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Il risarcimento del danno a seguito del D.Lgs. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni Private)

Scritto da Gianfabio Florio

 

L’entrata in vigore del d.lgs. 209/2005, recante il riassetto normativo delle disposizioni in materia di assicurazioni private, ha modificato in maniera sostanziale la disciplina relativa alle procedure liquidative volte ad ottenere il risarcimento del danno a seguito di sinistri causati dalla circolazione di veicoli o natanti.

L’intera struttura del provvedimento normativo ha risentito delle innovazioni apportate dalla direttiva n. 2005/14/Ce (c.d. V direttiva auto), con la quale il d.lgs. 209/2005 si colloca in rapporto sistematico.

Lasciando da parte le disposizioni generali e quelle concernenti l’accesso e l’esercizio dell’attività assicurativa, gli artt. 122 e ss. del d.lgs. 209/2005 sono dedicati all’assicurazione obbligatoria per veicoli a motore e natanti e disciplinano le diverse fattispecie di risarcimento del danno.

Preliminarmente, occorre ricordare come l’assicurazione di tutti i veicoli a motore senza guida di rotaie sia condizione necessaria per poter circolare su strade di uso pubblico o su aree equiparate, così come disposto dall’art. 122, ad esclusione unicamente delle tipologie di veicoli individuate dal Ministero delle attività produttive, su proposta dell’Isvap.

 

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Per quanto concerne le procedure attraverso cui il danneggiato può ottenere il risarcimento, queste si differenziano tra: “procedure di risarcimento”, disciplinate dall’art. 148 e “procedure di risarcimento diretto”, disciplinate dall’art. 149 d.lgs. 209/2005.

Ai fini della proponibilità dell’azione di risarcimento di cui all’art. 148, è necessario il decorso del termine di sessanta giorni, in caso di soli danni a cose. Detto termine viene prolungato a novanta giorni, decorrenti dalla richiesta di risarcimento all’assicuratore dell’altro veicolo coinvolto, operata dal danneggiato a mezzo raccomandata r.r., anche se inviata per conoscenza, in caso di lesioni personali.

Il secondo comma dell’art. 145 stabilisce che, in caso di risarcimento diretto di cui all’art. 149, il termine di sessanta o novanta giorni per la proponibilità dell’azione decorre dalla richiesta di risarcimento inviata al proprio assicuratore con le stesse modalità - raccomandata r.r. - che dovrà essere inoltrata per conoscenza anche all’impresa di assicurazione dell’altro veicolo coinvolto.

 

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Analizzando più compiutamente le due differenti procedure di liquidazione, la richiesta di risarcimento presentata all’assicuratore dell’altro veicolo coinvolto deve essere corredata, ai sensi dell’art. 148, dalla denuncia secondo il modulo di cui all’art. 143 (modello CAI approvato dall’ISVAP) ravvisandosi, in caso contrario, la fattispecie prevista dall’art. 1915 c.c. per l’omesso avviso di sinistro, con conseguente perdita dell’indennità o riduzione della stessa, rispettivamente in caso di comportamento doloso o colposo del danneggiato.

La richiesta deve necessariamente contenere l’indicazione del codice fiscale degli aventi diritto al risarcimento e del luogo, dei giorni e delle ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per essere periziate.

Il rispetto di tutte queste condizioni da parte del danneggiato determinerà l’obbligo per la Compagnia assicuratrice di formulare un’offerta di risarcimento entro 60 giorni, ridotti a 30 qualora il modulo di denuncia sia sottoscritto da entrambi i conducenti.

Qualora il danneggiato abbia riportato lesioni personali, la stessa richiesta dovrà contenere, oltre al modulo CAI, i dati relativi alle modalità di sinistro, all’età, all’attività del danneggiato, al reddito ed all’entità delle lesioni subìte e all’attestazione medica comprovante l’avvenuta guarigione con o senza postumi invalidanti.

Il termine entro il quale la Compagnia dovrà formulare l’offerta di risarcimento è esteso a 90 giorni dalla ricezione della richiesta, e sarà sospeso qualora il danneggiato dovesse rifiutarsi di essere sottoposto agli accertamenti strettamente necessari alla valutazione del danno.

