bilanci e di pubblicità sulle proprie politiche di gestione anche tramite la pubblicazione sul proprio sito web (da art. 18 a art.22).

Occorre precisare che queste nuove regole di governance e trasparenza si applicano a tutti gli organismi di gestione collettiva stabiliti nell'Unione (dunque non solo a quelli che gestiscono i diritti sulle opere musicali) e, come indicato nel considerando 12, "non interferiscono con le modalità di gestione dei diritti in vigore negli Stati membri". Come infatti viene chiarito nel considerando 3 della Direttiva, "l'Unione Europea fa salve le diversità culturali, evidenziando nel contempo il retaggio culturale comune". Questa puntualizzazione acquista particolare rilevanza se si considerano le differenti prassi di licensing esistenti nei diversi paesi membri, con riferimento particolare alle "licenze collettive estese" in vigore nei paesi nordici.

Il Titolo III della Direttiva invece è dedicato alla concessione di licenze multi-territoriali e si applica solo agli organismi di gestione collettiva di diritti d'autore su opere musicali (art.2).

Questo sistema comporterà una semplificazione nei processi di licensing a vantaggio delle aziende che vorranno creare un servizio di musica sul web in Europa, le quali non dovranno più contattare singolarmente ciascun organismo di gestione collettiva nazionale, ma potranno interagire e negoziare con un unico interlocutore per ottenere una licenza paneuropea.

Sempre nell'ottica di una maggiore semplificazione del mercato di diritti sulle opere musicali e di una maggiore garanzia per la rappresentatività transfrontaliera degli autori ed artisti, la Direttiva inoltre prevede che le società di gestione possano collegarsi tra loro tramite mandati di reciproca rappresentanza dei propri repertori su base non discriminatoria e non esclusiva per la concessione delle licenze multi-territoriali e multi-repertorio (art 29-30).

Qualora un organismo di gestione collettiva si rifiutasse di concedere tali licenze o non fosse in grado di concederle per la mancata stipula dei citati accordi di reciproca rappresentanza, una volta trascorso il termine del 10 Aprile 2017, i titolari dei diritti potranno svincolare dai mandati le utilizzazioni online delle proprie opere musicali affidate in tutela affinché possano gestire autonomamente o tramite un altro intermediario le licenze multi-territoriali per il loro utilizzo online (art 31).

Gli organismi di gestione collettiva di diritti d'autore su opere musicali online, oltre a sottostare alla disciplina generale sui nuovi standard di governance e transparency stabilite dal Titolo I, II, IV e V della direttiva, vengono sottoposti ad obblighi e requisiti aggiuntivi stabiliti dal suo Titolo III e che sono volti ad assicurare che abbiano le capacità sufficienti per trattare per via elettronica, in modo efficiente e trasparente, i dati necessari per la gestione di tali licenze multi-territoriali (da art. 24 a art. 28).

Su questi obblighi e requisiti di capacità specifici del Titolo III, occorre rilevare la deroga sancita dall'art 32 della Direttiva per i diritti musicali online richiesti per programmi radiofonici e televisivi. L'introduzione di questa deroga si deve al fatto che il Parlamento europeo ed il Consiglio hanno preso atto che di norma gli emittenti televisivi e radiofonici operano in base ad una licenza richiesta all'ente di gestione collettiva nazionale per includere nelle loro trasmissioni opere musicali. Per fare in modo che tali trasmissioni radiofoniche e televisive siano disponibili anche online sarebbe necessaria una licenza per i diritti online su opere musicali da richiedere non solo all'organismo di gestione collettiva nazionale ma anche a innumerevoli organismi esteri. Dopo il recepimento di questa direttiva invece, anche le emittenti televisive e radiofoniche avranno accesso alle licenze multi-territoriali per l'uso online di opere musicali senza però che gli organismi di gestione debbano essere subordinati ai rigidi requisiti del Titolo III per la concessione di queste licenze alle emittenti.

In conclusione, il passaporto europeo delle licenze sull'utilizzo delle opere musicali online avrebbe come effetto quello di facilitare:

- L'aggregazione volontaria dei repertori per l'uso online di opere musicali in tutta l'Unione Europea

- L'aumento di una pressione concorrenziale che spingerebbe ciascuna società di gestione nazionale a sviluppare pratiche di concessione di licenze più efficienti, includendo l'esternalizzazione del servizio.

- La nascita in un futuro scenario del suo stesso schema di applicazione per altri tipi di opere online (e-book, audiovisivi, giochi).

Inoltre, per quanto riguarda casa nostra, la possibilità di concedere le descritte licenze multi-territoriali sulle opere musicali online potrebbe mettere in pericolo il ruolo esclusivo della SIAE, in quanto offrirebbe la possibilità agli organismi di gestione collettiva stranieri di operare in Italia, incidendo dunque sulla sua posizione di monopolista in Italia. Tuttavia la Direttiva, non interviene nel diritto interno e dunque non incide sul regime stabilito dall'art 180 della Legge 633/1941. Ciò significa che si verrebbe a creare nel mercato italiano una situazione in cui la SIAE per le licenze sui diritti delle opere musicali online non avrebbe concorrenti italiani ma solo stranieri per quanto riguarda le licenze sull'utilizzazione di musica online nel territorio italiano.

La direttiva dunque conferma l'orientamento espresso con la decisione CISAC, la quale ha vietato a 24 società di gestione collettiva europee di restringere la concorrenza, in particolare limitando la loro capacità di offrire i propri servizi agli utilizzatori commerciali al di fuori dei rispettivi territori nazionali. La decisione riguardava appunto lo sfruttamento dei diritti d'autore online, via satellite, e attraverso ritrasmissione via cavo.

In conclusione, l'entrata in vigore della direttiva 2014/26/UE è destinata ad incidere profondamente sul nostro sistema di tutela dei diritti d'autore e diritti connessi ed il suo recepimento esigerà una profonda riforma della legge 633/1941, soprattutto per quanto riguarda la gestione collettiva dei diritti. La stessa Commissione ha evidenziato che "indipendentemente dal settore, la gestione collettiva dei diritti fornita ai membri e agli utilizzatori deve diventare più efficace, accurata, trasparente e responsabile". Di conseguenza anche le norme dello statuto della SIAE ed il suo stesso ruolo e modus operandi andranno ripensate nell'ottica di un adeguamento comunitario e della rapida evoluzione dei modelli di sfruttamento economico dei diritti legati alle nuove tecnologie.

La rivoluzione digitale e l'esponenziale aumento del consumo di contenuti online, nonostante abbiano ridotto la filiera di distribuzione delle opere, non hanno messo in discussione il ruolo dell'intermediazione collettiva che con questa direttiva si è posto al centro dell'attenzione dell'Unione Europea e che svolgerà un ruolo sempre più centrale nella realizzazione del mercato digitale unico dei contenuti suscettibili di protezione di proprietà intellettuale per la libera circolazione dei servizi online oltre i confini nazionali, garantendo così la promozione della varietà culturale europea.