L’impresa di assicurazione, in caso di richiesta incompleta ed entro trenta giorni dalla ricezione, sia per soli danni a cose che per lesioni personali, dovrà richiedere al danneggiato le relative integrazioni. In tal caso i termini utili per formulare l’offerta di risarcimento saranno interrotti, e ricominceranno a decorrere dalla data di ricezione delle integrazioni richieste.

Dalla ricezione della comunicazione di accettazione della somma offerta da parte del danneggiato, la Compagnia dovrà corrispondere il risarcimento entro 15 giorni, indicando gli eventuali compensi corrisposti per l’assistenza professionale.

Tutte le comunicazioni inviate dalla Compagnia assicuratrice, in particolare quelle che interrompono o sospendono i termini per formulare un’offerta, devono essere inviate al danneggiato a mezzo raccomandata r.r. (trasmissioni effettuate via telefax o via e-mail saranno sfornite di valore probatorio).

La più rigorosa conseguenza sanzionatoria posta dal d.lgs. 209/2005 a carico dell’assicuratore è quella prevista dal comma 10 dell’art. 148, secondo cui in caso di sentenza favorevole al danneggiato, quando la somma offerta è stata inferiore alla metà di quella in seguito liquidata, il giudice dovrà trasmettere copia della sentenza all’ISVAP per gli accertamenti del caso, volti ad individuare eventuali violazioni del decreto.

 

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La principale novità introdotta dal d.lgs. 209 è relativa alla procedura di risarcimento diretto ex art. 149, attivabile in caso di sinistro tra due veicoli a motore identificati ed assicurati per la R.C., dal quale siano derivati danni ai veicoli coinvolti o ai loro conducenti.

Dalla relativa disciplina, ai sensi della quale la richiesta di risarcimento del danno deve essere rivolta all’impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato, sono esclusi i sinistri occorsi all’estero, quelli relativi al danno subìto dal terzo trasportato - risarcibile dall’impresa di assicurazione del veicolo sul quale egli era a bordo - i sinistri per cui interviene il Fondo di Garanzia e quelli tra veicoli assicurati con impresa che ha sede legale in altro Stato membro, salva l’ipotesi di adesione al sistema di risarcimento diretto.

La procedura si applica tanto per i danni al veicolo quanto per le cose trasportate di proprietà dell’assicurato e del conducente, oltreché per il danno alla persona subìto dal conducente non responsabile, quando non superiore al limite previsto dall’art. 139 (è il caso del danno biologico di lieve entità, con postumi invalidanti permanenti contenuti entro il 9%, liquidato secondo il coefficiente di cui al comma 6 del medesimo articolo 139).

L’impresa interpellata per la richiesta di risarcimento diretto è obbligata alla liquidazione per conto dell’impresa di assicurazione del veicolo del responsabile, ferma la successiva regolazione dei rapporti tra le stesse imprese.

La finalità evidente della procedura di indennizzo diretto dovrebbe essere quella di semplificare i risarcimenti, in particolare riducendo sia i tempi di liquidazione che la possibilità di ricorrere al contenzioso giudiziario, eliminando i costi relativi ai compensi professionali.

Peraltro, nulla sembra escludere il diritto a ricorrere all’assistenza professionale, atteso che, se è vero che l’art. 149 nulla dispone in merito alle spettanze professionali, sembra opportuno ritenere applicabile la fattispecie dell’art. 148, secondo cui la Compagnia assicurativa può sempre richiedere la documentazione probatoria relativa all’onorario del professionista, che quindi non viene escluso. In merito, anche la S.C. ha ritenuto costituzionalmente garantito il diritto del danneggiato di farsi assistere da un professionista per ottenere il risarcimento del danno.

Il rischio per un danneggiato sfornito di particolari conoscenze in materia, sarà quello di non riuscire ad ottenere in tempi rapidi il giusto risarcimento senza avvalersi dell’ausilio del professionista.

 

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Dalla procedura di risarcimento diretto resta esclusa la disciplina di risarcimento del danno derivante da sinistri avvenuti all’estero, regolati in virtù di un trattamento equivalente per i danneggiati, indipendentemente dal paese UE ove l’incidente si è verificato.

Ai sensi dell’art. 152 l’impresa di assicurazione comunica tempestivamente ai centri di informazione di tutti gli Stati membri il nome e l’indirizzo del proprio mandatario per la liquidazione dei sinistri designato in ciascuno Stato membro; la nomina del mandatario non esclude la facoltà del danneggiato di rivolgere la richiesta di risarcimento al responsabile del sinistro o all’impresa di assicurazione con cui è assicurato il veicolo il cui uso ha causato il sinistro che, entro tre mesi dalla richiesta, dovrà formulare un’offerta o comunicare i motivi per cui non ritiene di poterla formulare.

Identica disciplina vige per il risarcimento dei soggetti residenti nel territorio della Repubblica danneggiati da sinistri provocati da veicoli assicurati in altro Stato membro e avvenuti in uno degli Stati aderenti al sistema della carta verde.

 

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Parimenti non rientrano nella procedura di risarcimento diretto i sinistri per cui interviene il Fondo di Garanzia per le vittime della strada, la cui funzione evidente resta quella di compensare i danni non altrimenti risarcibili .

Il risarcimento è posto a carico del Fondo di Garanzia nei casi in cui il sinistro sia stato cagionato da veicolo o natante non identificato; quando il veicolo sia stato posto in circolazione contro la volontà del proprietario, dell’usufruttuario, dell’acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria; quando il veicolo o natante non risulti assicurato o risulti assicurato presso un’impresa, operante nel territorio della Repubblica, che si trovi in stato di liquidazione coatta al momento del sinistro o vi venga posta successivamente.

Nel primo caso (veicolo non identificato) il risarcimento sarà dovuto solo per i danni alla persona; nel caso di mancata copertura assicurativa il risarcimento sarà dovuto per i danni alla persona e per quelli a cose superiori ad euro cinquecento, per la sola parte eccedente (la quantificazione in euro è la fondamentale innovazione rispetto alla previgente disposizione dettata dall’art. 19 L. 990/1969).

In caso di copertura assicurativa con un’impresa in stato di liquidazione coatta, il risarcimento è dovuto tanto per i danni alla persona quanto per quelli a cose, mentre in caso di veicolo posto in circolazione contro la volontà del proprietario o degli altri soggetti menzionati, il risarcimento sarà dovuto per danni alla persona ed alle cose, limitatamente ai terzi non trasportati e ai trasportati contro la propria volontà, qualora siano inconsapevoli dell’illegale circolazione.

 

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Ulteriore novità introdotta dal decreto 209 è quella prevista dall’art. 128, letto in combinato disposto con la V direttiva auto, relativo all’aumento dei massimali di polizza, che dovranno essere necessariamente portati entro cinque anni ad un milione di euro per vittima o cinque milioni di euro per sinistro o, comunque, almeno alla metà di tali massimali entro trenta mesi dalla data di attuazione della direttiva.

Per quanto riguarda i massimali di polizza, la nuova normativa ha regolamentato più compiutamente la fattispecie relativa alla pluralità di danneggiati e supero del massimale, che la L. 990/69 lasciava in parte irrisolta.

Ai sensi dell’art. 140 del decreto, qualora vi siano più persone danneggiate nello stesso sinistro e il risarcimento dovuto dal responsabile superi le somme assicurate, i diritti dei danneggiati nei confronti dell’impresa di assicurazione sono ridotti proporzionalmente fino alla concorrenza delle somme assicurate.

Nei casi in cui l’assicuratore, trascorsi trenta giorni dal sinistro, abbia pagato ad un danneggiato una somma superiore alla quota ad egli spettante, ignorando la presenza di altri danneggiati, pur avendone ricercata l’identificazione usando l’ordinaria diligenza, risponderà nei loro confronti solo nei limiti dell’eccedenza della somma assicurata rispetto alla somma versata.

I danneggiati rimasti insoddisfatti avranno, comunque, la possibilità di ripetere da chi ha ricevuto il risarcimento quanto sarebbe loro spettato.

Concludendo, il quarto comma del medesimo articolo deve essere interpretato nel senso che nei giudizi instaurati tra danneggiati, al fine di ripetere quanto sarebbe loro spettato come quota, l’assicuratore è litisconsorte necessario, ai sensi dell’art. 102 c.p.c.